AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 14 dicembre 2004
Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita’ di accesso ai mezzi di informazione, relative alla campagna per le elezioni suppletive del Senato della Repubblica, nei collegi uninominali n. 8 della regione Veneto e n. 2 della regione Puglia, fissate per il giorno 23 gennaio 2005. (Deliberazione n. 280/04/CSP).
(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2004)
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
L’AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Visto l’art. 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante «Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica», e successive modificazioni;
Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parita’ di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica»;
Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante «Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali»;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;
Visto il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, concernente «testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica»;
Rilevato che con decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2004 sono stati convocati per il giorno 23 gennaio 2005 i comizi per le elezioni suppletive del Senato della Repubblica nei collegi uninominali n. 8 della regione Veneto e n. 2 della regione Puglia;
Effettuate le consultazioni con la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;
Udita la relazione del commissario relatore, dott. Giuseppe Sangiorgi, ai sensi dell’art.32 del regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorita’;
Delibera:
Art. 1.
Finalita’ e ambito di applicazione
Titolo II
RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA
Capo I
Disciplina delle trasmissioni delle emittenti nazionali in campagna elettorale
Art. 2.
Soggetti politici
I) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature:
a) le forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale;
b) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a), che siano presenti con almeno due rappresentanti al Parlamento europeo;
II) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le coalizioni o le liste che abbiano presentato un candidato che concorre all’elezione nel collegio uninominale.
Art. 3.
Riparto degli spazi per la comunicazione politica
a) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature, per il novanta per cento, ai soggetti politici di cui all’art. 2, comma 1, punto I), lettera a), tenendo conto della consistenza dei rispettivi gruppi parlamentari, per il restante dieci per cento, ai soggetti politici di cui all’art. 2, comma 1, punto I), lettera b), in modo paritario;
b) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, in modo paritario, tra i soggetti politici di cui all’art. 2, comma 1, punto II).
2. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive nazionali all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 24 e dalle emittenti radiofoniche nazionali all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 5 e le ore 1 del giorno successivo. I calendari delle predette trasmissioni sono tempestivamente comunicati, anche a mezzo telefax, all’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalita’ che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.
3. Ai programmi di comunicazione politica sui temi della consultazione elettorale di cui all’art. 1, comma 1, del presente provvedimento, non possono prendere parte persone che risultino candidate in altre competizioni elettorali in corso e a tali competizioni non e’ comunque consentito, nel corso dei programmi medesimi, alcun riferimento.
Art. 4.
Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito
Art. 5.
Modalita’ di trasmissione dei messaggi
politici autogestiti a titolo gratuito
a) il numero complessivo dei messaggi e’ ripartito secondo quanto previsto all’art. 3, comma 1, lettera b); i messaggi sono trasmessi a parita’ di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;
b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, ne’ essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18 – 19,59; seconda fascia 14 – 15,59; terza fascia 22 – 23,59; quarta fascia 9 – 10,59;
d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
e) ciascun messaggio puo’ essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;
f) nessun soggetto politico puo’ diffondere piu’ di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;
g) ogni messaggio reca la dicitura «messaggio autogestito» con l’indicazione del soggetto politico committente.
Art. 6.
Comunicazioni delle emittenti nazionali e dei soggetti politici
a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l’emittente nazionale informa i soggetti politici che presso la sua sede, di cui viene indicato l’indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, e’ depositato un documento, che puo’ essere reso disponibile anche nel sito web dell’emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare il modello MAG/1/EN, reso disponibile nel sito web dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it
b) inviano, anche a mezzo telefax, all’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni il documento di cui alla lettera a), nonche’ possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione successiva del documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest’ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare il modello MAG/2/EN, reso disponibile nel predetto sito web dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni.
2. A decorrere dal sesto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e fino al giorno precedente la data di presentazione delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano alle emittenti e alla stessa Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni, anche a mezzo telefax, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei messaggi, nonche’ dichiarando di presentare candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione, salvo i soggetti politici rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute. A tale fine, puo’ anche essere utilizzato il modello MAG/3/EN, reso disponibile nel predetto sito web dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni.
Art. 7.
Sorteggio e collocazione dei messaggi politici
autogestiti a titolo gratuito
2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all’interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parita’ di presenze all’interno delle singole fasce.
