PIEMONTE Legge Regionale Piemonte 26 ottobre 2009, n. 25 “Interventi a sostegno dell’informazione e della comunicazione istituzionale via radio, televisione, cinema e informatica”

LEGGE REGIONALE PIEMONTE 26 OTTOBRE 2009, N. 25

“Interventi a sostegno dell’informazione e della comunicazione istituzionale via radio, televisione, cinema e informatica.”

(pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n.43 del 29 ottobre 2009)

 

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Capo I.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Finalità)

 

1. La Regione, nell’ambito delle proprie competenze in materia, in attuazione dell’articolo 12 dello Statuto, promuove e sostiene il pluralismo e la libertà di informazione nel territorio regionale, quale presupposto della partecipazione democratica dei cittadini, mediante iniziative di qualificazione e valorizzazione delle attività di informazione e di comunicazione regionali.

2. La Regione promuove altresì l’informazione sugli atti e sulle attività della Giunta e del Consiglio regionale, dotandosi di strutture e attività di comunicazione istituzionale nel quadro della normativa nazionale sulla comunicazione pubblica, con particolare riferimento alla legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni).

Art. 2.

(Oggetto)

1. La Regione, in collaborazione con gli enti locali e nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, persegue le finalità di cui all’articolo 1 con interventi diretti a favorire:

a) la formazione di un sistema integrato delle comunicazioni di pubblica utilità;

b) l’introduzione di innovazioni tecnologiche nei sistemi di comunicazione, con investimenti nelle infrastrutture e con l’offerta di servizi che rendano possibile la condivisione e la convergenza multimediale dei prodotti editoriali nel quadro delle tendenze alla digitalizzazione;

c) lo sviluppo equilibrato del mercato della comunicazione con strumenti flessibili di intervento e con provvedimenti di sostegno alle imprese editoriali aventi sede legale e operanti in Piemonte, di seguito denominate “imprese editoriali locali”, che ne rafforzino la competitività e sviluppino l’occupazione e la professionalità;

d) la promozione delle campagne di comunicazione su temi di grande rilevanza civile e sociale;

e) la conoscenza del Piemonte e della sua identità a livello nazionale e internazionale;

f) l’informazione e la comunicazione sull’Unione europea in ambito regionale;

g) la costante interazione comunicativa con le comunità piemontesi residenti all’estero;

h) la dotazione di strumenti di conoscenza e aggiornamento relativi al cambiamento dei sistemi mediali e all’andamento dei flussi di comunicazione in entrata e in uscita, con la sperimentazione di piattaforme e applicativi editoriali, e con la costruzione o l’adozione di sistemi aperti di archiviazione e documentazione, i quali consentano la massima fruibilità e accessibilità pubblica dei prodotti formativi.

Capo II.

INTERVENTI A SOSTEGNO DEL SISTEMA INTEGRATO DELLE COMUNICAZIONI DI

PUBBLICA UTILITÀ

Art. 3.

(Criteri generali)

1. Ai fini della presente legge, per “sistema integrato delle comunicazioni” si intende il settore che comprende le seguenti attività:

a) editoria fruibile attraverso internet;

b) radio e televisione;

c) cinema;

d) iniziative di comunicazione di prodotti e servizi;

e) sponsorizzazioni.

2. Per la promozione del sistema integrato delle comunicazioni di pubblica utilità, la Regione sostiene iniziative di collaborazione e cooperazione fra gli enti locali che favoriscano, sviluppino o qualifichino la propria attività di informazione, comunicazione e relazione con il pubblico.

3. La Regione sostiene, inoltre, la realizzazione di progetti di informazione e comunicazione atti a sviluppare il pluralismo e la partecipazione, proposti da soggetti pubblici o privati, non aventi finalità di lucro, operanti sul territorio regionale.

