Provvedimento del 14 aprile 2015 recante “Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita’ di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, fissate nel mese di maggio 2015”

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L’INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

 

PROVVEDIMENTO 14 aprile 2015

 

Disposizioni  di  attuazione   della   disciplina   in   materia   di comunicazione  politica  e  di  parita’  di accesso  ai   mezzi   di informazione  relative  alle  campagne  per  l’elezione  diretta  dei sindaci e dei consigli comunali, fissate nel  mese  di  maggio  2015.

 

(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.88 del 16 aprile 2015)

 

La Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e  la  vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Premesso che:

  con decreto del Ministro dell’interno del 19 marzo 2015 sono  state fissate per il giorno 31 maggio 2015 le consultazioni per  l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali delle regioni  a  statuto ordinario, nonche’ dei consigli circoscrizionali con eventuale  turno di ballottaggio per il giorno 14 giugno 2015;

  con decreto del presidente  della  regione  autonoma  Trentino-Alto Adige n. 45 del 2 marzo 2015 sono state  fissate  per  il  giorno  10 maggio 2015 le consultazioni per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali con eventuale turno di ballottaggio per  il  giorno 24 maggio 2015;

  con decreto n.  3/G/2015  dell’assessore  regionale  alla  funzione pubblica della regione Friuli-Venezia Giulia sono state  fissate  per il giorno 31 maggio 2015 le consultazioni per l’elezione diretta  dei sindaci e dei consigli comunali;

  con decreto del presidente della regione autonoma della Sardegna n. 29 del 31 marzo 2015, sono state fissate per il giorno 31 maggio 2015 le consultazioni per l’elezione diretta dei sindaci  e  dei  consigli comunali con eventuale turno di ballottaggio per il giorno 14  giugno 2015;

  con deliberazione della giunta regionale della regione Siciliana n. 77 del 13 marzo 2015, sono state fissate per i giorni 31 maggio e  1° giugno 2015 le consultazioni per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali con eventuale turno di ballottaggio per i giorni 14 e 15 giugno 2015;

  con decreto del  presidente  della  regione  autonoma  della  Valle d’Aosta n. 47 dell’11 febbraio 2015, sono state fissate per il giorno 10 maggio 2015 le consultazioni per l’elezione diretta dei sindaci  e dei consigli comunali con eventuale  turno  di  ballottaggio  per  il giorno 24 maggio 2015;

Visti:

  a) quanto alla potesta’ di rivolgere indirizzi generali alla Rai  e di disciplinare direttamente le “tribune”, gli articoli l e  4  della legge 14 aprile 1975, n. 103;

  b)  quanto  alla   tutela   del   pluralismo,   dell’imparzialita’, dell’indipendenza, dell’obiettivita’ e della  apertura  alle  diverse forze politiche nel  sistema  radiotelevisivo,  nonche’  alla  tutela  elle  pari  opportunita’  tra  uomini  e  donne  nelle  trasmissioni televisive, l’articolo  3  del  testo  unico  dei  servizi  di  media audiovisivi e  radiofonici,  approvato  con  decreto  legislativo  31 luglio 2005, n. 177; l’articolo 1 della legge 22  febbraio  2000,  n. 28, e successive modifiche; l’articolo  1,  comma  3,  della  vigente Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la Rai;  gli  Atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio 1997,  il  30 luglio 1997 e l’11 marzo 2003;

  c) quanto stabilito nel suo complesso dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modifiche;

  d) vista la legge 23 novembre 2012, n. 215,  recante  “Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle  rappresentanze  di  genere  nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei  consigli  regionali.

Disposizioni in materia di pari opportunita’ nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni”;

  e) visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante il “Testo unico delle leggi per la composizione e  la elezione degli organi delle amministrazioni comunali”;

  f) vista la legge 7 giugno 1991, n.  182,  recante  “Norme  per  lo svolgimento delle  elezioni  dei  consigli  provinciali,  comunali  e circoscrizionali”;

  g) vista la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante  “Elezione  diretta del Sindaco, del Presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale” ;

  h) visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante  il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

  i) visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.  670,  recante  “Approvazione  del   testo   unico   delle   leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per  il  Trentino-Alto Adige”;

