Provvedimento del 14 aprile 2015 recante “Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita’ di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale delle regioni Campania, Liguria, Marche, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto, indette per il giorno 31 maggio 2015”

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L’INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

 

PROVVEDIMENTO 14 aprile 2015

 

Disposizioni  di  attuazione   della   disciplina   in   materia   di comunicazione  politica  e  di  parita’  di  accesso  ai   mezzi   di informazione relative alle campagne per le  elezioni  del  Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale delle regioni Campania, Liguria, Marche, Puglia, Toscana, Umbria e  Veneto, indette per il giorno 31 maggio 2015.

 

(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.88 del 16 aprile 2015)

 

La Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e  la  vigilanza dei servizi radiotelevisivi
Premesso che:
  Visto il decreto del Presidente della regione Campania n. 60 del  9 aprile  2015,  pubblicato  nel  Bollettino  Ufficiale  della  regione Campania n. 23 del 9 aprile 2015, con il quale sono  stati  convocati per il giorno 31 maggio 2015 i comizi per l’elezione del Presidente e del Consiglio regionale della Campania;
  Visto il decreto del Prefetto della  provincia  di  Genova  del  1° aprile 2015 con il quale sono stati convocati per il giorno 31 maggio 2015 i comizi per l’elezione del Presidente e del Consiglio regionale della Liguria;
  Visto il decreto del Presidente della regione Marche n. 121  del  3 aprile 2015, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Marche n. 29 del 9 aprile 2015, con il quale sono  stati  convocati  per  il giorno 31 maggio 2015 i comizi per l’elezione del  Presidente  e  del Consiglio regionale delle Marche;
  Visto il decreto del Presidente della regione Puglia n. 199  del  7 aprile 2015, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Puglia n. 47 del 7 aprile 2015, con il quale sono  stati  convocati  per  il giorno 31 maggio 2015 i comizi per l’elezione del  Presidente  e  del Consiglio regionale della Puglia;
  Visto il decreto del Presidente della regione Toscana n. 62 del  10 aprile  2015,  pubblicato  nel  Bollettino  Ufficiale  della  regione Toscana n. 20 del 10 aprile 2015, con il quale sono  stati  convocati per il giorno 31 maggio 2015 i comizi per l’elezione del Presidente e del Consiglio regionale della Toscana, con eventuale ballottaggio per il giorno 14 giugno 2015;
  Visto il decreto del Presidente della regione Umbria n.  57  del  9 aprile 2015, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Umbria n. 20 dell’11 aprile 2015, con il quale sono stati convocati  per  il giorno 31 maggio 2015 i comizi per l’elezione del  Presidente  e  del Consiglio regionale dell’Umbria;
  Visto il decreto del Presidente della regione Veneto n. 44  del  27 marzo 2015, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione  Veneto n. 30 del 27 marzo 2015, con il quale sono  stati  convocati  per  il giorno 31 maggio 2015 i comizi per l’elezione del  Presidente  e  del Consiglio regionale del Veneto;
   Visti:
    a) quanto alla potesta’ di rivolgere indirizzi generali alla  Rai e di disciplinare direttamente le “tribune”, gli articoli l e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;
    b)  quanto  alla  tutela  del   pluralismo,   dell’imparzialita’, dell’indipendenza, dell’obiettivita’ e della  apertura  alle  diverse forze politiche nel  sistema  radiotelevisivo,  nonche’  alla  tutela delle  pari  opportunita’  tra  uomini  e  donne  nelle  trasmissioni televisive, l’articolo  3  del  testo  unico  dei  servizi  di  media audiovisivi e radiofonici, approvato con il  decreto  legislativo  31 luglio 2005, n. 177; l’articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e  successive  modifiche;  l’articolo  l,  comma  3,  della   vigente Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e  la  Rai,  nonche’ gli Atti di indirizzo approvati  dalla  Commissione  il  13  febbraio 1997, il 30 luglio 1997 e l’11 marzo 2003;
    c) quanto stabilito nel suo complesso  dalla  legge  22  febbraio 2000, n. 28, e successive modifiche;
    d) vista la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1,  recante “Disposizioni concernenti l’elezione  diretta  del  Presidente  della Giunta regionale e l’autonomia statutaria delle regioni”;
    e) vista la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante “Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle  rappresentanze  di  genere  nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei  consigli  regionali.
Disposizioni in materia di pari opportunita’ nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni”;
    f) vista la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1,  recante “Disposizioni concernenti l’elezione  diretta  del  Presidente  della Giunta regionale e l’autonomia statutaria delle Regioni”;
    g) vista la legge 2 luglio 2004, n. 165, recante “Disposizioni di attuazione dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione”;
    h) vista la legge 17 febbraio 1968, n. 108,  recante  “Norme  per l’elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale”;
    i) vista la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante  “Nuove  norme per l’elezione dei Consigli delle regioni a statuto ordinario”;
    l) vista la legge della regione Campania 27  marzo  2009,  n.  4, “Legge elettorale” come modificata, da ultimo, dalla legge  regionale 6 febbraio 2015, n. 3;
    m) vista la legge statutaria della regione Liguria 3 maggio 2005, n. 1, recante lo Statuto della regione Liguria;
    n) vista la legge statutaria  della  regione  Liguria  13  maggio 2013, n. 1, recante “Modifiche agli articoli  15  e  41  della  legge statutaria 3 maggio 2005, n. 1 (Statuto della  regione  Liguria)  sul numero dei consiglieri e degli assessori”;
    o) vista la legge della regione Marche 16 dicembre 2004,  n.  27, recante “Norme per l’elezione del consiglio e  del  presidente  della Giunta regionale”, come modificata, da ultimo, dalla legge  regionale 20 febbraio 2015, n. 5;
    p) vista la legge della regione Puglia 28  gennaio  2005,  n.  2, recante  “Norme  per  l’elezione  del  Consiglio  regionale   e   del Presidente della Giunta regionale”, come modificata, da ultimo, dalla legge regionale 10 marzo 2015, n. 7;
    q) vista la legge della regione Toscana 30 settembre 2014, n. 45, recante  “Norme  per  l’elezione  del  Consiglio  regionale   e   del presidente della Giunta regionale”;
    r) vista la legge della regione Umbria  4  gennaio  2010,  n.  2, recante  “Norme  per  l’elezione  del  Consiglio  regionale   e   del Presidente della Giunta regionale”, come modificata, da ultimo, dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2;
    s) vista la legge della regione Veneto 16  gennaio  2012,  n.  5, recante “Norme per l’elezione  del  Presidente  della  Giunta  e  del Consiglio  regionale”,  come  modificata  dalla  legge  regionale  27 gennaio 2015, n. 1;
    t) rilevato, con riferimento a quanto disposto  dall’articolo  1, comma 2, della delibera sulla comunicazione  politica  e  i  messaggi autogestiti nei periodi non  interessati  da  campagne  elettorali  o referendarie approvata dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta  del 18 dicembre 2002, che  le  predette  elezioni  interessano  oltre  un quarto del corpo elettorale;
    considerata la propria prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni  riferite   alla   disciplina   di   analoghi   periodi elettorali, nonche’ l’esperienza applicativa di tali disposizioni;
    consultata l’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni;
 