4. Le forme di sostegno volte all’attivazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 sono disciplinate con apposito regolamento di Giunta, da adottarsi, sentito il parere della competente commissione consiliare, ai sensi dell’articolo 27 dello Statuto sulla base dei seguenti criteri:

a) preferenza delle iniziative volte a consentire la fruizione dell’informazione da parte dei cittadini non vedenti e non udenti;

b) attenzione per i progetti e i programmi di comunicazione che favoriscano l’integrazione sociale e civile delle minoranze etniche;

c) agevolazione delle iniziative dedicate a informare e comunicare sulle pari opportunità.

5. Il regolamento di cui al comma 4 disciplina i contenuti tecnici, i beneficiari ed i requisiti d’accesso e le procedure attuative degli strumenti d’intervento.

Capo III.

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE EMITTENTI RADIOTELEVISIVE E TESTATE ON LINE

LOCALI

Art. 4.

(Principi generali)

1. Gli interventi di cui al presente capo hanno lo scopo di favorire la competitività economica e gli investimenti finalizzati a innovazioni tecnologiche, al miglioramento degli standard di qualità dell’informazione e della comunicazione, al miglioramento della qualificazione professionale e all’incremento dell’occupazione.

2. Fatto salvo il divieto di costituzione di posizioni dominanti nei singoli mercati che compongono il sistema delle comunicazioni, le forme di sostegno volte all’attivazione degli interventi previsti al comma 1 sono disciplinate con apposito regolamento di Giunta, sentito il parere della competente commissione consiliare, da adottarsi ai sensi dell’articolo 27 dello Statuto, sulla base dei seguenti principi generali:

a) agevolare in via prioritaria il passaggio dall’analogico al digitale, la convergenza tecnologica, la fruibilità in logica multicanale dei prodotti editoriali;

b) favorire i progetti volti all’aumento di occupazione giovanile e femminile, le iniziative volte a dare una dimensione europea alle notizie e ai servizi giornalistici locali, la progettazione e realizzazione di notiziari e servizi per non vedenti e non udenti;

c) sostenere le tendenze all’affermarsi di sistemi di trasmissione radiotelevisiva via internet (IpTv e web radio), per la loro ricaduta sul sistema della comunicazione di prossimità, specie nel campo dell’uso dei servizi sociali, della sanità e della comunicazione d’emergenza;

d) incoraggiare, nell’ambito della tutela della proprietà intellettuale, la diffusione di modalità ispirate ai principi di condivisione di contenuti culturali e della conoscenza;

e) favorire le forme di aggregazione editoriale attraverso accordi, consorzi e altre forme associative e di intesa, per mettere le imprese in grado di gestire in comune impianti di messa in onda, strutture amministrative di logistica aziendale, trasmissione di dati per conto proprio e per conto terzi, strutture redazionali e modalità di produzione e diffusione di contenuti;

f) sostenere la costruzione di reti di emittenti su base regionale, che siano attivabili periodicamente in occasione di eventi di impatto particolare e che richiedono una diffusione capillare di segnali e messaggi sul territorio, sia a fini di promozione di manifestazioni di grande rilievo, che di prevenzione e difesa sociale;

g) sostenere la diffusione di nuovi sistemi di ricezione digitale e tipi avanzati di decoder, incentivandone l’uso da parte del pubblico;

h) promuovere i prodotti editoriali di qualità sui periodici locali d’informazione, sulle emittenti radio-televisive piemontesi e sulle testate on line;

i) sostenere gli abbonamenti alle agenzie di stampa che abbiano copertura nazionale, regionale, o almeno interprovinciale, per garantire un flusso continuo di notizie alle redazioni giornalistiche delle emittenti radiotelevisive locali e alle testate on line;

l) promuovere la progettazione e realizzazione di nuovi formati di notiziario e programmi di comunicazione di prossimità di interesse regionale, favorendone la fruizione in modalità multicanale;

m) agevolare la costruzione di piattaforme e sistemi editoriali che consentano l’archiviazione, indicizzazione e condivisione dei contenuti informativi multimediali, ai fini della loro valorizzazione culturale e di mercato;

n) favorire la produzione e la diffusione di notiziari radiotelevisivi su base locale;

o) favorire e sostenere la produzione di programmi specificamente dedicati ai minori e al pubblico giovanile, ivi compresi prodotti di informazione locale.

