Provvedimento 11 ottobre 2016 “Disposizioni in materia di comunicazione politica, tribune, messaggi autogestiti e informazione della societa’ concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per il referendum popolare confermativo indetto per il giorno 4 dicembre 2016. (Documento n. 10)”

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L’INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

 

PROVVEDIMENTO 11 ottobre 2016

 

Disposizioni in materia di comunicazione politica, tribune,  messaggi autogestiti e informazione della societa’ concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e  multimediale  in  relazione  alla campagna per il  referendum  popolare  confermativo  indetto  per  il giorno 4 dicembre 2016. (Documento n. 10)

 

 

(Pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2016)

 

 

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L’INDIRIZZO GENERALE E  LA  VIGILANZA
DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI
Premesso che con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana n. 227 del 28 settembre 2016, e’ stato indetto per il giorno 4 dicembre 2016  un  referendum  popolare  confermativo  della  legge costituzionale  concernente  «Disposizioni  per  il  superamento  del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento  dei  costi  di  funzionamento  delle  istituzioni,   la soppressione del CNEL e la revisione del  titolo  V  della  parte  II della Costituzione»  approvata  dal  Parlamento  e  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016;
Visti quanto alla potesta’ di rivolgere indirizzi generali alla Rai e di disciplinare direttamente le «Tribune», gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;
Vista quanto alla potesta’ di dettare prescrizioni atte a garantire l’accesso  alla  programmazione  radiotelevisiva,  in  condizioni  di parita’, la legge  22  febbraio  2000,  n.  28,  in  particolare  gli articoli 2, 3, 4 e 5;
Visti  quanto  alla  tutela  del  pluralismo,   dell’imparzialita’, dell’indipendenza, dell’obiettivita’  e  dell’apertura  alle  diverse forze politiche nel  sistema  radiotelevisivo,  nonche’  alla  tutela delle pari opportunita’ tra uomini e donne, l’art. 3 del testo  unico dei servizi di media televisivi e radiofonici, approvato con  decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonche’  gli  atti  di  indirizzo approvati dalla Commissione, in particolare, il 13 febbraio e  il  30 luglio 1997, nonche’ l’11 marzo 2003;
Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull’iniziativa legislativa del popolo;
Considerata   l’opportunita’   che   la   concessionaria   pubblica garantisca il massimo di informazione e  di  conoscenza  sul  quesito referendario, anche nelle trasmissioni che non rientrano  nei  generi della comunicazione e dei messaggi politici;
Consultata l’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28;
Considerata  la  prassi  pregressa  e  i  precedenti   di   proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi  periodi,  nonche’ l’esperienza applicativa di tali disposizioni;
Dispone
nei  confronti  della   Rai   Radiotelevisione   italiana,   societa’ concessionaria  del  servizio  pubblico  radiofonico,  televisivo   e multimediale, come di seguito:
 
Art. 1
Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni
1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si  riferiscono alla consultazione referendaria del 4 dicembre 2016 in premessa e  si applicano su tutto il  territorio  nazionale.  Ove  non  diversamente previsto, esse hanno effetto dal giorno successivo alla pubblicazione del  presente  provvedimento  nella  Gazzetta  Ufficiale  sino   alla mezzanotte del 4 dicembre 2016.
2.  Considerata  la  particolare  importanza  della   consultazione referendaria del 4 dicembre 2016,  avente  ad  oggetto  la  legge  di revisione dell’ordinamento della Repubblica approvata  dalle  Camere,
ai sensi dell’art.  138  della  Costituzione,  il  servizio  pubblico radiofonico,  televisivo   e   multimediale   fornisce   la   massima informazione  possibile,  conformandosi  con  particolare  rigore  ai criteri  di  tutela  del  pluralismo,  imparzialita’,   indipendenza, parita’ di  trattamento  tra  diversi  soggetti  politici  e  opposte indicazioni di voto, sui temi oggetto  del  referendum,  al  fine  di consentire al maggior numero di ascoltatori di  averne  una  adeguata conoscenza.
3. In tutte le trasmissioni che,  ai  sensi  e  con  i  limiti  del presente  provvedimento,  operano  riferimenti  ai  temi  propri  del referendum, gli spazi sono ripartiti  in  due  parti  uguali  fra  le opposte indicazioni di voto, ovvero fra i favorevoli e i contrari  al quesito.
 