Dispone
nei  confronti  della   Rai   Radiotelevisione   italiana,   societa’ concessionaria  del  servizio  radiotelevisivo  pubblico,   come   di seguito:
 
Art. 1
 Finalita’ e ambito di applicazione
 
  1. Le disposizioni della  presente  delibera,  finalizzate  a  dare concreta attuazione ai principi del  pluralismo,  dell’imparzialita’, dell’indipendenza, dell’obiettivita’ e della completezza del  sistema radiotelevisivo, nonche’ ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e  5  della  legge  22  febbraio  2000,  n.  28,  si riferiscono alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo  del  Consiglio  regionale  delle  regioni Campania, Liguria, Marche, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto, previste per il giorno 31 maggio  2015,  e  per  il  giorno  14  giugno  2015, limitatamente alle regioni in cui e’ previsto un eventuale  turno  di
ballottaggio.  
  2.  Le  disposizioni  della  presente  delibera  cessano  di  avere efficacia  il  giorno  successivo  alle   votazioni   relative   alle consultazioni di cui al comma 1.
                              
 Art. 2
Tipologia della programmazione Rai in periodo elettorale
 
  1.  Nel  periodo   di   vigenza   della   presente   delibera,   la programmazione radiotelevisiva  della  Rai  ha  luogo  esclusivamente nelle forme e con le modalita’ indicate di seguito:
    a) la comunicazione politica, di cui  all’articolo  4,  comma  1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, puo’ effettuarsi mediante  forme di contraddittorio, interviste e ogni altra  forma  che  consenta  il confronto in condizioni di parita’ tra  i  soggetti  politici  aventi diritto di cui agli articoli 3 e 4 della presente delibera.  Essa  si realizza con le tribune disposte  dalla  Commissione,  le  conferenze stampa, i  confronti,  e  con  le  eventuali  ulteriori  trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla  Rai,  di  cui rispettivamente agli  articoli  7,  9,  10,  3  e  4  della  presente delibera. Le trasmissioni possono prevedere anche  la  partecipazione
di giornalisti e giornaliste che rivolgono domande ai partecipanti;
    b) i messaggi politici autogestiti, di cui all’articolo 4,  comma 3, della legge 22 febbraio  2000,  n.  28,  sono  realizzati  con  le modalita’ di cui all’articolo 8 della presente delibera;
    c) l’informazione  e’  assicurata,  secondo  i  principi  di  cui all’articolo 5 della  legge  22  febbraio  2000,  n.  28,  e  con  le modalita’ previste dal successivo articolo 5 della presente delibera, mediante i telegiornali, i giornali radio, i  notiziari,  i  relativi approfondimenti e ogni altro programma  di  contenuto  informativo  a rilevante  caratterizzazione   giornalistica,   correlati   ai   temi dell’attualita’ e della cronaca, purche’ la loro responsabilita’  sia ricondotta a quella di specifiche testate  giornalistiche  registrate ai sensi dell’articolo 32-quinquies, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (testo unico dei servizi di media  audiovisivi
e radiofonici), come modificato  dal  decreto  legislativo  15  marzo 2010, n. 44;
    d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione  nazionale o regionale della Rai non e’ ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica  ed  elettorale,  ne’  che  riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.
  2. Al fine di contrastare la sottorappresentazione delle  donne  in politica e di garantire, ai sensi dell’articolo 1, comma 2-bis, della legge 22 febbraio 2000, n.  28,  il  rispetto  dei  principi  di  cui all’articolo 51, primo comma, della Costituzione, nelle  trasmissioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 e’ sempre  assicurata  la piu’  ampia  ed  equilibrata  presenza  di  entrambi  i   sessi.   La Commissione  parlamentare  vigila  sulla  corretta  applicazione  del principio delle pari opportunita’ di genere in tutte le  trasmissioni indicate nella presente delibera, ivi comprese le schede radiofoniche e televisive di cui all’articolo 6 della presente delibera.
                              
