- Le emittenti con autorizzazione a carattere comunitario che richiedono l’opzione di accesso alla riserva qualora non rientrassero vanno direttamente a concorrere con gli altri partecipanti per la restante parte oppure vengono esclusi?
Le emittenti a carattere comunitario, che ne facciano richiesta, concorrono per la quota riservata di capacità trasmissiva. In caso di esaurimento della riserva, non concorrono con gli altri partecipanti per la restante parte.
- I giornalisti devono essere inseriti anche nel prospetto dei dipendenti oppure soltanto nel prospetto dei giornalisti?
Nella compilazione della domanda, i giornalisti dovranno essere inseriti unicamente nel prospetto giornalisti.
- Facendo riferimento ai dipendenti, per l’ipotesi che un dipendente nel corso del biennio abbia variato qualifica, si chiede se si debba inserire lo stesso nominativo due volte suddividendolo per forma contrattuale.
Si conferma che il nominativo debba essere inserito due volte, suddiviso per forma contrattuale, anche ove si tratti di apprendista a tempo indeterminato.
- Facendo riferimento ai dipendenti, per l’ipotesi che un dipendente nel corso dello stesso anno abbia cessato il rapporto di lavoro e sia stato successivamente riassunto, si chiede se si debba inserirlo due volte con date d’assunzione diverse.
Si conferma che l’interpretazione è corretta e che il nominativo debba essere inserito due volte, con le rispettive date di assunzione.
- In caso di un’autorizzazione FSMA ceduta ad altro soggetto precedentemente alla pubblicazione del bando, ma non ancora comunicata al MISE, chi deve presentare la domanda per FSMA nel relativo bando scadente il 21.09 p.v., il cedente attuale intestatario dell’autorizzazione FSMA o la società acquirente che ancora non ha volturato l’autorizzazione e non ha ancora comunicato l’acquisto?
Ai sensi dell’art. 2 del bando di gara la domanda può essere presentata solo dai soggetti titolari di autorizzazione per FMSA alla data di pubblicazione del bando. Poiché ai sensi dell’art. 6 della delibera AGCOM 353/11 la autorizzazione può essere ceduta solo “previo” assenso del Ministero, la società che non ha comunicato l’avvenuta cessione non è legittimata alla presentazione della domanda.
- In caso di un’autorizzazione FSMA, mediante conferimento di ramo d’azienda comprensivo di numerazione LCN, ad altro soggetto precedentemente la pubblicazione del bando, ma non ancora comunicato al MISE, chi deve presentare la domanda per FSMA nel relativo bando scadente il 21.09 p.v. l’attuale intestatario dell’autorizzazione FSMA o la società in cui nel proprio patrimonio è stato conferito il ramo d’azienda contenente la numerazione LCN, ma che ancora non ha volturato l’autorizzazione e non ha ancora comunicato il conferimento?
Ai sensi dell’art. 2 del bando di gara la domanda può essere presentata solo dai soggetti titolari di autorizzazione per FMSA alla data di pubblicazione del bando. Poiché ai sensi dell’art. 6 della delibera AGCOM 353/11 la autorizzazione può essere ceduta solo “previo” assenso del Ministero, la società che non ha comunicato l’avvenuta cessione non è legittimata alla presentazione della domanda.
- Può partecipare al bando un nuovo soggetto che acquista a seguito di cessione di ramo di azienda l’autorizzazione FSMA con attribuzione LCN assegnato, tenendo presente che la voltura è ancora in corso. Inoltre, in questo caso lo stesso deve considerarsi nuovo soggetto o FSMA esistente?
Qualora risulti da data certa che la cessione dell’autorizzazione sia intervenuta (in una con la cessione dell’operatore, o del relativo ramo di azienda) prima della pubblicazione del bando, e sia stata inoltrata istanza per la volturazione del titolo autorizzatorio prima della pubblicazione del bando, e il procedimento sia ancora pendente, è consentito al cessionario di presentare la relativa domanda: resta inteso che, in tal caso, l’effettiva partecipazione sarà subordinata all’esito del procedimento di volturazione.
- Il soggetto che ha acquisito di recente, prima della pubblicazione del bando un’autorizzazione FSMA, può partecipare al bando?
Come si comporta il titolare in merito agli allegati dei dipendenti, dei giornalisti, dei costi sostenuti che ovviamente non ha avuto nel biennio 2019-2020?