Art. 8.
Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti nazionali
a) la presenza di candidati e’ ammessa solo in quanto risponda all’esigenza di assicurare la completezza e l’imparzialita’ dell’informazione su fatti od eventi di interesse giornalistico legati all’attualita’ della cronaca;
b) quando vengono trattate, senza la partecipazione diretta dei candidati, questioni relative alla competizione elettorale, le posizioni dei diversi soggetti politici impegnati nella competizione vanno rappresentate in modo corretto ed obiettivo, anche con riferimento alle pari opportunita’ tra i due sessi, evitando sproporzioni nelle cronache e nelle riprese delle persone indicate alla lettera a). Resta salva per l’emittente la liberta’ di commento e di critica che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone;
c) fatti salvi i criteri di cui alle precedenti lettere a) e b), nei programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l’esposizione di opinioni e valutazioni politiche, dovra’ essere complessivamente garantita, nel corso della campagna elettorale, la presenza equilibrata di tutti i candidati che partecipano alle elezioni, assicurando sempre e comunque un equilibrato contraddittorio.
2. Fermo il disposto del precedente comma 1, nel periodo ivi previsto, la presenza dei candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e dei consigli regionali e degli enti locali delle regioni interessate, e’ vietata in tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti.
3. Nel periodo di cui al precedente comma 1, in qualunque trasmissione radiotelevisiva, diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, e’ vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto. Direttori dei programmi, registi, conduttori ed ospiti devono attenersi ad un comportamento tale da non influenzare, anche in modo surrettizio ed allusivo, le libere scelte degli elettori.
Capo II
Disciplina delle trasmissioni delle emittenti locali in campagna
elettorale
Art. 9.
Programmi di comunicazione politica trasmessi sulle emittenti locali
2. La parita’ di condizioni di cui al comma 1 deve essere riferita ai soggetti politici di cui all’art. 2, comma 1, punto I), lettera a) e punto II.
3. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive locali all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 24 e dalle emittenti radiofoniche locali all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 5 e le ore 1 del giorno successivo.
I calendari delle predette trasmissioni sono tempestivamente comunicati, anche a mezzo telefax, al competente Comitato regionale per le comunicazioni, che ne informa l’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalita’ che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.
4. Ai programmi di comunicazione politica sui temi della consultazione elettorale di cui all’art. 1, comma 1, del presente provvedimento, non possono prendere parte persone che risultino candidate in altre competizioni elettorali in corso e a tali competizioni non e’ comunque consentito, nel corso dei programmi medesimi, alcun riferimento.
Art. 10.
Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito
2. Per la trasmissione dei messaggi politici di cui al comma 1 le emittenti radiofoniche e televisive locali osservano le seguenti modalita’, stabilite sulla base dei criteri fissati dall’art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:
a) il numero complessivo dei messaggi e’ ripartito secondo quanto previsto all’art. 3, comma 1, lettera b); i messaggi sono trasmessi a parita’ di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;
b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, ne’ essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di sei contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18 – 19,59; seconda fascia 12 – 14,59; terza fascia 21 – 23,59; quarta fascia 7 – 8,59; quinta fascia 15 – 17,59; sesta fascia 9 – 11,59;
d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
e) nessun soggetto politico puo’ diffondere piu’ di un messaggio in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;
f) ogni messaggio per tutta la sua durata reca la dicitura «messaggio elettorale gratuito» con l’indicazione del soggetto politico committente.
Art. 11.
Comunicazioni delle emittenti locali e dei soggetti politici relative
ai messaggi politici autogestiti a titolo gratuito
a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l’emittente locale informa i soggetti politici che presso la sua sede, di cui viene indicato l’indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, e’ depositato un documento, che puo’ essere reso disponibile anche sul sito web dell’emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/1/EN resi disponibili nel sito web dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it;
b) inviano, anche a mezzo telefax, al competente, che ne informa l’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni, il documento di cui alla lettera a), nonche’, possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione apportata successivamente al documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest’ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/2/EN resi disponibili nel predetto sito web dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni.
2. A decorrere dal sesto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e fino al giorno di presentazione delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere i suddetti messaggi autogestiti comunicano, anche a mezzo telefax, alle emittenti e ai competenti Comitati regionali per le comunicazioni, che ne informano l’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei messaggi. A tale fine, possono anche essere utilizzati i modelli MAG/3/EN resi disponibili nel predetto sito web dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni.