 Art. 3
 Trasmissioni  di  comunicazione  politica  a   diffusione   nazionale autonomamente disposte dalla Rai
 
 
  1. Nel periodo di vigenza della presente delibera la Rai  programma trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale.  
  2. Nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al comma  1, nel periodo compreso tra la  data  di  pubblicazione  della  presente delibera  nella  Gazzetta  Ufficiale  e   quella   del   termine   di presentazione delle candidature, e’ garantito l’accesso:
    a) alle forze politiche che costituiscono  gruppo  in  almeno  un ramo del Parlamento nazionale; per i gruppi parlamentari composti  da forze politiche  distinte,  o  rappresentate  da  sigle  diverse,  il presidente del gruppo individua, secondo criteri che contemperino  le esigenze di rappresentativita’ con quelle di pariteticita’, le  forze
politiche che di volta in volta rappresenteranno il Gruppo;
    b) alle forze politiche che hanno eletto con un  proprio  simbolo almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo;
    c) al Gruppo Misto della Camera dei deputati e  al  Gruppo  Misto del Senato della Repubblica, i cui  presidenti  individuano  d’intesa fra  loro,  secondo  criteri  che   contemperino   le   esigenze   di rappresentativita’ con quelle di pariteticita’,  le  forze  politiche diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), che di volta in  volta rappresenteranno i due gruppi;
    d) alle forze politiche, diverse da quelle di  cui  alle  lettere a), b) e c),  che  hanno  eletto,  con  proprio  simbolo,  almeno  un rappresentante   in   tanti   consigli   regionali   da   interessare complessivamente almeno un quarto del corpo elettorale nazionale;
    e) alle forze politiche, diverse da quelle di  cui  alle  lettere a), b), c) e d), che hanno  eletto  con  proprio  simbolo  almeno  un rappresentante nel Parlamento nazionale  e  che  sono  oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall’articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 48.
  3.  Nel  periodo  compreso  tra  lo  spirare  del  termine  per  la presentazione delle candidature e la mezzanotte  del  secondo  giorno precedente  la   data   delle   elezioni,   nelle   trasmissioni   di comunicazione politica di  cui  al  presente  articolo  e’  garantito l’accesso ai  soggetti  politici  che  abbiano  presentato  liste  di candidati per il rinnovo  dei  consigli  regionali  in  tanti  ambiti territoriali da interessare almeno un  quarto  del  corpo  elettorale nazionale.
  4. Nelle trasmissioni di cui al comma 2 i tempi sono ripartiti  per il 70 per cento in modo paritario tra tutti i soggetti aventi diritto e per il 30 per cento in  proporzione  alla  consistenza  dei  gruppi parlamentari o consiliari tra i soggetti di cui al comma  2,  lettere a), b), c) e d).
  5. Nelle trasmissioni di cui al comma  3  il  tempo  disponibile e’ ripartito con criterio paritario fra tutti i soggetti concorrenti.  
  6.  In  relazione  al  numero  dei  partecipanti   e   agli   spazi disponibili, il principio delle  pari  opportunita’  tra  gli  aventi diritto, anche con riferimento all’equilibrata presenza di genere  ai sensi dell’articolo 1, comma 2-bis, della legge 22 febbraio 2000,  n. 28, puo’ essere realizzato,  oltre  che  nell’ambito  della  medesima trasmissione, anche nell’ambito di un  ciclo  di  piu’  trasmissioni, purche’ ciascuna di queste abbia analoghe opportunita’ di ascolto. In ogni  caso,  la  ripartizione  degli  spazi  nelle  trasmissioni   di comunicazione politica nei confronti degli aventi diritto deve essere effettuata  su  base  settimanale,  garantendo   l’applicazione   dei principi di  equita’  e  di  parita’  di  trattamento,  e  procedendo comunque entro la settimana successiva a operare in modo effettivo le compensazioni che dovessero rendersi necessarie.
  7. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono  sospese  dalla mezzanotte dell’ultimo giorno precedente le votazioni.  
  8.  La  responsabilita’  delle  trasmissioni  di  cui  al  presente articolo deve  essere  ricondotta  a  quella  di  specifiche  testate giornalistiche registrate ai sensi dell’articolo 10, comma  1,  della legge 6 agosto 1990, n. 223.
 