Art. 5.

(Beneficiari)

1. Sono destinatari degli interventi di cui all’articolo 4, le emittenti radiotelevisive locali e le testate giornalistiche edite unicamente sulla rete internet che operano in Piemonte e che producono e diffondono informazione e format giornalistici di carattere locale con frequenza quotidiana.

2. Si considera operante in Piemonte l’emittente la cui sede legale e la sede operativa principale di messa in onda del segnale radiotelevisivo, oppure di distribuzione delle informazioni in rete, sia ubicata nel territorio regionale e il cui segnale sia diffuso sul territorio di almeno due province.

3. Beneficiano degli interventi di sostegno di cui all’articolo 4 le emittenti radiotelevisive locali che presentino i seguenti requisiti:

a) essere iscritte da almeno due anni presso il tribunale del luogo in cui hanno sede legale e al registro degli operatori della comunicazione tenuto presso il Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.re.com.), ai sensi della legge regionale in materia;

b) aver aderito ai codici di autoregolamentazione attualmente vigenti;

c) non aver carattere di televendita, né superare i limiti previsti dalla normativa vigente per la pubblicità radiotelevisiva;

d) aver trasmesso nell’anno precedente, quotidianamente e nelle fasce orarie di massimo ascolto, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti di cronaca, politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali di rilevanza locale;

e) applicare ai propri dipendenti uno dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il settore imprese radiotelevisive private;

f) avere un organico redazionale in cui i lavoratori assunti con contratti atipici non superino il 30 per cento del totale;

g) avere un organico redazionale che comprenda almeno due iscritti all’ordine dei giornalisti in qualità di professionisti o pubblicisti, con contratto a tempo pieno e indeterminato nel caso di emittenti televisive, ovvero almeno un pubblicista o un professionista, anche con contratto a tempo parziale, purché indeterminato, nel caso di radio locali e per i mezzi d’informazione editi unicamente sulla rete internet.

4. Con regolamento di Giunta da adottarsi, sentito il parere della competente commissione consiliare, ai sensi dell’articolo 27 dello Statuto, sono disciplinati in dettaglio i requisiti d’accesso e le procedure attuative per l’ammissione alle forme di sostegno.

Art. 6.

(Strumenti di intervento)

1. Per l’attivazione degli interventi di cui all’articolo 4, la Regione si avvale dei seguenti strumenti:

a) convenzioni e contratti con le società di telecomunicazione e con la società concessionaria del servizio pubblico generale di radiodiffusione;

b) agevolazioni, offerte di servizio ed erogazione di contributi in conto capitale e in conto interessi;

c) concessione di garanzie sussidiarie, a fronte di operazioni di finanziamento e locazione finanziaria;

d) messa a disposizione di piattaforme idonee;

e) finanziamento di corsi di formazione e aggiornamento;

f) iniziative premiali rivolte ai giovani, borse di studio e stages finalizzati al miglioramento degli standard di qualità e alla progettazione e realizzazione di nuovi formati d’informazione e comunicazione;

g) studi e ricerche volti ad offrire piattaforme editoriali e applicativi di interconnessione e fornire dati utili sui flussi di comunicazione e sulle tendenze del mercato.

Art. 7.

(Ricerche e formazione)

1. La Regione sostiene e promuove studi e ricerche che permettano la conoscenza ed il costante aggiornamento di dati relativi alle innovazioni tecnologiche, all’interconnessione crescente dei sistemdi

comunicazione e ai flussi di informazioni e notizie in entrata e uscita che li caratterizzano, al fine di poter disporre di strumenti flessibili d’investimento e di intervento, per le finalità indicate all’articolo 1.