Si conferma che la domanda dovrà essere presentata dal soggetto in capo al quale è vigente il titolo autorizzatorio alla data di pubblicazione del bando e che le dichiarazioni, relative ai vari parametri, dovranno essere relative al soggetto che presenta la domanda.
Le dichiarazioni relative a dipendenti e giornalisti devono essere riferite al biennio 2019-2020 e pertanto, nell’ipotesi che un soggetto non abbia avuto dipendenti e giornalisti, né sostenuto costi, in tale biennio non dovrà allegare documentazione.
- In seduta pubblica, è possibile formulare richiesta di capacità trasmissiva a regime inferiore a 1,5 Mbit/s?
No. A ciascun marchio potrà essere assegnata una capacità trasmissiva a regime che vada da 1,5 Mbit/s a 3 Mbit/s.
E’ fatto salvo il caso disciplinato dal comma 7 dell’art. 1, ossia, “nel caso di area tecnica non coperta integralmente da reti di secondo livello, i FSMA che nel biennio 2019/2020 abbiano trasmesso esclusivamente nel bacino relativo alle provincie di….., qualora ne abbiano fatta richiesta espressa nella domanda di partecipazione, che siano collocati utilmente in graduatoria e che intendano continuare a trasmettere in tale bacino, possono richiede all’operatore di rete aggiudicatario capacità trasmissiva al massimo pari a 1,5 Mbit/s, per ciascun marchio ed entro un limite complessivo di 3,5 Mbit/s, ad un prezzo riproporzionato, in base alla quota di popolazione coperta nel bacino di interesse, rispetto al prezzo praticato dall’operatore aggiudicatario dell’operatore di primo livello come indicato nell’offerta di servizio”.
- In fase di negoziazione è possibile richiedere una riduzione della richiesta di capacità trasmissiva formulata in seduta pubblica?
No. Non è ammessa nella fase di negoziazione una riduzione della richiesta di capacità trasmissiva rispetto a quella dichiarata e richiesta in seduta pubblica.
- È possibile inserire una porzione di banda inferiore a 1,5mgabit per la trasmissione nel caso di SD o è il minimo consentito?
No, 1,5 megabit è il minimo consentito, salvo il caso disciplinato dall’articolo 1, comma 7, del Bando.
- In circostanze particolari (si vuole trasmettere in SD, si è in possesso di apparecchiature di ultimissima generazione appositamente studiate per il low bit rate, un’oggettiva carenza di banda di primo e anche di secondo livello come nell’area tecnica 15, costi elevatissimi richiesti…), sarebbe possibile concordare con l’operatore di rete anche un fitto più basso di banda sotto il minimo previsto di 1,5 Mbit?
Si conferma la risposta data al precedente quesito, ovvero che 1,5 megabit è il minimo consentito, salvo il caso disciplinato dall’articolo 1, comma 7, del Bando.
- In considerazione che la delibera Agcom n. 39/19/COSN (con la quale è stato approvato l’attuale PNAF) stima che le prestazioni degli attuali Codec HEVC possano risultare in un bit rate di circa 2,5 – 3 Mbit/s per un programma in alta definizione (HD) e in un bit rate di circa 1 Mbit/s per un programma in formato standard (SD), si chiede di conoscere:
– se sia possibile formulare richiesta di assegnazione di una quantità di capacità trasmissiva a regime inferiore a 1,5 Mbit/s.
– se sia possibile richiedere qualsivoglia quantità di capacità trasmissiva a regime tra 1,5 Mbit/s e 3Mbit/s.
Si conferma la risposta data al precedente quesito, ovvero che 1,5 megabit è il minimo consentito, salvo il caso disciplinato dall’articolo 1, comma 7, del Bando.
È invece possibile richiedere qualsivoglia quantità di capacità trasmissiva a regime tra 1,5 Mbit/s e 3Mbit/s.
- Il valore della capacità trasmissiva che viene richiesto in fase di compilazione della domanda è vincolante?
Ai sensi del comma 3 dell’art. 6 del Bando i soggetti partecipanti alla gara indicheranno in seduta pubblica la capacità trasmissiva richiesta nei limiti di quanto previsto dall’art. 1 comma 5. L’inserimento di detta capacità in fase di compilazione della domanda, secondo quanto richiesto dalla Piattaforma, non sarà in alcun modo vincolante.