Art. 4
 Trasmissioni  di  comunicazione  politica  a   diffusione   regionale autonomamente disposte dalla Rai
 
  1. Nel periodo di vigenza della presente delibera la Rai  programma nelle regioni  di  cui  all’articolo  1,  comma  1,  trasmissioni  di comunicazione politica a diffusione regionale.
  2. Nel periodo compreso tra la  data  di  convocazione  dei  comizi elettorali e quella del termine di presentazione  delle  candidature, nelle trasmissioni di  cui  al  comma  l  del  presente  articolo  e’ garantito l’accesso alle forze politiche che costituiscono da  almeno un anno un autonomo gruppo nei consigli regionali da rinnovare.
  3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2 i tempi sono ripartiti  per il 70 per  cento  in  modo  paritario  e  per  il  30  per  cento  in proporzione alla consistenza  dei  rispettivi  gruppi  nel  consiglio regionale.
  4. Nel  periodo  compreso  tra  la  scadenza  del  termine  per  la presentazione delle candidature e la mezzanotte  del  secondo  giorno precedente  la   data   delle   elezioni,   nelle   trasmissioni   di comunicazione politica di  cui  al  presente  articolo  e’  garantito l’accesso, tenuto conto del sistema regionale di  collegamento  delle liste al territorio:
    a) alle liste regionali o gruppi di liste  ovvero  coalizioni  di liste e gruppi di liste collegate alla  carica  di  Presidente  della Regione.
    b) alle liste regionali o circoscrizionali di candidati o  gruppi di liste contraddistinte dal medesimo contrassegno per l’elezione del consiglio regionale.
  5. Nelle trasmissioni di cui al comma  4  il  tempo  disponibile e’ ripartito con criterio paritario fra tutti i soggetti concorrenti.
  6. Le liste riferite a minoranze linguistiche,  ancorche’  presenti in una sola circoscrizione, hanno diritto a spazi nelle  trasmissioni di comunicazione  politica  irradiate  esclusivamente  nelle  regioni ove e’ presente la minoranza linguistica stessa.
  7.  In  relazione  al  numero  dei  partecipanti   e   agli   spazi disponibili, il principio delle  pari  opportunita’  tra  gli  aventi diritto, anche con riferimento all’equilibrata presenza di genere  ai sensi dell’articolo 1, comma 2-bis, della legge 22 febbraio 2000,  n. 28, puo’ essere realizzato,  oltre  che  nell’ambito  della  medesima trasmissione, anche nell’ambito di un  ciclo  di  piu’  trasmissioni, purche’ ciascuna di queste abbia analoghe opportunita’ di ascolto. In ogni  caso,  la  ripartizione  degli  spazi  nelle  trasmissioni   di comunicazione politica nei confronti degli aventi diritto deve essere effettuata  su  base  settimanale,  garantendo   l’applicazione   dei principi di  equita’  e  di  parita’  di  trattamento,  e  procedendo comunque entro la settimana successiva a operare in modo effettivo le compensazioni che dovessero rendersi necessarie.
  8. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono  sospese  dalla mezzanotte dell’ultimo giorno precedente le votazioni.
  9.  La  responsabilita’  delle  trasmissioni  di  cui  al  presente articolo deve  essere  ricondotta  a  quella  di  specifiche  testate giornalistiche registrate ai sensi dell’articolo 10, comma  1,  della legge 6 agosto 1990, n. 223.
 