  j)  visto  il  decreto  del  Presidente  della   regione   autonoma Trentino-Alto Adige 10 febbraio 2005, n. 1/L, recante il “Testo unico delle leggi regionali sulla composizione  ed  elezione  degli  organi delle amministrazioni  comunali,  come  modificato  dal  decreto  del Presidente della Regione n. 17 del 18 marzo 2013”;

  k) vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. l, recante  lo Statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia,  e  successive modificazioni   e   integrazioni,   e   in   particolare   la   legge costituzionale 7 febbraio 2013, n. 1, recante “Modifica dell’articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui

alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1″;

  l) vista la legge della  regione  Friuli-Venezia  Giulia  27  marzo 1968, n. 20, recante la “Legge  elettorale  regionale”  e  successive modifiche e integrazioni;

  m) vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 9 marzo 1995, n. 14, recante “Norme per le elezioni comunali nel  territorio  della Regione autonoma Friuli-Venezia  Giulia  nonche’  modificazioni  alla legge regionale 12 settembre 1991, n. 49”;

  n) vista la legge della regione  Friuli-Venezia  Giulia  21  aprile 1999, n. 10,  recante  “Norme  in  materia  di  elezioni  comunali  e provinciali, nonche’ modifiche alla legge regionale 9 marzo 1995,  n. 14”;

  o) vista la legge della regione  Friuli-Venezia  Giulia  10  maggio 1999, n. 13, recante “Disposizioni urgenti  in  materia  di  elezione degli  organi  degli  enti   locali,   nonche’   disposizioni   sugli adempimenti in materia elettorale”;

  p) vista la legge della  regione  Friuli-Venezia  Giulia  15  marzo 2001, n. 9, recante “Disposizioni  urgenti  in  materia  di  elezioni comunali e provinciali, nonche’ modifiche e integrazioni  alla  legge regionale n. 49 del 1995”;

  q) vista la legge della regione Friuli-Venezia  Giulia  5  dicembre 2013, n. 19, recante “Disciplina delle elezioni comunali e  modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali”;

  r) visto lo Statuto speciale della regione autonoma della Sardegna, approvato  con  legge  costituzionale  26  febbraio  1948,  n.  3   e successive modifiche;

  s) vista la legge della regione Sardegna 17  gennaio  2005,  n.  2, recante “Indizione delle elezioni comunali e provinciali”;

  t) vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, recante lo Statuto della Regione siciliana;

  u) visto il decreto  del  presidente  della  Regione  siciliana  20 agosto 1960, n.  3,  modificato  con  decreto  del  presidente  della Regione siciliana 15 aprile 1970, n.  l,  recante  “Approvazione  del Testo Unico delle leggi per l’elezione dei  consigli  comunali  nella Regione siciliana”;

  v) vista la legge della Regione siciliana  3  giugno  2005,  n.  7, recante “Nuove norme per  l’elezione  del  Presidente  della  Regione siciliana  a  suffragio  universale  e  diretto.  Nuove   norme   per l’elezione   dell’Assemblea   regionale    siciliana.    Disposizioni concernenti l’elezione dei Consigli provinciali e comunali”;

  w) vista la legge della Regione siciliana  5  aprile  2011,  n.  6, recante “Modifica di norme in materia  di  elezione,  composizione  e decadenza degli organi comunali e provinciali”;

  x) vista la legge della Regione siciliana 10  aprile  2013,  n.  8, recante “Norme in materia di rappresentanza e  doppia  preferenza  di genere”;

  y) vista la legge della regione Valle d’Aosta 9 febbraio  1995,  n. 4, recante “Disposizioni  in  materia  di  elezioni  comunali”,  come modificata, da ultimo, dalla legge regionale 30 marzo 2015, n. 34;

  z) vista la legge della regione Valle d’Aosta 24 ottobre  1997,  n. 34, recante “Elezione diretta del  sindaco,  del  vicesindaco  e  del consiglio comunale. Votazione e  scrutinio  mediante  apparecchiature elettroniche”, come modificata, da ultimo, dalla legge  regionale  23 novembre 2009 , n. 39;

  considerata la propria prassi pregressa e i precedenti  di  proprie deliberazioni  riferite   alla   disciplina   di   analoghi   periodi elettorali, nonche’ l’esperienza applicativa di tali disposizioni;

  consultata l’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni;