- Quando verranno allineati i titoli abilitativi alla copertura di rete di primo e secondo livello alla cui capacità trasmissiva gli stessi soggetti dovessero accedere all’esito della selezione?
I titoli abilitativi verranno allineati a conclusione della procedura.
- L’art. 1, comma 8 dei bandi prevede, con riferimento alla riserva di capacità trasmissiva a favore delle emittenti comunitarie, che le stesse vengano selezionate, tra l’altro, “a condizione che si impegnino nella domanda di partecipazione ad un trasporto minimo di almeno 1 programma per un periodo non inferiore a 3 anni”. Inoltre, l’art. 3, comma 2 dei bandi prevede che, nelle domande finalizzate a chiedere l’accesso alla citata riserva debba essere allegato “l’impegno sottoscritto dal legale rappresentante della fondazione, associazione o società cooperativa a trasmettere almeno 1 programma per un periodo non inferiore a 3 anni”. Al riguardo si chiede di conoscere quale sia il significato di tale impegno, considerato che: (i) ogni FSMA può trasmettere un solo programma (il proprio), mentre con l’uso dell’avverbio “almeno” pare lasciarsi intendere che un FSMA comunitario possa (in ipotesi) trasmettere più programmi (cosa evidentemente impossibile anche sotto il profilo tecnico); (ii) l’uso all’art. 1, comma 8 delle parole “trasporto minimo” non è coerente con l’attività di un FSMA, bensì con l’attività di un operatore di rete; (iii) l’art.9 dei bandi già prevede precisi obblighi per tutti gli aggiudicatari della capacità trasmissiva sicché il suddetto obbligo di tre anni non appare giustificato.
L’articolo 1, comma 8, del bando deve essere interpretato nel senso che l’FSMA si deve impegnare a fornire un programma per un periodo non inferiore a 3 anni.
- Con riferimento a quanto previsto dall’art. 2, comma 1, lettera a) dei bandi si chiede se sia considerato o meno nuovo entrante un soggetto che richiede l’autorizzazione FSMA al momento della presentazione della domanda, laddove lo stesso sia sottoposto al controllo o sia collegato con un soggetto titolare di autorizzazione FSMA al momento della presentazione della domanda.
Non può essere considerato nuovo entrante, per tale intendendosi, ai sensi dell’art. 1 comma 1 lett. b) del Bando, soltanto quel soggetto che al momento della presentazione della domanda non diffonda, né direttamente, né indirettamente (cioè tramite soggetti collegati o controllati) alcun marchio in nessun bacino locale del territorio italiano. Si precisa che ai fini della presente procedura la nozione di controllo e collegamento è quella prevista dai commi 14 e 15 dell’art. 43 del d.lgs. 177/2005 e ss.mm.ii.
- Si chiede di conoscere se ai fini di essere legittimati a trasmissioni in HD sia possibile chiedere quantità di capacità trasmissiva inferiore a 2,5 Mbit/s. Si chiede inoltre di conoscere se l’indicazione in domanda di cui all’art.3, comma 3, lettera e) dei bandi sia vincolante ovvero se possa essere modificata in sede di seduta pubblica di cui all’art.6 dei bandi (tenuto conto che in tale sede occorre indicare la quantità di capacità trasmissiva richiesta e tenuto conto che in relazione alla posizione in graduatoria del singolo FSMA potrebbe residuare una capacità trasmissiva insufficiente per la trasmissione in HD).
La quantità minima di banda può essere utilizzata sia in HD che in SD, a scelta del fornitore. Si conferma, inoltre, che l’inserimento di detta capacità in fase di compilazione della domanda, secondo quanto richiesto dalla Piattaforma, non sarà in alcun modo vincolante.
- Si chiede di conoscere come debba essere documentata, ai fini della partecipazione alla procedura, la regolarità contributiva INPS e INPGI relativa al personale dipendente.
Le dichiarazioni relative ai dipendenti e ai giornalisti sono quelle richieste dalla procedura informatica per la presentazione della domanda.