Art. 5
Informazione
 
  1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari e  ogni  altro  programma  di  contenuto  informativo,  a rilevante   presentazione   giornalistica,    caratterizzato    dalla correlazione ai temi dell’attualita’ e della cronaca.
  2. Nel periodo di vigenza  della  presente  delibera,  i  notiziari diffusi dalla Rai e tutti gli altri programmi a contenuto informativo debbono garantire la presenza  paritaria,  coerentemente  con  quanto previsto dall’articolo 5 della legge n. 28  del  2000,  dei  soggetti politici di  cui  agli  articoli  3  e  4  della  presente  delibera, uniformandosi  con  particolare  rigore  ai  criteri  di  tutela  del pluralismo,   della   completezza,   della    imparzialita’,    della obiettivita’, dell’equilibrata rappresentanza di genere e di  parita’ di  trattamento  tra  le  diverse  forze   politiche,   evitando   di determinare,  anche  indirettamente,  situazioni   di   vantaggio   o svantaggio per determinate forze politiche. I direttori  responsabili dei notiziari sono tenuti ad acquisire  settimanalmente  i  dati  del monitoraggio  del  pluralismo,   relativi   alla   testata   diretta, dall’istituto cui fa riferimento l’Autorita’ per  le  garanzie  nelle comunicazioni.
  3. In particolare, i direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonche’ i loro conduttori e registi, osservano  in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione  al  precedente comma 2,  considerando  non  solo  le  presenze  e  le  posizioni  di candidati, di esponenti politici o comunque  di  persone  chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per  il  ruolo  che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni  nell’ultimo  anno,  ma anche le posizioni di  contenuto  politico  espresse  da  soggetti  e persone non direttamente partecipanti alla  competizione  elettorale.
Essi curano che l’organizzazione  e  lo  svolgimento  del  programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino inequivocabilmente  finalizzati  ad  assicurare  il rispetto dei criteri di cui al comma 2. Essi curano inoltre  che  gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in  base  alla  conduzione  del  programma,  specifici   orientamenti politici  ai  conduttori  o  alla  testata,  e  che,  nei   notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, di esponenti  politici  o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il  ruolo  che  ricoprono  o  hanno  ricoperto  nelle istituzioni nell’ultimo anno.  Infine,  essi  osservano  comunque  in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che  si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati  competitori  elettorali,  prestando  anche  la   massima attenzione alla scelta  degli  esponenti  politici  invitati  e  alle posizioni di contenuto politico espresse dagli altri  ospiti;  a  tal fine, deve essere  garantito  il  contraddittorio  in  condizioni  di effettiva parita’, in assenza del quale non possono  essere  trattati temi di chiara rilevanza politica ovvero  che  riguardino  vicende  o fatti personali di personaggi politici.
  4. Per quanto riguarda  i  programmi  di  informazione  di  cui  al presente articolo, i  rappresentanti  delle  istituzioni  partecipano secondo le regole stabilite dalla legge n. 28 del 2000  per  tutti  i candidati  e  gli  esponenti  politici,  salvo  nei   casi   in   cui intervengano  su  materie  inerenti  all’esclusivo  esercizio   delle
funzioni istituzionali svolte.
  5. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera i programmi  di approfondimento  informativo,  qualora  in  essi   assuma   carattere rilevante     l’esposizione     di     opinioni     e     valutazioni politico-elettorali,  sono  tenuti  a  garantire  la  piu’  ampia  ed equilibrata  presenza  e  possibilita’  di  espressione  ai   diversi soggetti politici.
  6. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse  da  quelle  di comunicazione politica,  dai  messaggi  politici  autogestiti  e  dai programmi di informazione  ricondotti  sotto  la  responsabilita’  di specifiche testate giornalistiche, non e’ ammessa, ad  alcun  titolo, la presenza di  candidati  o  di  esponenti  politici  o  di  persone
chiaramente riconducibili a soggetti politici, a partiti e alle liste concorrenti e non possono essere trattati temi di evidente  rilevanza politica ed elettorale, ne’ che riguardino vicende o fatti  personali di personaggi politici.
  7. Il rispetto delle condizioni di cui ai  commi  precedenti  e  il ripristino di eventuali squilibri accertati e’  assicurato  d’ufficio dall’Autorita’  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni,   anche   su segnalazione  della   parte   interessata   e/o   della   Commissione parlamentare secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
  8.  La  Rai  comunica   all’Autorita’   per   le   garanzie   nelle comunicazioni  e  alla   Commissione   parlamentare   il   calendario settimanale delle trasmissioni effettuate indicando i temi trattati e i soggetti politici invitati,  nonche’  la  suddivisione  per  genere delle presenze, e informa altresi’ sui  tempi  garantiti  a  ciascuna
forza politica nei notiziari della settimana precedente, sugli indici di ascolto e sulla programmazione della settimana successiva. La  Rai pubblica quotidianamente sul proprio sito web i dati del monitoraggio del  pluralismo relativi ad ogni testata, nonche’ le  informazioni  di cui al primo periodo del presente comma.
 