2. La Regione promuove la realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento, anche telematici, rivolti al personale di enti pubblici e privati operanti nei settori dell’informazione e della comunicazione.

3. La Regione, in accordo con gli enti locali operanti sul proprio territorio e con i soggetti indicati all’articolo 3, sostiene e promuove azioni di formazione e qualificazione professionale nel settore dell’informazione e della comunicazione, rivolte in particolare ai giovani, alle donne e alle categorie sociali in condizioni di minoranza o disagio.

Art. 8.

(Rapporti con il servizio pubblico radiotelevisivo)

1. La Regione, previa intesa con il Ministero dello sviluppo economico, provvede a stipulare con la società concessionaria del servizio pubblico generale di radiodiffusione, i contratti di servizio pubblico previsti dall’articolo 46 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo Unico della radiotelevisione).

2. Al fine di attuare i contratti di cui al comma 1, nel rispetto della libertà di iniziativa economica della società concessionaria, anche con riguardo alla determinazione dell’organizzazione dell’impresa, nonché nel rispetto dell’unità giuridica ed economica dello Stato e del principio di perequazione, la Giunta regionale è autorizzata a promuovere intese con il Ministero dello sviluppo economico volte a  definire l’utilizzo di quota parte del canone di abbonamento RAI corrisposto dai cittadini piemontesi, nel rispetto dei criteri generali approvati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta medesima.

Capo IV.

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

Art. 9.

(Attività di comunicazione istituzionale)

1. Nel rispetto delle norme vigenti in tema di segreto di Stato, di segreto d’ufficio, di tutela della riservatezza dei dati personali e in conformità ai comportamenti richiesti dalle carte deontologiche, sono considerate attività di informazione e di comunicazione istituzionale quelle poste in essere dalla Regione per realizzare servizi di:

a) informazione nei confronti dei mezzi di comunicazione di massa attraverso stampa, audiovisivi, strumenti informatici e telematici;

b) comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle organizzazioni sociali, agli enti ed organismi operanti sul territorio regionale o aventi relazioni stabili con la collettività regionale, alle associazioni dei piemontesi in Italia e all’estero;

c) comunicazione interna realizzata nell’ambito dell’organizzazione regionale.

2. La Giunta e il Consiglio regionale, nell’ambito delle rispettive competenze, organizzano attività di informazione e comunicazione al fine di:

a) favorire la conoscenza delle disposizioni normative, delle procedure e delle attività regionali, assicurando la semplificazione del linguaggio e degli strumenti con cui la Regione si rivolge ai cittadini;

b) informare i cittadini sulle opportunità e i servizi offerti dalla Regione, garantendo i diritti d’informazione, accesso e intervento nei procedimenti amministrativi tramite la propria rete di sportelli, anche informatici o decentrati, recependo le domande di operatori e cittadini agli organi del governo regionale e gestendo le procedure di reclamo;

c) programmare la distribuzione di pubblicità istituzionale;

d) mantenere relazioni esterne continuative con il tessuto associativo regionale nonché con le istituzioni locali, nazionali e internazionali, con particolare riferimento all’Unione europea e alle comunità piemontesi residenti all’estero;

e) gestire le relazioni con i media;

f) rendere la comunicazione dell’amministrazione regionale un sistema integrato ed aperto alla massima interattività con i soggetti pubblici e privati operanti sul territorio;

g) favorire l’accesso ai canali e ai mezzi di comunicazione delle categorie sociali in condizioni di disabilità e disagio;

h) promuovere campagne di comunicazione sociale su temi di grande rilevanza civile ed etica;

i) potenziare la comunicazione interna e la formazione e aggiornamento professionale del proprio personale, in collaborazione con gli altri enti locali e con l’Università, oltre che con l’Ordine regionale dei giornalisti e l’Associazione Stampa Subalpina, per quanto attiene le attività formative rivolte ai giornalisti.

Art. 10.