Dispone

nei  confronti  della   Rai   Radiotelevisione   italiana,   societa’ concessionaria  del  servizio  radiotelevisivo  pubblico,   come   di seguito:

Art. 1

Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni

  1. Le disposizioni della  presente  delibera,  finalizzate  a  dare concreta attuazione ai principi del  pluralismo,  dell’imparzialita’, dell’indipendenza, dell’obiettivita’ e della completezza del  sistema radiotelevisivo, nonche’ ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e  5  della  legge  22  febbraio  2000,  n.  28,  si riferiscono   alle   campagne   per   le    elezioni    comunali    e circoscrizionali,  inclusi  gli  eventuali  turni  di   ballottaggio,

fissate per le date di cui in premessa.

  2.  Le  disposizioni  della  presente  delibera  cessano  di  avere efficacia  il  giorno  successivo  alle  votazioni  di   ballottaggio relative alle consultazioni di cui al comma l.

  3. Le trasmissioni Rai relative alla  presente  tornata  elettorale hanno luogo esclusivamente in sede regionale. Esse sono organizzate e programmate a cura della  Testata  Giornalistica  Regionale  ove  sia previsto il rinnovo di un consiglio capoluogo di provincia.

Art. 2

Tipologia della programmazione Rai in periodo elettorale

  1.  Nel  periodo   di   vigenza   della   presente   delibera,   la programmazione radiotelevisiva regionale e provinciale della Rai  per l’elezione dei sindaci e dei consigli comunali in  comuni  che  siano capoluogo di provincia ha luogo esclusivamente nelle forme e  con  le modalita’ indicate di seguito:

    a) la comunicazione politica, di cui  all’articolo  3,  comma  l, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, puo’ effettuarsi mediante  forme di contraddittorio, interviste e ogni altra  forma  che  consenta  il raffronto in condizioni di parita’ tra  i  soggetti  politici  aventi diritto ai sensi  dell’articolo  3.  Essa  si  realizza  mediante  le tribune disposte dalla  Commissione,  di  cui  all’articolo  6  della presente delibera, con i messaggi  autogestiti  e  con  le  eventuali ulteriori  trasmissioni  televisive  e   radiofoniche   autonomamente disposte dalla Rai, di cui all’articolo 3.  Le  trasmissioni  possono prevedere anche la partecipazione di giornalisti  e  giornaliste  che

rivolgono domande ai partecipanti;

    b) ai sensi dell’articolo 4, comma 3,  della  legge  22  febbraio 2000, n. 28, sono previsti messaggi politici autogestiti,  realizzati con le modalita’ di cui all’articolo 7;

    c) l’informazione  e’  assicurata,  secondo  i  principi  di  cui all’articolo 5 della  legge  22  febbraio  2000,  n.  28,  e  con  le modalita’ previste dal successivo articolo 4 della presente delibera, mediante i telegiornali, i giornali radio, i  notiziari,  i  relativi approfondimenti e ogni altro programma  di  contenuto  informativo  a rilevante  caratterizzazione   giornalistica,   correlati   ai   temi dell’attualita’ e della cronaca, purche’ la loro responsabilita’  sia ricondotta a quella di specifiche testate  giornalistiche  registrate ai sensi dell’articolo 32-quinquies, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (testo unico dei servizi di media  audiovisivi

e radiofonici), come modificato  dal  decreto  legislativo  15  marzo 2010, n. 44;

    d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione  nazionale o regionale della Rai non e’ ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica  ed  elettorale,  ne’  che  riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

  2. Al fine di contrastare la sottorappresentazione delle  donne  in politica e di garantire, ai sensi dell’articolo 1, comma 2-bis, della legge 22 febbraio 2000, n.  28,  il  rispetto  dei  principi  di  cui all’articolo 51, primo comma, della Costituzione, nelle  trasmissioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 e’ sempre  assicurata  la piu’  ampia  ed  equilibrata  presenza  di  entrambi  i   sessi.   La Commissione  parlamentare  vigila  sulla  corretta  applicazione  del principio delle pari opportunita’ di genere in tutte le  trasmissioni indicate nella presente delibera, ivi comprese le schede radiofoniche e televisive di cui all’articolo 5.

Art. 3

Trasmissioni di  comunicazione  politica  a  diffusione  regionale  e provinciale autonomamente disposte dalla Rai

  1. Nel periodo di vigenza della presente delibera la Rai programma, nelle  regioni  e   nelle   province   autonome   interessate   dalle consultazioni elettorali, trasmissioni di comunicazione politica.