- L’art. 3, commi II e e IV prevede (rispettivamente per i dipendenti non giornalisti e per i dipendenti giornalisti) che il criterio di ripartizione dei dipendenti “fra i diversi marchi è lasciato alla libera scelta del soggetto partecipante, fermo restando che il punteggio ottenuto per un marchio in relazione ad una singola area tecnica non può essere utilizzato per lo stesso marchio in una diversa area tecnica”. Al riguardo si ritiene che, al fine di evitare situazioni di irregolarità, tale ripartizione (operata sulla base della libera scelta del soggetto partecipante) debba essere, comunque, coincidente con la ripartizione già operata per il medesimo biennio 2019-2020 in altre procedure (es. procedimento per il riconoscimento dei contributi di cui al DPR n. 146/2017). Conseguentemente si ritiene che la libera scelta del partecipante riguardi i criteri che devono essere applicati sulla reale di ripartizione dei dipendenti tra i diversi marchi e che devono essere sempre identici in ogni procedura dove il criterio dei dipendenti abbia rilevanza. (Tale impostazione pare, peraltro, confermata da quanto previsto nell’allegato “A” ai bandi di gara dove, tra l’altro, si conferma che, nel caso in cui il medesimo soggetto presenti una pluralità di domande per più marchi, ovvero presenti domande in più aree tecniche, i dipendenti presenti in tali domande devono essere conteggiati tenendo conto delle percentuali di impegno contrattuale in termini di ore effettivamente lavorate per i singoli marchi e/o aree tecniche). Si chiede di conoscere se la suddetta interpretazione del criterio di ripartizione dei dipendenti non giornalisti e dei dipendenti giornalisti di cui all’art. 3, commi II e IV dei bandi sia corretta.
Si conferma che le dichiarazioni relative ai dipendenti e a i giornalisti dovranno corrispondere a quanto autocertificato, ai sensi del DPR 445/2000, per la graduatoria dei contributi di cui al DPR 146/2017.
- L’art. 3, comma V dei bandi prevede che il criterio di ripartizione dei costi ivi indicati fra i diversi marchi sia lasciato alla libera scelta del soggetto partecipante, fermo restando che il punteggio ottenuto per detti costi, per il marchio oggetto della domanda, in relazione ad ogni singola area tecnica, non possa essere utilizzato per lo stesso marchio in una diversa area tecnica. Al riguardo si ritiene che al fine di evitare situazioni di irregolarità, tale ripartizione (operata sulla base della libera scelta del soggetto partecipante) debba essere, comunque, coincidente con la ripartizione già operata in altre procedure per l’anno 2020 (es. procedimento per il riconoscimento dei contributi di cui al DPR n 146/2017). Conseguentemente si ritiene che la libera scelta del partecipante si riferisca solo ai criteri di ripartizione. Tali criteri devono essere applicati sulla reale ripartizione dei costi tra i diversi marchi e devono essere sempre identici in ogni procedura dove il criterio dei costi in questione abbia rilevanza. Si chiede di conoscere se tale interpretazione sia corretta.
Si conferma il principio stabilito con la risposta alla FAQ n. 20, ovvero che, anche quanto alla ripartizione dei costi, le dichiarazioni dovranno corrispondere a quanto autocertificato, ai sensi del DPR 445/2000, per la graduatoria dei contributi di cui al DPR 146/2017.
- L’art. 3, comma VI, dei bandi prevede che, alla domanda di partecipazione debba essere allegata, a pena di esclusione, una dichiarazione rilasciata da un istituto di credito attestante l’affidabilità finanziaria del partecipante, secondo il facsimile allegato al bando. Al riguardo si osserva che, in alcuni casi gli istituti di credito rilasciano tali dichiarazioni sulla base di testi standardizzati che possono avere un tenore letterale con qualche differenza rispetto al facsimile allegato al bando. Si chiede di conoscere se tali testi standardizzati possano, comunque, essere accettati.
Il modello allegato per la dichiarazione di affidabilità finanziaria è un fac-simile. Può pertanto essere utilizzato il modello previsto dalla singola banca, purché esso attesti l’affidabilità finanziaria del partecipante.
- Si chiede di conoscere come viene verificata la regolarità contributiva INPS e INPGI dei soggetti nuovi entranti.
Con le medesime modalità riservate ai FSMA esistenti in sede di rilascio di autorizzazione.
- Si chiede di conoscere come venga calcolato il punteggio dei dipendenti dei soggetti nuovi entranti ai fini della ponderazione sulla media degli anni 2019 e 2020.