Art. 12.
Numero complessivo dei messaggi autogestiti a titolo gratuito
Art. 13.
Sorteggi e collocazione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito
2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata, sempre alla presenza di un funzionario del Comitato, secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all’interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parita’ di presenze all’interno delle singole fasce.
Art. 14.
Messaggi politici autogestiti a pagamento
2. Per l’accesso agli spazi relativi ai messaggi politici di cui al comma 1 le emittenti radiofoniche e televisive locali devono assicurare condizioni economiche uniformi a tutti i soggetti politici.
3. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali, fino a tutto il penultimo giorno antecedente la consultazione elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono diffondere i messaggi politici di cui al comma 1 sono tenuti a dare notizia dell’offerta dei relativi spazi mediante un avviso da trasmettere, almeno una volta al giorno nella fascia oraria di maggiore ascolto, per tre giorni consecutivi.
4. Nell’avviso di cui al comma 3 le emittenti radiofoniche e televisive locali informano i soggetti politici che presso la propria sede, della quale viene indicato l’indirizzo, il numero telefonico e di fax, e’ depositato un documento, consultabile su richiesta da chiunque ne abbia interesse, concernente:
a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con l’indicazione del termine ultimo entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;
b) le modalita’ di prenotazione degli spazi;
c) le tariffe per l’accesso a tali spazi quali autonomamente determinate da ogni singola emittente radiofonica e televisiva locale;
d) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi.
5. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale deve tenere conto delle prenotazioni degli spazi da parte dei soggetti politici in base alla loro progressione temporale.
6. Ai soggetti politici richiedenti gli spazi per i messaggi di cui al comma 1 devono essere riconosciute le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi per gli spazi acquistati.
8. Nel caso di diffusione di spazi per i messaggi di cui al comma 1 differenziati per diverse aree territoriali dovranno essere indicate anche le tariffe praticate per ogni area territoriale.
9. La prima messa in onda dell’avviso di cui ai commi 3 e 4 costituisce condizione essenziale per la diffusione dei messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale.
10. Per le emittenti radiofoniche locali i messaggi di cui al comma 1 devono essere preceduti e seguiti da un annuncio in audio del seguente contenuto: «Messaggio elettorale a pagamento», con l’indicazione del soggetto politico committente.
11. Per le emittenti televisive locali i messaggi di cui al comma 1 devono recare in sovrimpressione per tutta la loro durata la seguente dicitura: «Messaggio elettorale a pagamento», con l’indicazione del soggetto politico committente.
12. Le emittenti radiofoniche e televisive locali non possono stipulare contratti per la cessione di spazi relativi ai messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale in favore di singoli candidati per importi superiori al 75% di quelli previsti dalla normativa in materia di spese elettorali ammesse per ciascun candidato.
Art. 15.
Trasmissioni in contemporanea
Art. 16.
Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti locali
2. Resta comunque salva per l’emittente la liberta’ di commento e di critica, che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone. Le emittenti locali a carattere comunitario di cui all’art. 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e all’art. 1, comma 1, lettera f), della deliberazione 1° dicembre 1998, n. 78 della Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni possono esprimere i principi di cui sono portatrici, tra quelli indicati da dette norme.
3. Nei periodi di cui al comma 1, in qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, e’ vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto.
Capo III
Disposizioni particolari
Art. 17.
Circuiti di emittenti radiotelevisive locali
2. Ai fini del presente provvedimento, il circuito nazionale si determina con riferimento all’art. 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
3. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione autonoma, le disposizioni previste per le emittenti locali dal Capo II del presente titolo.
4. Ogni emittente risponde direttamente delle violazioni realizzatesi nell’ambito delle trasmissioni in contemporanea.
Art. 18.
Imprese radiofoniche di partiti politici
2. I partiti sono tenuti a fornire con tempestivita’ all’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare l’impresa di radiodiffusione come organo ufficiale del partito.
Art. 19.
Conservazione delle registrazioni
Titolo III
STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA
Art. 20.