(Attività di informazione e promozione del territorio)

1. La Giunta regionale sviluppa forme di marketing pubblico territoriale e di informazione dei grandi eventi, che contribuiscano alla conoscenza del Piemonte e ad affermarne l’immagine a livello nazionale e internazionale.

Art. 11.

(Organizzazione delle attività di informazione e comunicazione istituzionale)

1. La Regione articola la propria attività di informazione e comunicazione istituzionale attraverso le apposite Direzioni competenti costituite, rispettivamente, presso la Giunta e il Consiglio regionale.

2. In conformità con la normativa regionale in materia di organizzazione degli uffici e ordinamento del personale regionale, la progettazione, programmazione e realizzazione delle attività di comunicazione e informazione in forma multimediale, con strumenti e modalità in grado di agire in tempo reale su diverse piattaforme, sono attuate attraverso strutture operanti all’interno delle Direzioni di cui al comma 1.

3. È demandato alla Giunta e al Consiglio regionale, nell’ambito delle rispettive competenze, il compito di costituire e aggiornare le strutture di comunicazione secondo quanto previsto dalla legge 150/2000.

4. Per la composizione degli uffici stampa previsti all’articolo 9 della legge 150/2000 operanti nelle Direzioni di cui al comma 1, la Giunta ed il Consiglio regionale, nel rispetto delle rispettive autonomie regolamentari in materia di organizzazione degli uffici e di ordinamento del personale, si avvalgono di giornalisti iscritti all’albo nazionale di categoria.

5. In conformità con quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia contrattuale, è demandata a specifica normativa di settore, la determinazione in ordine alla applicabilità del contratto nazionale giornalistico al personale dirigenziale e a quello di categoria immediatamente inferiore, che sia iscritto all’ordine dei giornalisti e che sia assegnato agli uffici stampa della Giunta e del Consiglio

regionale.

Capo V.

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE DEI VERTICI ISTITUZIONALI

Art. 12.

(Portavoce)

1. I Presidenti della Giunta e del Consiglio regionale hanno la facoltà, rispettivamente, di avvalersi, per l’intera durata del proprio mandato, del portavoce di cui all’articolo 7 della l. 150/2000, anche esterno all’amministrazione, con compiti di collaborazione diretta e supporto all’attività di comunicazione politica.

2. Ai portavoce competono i rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione e con i soggetti politici ed economici.

3. I portavoce sono scelti in base ad un rapporto fiduciario e non possono, per tutta la durata del relativo incarico, esercitare attività nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche.

4. Il relativo contratto a tempo determinato di diritto privato è rinnovabile e revocabile, e si risolve di diritto con la cessazione dalla carica dell’organo politico. Il trattamento economico lordo non può essere superiore a quello spettante ai dirigenti regionali.

5. L’incarico di portavoce non costituisce titolo valutabile nelle selezioni bandite dalla Regione.

Capo VI.

NORME FINALI E FINANZIARIE

Art. 13.
(Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato)

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedano l’attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato.

Art. 14.

(Piano degli interventi)

1. La Giunta regionale predispone, a cadenza biennale, il piano degli interventi di cui al capo III e della ripartizione delle risorse e lo sottopone all’approvazione del Consiglio regionale.

2. La Giunta regionale presenta annualmente alla competente commissione consiliare, che esprime parere entro trenta giorni, il piano della comunicazione istituzionale relativo alle attività di cui all’articolo 9, fatta salva la necessità di consentire interventi di comunicazione resi urgenti da esigenze successivamente sopravvenute.

Art. 15.

(Monitoraggio)

1. La Giunta regionale presenta a cadenza biennale, alla competente commissione consiliare, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge.

Art. 16.

(Abrogazioni)

1. È abrogata la legge regionale 30 luglio 1990, n. 52 (Interventi per l’informazione locale) a decorrere dall’adozione dei provvedimenti di attuazione previsti dalla presente legge.

Art. 17.

