PERMESSI PER STUDIO

DOMANDA

 

Chiediamo di sapere se e a quali condizioni occorre riconoscere  i “permessi di 150 ore ” a una dipendente giornalista praticante.

Più precisamente: 

Una dipendente, attualmente impegnata nella redazione della tesi per la seconda laurea, ha anticipato che potrebbe chiedere di usufruire di questi permessi.

Debbiamo concederglieli e in quali condizioni? 

In particolare, poiché la giornalista non deve più frequentare lezioni all’Università, né sostenere esami, ha diritto di usufruire di questi permessi per lavorare alla tesi? 

In caso affermativo, con quali modalità e limite settimanale , se previsto, può usufruirne? 

Preciso che oltre a lei abbiamo solo un altro giornalista part time, e che la sua assenza creerebbe gravi problemi all’attività della redazione.

 

RISPOSTA

 

La normativa dei permessi per studio prevede quanto di seguito indicato:

“I lavoratori studenti, intendendosi per tali, secondo il disposto dell’art. 10, L. n. 300/1970, coloro che siano iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale statale, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, nonchè coloro che frequentano i corsi di formazione professionale di cui alla L. 28 dicembre 1978, n. 845, hanno diritto:

– a fruire comunque di permessi retribuiti per il giorno o i giorni in cui si svolgono le prove di esame;

– a non essere chiamati a prestare lavoro straordinario durante i riposi settimanali;

– all’inserimento nel turno che agevoli la frequenza ai corsi per la preparazione agli esami nel caso di aziende che organizzino il lavoro su più turni.”

Ai lavoratori studenti che seguono corsi universitari la legge attribuisce invece soltanto il diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti per l’effettuazione degli esami.

La contrattazione collettiva, assieme a condizioni di miglior favore per i lavoratori studenti, contiene spesso (generalmente sotto la rubrica di “diritto allo studio”) il riconoscimento di ulteriori permessi per i lavoratori che, desiderando arricchire il proprio patrimonio culturale e professionale, partecipano a corsi diversi (cioè corsi non “regolari”) da quelli considerati dall’art. 10 della L. n. 300/1970 per la tutela dei lavoratori studenti.

Il CCNL tra AERANTI-CORALLO e Fnsi in materia di permessi per studio prevede la seguente disciplina:

“I praticanti hanno diritto al trattamento normativo ed economico previsto dal presente contratto con i seguenti adattamenti:

a) a permessi retribuiti per il tempo necessario a sostenere le prove per l’idoneità professionale prevista dagli ordinamenti sulla professione giornalistica. Tali permessi non potranno essere inferiori a 5 giorni in occasione delle prove orali;

b) a permessi retribuiti per complessivi giorni 8 per seguire i corsi di preparazione agli esami di idoneità professionale promossi dal Consiglio Nazionale dell’Ordine. Tali permessi saranno riconosciuti una sola volta.”

Per quanto sopra si ritiene che la “normativa delle 150 ore” citata nella domanda non sia applicabile al settore radiotelevisivo ma al comparto pubblico (Dpr 395/1988)

Conseguentemente, si ritiene che un diritto  al permesso per studio della lavoratrice possa essere esercitato solo ed esclusivamente nei limiti di quanto stabilito nel CCNL di settore. Ulteriori richieste di permessi possono essere concessi e ottenuti solo con il consenso aziendale.


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DOMANDA

 

Quanti giorni di permesso retribuito per esame universitario spettano al dipendente cui venga applicato il CCNL tra AERANTI-CORALLO e Cisal?

 

RISPOSTA

 

Occorre fare riferimento all’art. 49 del CCNL tra AERANTI CORALLO e Cisal che sull’argomento fornisce indicazioni precise.

Riportiamo di seguito il testo di tale art. 49:

a) Lavoratori studenti universitari

A tali lavoratori dipendenti sarà concesso un giorno di permesso retribuito per ogni esame sostenuto.

Per gli esami di diploma universitario e di laurea i giorni di permesso retribuiti sono elevati a tre.

Ai lavoratori dipendenti che nel corso dell’anno debbano sostenere esami potranno essere concessi, a richiesta e tenuto conto delle esigenze aziendali, permessi non retribuiti sino ad un massimo di 20 (venti) giorni l’anno;

b) Lavoratori studenti di scuole superiori e di scuole professionali

A tali lavoratori dipendenti saranno concessi tanti giorni di permesso retribuito quanti sono i giorni degli esami di diploma.

Ai lavoratori dipendenti predetti possono essere concessi, a richiesta e tenuto conto delle esigenze aziendali, permessi non retribuiti fino ad un massimo di 15 (quindici) giorni l’anno.

L’azienda potrà richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all’esercizio dei diritti di cui al presente articolo.

Nell’arco di ogni anno potrà usufruire di permessi retribuiti il 20% (venti percento) dei lavoratori occupati dall’azienda, ma compatibilmente con le esigenze del regolare svolgimento dell’attività produttiva.”