DOMANDA
Vorrei sapere se ai dipendenti inquadrati con il CCNL tra AERANTI-CORALLO e Cisal e con il CCNL tra AERANTI-CORALLO e Fnsi, spetti annualmente in busta paga una riduzione di orario (R.O.L.) e se sì a quanto ammonta. |
RISPOSTA
In entrambi i contratti collettivi non sono previsti permessi per R.o.l. (riduzione orario di lavoro). Gli unici istituti similari sono i permessi per ex festività soppresse.
Secondo le disposizioni del CCNL tra AERANTI-CORALLO e Cisal i lavoratori hanno diritto a quattro giornate di permessi in sostituzione delle ex festività soppresse.
Art 51 – CCNL AERANTI-CORALLO/CISAL
“In sostituzione delle festività soppresse, di cui all’art. 1 della legge 5 marzo 1977, n. 54 ed a seguito del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, saranno concessi quattro giorni di permessi individuali retribuiti.
Tali giornate di permesso non saranno di norma fruite unitamente alle ferie e verranno godute entro l’anno compatibilmente con le esigenze di servizio.”
In caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno solare, al lavoratore saranno riconosciuti permessi individuali retribuiti in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato nell’anno. “
Tale disposizione è prevista anche nel CCNL AERANTI-CORALLO FNSI
Art. 10 – CCNL AERANTI-CORALLO/FNSI
“In sostituzione delle festività soppresse, di cui all’art. 1 della legge 5 marzo 1977, n. 54 ed a seguito del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, saranno concessi quattro giorni di permessi individuali retribuiti.
Tali giornate di permesso non saranno di norma fruite unitamente alle ferie e verranno godute entro l’anno compatibilmente con le esigenze di servizio.
In caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno solare, al lavoratore saranno riconosciuti permessi individuali retribuiti in numero pari alle festività religiose soppresse, che cadranno o saranno cadute nella frazione dell’anno di servizio.”