(Norma finanziaria)

1. Per l’attuazione della presente legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2009, è previsto uno stanziamento pari a 500.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, iscritto nell’ambito dell’unità previsionale di base (UPB) DB06001 alla copertura del quale si provvede con le dotazioni finanziarie dell’UPB DB06021.

2. Per il biennio 2010-2011 alla spesa in conto capitale, stimata in un milione di euro per ciascun anno, in termini di competenza, iscritta nell’ambito dell’UPB DB16042 del bilancio pluriennale 2009-2011 si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall’articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall’articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l’anno 2003).

Art. 18.

(Norma transitoria)

1. I fondi per l’anno 2009 della spesa corrente e 2010 delle spese di investimento sono prioritariamente destinati a facilitare la transizione al digitale terrestre da parte delle emittenti regionali, così come definite all’articolo 5, e per garantire, anche da parte delle comunità montane, il servizio nelle aree marginali, adottando idonee modalità.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 26 ottobre 2009

Mercedes Bresso

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 402

Disciplina e sostegno delle attività di comunicazione e di informazione locale

– Presentato dalla Giunta Regionale il 6 febbraio 2007.

– Assegnato in sede referente alla VI Commissione e in sede consultiva alla I Commissione il 12 febbraio 2007.

– Sul testo sono state effettuate delle consultazioni.

Proposta di legge n. 331

Interventi a sostegno dell’informazione radiotelevisiva locale

– Presentata dai Consiglieri: Cotto, Burzi, Dutto, Giovine, Guida, Leo, Lupi, Nastri, Nicotra, Novero e Toselli il 27 settembre 2006.

– Assegnata in sede referente alla VI Commissione e in sede consultiva alla I Commissione il 4 ottobre 2006.

– Richiamata in Aula, ai sensi dell’articolo 34, commi 1 e 4 del Regolamento, il 9 luglio 2007.

– Rinviata in Commissione, ai sensi dell’articolo 34, comma 5 del Regolamento, il 30 luglio 2007.

– Iscritta all’ordine del giorno del Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 34, comma 6 del Regolamento, il 26 settembre 2007.

– Rinviata in Commissione, ai sensi dell’articolo 81 del Regolamento, il 7 novembre 2007.

– Sul testo sono state effettuate delle consultazioni.

Proposta di legge n. 411

Interventi della regione a sostegno del sistema di comunicazione

– Presentata dai Consiglieri: Rossi, Dutto e Novero il 19 febbraio 2007.

– Assegnata in sede referente alla VI Commissione e in sede consultiva alla I Commissione il 23 febbraio 2007.

– Sul testo sono state effettuate delle consultazioni.

Proposta di legge n. 442

Interventi a sostegno dell’informazione radiotelevisiva locale del Piemonte

– Presentata dal Consigliere Buquicchio il 27 aprile 2007.

– Assegnata in sede referente alla VI Commissione e in sede consultiva alla I Commissione il 2 maggio 2007.

– Sul testo sono state effettuate delle consultazioni.

Testo unificato del disegno di legge n. 402 e delle proposte di legge n. 411, 442 e 331 licenziato dalla Commissione referente il 14 maggio 2009 con relazione di Andrea Buquicchio.

Approvato in Aula il 20 ottobre 2009, con emendamenti sul testo, con 38 voti favorevoli e 1 non votante.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio Regionale del Piemonte al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione coordinata vigente sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Nota all’articolo 1

– Il testo dell’articolo 12 dello Statuto della Regione Piemonte è il seguente:

“Art. 12. (Informazione)

1. La Regione riconosce quale presupposto della partecipazione l’informazione sui programmi, le decisioni e gli atti di rilevanza regionale e promuove a tal fine l’istituzione di mezzi e strumenti idonei.

2. La Regione garantisce l’informazione più ampia e plurale sulla propria attività come presupposto per promuovere e favorire la partecipazione dei cittadini alla vita della comunità regionale.

3. La Regione favorisce e tutela il più ampio pluralismo dei mezzi di informazione e garantisce i diritti degli utenti.”.