  2. Nel periodo compreso tra la  data  di  convocazione  dei  comizi elettorali e quella del termine di presentazione  delle  candidature, nelle trasmissioni di cui  al  comma  l  del  presente  articolo,  e’ garantito l’accesso alle forze politiche che costituiscono da  almeno un anno un autonomo gruppo nei consigli comunali di comuni  capoluogo di provincia da rinnovare.

  3. Nelle trasmissioni di cui al comma l del presente  articolo,  il tempo  disponibile  deve  essere  ripartito   in   proporzione   alla consistenza dei rispettivi gruppi nei consigli comunali.

  4.  Nel  periodo  compreso  tra  lo  spirare  del  termine  per  la presentazione delle candidature e la mezzanotte  del  secondo  giorno precedente  la   data   delle   elezioni,   nelle   trasmissioni   di comunicazione politica di  cui  al  presente  articolo  e’  garantito l’accesso:

    a) alle liste o alle coalizioni di liste collegate alla carica di sindaco di comuni capoluogo di provincia;

    b) alle forze politiche che presentano  liste  di  candidati  per l’elezione dei consigli comunali di comuni capoluogo di provincia.

  5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4 il tempo  disponibile  deve essere ripartito per una meta’ in parti uguali tra i soggetti di  cui alla lettera a) e per una meta’ in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera b).

  6. Nel periodo intercorrente tra lo svolgimento della consultazione e lo svolgimento dei turni di ballottaggio per la carica  di  sindaco di cui al comma 4,  lettera  a),  le  trasmissioni  di  comunicazione politica garantiscono  spazi,  in  maniera  paritaria,  ai  candidati ammessi ai ballottaggi.

  7.  In  relazione  al  numero  dei  partecipanti   e   agli   spazi disponibili, il principio delle  pari  opportunita’  tra  gli  aventi diritto, anche con riferimento all’equilibrata presenza di genere  ai sensi dell’articolo 1, comma 2-bis, della legge 22 febbraio 2000,  n. 28, puo’ essere realizzato,  oltre  che  nell’ambito  della  medesima trasmissione, anche nell’ambito di un  ciclo  di  piu’  trasmissioni, purche’ ciascuna di queste abbia analoghe opportunita’ di ascolto. In ogni  caso,  la  ripartizione  degli  spazi  nelle  trasmissioni   di comunicazione politica nei confronti degli aventi diritto deve essere effettuata  su  base  settimanale,  garantendo   l’applicazione   dei principi di  equita’  e  di  parita’  di  trattamento,  e  procedendo comunque entro la settimana successiva a operare in modo effettivo le compensazioni che dovessero rendersi necessarie.

  8. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono  sospese  dalla mezzanotte dell’ultimo giorno precedente le votazioni.

  9.  La  responsabilita’  delle  trasmissioni  di  cui  al  presente articolo deve  essere  ricondotta  a  quella  di  specifiche  testate giornalistiche registrate ai sensi dell’articolo 10, comma  1,  della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Art. 4

Informazione

  1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari e  ogni  altro  programma  di  contenuto  informativo,  a rilevante   presentazione   giornalistica,    caratterizzato    dalla correlazione ai temi dell’attualita’ e della cronaca.

  2. Nel periodo di vigenza  della  presente  delibera,  i  notiziari diffusi dalla Rai e tutti gli altri programmi a contenuto informativo debbono garantire la presenza  paritaria,  coerentemente  con  quanto previsto dall’articolo 5 della legge n. 28  del  2000,  dei  soggetti politici di cui all’articolo 3 della presente delibera, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di  tutela  del  pluralismo,  della completezza,     della     imparzialita’,     della     obiettivita’, dell’equilibrata rappresentanza di genere e di parita’ di trattamento tra le  diverse  forze  politiche,  evitando  di  determinare,  anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per  determinate forze politiche. I direttori responsabili dei notiziari  sono  tenuti ad acquisire settimanalmente i dati del monitoraggio  del  pluralismo relativi  alla  testata  diretta  dall’istituto  cui  fa  riferimento l’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni.

