Ponti di collegamento tv. La Dgscerp del Ministero chiede i dati alle emittenti

(1 agosto 2020)   In questi giorni, la Dgscerp del Ministero dello Sviluppo economico sta inviando alle emittenti televisive locali che svolgono l’attività di operatore di rete una comunicazione relativa all’utilizzo dei ponti di collegamento.

In particolare, la Divisione IV della Dgscerp, premettendo che la Legge europea 2014 ha stabilito i contributi annui per i collegamenti in ponte radio dovuti dagli operatori di rete in tecnica digitale terrestre, ai sensi dell’art 35 del Codice delle Comunicazioni elettroniche, rammenta che il pagamento di tali contributi va effettuato sulla base dei collegamenti, oggetto di autorizzazioni in essere al 31 dicembre dell’anno precedente.

Al fine di effettuare una ricognizione sull’effettivo utilizzo di tali ponti di collegamento, la citata Divisione IV invita le emittenti a compilare la scheda (allegata alla comunicazione), ovvero, in mancanza di utilizzo, a inviare una autocertificazione (resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000), nella quale si dichiara che, relativamente ai ponti di collegamento, non viene utilizzata alcuna tratta.

Nella scheda inviata alle emittenti, viene indicata una cospicua serie di campi, alcuni dei quali sono da compilare obbligatoriamente (si tratta, perlopiù, di dati riguardanti la collocazione geografica dei ponti di collegamento, le caratteristiche radioelettriche quali potenza e frequenza di trasmissione, larghezza di banda e stato dell’autorizzazione).

Altri campi (relativi a dati di secondaria importanza) non sono, invece, da compilare obbligatoriamente.

La richiesta della Dgscerp ha destato una certa perplessità nel settore, in quanto i dati dei ponti di collegamento dovrebbero essere già tutti in possesso dell’Amministrazione (giacché l’esercizio dei ponti di collegamento è soggetto ad autorizzazione ministeriale).

Nella comunicazione ricevuta dalle emittenti non viene, comunque, indicato un termine perentorio per la compilazione di dette schede. (FB)

 

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