PERMESSI PER RIDUZIONE DI ORARIO LAVORO (R.O.L.)

DOMANDA

 

Vorrei sapere se ai dipendenti inquadrati con il CCNL tra AERANTI-CORALLO e Cisal e con il CCNL tra AERANTI-CORALLO e Fnsi, spetti annualmente in busta paga una riduzione di orario (R.O.L.) e se sì  a quanto ammonta.

 

RISPOSTA

 

In entrambi i contratti collettivi non sono previsti permessi per R.o.l. (riduzione orario di lavoro). Gli unici istituti similari sono i permessi per ex festività soppresse.

Secondo le disposizioni del CCNL tra AERANTI-CORALLO e Cisal i lavoratori hanno diritto a quattro  giornate di permessi in sostituzione delle ex festività soppresse.

Art 51 – CCNL AERANTI-CORALLO/CISAL

“In sostituzione delle festività soppresse, di cui all’art. 1 della legge 5 marzo 1977, n. 54 ed a seguito del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, saranno concessi quattro giorni di permessi individuali retribuiti.

Tali giornate di permesso non saranno di norma fruite unitamente alle ferie e verranno godute entro l’anno compatibilmente con le esigenze di servizio.”

In caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno solare, al lavoratore saranno riconosciuti permessi individuali retribuiti in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi di effettivo lavoro  prestato nell’anno. “

Tale disposizione è prevista anche nel CCNL  AERANTI-CORALLO FNSI

Art. 10  – CCNL AERANTI-CORALLO/FNSI

“In sostituzione delle festività soppresse, di cui all’art. 1 della legge 5 marzo 1977, n. 54 ed a seguito del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, saranno concessi quattro giorni di permessi individuali retribuiti.

Tali giornate di permesso non saranno di norma fruite unitamente alle ferie e verranno godute entro l’anno compatibilmente con le esigenze di servizio.

In caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno solare, al lavoratore saranno riconosciuti permessi individuali retribuiti in numero pari alle festività religiose soppresse, che cadranno o saranno cadute nella frazione dell’anno di servizio.”