Comunicato preventivo per la diffusione di messaggi politici
elettorali su quotidiani e periodici
2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione, sia per modalita’ grafiche, e deve precisare le condizioni generali dell’accesso, nonche’ l’indirizzo ed il numero di telefono della redazione della testata presso cui e’ depositato un documento analitico, consultabile su richiesta, concernente:
a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;
b) le tariffe per l’accesso a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni singola testata, nonche’ le eventuali condizioni di gratuita’;
c) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi medesimi, in particolare la definizione del criterio di accettazione delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale.
4. Ogni editore e’ tenuto a fare verificare in modo documentale, su richiesta dei soggetti politici interessati, le condizioni praticate per l’accesso agli spazi in questione, nonche’ i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.
5. Nel caso di edizioni locali o comunque di pagine locali di testate a diffusione nazionale, tali intendendosi ai fini del presente atto le testate con diffusione pluriregionale, dovranno indicarsi distintamente le tariffe praticate per le pagine locali e le pagine nazionali, nonche’, ove diverse, le altre modalita’ di cui al comma 2.
6. La pubblicazione del comunicato preventivo di cui al comma 1 costituisce condizione per la diffusione dei messaggi politici elettorali nel periodo considerato dallo stesso comma 1. In caso di mancato rispetto del termine a tale fine stabilito nel comma 1 e salvo quanto previsto nello stesso comma per le testate periodiche, la diffusione dei messaggi puo’ avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.
Art. 21.
Pubblicazione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici
2. Sono vietate forme di messaggio politico elettorale diverse da quelle elencate al comma 2 dell’art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
Art. 22.
Organi ufficiali di stampa dei partiti
2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale ai sensi dell’art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero che rechi indicazione in tale senso nella testata, ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico.
3. I partiti, i movimenti politici, le coalizioni e le liste sono tenuti a fornire con tempestivita’ all’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici, nonche’ le stampe elettorali di coalizioni, liste, gruppi di candidati e candidati.
Titolo IV
SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI
Art. 23.
Divieto di sondaggi politici ed elettorali
2. Nel periodo che precede quello di cui al comma 1 la diffusione o pubblicazione integrale o parziale dei risultati dei sondaggi politici deve essere obbligatoriamente corredata da una «nota informativa» che ne costituisce parte integrante e contiene le seguenti indicazioni, di cui e’ responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:
a) il soggetto che ha realizzato il sondaggio;
b) il committente e l’acquirente del sondaggio;
c) i criteri seguiti per la formazione del campione, specificando se si tratta di «sondaggio rappresentativo» o di «sondaggio non rappresentativo»;
d) il metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;
e) il numero delle persone interpellate e l’universo di riferimento;
f) il testo integrale delle domande rivolte o, nel caso di pubblicazione parziale del sondaggio, dei singoli quesiti ai quali si fa riferimento;
g) la percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;
h) la data in cui e’ stato realizzato il sondaggio.
3. I sondaggi di cui al comma 2, inoltre, possono essere diffusi soltanto se contestualmente resi disponibili dal committente nella loro integralita’ e corredati della «nota informativa» di cui al medesimo comma 2 sull’apposito sito web istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l’informazione e l’editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri www.sondaggipoliticoelettorali.it, ai sensi dell’art. 8, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
4. In caso di pubblicazione dei risultati dei sondaggi a mezzo stampa, la «nota informativa» di cui al comma 2 e’ sempre evidenziata con apposito riquadro.
5. In caso di diffusione dei risultati dei sondaggi sui mezzi di comunicazione televisiva, la «nota informativa» di cui al comma 2 viene preliminarmente letta dal conduttore e appare in apposito sottotitolo a scorrimento.
6. In caso di diffusione radiofonica dei risultati dei sondaggi, la «nota informativa» di cui al comma 2 viene letta ai radioascoltatori.
TITOLO V
Vigilanza e sanzioni
Art. 24.
Compiti dei Comitati regionali per le comunicazioni
a) di vigilanza sulla corretta e uniforme applicazione della legislazione vigente, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e del presente provvedimento da parte delle emittenti locali, nonche’ delle disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale;
b) di accertamento delle eventuali violazioni, trasmettendo i relativi atti e gli eventuali supporti e formulando le conseguenti proposte all’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni per i provvedimenti di sua competenza.