  3. In particolare, i direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonche’ i loro conduttori e registi, osservano  in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione  al  precedente comma 2,  considerando  non  solo  le  presenze  e  le  posizioni  di candidati, di esponenti politici o comunque  di  persone  chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per  il  ruolo  che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni  nell’ultimo  anno,  ma anche le posizioni di  contenuto  politico  espresse  da  soggetti  e persone non direttamente partecipanti alla  competizione  elettorale. Essi curano che l’organizzazione  e  lo  svolgimento  del  programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino inequivocabilmente  finalizzati  ad  assicurare  il rispetto dei criteri di cui al comma 2. Essi curano inoltre  che  gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in  base  alla  conduzione  del  programma,  specifici   orientamenti politici  ai  conduttori  o  alla  testata,  e  che,  nei   notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, di esponenti  politici  o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il  ruolo  che  ricoprono  o  hanno  ricoperto  nelle istituzioni nell’ultimo anno.  Infine,  essi  osservano  comunque  in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che  si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati  competitori  elettorali,  prestando  anche  la   massima attenzione alla scelta  degli  esponenti  politici  invitati  e  alle posizioni di contenuto politico espresse dagli altri  ospiti;  a  tal fine, deve essere  garantito  il  contraddittorio  in  condizioni  di effettiva parita’, in assenza del quale non possono  essere  trattati temi di chiara rilevanza politica ovvero  che  riguardino  vicende  o fatti personali di personaggi politici.

  4. Per quanto riguarda  i  programmi  di  informazione  di  cui  al presente articolo, i  rappresentanti  delle  istituzioni  partecipano secondo le regole stabilite dalla legge n. 28 del 2000  per  tutti  i candidati  e  gli  esponenti  politici,  salvo  nei   casi   in   cui intervengano  su  materie  inerenti  all’esclusivo  esercizio   delle

funzioni istituzionali svolte.  

  5. La Rai pubblica settimanalmente sul proprio sito web i dati  del monitoraggio del pluralismo relativi a ogni testata e gli  indici  di ascolto.

  6. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera i programmi  di approfondimento  informativo,  qualora  in  essi   assuma   carattere rilevante     l’esposizione     di     opinioni     e     valutazioni politico-elettorali,  sono  tenuti  a  garantire  la  piu’  ampia  ed equilibrata  presenza  e  possibilita’  di  espressione  ai   diversi soggetti politici.

  7. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse  da  quelle  di comunicazione politica,  dai  messaggi  politici  autogestiti  e  dai programmi di informazione  ricondotti  sotto  la  responsabilita’  di specifiche testate giornalistiche, non e’ ammessa, ad  alcun  titolo, la presenza di  candidati  o  di  esponenti  politici  o  di  persone

chiaramente riconducibili a soggetti politici, a partiti e alle liste concorrenti e non possono essere trattati temi di evidente  rilevanza politica ed elettorale, ne’ che riguardino vicende o fatti  personali di personaggi politici.

  8. Il rispetto delle condizioni di cui ai  commi  precedenti  e  il ripristino di eventuali squilibri accertati e’  assicurato  d’ufficio dall’Autorita’  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni,   anche   su segnalazione  della   parte   interessata   e/o   della   Commissione parlamentare secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

  9. La Rai pubblica quotidianamente sul proprio sito web i dati  del monitoraggio  del  pluralismo  relativi  a  ogni  testata  informando altresi’ sui tempi garantiti a ciascuna forza politica nei  notiziari della  settimana  precedente,   il   calendario   settimanale   delle trasmissioni  effettuate,  i  temi  trattati,  i  soggetti   politici invitati, la programmazione della settimana successiva e  gli  indici di ascolto.

  10.  La  Rai  comunica  all’Autorita’   per   le   garanzie   nelle comunicazioni  e  alla   Commissione   parlamentare   il   calendario settimanale delle trasmissioni effettuate indicando i temi trattati e i soggetti politici invitati,  nonche’  la  suddivisione  per  genere delle presenze, e informa altresi’ sui  tempi  garantiti  a  ciascuna

forza politica nei notiziari della settimana precedente.