Art. 6
 Illustrazione delle modalita’ di voto e di presentazione delle liste
 
  1. Nel periodo compreso tra la data  di  entrata  in  vigore  della presente  delibera  e  quella  del  termine  di  presentazione  delle candidature, la  Rai  predispone  e  trasmette,  sia  con  diffusione nazionale, sia con diffusione  regionale  nelle  regioni  interessate dalla consultazione elettorale, una scheda televisiva e  radiofonica, da pubblicare anche nel proprio sito web, nonche’ una o  piu’  pagine televideo, che illustrano gli adempimenti per la presentazione  delle candidature e le modalita’ e gli spazi adibiti per la  sottoscrizione delle liste.
  2. Nel  periodo  compreso  tra  la  scadenza  del  termine  per  la presentazione delle candidature e la mezzanotte  del  secondo  giorno precedente la data delle elezioni, la  Rai  predispone  e  trasmette, nelle  regioni  di  cui  all’articolo  1,  comma  1,  della  presente delibera,  schede  televisive  e  radiofoniche  che   illustrano   le principali  caratteristiche  delle  consultazioni  in  oggetto,   con particolare riferimento ai sistemi elettorali  e  alle  modalita’  di espressione del voto.
  3. Nell’ambito delle schede informative di  cui  al  comma  2  sono altresi’ illustrate le speciali modalita’ di voto  previste  per  gli elettori affetti da disabilita’, con particolare riferimento a quelle previste per i malati intrasportabili.
  4. Le schede o  i  programmi  di  cui  al  presente  articolo  sono trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari  e tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua  dei  segni che le renda fruibili alle persone non udenti.
  5. Le schede o i  programmi  di  cui  al  comma  1  devono  inoltre specificamente informare  sulle  modalita’  di  voto  all’estero  dei cittadini italiani residenti in altri Paesi dell’Unione europea, e su quelle di espressione del voto in Italia dei cittadini comunitari non italiani che vi risiedano.
  6. Le schede di cui al presente articolo sono messe a  disposizione on line  per  la  trasmissione  gratuita  da  parte  delle  emittenti televisive e radiofoniche nazionali e  locali  disponibili,  oltre  a essere  caricate  on  line  sui  principali  siti  di  video  sharing gratuiti.
 
Art. 7
 Tribune elettorali
 
  1. Per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e  per  il rinnovo del Consiglio regionale delle regioni di cui  all’articolo  1 della presente delibera, la Rai  organizza  e  trasmette  sulle  reti nazionali e sulle reti regionali nelle regioni di cui all’articolo 1, comma 1, della presente delibera, nelle fasce orarie di buon ascolto,
preferibilmente prima o dopo i principali  telegiornali  e  notiziari radiofonici, comunque evitando la coincidenza con altri  programmi  a contenuto  informativo,  tribune  politico-elettorali,  televisive  e radiofoniche, ciascuna di  durata  non  superiore  ai  quarantacinque minuti, organizzate con la formula del confronto  tra  un  numero  di partecipanti compreso fra tre e sei, e di norma,  se  possibile,  fra quattro partecipanti, curando  comunque  di  assicurare  un  rapporto equilibrato fra i rappresentanti nazionali di lista  e  raccomandando l’attenzione all’equilibrio di genere tra le presenze.
  2. Alle tribune, trasmesse anteriormente alla scadenza del  termine per  la  presentazione  delle  candidature,  prende  parte,  in  sede nazionale, un  rappresentante  per  ciascuno  dei  soggetti  politici individuati  dall’articolo  3,  comma  2,  secondo  quanto  stabilito dall’articolo 3, comma 4 e, in sede regionale, un rappresentante  per ciascuno dei soggetti politici individuati dall’articolo 4, comma  2, secondo quanto stabilito dall’articolo 4, comma 3.
  3. Alle tribune, trasmesse nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e  la  mezzanotte  del secondo giorno precedente la data delle elezioni,  prende  parte,  in sede nazionale, un rappresentante per ciascuno dei soggetti  politici individuati  dall’articolo  3,  comma  3,  secondo  quanto  stabilito dall’articolo 3, comma 5, e, in sede regionale, un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati dall’articolo 4, comma  4, secondo quanto stabilito dall’articolo 4, comma 5.
  4. Alle trasmissioni di  cui  al  presente  articolo  si  applicano inoltre le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 6 e 8.  
  5. Le tribune di cui al comma 1, di norma, sono riprese e trasmesse dalla  sede  di  Roma  della  Rai,  ovvero,  per  le  trasmissioni  a diffusione regionale, dalle sedi regionali della Rai.
  6. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni  di  cui al presente articolo  ha  luogo  mediante  sorteggio  a  cui  possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi  diritto,  e per il quale  la  Rai  puo’  proporre  criteri  di  ponderazione.  Al sorteggio saranno estratte le sole  liste  ammesse.  La  Rai  prevede
appositi spazi da riservare  alle  liste  non  ammesse  nel  caso  di eventuale  accoglimento  in  via  definitiva  di  ricorsi   da   esse presentati.
  7.   L’organizzazione   e   la   conduzione   delle    trasmissioni radiofoniche, nonche’ la  loro  collocazione  in  palinsesto,  devono conformarsi  quanto  piu’  possibile  alle  trasmissioni  televisive, tenendo conto delle relative specificita’ dei due mezzi.  
  8. Tutte le tribune sono trasmesse  di  regola  in  diretta,  salvo diverso accordo tra tutti i  partecipanti;  se  sono  registrate,  la registrazione e’ effettuata nelle 24 ore precedenti la messa in  onda e avviene contestualmente per tutti i  soggetti  che  prendono  parte alla trasmissione. Qualora le tribune non siano riprese  in  diretta, il  conduttore  ha  l’obbligo,  all’inizio  della  trasmissione,   di dichiarare che si tratta di una registrazione.
  9. L’eventuale rinuncia o assenza di un soggetto avente  diritto  a partecipare alle tribune non pregiudica la facolta’  degli  altri  di intervenirvi, anche nella medesima trasmissione, ma non determina  un accrescimento  del   tempo   loro   spettante.   Nelle   trasmissioni interessate e’ fatta menzione della rinuncia o assenza.
  10. La ripresa o la registrazione delle tribune da sedi diverse  da quelle indicate nella presente delibera e’ possibile con il  consenso di tutti gli aventi diritto e della Rai.
  11. Le  ulteriori  modalita’  di  svolgimento  delle  tribune  sono delegate alle direzioni delle  testate  competenti,  che  riferiscono alla  Commissione  parlamentare  tutte  le  volte  che  lo  ritengano necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in  proposito le disposizioni dell’articolo 15.
 