Art. 2
Tipologia della programmazione Rai durante la campagna referendaria

1.  Nel  periodo  di  vigenza   del   presente   provvedimento   la programmazione  radiotelevisiva  della  Rai   in   riferimento   alla consultazione   referendaria   del   4   dicembre   2016   ha   luogo esclusivamente tramite:

a)  la  comunicazione  politica  effettuata  mediante  forme   di contraddittorio,  interviste,  confronti  e   tribune   referendarie, previste dagli articoli  5  e  6  della  presente  delibera,  nonche’ eventuali   ulteriori   trasmissioni   televisive   e    radiofoniche autonomamente  disposte  dalla  Rai.  Queste  devono  svolgersi   nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 1, comma 2, tra i  soggetti aventi diritto ai sensi del successivo art. 3;
b) messaggi politici autogestiti  relativi  ai  temi  propri  del referendum, ai sensi dell’art. 7;
c) l’informazione, assicurata, secondo i principi di cui all’art. 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e  con  le  modalita’  previste dall’art. 8 della  presente  delibera,  mediante  i  telegiornali,  i giornali radio, i notiziari, i programmi di  approfondimento  e  ogni altro programma di contenuto informativo. Questi ultimi,  qualora  si riferiscano specificamente ai  temi  propri  del  referendum,  devono essere  ricondotti  alla  responsabilita’   di   specifiche   testate giornalistiche registrate ai sensi dell’art. 32-quinquies,  comma  1, del decreto legislativo 31 luglio  2005,  n.  177  (testo  unico  dei servizi di media audiovisivi  e  radiofonici),  come  modificato  dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;
d)  le  ulteriori   trasmissioni   di   comunicazione   politica, eventualmente  disposte  dalla  Rai,  diverse   dalle   tribune,   si conformano alle disposizioni di cui al presente articolo,  in  quanto applicabili.
2. In tutte le altre trasmissioni, ad eccezione di  quelle  di  cui all’art. 8, non possono aver luogo riferimenti specifici  al  quesito referendario, non  e’  ammessa,  a  nessun  titolo,  la  presenza  di esponenti politici, e non possono  essere  trattati  temi  di  chiara rilevanza politica e referendaria ovvero  che  riguardino  vicende  o fatti personali di personaggi politici.

 