La metodologia di calcolo è riportata nell’Allegato A del bando.
- In considerazione che la piattaforma per la presentazione delle domande non prevede (diversamente dalla piattaforma per le domande di cui al DPR 146/2017) un meccanismo automatico di calcolo delle posizioni dei dipendenti non giornalisti e giornalisti (che tenga conto, tra l’altro, della data di assunzione, della data della eventuale cessazione del rapporto, del tipo di contratto full time/ part-time, della percentuale dell’eventuale part-time, della percentuale di effettivo impiego per il marchio oggetto della domanda, tenuto conto di eventuali usi promiscui del dipendente tra diversi marchi, dell’ eventuale cassa integrazione, di eventuali contratti di solidarietà, ecc.) si chiede di conoscere quale dato debba essere riportato nel campo “tempo di occupazione” dei template della piattaforma.
La procedura informatica fornisce le indicazioni. In particolare, per tempo di occupazione, si intende la durata del contratto in mesi; nel campo percentuale di impiego, deve essere indicato il valore 100% nell’ipotesi in cui il contratto sia a tempo pieno (c.d. full time), il valore percentuale corrispondente nel caso di contratto a tempo parziale (c.d. part time: es. 50%, 75% etc.), il valore percentuale corrispondente alla effettiva ripartizione tra i vari marchi del lavoro del dipendente (es. se applicato al 33% al marchio X, si indicherà il valore 33% per detto marchio).
- Si chiede di conoscere se i costi per tecnologie innovative indicati nella domanda per un determinato marchio relativi ad una determinata area tecnica, possano essere indicati per lo stesso marchio in un’altra area tecnica.
Non è possibile, per lo stesso marchio, indicare in due diverse aree tecniche i medesimi costi.
27. L’art. 6, comma 3 dei bandi stabilisce che nel corso della seduta pubblica ivi prevista, i soggetti partecipanti alla gara esprimano il proprio ordine di preferenza relativo alle reti per le quali hanno presentato domanda e indichino la capacità trasmissiva richiesta nei limiti di quanto stabilito dall’art. 1, comma 5 dei bandi. Si rileva, tuttavia, che nella piattaforma per la presentazione delle domande viene richiesto di compilare, in sede di redazione delle domande stesse, un campo relativo alla “capacità trasmissiva richiesta a regime” e di inserire al riguardo il valore della capacità trasmissiva richiesta. Si chiede, pertanto, di conoscere: (i) se si tratti di un errore di impostazione del software della piattaforma, ovvero in caso negativo (ii) quale valenza giuridica abbia la compilazione del citato campo relativo alla capacità trasmissiva richiesta a regime, rispetto alla indicazione in seduta pubblica che dovrà essere fornita ai sensi dell’art. 6, comma 3 e (iii) qualora le due indicazioni fossero difformi se prevalga quella resa nell’ambito della seduta pubblica di cui al sopracitato art. 6, comma 3 dei bandi.
Ai sensi del comma 3 dell’art. 6 del bando i soggetti partecipanti indicheranno in seduta pubblica la capacità trasmissiva richiesta nei limiti di quanto previsto dall’art. 1 comma 5. L’inserimento di detta capacità in fase di compilazione della domanda, secondo quanto richiesto dalla piattaforma, non è quindi necessario e comunque non sarà in alcun modo vincolante
- Nell’ipotesi in cui un dipendente abbia lavorato per 6 mesi e 20 giorni del biennio 2019/2020, come deve essere indicato all’interno del template con riferimento al numero dei mesi lavorati (6 mesi o 7 mesi)?
La risposta è 7 mesi. Si considera, infatti, mese intero la frazione superiore a quindici giorni di calendario come riportato nell’Allegato A del bando di gara.
- Nel caso di assunzione di un dipendente entro il 15 del mese o di licenziamento dopo il 15 del mese, come deve essere approssimato il parametro tempo occupazionale? Il mese quando occorre considerarlo per intero o meno?
Si conferma che si considera mese intero se il periodo lavorativo supera i 15 giorni di calendario.
- Nel caso di aspettativa facoltativa di un dipendente nel biennio considerato, i mesi in questione come vanno computati? Cosa occorre indicare nel template?
I mesi di aspettativa facoltativa non concorrono ai fini dell’attribuzione del punteggio.