DOMANDA
Con la presente siamo a formulare il seguente quesito in merito al CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese radiofoniche e televisive in ambito locale stipulato tra AERANTI-CORALLO e Cisal: Premesso che – il Titolo XXIII del CCNL stipulato in data 27 aprile 2005, in aggiunta al periodo di ferie annuali, prevede solo quattro giorni di permessi individuali retribuiti, in sostituzione delle festività soppresse – già nella Nota Illustrativa del CCNL stipulato il 02 giugno 1995, nell’affrontare la disciplina dei permessi consigliava solamente di mantenere ai dipendenti in forza l’attribuzione dei permessi per ex festività si chiede conferma se è corretto per i dipendenti a cui si applica il suddetto contratto, non far maturare nessun “PERMESSO DI RIDUZIONE ORARIO”. |
RISPOSTA
Nel contratto collettivo tra AERANTI-CORALLO e Cisal non si fa alcun cenno a permessi per riduzione di orario di lavoro fatta eccezione per le citate ex festività soppresse la cui disciplina è riportata all’art. 51.
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DOMANDA
Ai sensi dell’art. 34 del CCNL tra AERANTI-CORALLO e Fnsi per sostenere le prove scritte ed orali sono previsti rispettivamente 5 giorni di permessi; sono da calendario oppure lavorativi? |
RISPOSTA
Il CCNL tra AERANTI-CORALLO e Fnsi, all’articolo 34, non chiarisce in maniera esplicita se si tratta di giorni lavorativi o di calendario.
Vero è che ai punti a) e b) del predetto articolo si parla di “permessi retribuiti” lasciando con ciò intendere che i permessi spettanti debbano essere considerati come giorni lavorativi.
Al limite il dubbio potrebbe sorgere nel caso di settimana lavorativa distribuita su 5 giornate laddove la sesta giornata (normalmente il sabato) pur essendo non lavorata, è di norma considerata “retribuita” e quindi potrebbe entrare nel conteggio delle cinque o otto giornate di permessi di cui ai punti a) e b).