Art. 3

Soggetti legittimati alle trasmissioni

1. Alle trasmissioni che trattano  i  temi  propri  del  referendum possono prendere parte:
a) il Comitato promotore, ai sensi dell’art. 138, secondo  comma, della Costituzione della richiesta referendaria;
b) i delegati di ciascun quinto dei componenti della  Camera  dei deputati e del Senato della Repubblica firmatari delle  richieste  di referendum, ai sensi degli articoli 138 della Costituzione e 6  della legge  25  maggio  1970,  n.  352.  La   loro   partecipazione   alle trasmissioni e’ soggetta alle modalita’ e alle condizioni di  cui  al presente provvedimento;
c) le forze politiche che costituiscano gruppo in almeno un  ramo del Parlamento  nazionale  ovvero  che  abbiano  eletto  con  proprio simbolo un deputato al Parlamento  europeo.  La  loro  partecipazione
alle trasmissioni e’ soggetta alle modalita’ e alle condizioni di cui al presente provvedimento;
d) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera  c), oggettivamente riferibili a una delle minoranze linguistiche indicate dall’art. 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, e che hanno eletto, con un proprio  simbolo,  almeno  un  rappresentante  nel  Parlamento nazionale. La loro partecipazione alle trasmissioni e’ soggetta  alle modalita’ e alle condizioni di cui al presente provvedimento;
e) il gruppo misto della Camera dei deputati e  il  gruppo  misto del Senato della Repubblica, i cui rispettivi presidenti individuano, d’intesa fra loro, secondo criteri che contemperino  le  esigenze  di rappresentativita’ con quelle di pariteticita’,  le  forze  politiche diverse da quelle di cui alle lettere c) e d), che di volta in  volta rappresenteranno  i  due  gruppi.   La   loro   partecipazione   alle trasmissioni e’ soggetta alle modalita’ e alle condizioni di  cui  al presente provvedimento;
f) i comitati, le associazioni e gli altri organismi  collettivi, comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche  di rilevanza nazionale, diverse da quelle riferibili ai soggetti di  cui alle lettere precedenti. Tali organismi  devono  avere  un  interesse obiettivo e specifico sui  temi  propri  del  referendum,  rilevabile anche sulla base dei rispettivi statuti e delle motivazioni  allegate alla richiesta di partecipazione, che  deve  altresi’  contenere  una esplicita  indicazione  di  voto.   La   loro   partecipazione   alle trasmissioni e’ soggetta alle  condizioni  e  ai  limiti  di  cui  al presente provvedimento.
2. I soggetti di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e)  chiedono alla Commissione, entro i dieci giorni successivi alla  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento,  di  partecipare alle trasmissioni, indicando se il loro rappresentante  sosterra’  la posizione favorevole o quella  contraria  sul  quesito  referendario, ovvero se sono disponibili a farsi rappresentare di volta in volta da sostenitori di entrambe le opzioni di voto.
3. I soggetti di  cui  al  comma  1,  lettera  f),  devono  essersi costituiti come organismi collettivi entro cinque  giorni  successivi alla data di pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  presente provvedimento. Entro i cinque giorni successivi  essi  chiedono  alla Commissione  di  partecipare  alle  trasmissioni,  indicando  se   si dichiareranno favorevoli o contrari al quesito referendario.
4. La rilevanza nazionale dei soggetti di cui al comma  1,  lettera f), il loro interesse obiettivo e specifico  ai  temi  oggetto  della richiesta referendaria, nonche’ la sussistenza delle altre condizioni indicate  dal  presente  articolo  sono  valutati  dalla  Commissione secondo la procedura di cui all’art. 11, comma  2.  La  comunicazione degli  esiti  delle  valutazioni  avviene   per   posta   elettronica certificata.

Art. 4

Illustrazione del quesito referendario e delle modalita’ di votazione

1.  La  Rai  cura  l’illustrazione  dei  temi  propri  del  quesito referendario in modo esaustivo, plurale, imparziale e con  linguaggio accessibile a tutti, tenuto conto dell’art. 17, comma 2, del  vigente Contratto di servizio. Informa altresi’  sulla  data  e  sugli  orari della  consultazione  nonche’  sulle  modalita’  di  votazione,   ivi comprese le speciali modalita’ di voto previste per gli elettori  che non hanno accesso ai seggi elettorali;  i  programmi  sono  trasmessi sottotitolati e nella lingua dei segni,  fruibile  alle  persone  non udenti, e sono organizzati in modo da evitare confusione  con  quelli riferiti ad altre elezioni.
2.  I  programmi  di  cui  al  presente  articolo,  realizzati  con caratteristiche di spot autonomo, sono  trasmessi  alla  Commissione, che li valuta con le modalita’ di cui all’art. 11, comma 2.

 