Nota all’articolo 3

– Il testo dell’articolo 27 dello Statuto della Regione Piemonte è il seguente:

“ Art. 27 (Esercizio della potestà regolamentare)

1. La Regione esercita la potestà regolamentare.

2. Nelle materie di competenza legislativa regionale la potestà regolamentare spetta alla Giunta regionale, secondo i principi e le modalità dettati dalla legge regionale, salvo nei casi in cui essa sia riservata dalla legge al Consiglio regionale.

3. Il Consiglio esercita la potestà regolamentare delegata alla Regione nelle materie di competenza  esclusiva statale.

4. I regolamenti di attuazione e di esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea sono approvati dalla Giunta previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente.

5. Il Consiglio, nelle materie non riservate alla legge regionale dalla Costituzione o dallo Statuto, ha facoltà di autorizzare la Giunta ad adottare regolamenti di delegificazione. La legge che determina le norme generali regolatrici della materia individua quali disposizioni di legge sono abrogate, con effetto dall’entrata in vigore del regolamento. Le materie oggetto di legislazione concorrente non possono essere delegificate.

6. Nell’esercizio della potestà regolamentare la Regione rispetta l’autonomia normativa degli enti  locali.

7. I regolamenti sono pubblicati entro dieci giorni dalla loro emanazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che, per ragioni d’urgenza, il regolamento stesso stabilisca un termine diverso.”.

Nota all’articolo 4

– Il testo dell’articolo 27 dello Statuto della Regione Piemonte è riportato in nota all’articolo 3

Nota all’articolo 5

– Il testo dell’articolo 27 dello Statuto della Regione Piemonte è riportato in nota all’articolo 3

Nota all’articolo 8

– Il testo dell’articolo 46 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 è il seguente:

“Art. 46. (Compiti di pubblico servizio in ambito regionale e provinciale.)

1. Con leggi regionali, nel rispetto dei princìpi fondamentali contenuti nel titolo I e nel presente titolo e delle disposizioni, anche sanzionatorie, del presente testo unico in materia di tutela dell’utente, sono definiti gli specifici compiti di pubblico servizio che la società concessionaria del servizio pubblico generale di radiodiffusione è tenuta ad adempiere nell’orario e nella rete di programmazione destinati alla diffusione di contenuti in ambito regionale o, per le province autonome di Trento e di Bolzano, in ambito provinciale; è, comunque, garantito un adeguato servizio di informazione in ambito regionale o provinciale.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono legittimate a stipulare, previa intesa con il Ministero, specifici contratti di servizio con la società concessionaria del servizio pubblico generale di radiodiffusione per la definizione degli obblighi di cui al comma 1, nel rispetto della libertà di iniziativa economica della società concessionaria, anche con riguardo alla determinazione dell’organizzazione dell’impresa, nonché nel rispetto dell’unità giuridica ed economica dello Stato e assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e la tutela dell’incolumità e della sicurezza pubbliche.

3. Ai fini dell’osservanza dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691, nella provincia di Bolzano riveste carattere di interesse nazionale il servizio pubblico radiotelevisivo in ambito provinciale.”.

Nota all’articolo 11

– Il testo dell’articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150 è il seguente:

“Art. 9. (Uffici stampa.)

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono dotarsi, anche in forma associata, di un ufficio stampa, la cui attività è in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa.

2. Gli uffici stampa sono costituiti da personale iscritto all’albo nazionale dei giornalisti. Tale dotazione di personale è costituita da dipendenti delle amministrazioni pubbliche, anche in posizione di comando o fuori ruolo, o da personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso dei titoli individuati dal regolamento di cui all’articolo 5, utilizzato con le modalità di cui all’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nei limiti delle risorse disponibili nei bilanci di ciascuna amministrazione per le medesime finalità.

3. L’ufficio stampa è diretto da un coordinatore, che assume la qualifica di capo ufficio stampa, il quale, sulla base delle direttive impartite dall’organo di vertice dell’amministrazione, cura i collegamenti con gli organi di informazione, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire nelle materie di interesse dell’amministrazione.