Art. 5

Illustrazione delle modalita’ di voto e presentazione delle liste

  1. Nelle  regioni  e  nelle  province  autonome  interessate  dalle consultazioni elettorali, nel periodo compreso tra la data di entrata in  vigore  della  presente  delibera  e  quella   del   termine   di presentazione delle candidature, la Rai predispone  e  trasmette  una scheda televisiva e radiofonica, da pubblicare anche sul proprio sito web,  nonche’  una  o  piu’  pagine  televideo,  che  illustrano  gli adempimenti per la presentazione delle candidature e le  modalita’  e gli spazi adibiti per la sottoscrizione delle liste.

  2. Nelle  regioni  e  nelle  province  autonome  interessate  dalle consultazioni elettorali, nel periodo compreso tra  la  scadenza  del termine per la presentazione delle candidature e  la  mezzanotte  del secondo giorno precedente la data delle elezioni, la Rai predispone e trasmette  schede  televisive  e  radiofoniche  che   illustrano   le principali  caratteristiche  delle  consultazioni  in  oggetto,   con particolare riferimento ai sistemi elettorali  e  alle  modalita’  di espressione del voto.

  3. Nell’ambito delle schede informative di  cui  al  comma  2  sono altresi’ illustrate le speciali modalita’ di voto  previste  per  gli elettori affetti da disabilita’, con particolare riferimento a quelle previste per i malati intrasportabili.

  4. Le schede o  i  programmi  di  cui  al  presente  articolo  sono trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari  e tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua  dei  segni che le renda fruibili alle persone non udenti.

  5. Le schede o i  programmi  di  cui  al  comma  1  devono  inoltre specificamente informare  sulle  modalita’  di  voto  all’estero  dei cittadini italiani residenti in altri Paesi dell’Unione europea, e su quelle di espressione del voto in Italia dei cittadini comunitari non italiani che vi risiedano.

  6. Le schede di cui al presente articolo sono messe a  disposizione on line  per  la  trasmissione  gratuita  da  parte  delle  emittenti televisive e radiofoniche nazionali e  locali  disponibili,  oltre  a essere  caricate  on  line  sui  principali  siti  di  video  sharing gratuiti.

Art. 6

Tribune elettorali

  1. In riferimento alle elezioni comunali di cui in premessa, la Rai organizza e trasmette  sulle  reti  regionali  e  provinciali,  nelle regioni e nelle province  autonome  interessate  dalle  consultazioni elettorali, nelle fasce orarie di buon ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali telegiornali e  notiziari  radiofonici,  comunque

evitando la coincidenza con altri programmi a contenuto  informativo, tribune politico-elettorali, televisive e radiofoniche,  ciascuna  di durata non superiore ai quarantacinque  minuti,  organizzate  con  la formula del confronto tra un numero di partecipanti compreso fra  tre e sei, e di norma, se possibile, fra  quattro  partecipanti,  curando comunque di assicurare un rapporto equilibrato fra  i  rappresentanti nazionali di lista e  raccomandando  l’attenzione  all’equilibrio  di genere tra le presenze.

  2. Alle tribune trasmesse anteriormente alla scadenza  del  termine per   la   presentazione   delle   candidature,   prende   parte   un rappresentante  per  ciascuno  dei  soggetti   politici   individuati all’articolo 3, comma 2, secondo quanto  stabilito  dall’articolo  3, comma 3.

  3. Alle tribune trasmesse nel periodo compreso tra la scadenza  del termine per la presentazione delle candidature e  la  mezzanotte  del secondo giorno precedente la data delle  elezioni,  prende  parte  un rappresentante  per  ciascuno  dei  soggetti   politici   individuati all’articolo 3, comma 4, secondo quanto  stabilito  dall’articolo  3, comma 5.

  4. Alle trasmissioni di  cui  al  presente  articolo  si  applicano inoltre le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 7 e 9.  

  5. Alle tribune di cui al  presente  articolo,  trasmesse  dopo  il primo  turno  delle  elezioni  e  anteriormente  alla  votazione   di ballottaggio,  partecipano  unicamente   i   candidati   ammessi   al ballottaggio per  la  carica  di  sindaco  nei  comuni  capoluogo  di provincia.

  6. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni  di  cui al presente articolo  ha  luogo  mediante  sorteggio  a  cui  possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi  diritto,  e per il quale  la  Rai  puo’  proporre  criteri  di  ponderazione.  Al sorteggio saranno estratte le sole  liste  ammesse.  La  Rai  prevede

appositi spazi da riservare  alle  liste  non  ammesse  nel  caso  di eventuale  accoglimento  in  via  definitiva  di  ricorsi   da   esse presentati.