Art. 5

Tribune referendarie e trasmissioni di comunicazione politica

1. La direzione di Rai Parlamento, a partire dal  ventesimo  giorno successivo  alla  pubblicazione  del  presente  provvedimento   nella Gazzetta Ufficiale, predispone e trasmette in rete  nazionale  uno  o piu’  cicli  di  tribune  riservate  ai  temi  propri   del   quesito referendario,   televisive   e   radiofoniche,    privilegiando    il contraddittorio  tra  le  diverse  intenzioni  di  voto,  alle  quali prendono parte:
a) il Comitato promotore di cui all’art. 3, comma 1, lettera a);
b) i delegati di cui all’art. 3, comma 1, lettera b) in  modo  da garantire la parita’ di condizioni  e  in  rapporto  all’esigenza  di ripartire gli spazi in due parti uguali fra le opposte indicazioni di voto; la loro partecipazione non puo’ aver luogo se non dopo che essi abbiano  dichiarato   la   loro   posizione   rispetto   al   quesito referendario;
c) le forze politiche di cui all’art. 3, comma 1, lettere c),  d) ed e) in modo da garantire la parita’ di  condizioni  e  in  rapporto all’esigenza di ripartire gli  spazi  in  due  parti  uguali  fra  le opposte indicazioni di voto; la loro  partecipazione  non  puo’  aver luogo se non dopo che  esse  abbiano  dichiarato  la  loro  posizione rispetto al quesito referendario;
d) i soggetti di cui all’art. 3, comma  1,  lettera  f),  tenendo conto degli spazi disponibili in ciascuna tribuna, anche in relazione all’esigenza di ripartire tali  spazi  in  due  parti  uguali  tra  i favorevoli e i contrari al quesito.
2. I programmi di cui  al  presente  articolo  non  possono  essere trasmessi nei giorni di sabato 3 e domenica 4 dicembre 2016.
3. Ai programmi di cui al presente articolo  non  possono  prendere parte persone che risultino candidate  in  concomitanti  competizioni elettorali. Nei medesimi programmi non puo’ farsi alcun riferimento a competizioni elettorali in corso.
4. Qualora ai programmi di cui al presente  articolo  prenda  parte piu’ di una persona per ciascuna delle indicazioni di voto, una  deve intervenire in rappresentanza del Comitato promotore.
5. Nei programmi di cui al presente articolo,  prendono  parte  per ciascuna delle indicazioni di voto non piu’ di tre persone.  
6. I programmi di cui al presente articolo sono trasmessi su  tutte le  reti  generaliste  diffuse  in  ambito  nazionale,  televisive  e radiofoniche, nelle fasce orarie di maggiore ascolto, preferibilmente prima o dopo i  principali  notiziari.  Quelle  trasmesse  per  radio possono avere le particolarita’ che la specificita’ del  mezzo  rende necessarie o opportune, ma devono comunque  conformarsi  quanto  piu’ possibile  alle  trasmissioni  televisive.  L’eventuale  rinuncia   o assenza di un avente diritto non pregiudica la facolta’  degli  altri soggetti  a  intervenire,  anche  nella   medesima  trasmissione o confronto,  ma  non  determina  un  accrescimento  del   tempo   loro spettante. Nelle relative trasmissioni  e’  fatta  menzione  di  tali rinunce  o assenze.  In  ogni  caso,  il  tempo  complessivamente  a disposizione dei soggetti  che  hanno  preventivamente  espresso  una indicazione di  voto uguale  a  quella  del  soggetto  eventualmente assente deve corrispondere al tempo complessivamente  a  disposizione dei soggetti che esprimono opposta indicazione di  voto.  Le  tribune sono trasmesse dalle  sedi  Rai  di  norma  in  diretta;  l’eventuale registrazione, purche’ effettuata nelle ventiquattro  ore  precedenti l’inizio della messa in onda contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla tribuna, deve essere concordata  con  i  soggetti che prendono parte alle trasmissioni. Qualora le  tribune  non  siano riprese in diretta, il  conduttore  ha  l’obbligo,  all’inizio  della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.
7.  Le  ulteriori  modalita’  di  svolgimento  delle  tribune  sono delegate  alla  direzione  di  Rai  Parlamento,  che  riferisce  alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che  ne  viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni  dell’art. 11.
8. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle  trasmissioni  di comunicazione politica nei confronti  dei  soggetti  politici  aventi diritto deve essere  effettuata  su  base  bisettimanale,  garantendo l’applicazione dei principi di equita’ e di  parita’  di  trattamento nell’ambito di ciascun periodo di due  settimane  di  programmazione.
Nell’ultima settimana precedente la consultazione la Rai e’  invitata ad intensificare la verifica del rispetto dei criteri di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), garantendo  un  piu’  efficace  e  tempestivo riequilibrio di  eventuali  situazioni  di  disparita’  in  relazione all’imminenza  della  consultazione.  Ove  cio’  non  sia  possibile, l’Autorita’  per  le   garanzie   nelle   comunicazioni   valuta   la possibilita’ di una tempestiva applicazione, nei confronti della rete su cui e’ avvenuta la violazione, delle sanzioni previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dall’art. 1,  comma  31,  della  legge  31 luglio 1997, n. 249.
9. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni  di  cui al presente articolo  ha  luogo  mediante  sorteggio  a  cui  possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi  diritto,  e per il quale la Rai puo’ proporre criteri di ponderazione.