Procedimenti sanzionatori
2. Il Consiglio nazionale degli utenti istituito presso l’Autorita’ puo’ denunciare comportamenti in violazione delle disposizioni di cui al Capo II della legge 22 febbraio 2000, n. 28, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e delle relative disposizioni attuative di cui al presente atto.
3. La denuncia delle violazioni deve essere inviata, anche a mezzo telefax, all’Autorita’, all’emittente privata o all’editore presso cui e’ avvenuta la violazione, al competente Comitato regionale per le comunicazioni, al gruppo della Guardia di finanza nella cui competenza territoriale rientra il domicilio dell’emittente o dell’editore. Il predetto gruppo della Guardia di finanza provvede al ritiro delle registrazioni interessate dalla comunicazione dell’Autorita’ o dalla denuncia entro le successive dodici ore.
4. La denuncia indirizzata all’Autorita’ e’ procedibile solo se sottoscritta in maniera leggibile e accompagnata dalla documentazione comprovante l’avvenuto invio della denuncia medesima anche agli altri destinatari indicati dal precedente comma.
5. La denuncia contiene, a pena di inammissibilita’, l’indicazione dell’emittente e della trasmissione, ovvero dell’editore e del giornale o periodico, cui sono riferibili le presunte violazioni segnalate, completa, rispettivamente, di data e orario della trasmissione, ovvero di data ed edizione, nonche’ di una motivata argomentazione.
6. L’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni provvede direttamente alle istruttorie sommarie di cui al comma 1 riguardanti emittenti radiotelevisive nazionali ed editori di giornali e periodici, mediante le proprie strutture, che si avvalgono, a tale fine, del nucleo della Guardia di finanza istituito presso l’Autorita’ stessa.
7. I procedimenti riguardanti le emittenti radiofoniche e televisive locali di cui all’art. 9, comma 1, sono istruiti sommariamente dai competenti Comitati regionali per le comunicazioni, che formulano le relative proposte all’Autorita’ secondo quanto previsto al comma 9.
8. Il gruppo della Guardia di finanza competente per territorio, ricevuta la denuncia della violazione, da parte di emittenti radiotelevisive locali, delle disposizioni di cui al comma 1, provvede entro le dodici ore successive all’acquisizione delle registrazioni e alla trasmissione delle stesse agli uffici del competente Comitato di cui al comma 7, dandone immediato avviso, anche a mezzo telefax, all’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni.
9. Il Comitato di cui al comma 7 procede ad una istruttoria sommaria, se del caso contesta i fatti, anche a mezzo telefax, sente gli interessati ed acquisisce le eventuali controdeduzioni nelle ventiquattro ore successive alla contestazione. Qualora, allo scadere dello stesso termine, non si sia pervenuti ad un adeguamento, anche in via compositiva, agli obblighi di legge lo stesso Comitato trasmette atti e supporti acquisiti, ivi incluso uno specifico verbale di accertamento, redatto, ove necessario, in cooperazione con il competente gruppo della Guardia di Finanza, all’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni, che provvede, in deroga ai termini e alle modalita’ procedimentali previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, entro le quarantotto ore successive all’accertamento della violazione o alla denuncia, decorrenti dal deposito presso gli uffici del Dipartimento garanzie e contenzioso dell’Autorita’ medesima.
11. Gli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni collaborano, a richiesta, con i Comitati regionali per le comunicazioni.
12. L’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni verifica il rispetto dei propri provvedimenti ai fini previsti dall’art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e a norma dell’art. 11-quinquies, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n. 313.
13. Le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dall’art. 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come modificato dall’art. 1, comma 23, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650, per le violazioni delle disposizioni della legge medesima, non abrogate dall’art. 13 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ovvero delle relative disposizioni dettate dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o delle relative disposizioni di attuazione dettate con il presente provvedimento, non sono evitabili con il pagamento in misura ridotta previsto dall’art. 16 della legge 24 ottobre 1981, n. 689. Esse si applicano anche a carico dei soggetti a favore dei quali sono state commesse le violazioni, qualora ne venga accertata la responsabilita’.
Il presente provvedimento e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni ed e’ reso disponibile nel sito web della stessa Autorita’: www.agcom.it
Roma, 14 dicembre 2004
Il Presidente: Cheli
Il commissario relatore: Sangiorgi