  7.   L’organizzazione   e   la   conduzione   delle    trasmissioni radiofoniche, nonche’ la  loro  collocazione  in  palinsesto,  devono conformarsi  quanto  piu’  possibile  alle  trasmissioni  televisive, tenendo conto delle relative specificita’ dei due mezzi.

  8.  Tutte  le  tribune  sono  trasmesse  dalle  sedi  regionali   e provinciali della Rai di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti  i  partecipanti.  Se  sono  registrate,  la  registrazione  e’ effettuata nelle 24  ore  precedenti  la  messa  in  onda  e  avviene contestualmente  per  tutti  i  soggetti  che  prendono  parte   alla trasmissione. Qualora le tribune non siano  riprese  in  diretta,  il conduttore ha l’obbligo, all’inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

  9. L’eventuale rinuncia o assenza di un soggetto avente  diritto  a partecipare alle tribune non pregiudica la facolta’  degli  altri  di intervenirvi, anche nella medesima trasmissione, ma non determina  un accrescimento  del   tempo   loro   spettante.   Nelle   trasmissioni interessate e’ fatta menzione della rinuncia o assenza.

  10. La ripresa o la registrazione delle tribune da sedi diverse  da quelle indicate nella presente delibera e’ possibile con il  consenso di tutti gli aventi diritto e della Rai.

  11. Le  ulteriori  modalita’  di  svolgimento  delle  tribune  sono delegate alle direzioni delle  testate  competenti,  che  riferiscono alla  Commissione  parlamentare  tutte  le  volte  che  lo  ritengano necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in  proposito le disposizioni dell’articolo 11.

Art. 7

Messaggi autogestiti

  1. Dalla data di presentazione delle candidature, la Rai trasmette, nelle regioni e province  autonome  interessate  dalla  consultazione elettorale, messaggi politici  autogestiti  di  cui  all’articolo  4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e all’articolo 2,  comma l, lettera b), della presente delibera.

  2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i  soggetti  di  cui all’articolo 3, comma 4.

  3. Entro il terzo giorno dalla data di approvazione della  presente delibera,  la  Rai  comunica  all’Autorita’  per  le  garanzie  nelle comunicazioni  e  alla  Commissione   il   numero   giornaliero   dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti  di  cui  al  comma  1, nonche’ la loro collocazione nel palinsesto,  che  deve  tener  conto della necessita’ di coprire in orari di  buon  ascolto  piu’  di  una fascia  oraria.  La  comunicazione  della  Rai  e’   valutata   dalla Commissione con le modalita’ di cui all’articolo  11  della  presente delibera.

  4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi  a seguito di loro specifica richiesta, che:

    a) e’ presentata alle sedi  regionali  o  provinciali  della  Rai delle  regioni  e   delle   province   autonome   interessate   dalle consultazioni elettorali entro i due giorni successivi  allo  scadere dell’ultimo termine per la presentazione delle candidature;

    b)  e’  sottoscritta,  se  proveniente  da  una  coalizione,  dal candidato a sindaco;

    c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

    d)  specifica  se  e  in  quale  misura  il  richiedente  intende avvalersi delle strutture tecniche della Rai, ovvero fare  ricorso  a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purche’ con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della Rai. I messaggi prodotti con il  contributo  tecnico  della  Rai  potranno  essere  realizzati

unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici  predisposti dalla Rai nelle sedi regionali o provinciali.

  5. Entro i due giorni successivi al termine  di  cui  al  comma  4, lettera a), la Rai provvede a ripartire le  richieste  pervenute  nei contenitori  mediante  sorteggio,   a   cui   possono   assistere   i rappresentanti designati dei soggetti aventi  diritto.  Al  sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La Rai prevede appositi spazi

da  riservare  alle  liste  non  ammesse  nel   caso   di   eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.

  6. Il  calendario  dei  contenitori  e  dei  relativi  messaggi  e’ pubblicato sul sito web della Rai.

  7.  I  messaggi  di  cui  al  presente  articolo   possono   essere organizzati, su  richiesta  della  forza  politica  interessata,  con modalita’ che ne consentano la comprensione anche da  parte  dei  non udenti.