 

Art. 6

Confronti

1.  Nella  fase  finale  della  campagna  referendaria  fino  al  2 dicembre, la Rai trasmette confronti tra  due  dei  soggetti  di  cui all’art. 5, comma 1, lettere a) e c), uno per ciascuna indicazione di voto, in condizioni di parita’ di tempo, di parola e di  trattamento, avendo cura di evitare la sovrapposizione oraria con altri  programmi delle  reti  generaliste  della  Rai   a   contenuto   specificamente informativo. Il confronto e’ moderato da un giornalista della Rai. La durata di ciascun confronto e’ di almeno 20 minuti. La partecipazione dei soggetti di cui all’art. 5, comma 1, lettera c),  e’  determinata in ordine crescente sulla base della rappresentanza  parlamentare  al momento della pubblicazione della  presente  delibera.  Uno  dei  due soggetti dell’ultimo confronto programmato  e’  il  Comitato  di  cui all’art. 5, comma 1, lettera a). Si applica il comma 9  dell’art.  5, se richiesto per garantire il rispetto del principio di cui  all’art. 1, comma 2, della presente delibera.

 

Art. 7

Messaggi autogestiti

1.  La  programmazione  dei  messaggi  politici  autogestiti  viene trasmessa, negli appositi contenitori sulle reti nazionali, a partire dal ventesimo  giorno  successivo  alla  pubblicazione  del  presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.
2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i  soggetti  di  cui all’art. 3 del presente provvedimento.
3.  Entro  quindici  giorni  dalla   pubblicazione   del   presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale, la Rai comunica all’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni  e  alla  Commissione  il  numero giornaliero  dei  contenitori  destinati  ai  messaggi   autogestiti, nonche’ la loro collocazione nel palinsesto televisivo e  radiofonico nelle fasce orarie di maggiore ascolto. La comunicazione della Rai e’ valutata dalla Commissione con le modalita’ di cui al successivo art. 11.
4. I soggetti politici di cui all’art. 3 beneficiano degli spazi  a seguito di loro specifica  richiesta  alla  concessionaria.  In  tale richiesta essi:
a) dichiarano quale indicazione di voto intendono  sostenere,  in rapporto al quesito referendario;
b) indicano la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;
c) specificano se e in quale  misura  intendono  avvalersi  delle strutture tecniche  della  Rai,  ovvero  fare  ricorso  a  filmati  e registrazioni realizzati in proprio, purche’ con tecniche e  standard equivalenti a quelli comunicati dalla Rai alla Commissione;
d) se rientranti tra i soggetti  di  cui  all’art.  3,  comma  1, lettera f), dichiarano che la Commissione ha  valutato  positivamente la loro rilevanza nazionale e il loro interesse obiettivo e specifico al quesito referendario e indicano una casella di  posta  elettronica certificata per ogni comunicazione si rendesse necessaria.
5. Gli spazi  disponibili  in  ciascun  contenitore  sono  comunque ripartiti in parti uguali tra i soggetti favorevoli e quelli contrari al quesito referendario. L’individuazione dei  relativi  messaggi  e’ effettuata, ove necessario, con criteri che  assicurino  l’alternanza tra i  soggetti  che  li  hanno  richiesti.  L’eventuale  assenza  di richieste in relazione al quesito  referendario,  o  la  rinuncia  da parte di  chi  ne  ha  diritto,  non  pregiudicano  la  facolta’  dei sostenitori  dell’altra  indicazione   di   voto   di   ottenere   la trasmissione dei messaggi  da  loro  richiesti,  anche  nel  medesimo contenitore, ma non determinano un accrescimento dei  tempi  o  degli spazi ad essi spettanti.
6. Ai  messaggi  di  cui  al  presente  articolo  si  applicano  le disposizioni di cui all’art. 5, commi 3, 4 e 9.  Per  quanto  non  e’ espressamente disciplinato nel presente  provvedimento  si  applicano altresi’ le disposizioni di cui all’art. 4 della  legge  22  febbraio 2000, n. 28.