Art. 8
 Messaggi autogestiti
 
  1. Dalla data di presentazione delle candidature la Rai trasmette a diffusione   regionale   messaggi   politici   autogestiti   di   cui all’articolo 4, comma 3, della  legge  22  febbraio  2000,  n.  28  e all’articolo 2, comma 1, lettera b) della presente delibera.  
  2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i  soggetti  di  cui all’articolo 4, comma 4, della presente delibera.
  3. Entro il terzo giorno dalla data di approvazione della  presente delibera,  la  Rai  comunica  all’Autorita’  per  le  garanzie  nelle comunicazioni  e  alla  Commissione   il   numero   giornaliero   dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti  di  cui  al  comma  1, nonche’ la loro collocazione nel palinsesto,  che  deve  tener  conto della necessita’ di coprire in orari di  buon  ascolto  piu’  di  una fascia  oraria.  La  comunicazione  della  Rai  e’   valutata   dalla Commissione con le modalita’ di cui all’articolo  13  della  presente delibera.
  4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi  a seguito di loro specifica richiesta, che:
    a) e’ presentata alla sede  regionale  della  Rai  delle  regioni interessate dalla presente delibera entro  i  due  giorni  successivi allo  scadere  dell’ultimo  termine  per   la   presentazione   delle candidature;
    b) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;
    c)  specifica  se  e  in  quale  misura  il  richiedente  intende avvalersi delle strutture tecniche della Rai, ovvero fare  ricorso  a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purche’ con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della Rai. I messaggi prodotti con il  contributo  tecnico  della  Rai  potranno  essere  realizzati
unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici  predisposti dalla Rai nella sua sede di Roma.
  5. Entro i due giorni successivi al termine  di  cui  al  comma  4, lettera a), la Rai provvede a ripartire le  richieste  pervenute  nei contenitori  mediante  sorteggio,   a   cui   possono   assistere   i rappresentanti designati dei soggetti aventi  diritto.  Al  sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La Rai prevede appositi spazi
da  riservare  alle  liste  non  ammesse  nel   caso   di   eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.
  6. Il  calendario  dei  contenitori  e  dei  relativi  messaggi  e’ pubblicato sul sito web della Rai.
  7.  I  messaggi  di  cui  al  presente  articolo   possono   essere organizzati, su  richiesta  della  forza  politica  interessata,  con modalita’ che ne consentano la comprensione anche da  parte  dei  non udenti.
  8. Per quanto non e’ espressamente previsto dal  presente  articolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo  4  della  legge  22 febbraio 2000, n. 28.
 
Art. 9
 Conferenze stampa dei candidati a Presidente della regione
 
  1. Nel  periodo  compreso  tra  la  scadenza  del  termine  per  la presentazione delle candidature e la mezzanotte  del  secondo  giorno precedente la data delle elezioni, in aggiunta alle  trasmissioni  di cui  agli  articoli  precedenti,  la  Rai  trasmette  nelle   regioni interessate dalla  presente  delibera,  nelle  ultime  due  settimane
precedenti il voto,  una  serie  di  conferenze-stampa  riservate  ai candidati a Presidente della regione.
  2. Ciascuna conferenza-stampa ha durata non  inferiore  a  quaranta minuti ed e’ trasmessa su rete locale  a  partire  dalle  ore  21.  A ciascuna di esse prende parte un  numero  uguale  di  giornalisti  di testate  regionali,  entro  il  massimo  di  tre,  individuati  dalla societa’  concessionaria  del  servizio   radiotelevisivo   pubblico,
eventualmente anche tra quelli non  dipendenti  dalle  testate  della Rai, sulla base  del  principio  dell’equilibrata  rappresentanza  di genere.
  3. La conferenza-stampa, moderata da un giornalista della  Rai,  e’ organizzata e si svolge in modo tale  da  garantire  il  rispetto  di principi di equilibrio,  correttezza  e  parita’  di  condizioni  nei confronti dei soggetti intervistati. I  giornalisti  pongono  domande della durata non superiore a 30 secondi.
  4. Le conferenze-stampa sono trasmesse in diretta.
  5. Si applicano, in quanto  compatibili,  le  disposizioni  di  cui all’articolo 7, commi 7, 9 e 11.
 