4. I coordinatori e i componenti dell’ufficio stampa non possono esercitare, per tutta la durata dei relativi incarichi, attività professionali nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche. Eventuali deroghe possono essere previste dalla contrattazione collettiva di cui al comma 5.

5. Negli uffici stampa l’individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva nell’ambito di una speciale area di contrattazione, con l’intervento delle

organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”.

Nota all’articolo 12

– Il testo dell’articolo 7 della l. 150/2000 è il seguente:

“Art. 7. (Portavoce.)

1. L’organo di vertice dell’amministrazione pubblica può essere coadiuvato da un portavoce, anche esterno all’amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politi costituzionale con gli organi di informazione. Il portavoce, incaricato dal medesimo organo, non può, per tutta la durata del relativo incarico, esercitare attività nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche.

2. Al portavoce è attribuita una indennità determinata dall’organo di vertice nei limiti delle risorse disponibili appositamente iscritte in bilancio da ciascuna amministrazione per le medesime finalità.”.

Note all’articolo 13

Il testo dell’articolo 87 del Trattato CE (Aiuti di stato) è il seguente:

“Art. 87

1. Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

2. Sono compatibili con il mercato comune:

a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall’origine dei prodotti, b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali, c) gli aiuti concessi all’economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione.

3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:

a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione,

b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro,

c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse,

d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all’interesse comune,

e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.”.

Il testo dell’articolo 88 del Trattato CE è il seguente:

“Art. 88

1. La Commissione procede con gli Stati membri all’esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune.

2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune a norma dell’articolo 87, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato. Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia, in deroga agli articoli 226 e 227.

A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all’unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga alle disposizioni dell’articolo 87 o ai regolamenti di cui all’articolo 89, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo. Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell’articolo 87, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.”.

Note all’articolo 17

– Il testo dell’articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 è il seguente:
“Art. 8. (Legge finanziaria)

1. Unitamente al bilancio annuale e pluriennale, la Giunta presenta al Consiglio, per l’approvazione, il progetto di legge finanziaria.

2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi stabiliti nel documento di cui all’articolo 5 ed in connessione con lo sviluppo della fiscalità regionale, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo:

a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto dal 1. gennaio dell’anno cui essa si riferisce;
b) al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato nel bilancio pluriennale, delle leggi di spesa regionale;

c) alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;

d) alla determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere permanente o pluriennale, delle quote destinate a ciascuno degli anni considerati.

3. La legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti o riduzioni di entrata nei limiti delle nuove o maggiori entrate di sicura acquisizione e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. In ogni caso, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime che risultino incompatibili con le linee stabilite nel documento di cui all’articolo 5.

4. La legge finanziaria e’ approvata nella stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, approvando, nell’ordine, la legge finanziaria e il bilancio annuale.”.
– Il testo dell’articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 è il seguente:

“Art. 30 (Norma finale)

1. A partire dall’esercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dell’ articolo 8 della l.r. 7/2001, l’autorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti , la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa all’esercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.

2. L’autorizzazione della spesa di cui al comma 1 può disporre la riduzione o l’aggiornamento degli stanziamenti originariamente previsti.

3. In relazione a ciascun esercizio la legge di bilancio non può prevedere finanziamenti di leggi o provvedimenti regionali per cui non sia stata autorizzata la spesa in sede di legge finanziaria.”.

Denominazione delle unità previsionali di base (UPB) citate nella legge.

DB06001 (Comunicazione istituz. della Giunta regionale Segreteria direzione DB06 Titolo 1: spese correnti)

DB06021 (Comunicazione istituz. della Giunta regionale Immagine e comunicazione Titolo 1: spese correnti).

DB16042 (Attività produttive Riqualificazione e sviluppo del territorio Titolo 2: spese in conto capitale)