  8. Per quanto non e’ espressamente previsto dal  presente  articolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo  4  della  legge  22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 8

Programmi dell’Accesso

  1. Nelle regioni nelle quali si vota per l’elezione del  sindaco  e del  consiglio  comunale  nei  comuni  capoluogo  di  provincia,   la programmazione dell’Accesso regionale e’ sospesa fino  al  giorno  di cessazione dell’efficacia della presente delibera.

Art. 9

Trasmissioni televideo per i non udenti

  1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la Rai, in aggiunta alle ulteriori modalita’ di fruizione delle trasmissioni  da parte delle persone diversamente  abili  previste  dal  contratto  di servizio e dalla presente delibera, cura la pubblicazione  di  pagine di televideo recanti l’illustrazione  dei  programmi  delle  liste  e delle loro principali iniziative nel corso della campagna  elettorale e le trasmette a partire dal quinto giorno successivo al termine  per la presentazione delle candidature.

Art. 10

Trasmissioni per i non vedenti

  1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la Rai, in aggiunta alle ulteriori modalita’ di fruizione delle trasmissioni  da parte delle persone diversamente  abili  previste  dal  contratto  di servizio, cura la realizzazione dei programmi previsti dalla presente delibera per la fruizione dei non vedenti.

Art. 11

Comunicazioni e consultazione della Commissione

  l. I calendari delle Tribune e le loro  modalita’  di  svolgimento, incluso l’esito dei sorteggi,  sono  preventivamente  trasmessi  alla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza  dei servizi radiotelevisivi.

  2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione della presente  delibera sulla Gazzetta  Ufficiale,  la  Rai  comunica  all’Autorita’  per  le garanzie nelle comunicazioni e  alla  Commissione  il  calendario  di massima delle trasmissioni di cui all’articolo 2, comma l, lettere a) e b), pianificate fino alla data del  voto  oltre  che,  il  venerdi’ precedente alla  messa  in  onda,  il  calendario  settimanale  delle trasmissioni programmate.

  3. Entro le  ore  12  di  ogni  venerdi’,  sino  al  termine  della competizione elettorale, la Rai  comunica  per  via  telematica  alla Commissione e all’Autorita’ per le garanzie  nelle  comunicazioni  il calendario settimanale delle  trasmissioni  di  cui  all’articolo  2, comma l, lettere a), b) e c), effettuate indicando i temi trattati, i soggetti politici invitati, la ripartizione  dei  tempi  garantiti  a ciascuna forza politica, nonche’ la  suddivisione  per  genere  delle presenze  e  i  dati  Auditel  degli   ascolti   medi   di   ciascuna trasmissione.

  4. La documentazione di cui al precedente comma e’  contestualmente pubblicata e scaricabile dal sito web della Rai.

  5. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito  l’Ufficio di presidenza, tiene i contatti con la Rai che si  rendono  necessari per l’attuazione della presente delibera,  in  particolare  valutando gli atti  di  cui  ai  commi  precedenti  e  definendo  le  questioni specificamente  menzionate  dalla  presente  delibera,   nonche’   le ulteriori questioni controverse che non  ritenga  di  rimettere  alla Commissione.

Art. 12

Responsabilita’ del consiglio  di  amministrazione  e  del  direttore generale

  1. Il consiglio d’amministrazione e il direttore generale della Rai sono  impegnati,  nell’ambito   delle   rispettive   competenze,   ad assicurare l’osservanza delle indicazioni  e  dei  criteri  contenuti nella presente delibera, riferendone tempestivamente alla Commissione parlamentare. Per le Tribune  essi  potranno  essere  sostituiti  dal direttore competente.

  2. Qualora dal monitoraggio dei dati  quantitativi  e  qualitativi, considerati su base settimanale a partire dalla data di  convocazione dei comizi elettorali, emergessero costanti o comunque  significativi disequilibri nei programmi a contenuto informativo  non  giustificati da oggettive esigenze informative, la direzione generale della Rai e’ chiamata a richiedere alla testata interessata misure di riequilibrio a favore dei soggetti politici danneggiati.  

  3. La inosservanza della presente disciplina costituisce violazione degli indirizzi della Commissione di vigilanza ai sensi dell’articolo l, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Art. 13

Entrata in vigore

  1. La presente delibera entra in vigore il giorno  successivo  alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Roma, 14 aprile 2015

                                                  Il Presidente: Fico