Art. 10
 Confronti tra candidati a Presidente della regione
 
  1. Negli ultimi dieci giorni precedenti il voto  la  Rai  trasmette nelle regioni interessate dalla presente  delibera  confronti  tra  i candidati  in  condizioni  di  parita’  di  tempo,  di  parola  e  di trattamento, avendo cura di evitare  la  sovrapposizione  oraria  con altri  programmi  delle  reti  generaliste  della  Rai  a   contenuto specificamente  informativo.  Il  confronto   e’   moderato   da   un giornalista della Rai e possono fare domande  anche  giornalisti  non appartenenti  alla  Rai,  scelti  tra   differenti   testate   e   in rappresentanza di diverse sensibilita’ politiche e sociali, a  titolo non oneroso.
  2. Si applicano, in quanto  compatibili,  le  disposizioni  di  cui all’articolo 7, commi 7, 9 e 11.
 
Art. 11
 Programmi dell’Accesso
 
  1. La programmazione nazionale e regionale dell’Accesso e’  sospesa a decorrere dal 17 aprile 2015 fino al  termine  di  efficacia  della presente delibera.
 
Art. 12
Trasmissioni televideo per i non udenti
 
  1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la Rai, in aggiunta alle ulteriori modalita’ di fruizione delle trasmissioni  da parte delle persone diversamente abili,  previste  dal  contratto  di servizio e dalla presente delibera, cura la pubblicazione  di  pagine di televideo recanti l’illustrazione  dei  programmi  delle  liste  e delle loro principali iniziative nel corso della campagna  elettorale e le trasmette a partire dal quinto giorno successivo al termine  per la presentazione delle candidature.
 
Art. 13
Trasmissioni per i non vedenti
 
1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la Rai, in aggiunta alle ulteriori modalita’ di fruizione delle trasmissioni  da parte delle persone diversamente  abili  previste  dal  contratto  di servizio, cura la realizzazione dei programmi previsti dalla presente delibera per la fruizione dei non vedenti.
 
Art. 14
Comunicazioni e consultazione della Commissione
 
  1. I calendari delle tribune e le loro  modalita’  di  svolgimento, incluso l’esito dei sorteggi,  sono  preventivamente  trasmessi  alla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza  dei servizi radiotelevisivi.
  2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione della presente  delibera sulla  Gazzetta  Ufficiale  la  Rai  comunica  all’Autorita’  per  le garanzie nelle comunicazioni e  alla  Commissione  il  calendario  di massima delle trasmissioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), pianificate fino alla data del  voto  oltre  che,  il  venerdi’ precedente  la  messa  in  onda,  il  calendario  settimanale   delle trasmissioni programmate.
  3. Entro le  ore  12  di  ogni  venerdi’,  sino  al  termine  della competizione  elettorale,  la  Rai  comunica   alla   Commissione   e all’Autorita’  per  le  garanzie   nelle   comunicazioni,   per   via telematica, il  calendario  settimanale  delle  trasmissioni  di  cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), effettuate indicando  i temi trattati, i soggetti  politici  invitati,  la  ripartizione  dei tempi garantiti a ciascuna forza politica,  nonche’  la  suddivisione per genere delle presenze e i dati  Auditel  degli  ascolti  medi  di ciascuna trasmissione.
  4. La documentazione di cui al precedente comma e’  contestualmente pubblicata e scaricabile dal sito web della Rai.
  5. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito  l’Ufficio di presidenza, tiene i contatti con la Rai che si  rendono  necessari per l’attuazione della presente delibera,  in  particolare  valutando gli atti  di  cui  ai  commi  precedenti  e  definendo  le  questioni specificamente  menzionate  dalla  presente  delibera,   nonche’   le ulteriori questioni controverse che non  ritenga  di  rimettere  alla Commissione.
 
 
Art. 15
  Responsabilita’ del consiglio  di  amministrazione  e  del  direttore generale
 
  1. Il consiglio di amministrazione e il  direttore  generale  della Rai sono  impegnati,  nell’ambito  delle  rispettive  competenze,  ad assicurare l’osservanza delle indicazioni  e  dei  criteri  contenuti nella presente delibera, riferendone tempestivamente alla Commissione parlamentare. Per le tribune  essi  potranno  essere  sostituiti  dal direttore competente.
  2. Qualora dal monitoraggio dei dati  quantitativi  e  qualitativi, considerati su base settimanale a partire dalla data di  convocazione dei comizi elettorali, emergessero costanti o comunque  significativi disequilibri nei programmi a contenuto informativo  non  giustificati da oggettive esigenze informative, la direzione generale della Rai e’ chiamata a richiedere alla testata interessata misure di riequilibrio a favore dei soggetti politici danneggiati.
  3. L’inosservanza della presente disciplina costituisce  violazione degli indirizzi della Commissione di vigilanza ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
 

Art. 16

Entrata in vigore

  1. La presente delibera entra in vigore il giorno  successivo  alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 

 Roma, 14 aprile 2015                                                   

 Il Presidente: Fico