 

Art. 8

Informazione

1. Nel periodo di vigenza del presente  provvedimento  i  notiziari diffusi dalla Rai e tutti gli altri programmi a contenuto informativo o di approfondimento si conformano con particolare rigore, per quanto riguarda i temi oggetto  del  quesito  referendario,  ai  criteri  di tutela del pluralismo, dell’imparzialita’,  dell’indipendenza,  della completezza, dell’obiettivita’ e della parita’ di trattamento  fra  i diversi soggetti politici.
2. I direttori  responsabili  dei  programmi  di  cui  al  presente articolo, nonche’ i loro conduttori e registi, curano, ferma restando l’autonomia editoriale e la salvaguardia della tipologia  del  format specifico, che l’organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento  ai  contributi  filmati,  alla  ricostruzione  delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino finalizzati ad assicurare il rispetto  dei  criteri di cui al comma 1. Essi assicurano la massima informazione  possibile sui temi oggetto del referendum, al fine  di  consentire  al  maggior numero di ascoltatori di averne un’adeguata conoscenza,  ed  evitando pertanto  che  l’informazione  sul   referendum   sia   relegata   in trasmissioni che  risultino  avere  bassi  indici  di  ascolto.  Essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa  ogni  cautela atta ad evitare  che  si  determinino  situazioni  di  vantaggio  per determinate forze politiche.  A  tal  fine,  qualora  il  format  del programma preveda la presenza di ospiti, prestano  anche  la  massima attenzione alla scelta  degli  esponenti  politici  invitati  e  alle posizioni di contenuto politico espresse  dai  presenti,  garantendo, nel  corso  dei  dibattiti   di   chiara   rilevanza   politica,   il contraddittorio in condizioni di effettiva  parita’  di  trattamento, osservando in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela  atta  ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per i favorevoli o i contrari al quesito referendario. Qualora il format  del  programma di informazione non preveda il  contraddittorio  di  cui  al  periodo precedente, il direttore di rete  o  di  testata  stabilisce  in  via preliminare l’alternanza e la parita’ delle presenze tra le posizioni favorevoli  e  contrarie  al  quesito   referendario.   A   decorrere dall’entrata in vigore della presente delibera, nel caso  in  cui  le puntate del format risultino in numero dispari, il direttore di  rete o di testata garantisce la presenza nell’ultima puntata di  esponenti politici che esprimano le due posizioni contrapposte in relazione  al quesito  referendario.   I   direttori   responsabili   sono   tenuti settimanalmente ad acquisire i dati del monitoraggio  del  pluralismo relativi alla testata diretta e a correggere eventuali disparita’  di trattamento verificatesi nella settimana precedente. In  particolare, essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella  condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici  ai  conduttori  o  alla  testata  e  che,  nei notiziari propriamente detti, sia  osservata  la  previsione  di  cui all’art. 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515.  
3. Per tutto il periodo di vigenza delle  disposizioni  di  cui  al presente provvedimento, e in particolare nei trenta giorni precedenti la  consultazione  referendaria,  la  Rai   assicura,   anche   nelle trasmissioni  dei  canali  non  generalisti  e  nella  programmazione destinata all’estero, una rilevante presenza degli argomenti  oggetto del referendum nei programmi  di  approfondimento,  a  cominciare  da quelli di  maggior  ascolto,  curando  una  adeguata  informazione  e garantendo comunque,  ferma  restando  l’autonomia  editoriale  e  la salvaguardia della tipologia del format specifico, che nei  programmi imperniati sull’esposizione di valutazioni e opinioni sia  assicurato l’equilibrio  e  il  contraddittorio  fra  i  soggetti  favorevoli  o contrari  al  quesito  referendario.  I  responsabili  dei   suddetti programmi avranno particolare cura di assicurare la  chiarezza  e  la comprensibilita’ dei temi in discussione, anche limitando  il  numero dei partecipanti al dibattito.
4. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento i  programmi di approfondimento informativo,  qualora  in  essi  assuma  carattere rilevante l’esposizione di opinioni e di valutazioni politiche,  sono tenuti  a  garantire  la  piu’  ampia  ed  equilibrata   presenza   e possibilita’ di espressione ai diversi soggetti favorevoli o contrari al quesito referendario.
5. Nel periodo disciplinato  dal  presente  provvedimento,  la  Rai pubblica quotidianamente sul proprio sito web – con modalita’ tali da renderli scaricabili –  i  dati  quantitativi  del  monitoraggio  dei programmi di cui al presente articolo, con particolare riferimento ai dati dei tempi di  parola,  di  notizia  e  di  antenna,  fruiti  dai soggetti favorevoli e dai soggetti contrari al quesito  referendario. Con le stesse modalita’ la Rai pubblica  con  cadenza  settimanale  i medesimi dati in forma aggregata.
6. Il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo,  e  il ripristino di eventuali squilibri accertati, e’ assicurato  d’ufficio dall’Autorita’ per le garanzie  nelle  comunicazioni  secondo  quanto previsto dalle norme vigenti.

 

Art. 9

Programmi dell’accesso

1. La programmazione nazionale e regionale dell’accesso e’  sospesa a decorrere dal giorno successivo  alla  pubblicazione  del  presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale fino  alla  mezzanotte  del  4 dicembre 2016.

 

Art. 10

Trasmissioni per persone con disabilita’

1. Per tutto il periodo di vigenza delle  disposizioni  di  cui  al presente provvedimento, e in particolare nei trenta giorni precedenti la consultazione referendaria, la Rai, in aggiunta alle modalita’  di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone con  disabilita’, previste dal contratto di servizio, cura la pubblicazione  di  pagine di Televideo, redatte dai soggetti legittimati  di  cui  all’art.  3, recanti l’illustrazione delle argomentazioni favorevoli  o  contrarie al quesito referendario e le principali iniziative assunte nel  corso della campagna referendaria.
2.  I  messaggi  autogestiti  di  cui  all’art.  7  possono  essere organizzati, su richiesta del soggetto interessato, con modalita’ che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

 

Art. 11

Comunicazioni e consultazione della Commissione

1. I calendari delle tribune e dei confronti e le loro modalita’ di svolgimento,  l’esito  dei  sorteggi  e  gli  eventuali  criteri   di ponderazione, qualora non  sia  diversamente  previsto  nel  presente provvedimento, sono preventivamente trasmessi alla Commissione.
2. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito  l’Ufficio di presidenza, tiene con la Rai i contatti che si  rendono  necessari per l’interpretazione e l’attuazione del presente provvedimento.
3.  Entro  quindici  giorni  dalla   pubblicazione   del   presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale la Rai comunica  all’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il  calendario di massima delle trasmissioni di cui all’art. 2, comma 1, lettere  a) e b), pianificate fino alla data del  voto  oltre  che,  il  venerdi’ precedente  la  messa  in  onda,  il  calendario  settimanale   delle trasmissioni programmate.

 

Art. 12

Responsabilita’ del consiglio di amministrazione e del direttore generale della Rai

1. Il consiglio di amministrazione e il  direttore  generale  della Rai sono  impegnati,  nell’ambito  delle  rispettive  competenze,  ad assicurare l’osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente provvedimento, riferendone tempestivamente alla Commissione.
2. Qualora dai dati del monitoraggio di cui all’art.  8,  comma  5, emergessero squilibri fra i soggetti favorevoli e contrari al quesito referendario,   essi,   nel   rispetto   dell’autonomia   editoriale, richiedono alle testate interessate misure di riequilibrio  a  favore dei  soggetti  danneggiati.  Per  le  tribune  essi  potranno  essere sostituiti dal direttore competente.
La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.  

Roma, 11 ottobre 2016

Il presidente: Fico