Provvedimento 14 dicembre 2004 recante “Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione, relative alla campagna per le elezioni suppletive del Senato della Repubblica, nei collegi uninominali n. 8 della regione Veneto e n. 2 della Regione Puglia fissate per il giorno 23 gennaio 2005 (Deliberazione n. 280/04/CSP)”

AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 14 dicembre 2004

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di  parita’ di accesso ai mezzi di informazione, relative alla campagna per le elezioni suppletive del Senato  della Repubblica, nei collegi uninominali n. 8 della regione Veneto  e n. 2 della regione Puglia, fissate per il giorno 23 gennaio 2005. (Deliberazione n. 280/04/CSP).

(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2004)

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI

L’AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

 

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 14 dicembre 2004;
Visto l’art. 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997,  n.   249,  recante  «Istituzione dell’Autorita’ per le garanzie nelle   comunicazioni  e  norme  sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante «Disciplina delle campagne   elettorali  per  l’elezione alla  Camera dei deputati e al Senato della Repubblica», e successive modificazioni;
Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la  parita’   di  accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica»;
Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante «Disposizioni per l’attuazione   del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali»;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che  emana   il  Codice  di  autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;
Visto  il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, concernente «testo   unico  delle  leggi  recanti  norme per l’elezione del Senato della Repubblica»;
Rilevato che con decreto del  Presidente  della  Repubblica 19 novembre 2004 sono stati convocati per il giorno 23 gennaio 2005 i comizi  per   le  elezioni  suppletive del Senato della Repubblica nei collegi   uninominali  n.  8 della regione Veneto e n. 2 della regione Puglia;
Effettuate le consultazioni con la Commissione parlamentare per l’indirizzo   generale  e  la  vigilanza  dei servizi radiotelevisivi, previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;
Udita la relazione del commissario relatore, dott. Giuseppe Sangiorgi, ai sensi dell’art.32  del  regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorita’;

Delibera:

Art. 1.
Finalita’ e ambito di applicazione

 

1.  Il presente provvedimento reca disposizioni di attuazione della legge   22 febbraio  2000,  n.  28,  come modificata e integrata dalla legge  6 novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell’accesso ai  mezzi   di  informazione  durante  la  campagna  per  le   elezioni suppletive  del  Senato della Repubblica nei collegi uninominali n. 8 della   regione  Veneto  e  n.  2  della regione Puglia, fissate per i giorni 23 e 24 gennaio 2005, al fine di garantire, rispetto a tutti i soggetti politici, imparzialita’ e parita’ di trattamento.

Titolo II
RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA

Capo I
Disciplina delle trasmissioni delle emittenti nazionali in campagna elettorale

Art. 2.
Soggetti politici

 

1.  Ai  fini  del  presente  Capo  I,  in   applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono per soggetti politici:
I)  nel  periodo  intercorrente  tra  la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature:
a) le  forze  politiche che costituiscono un autonomo gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale;
b)  le  forze  politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a),  che  siano  presenti con almeno due rappresentanti al Parlamento europeo;
II)  nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature  e  quella  di  chiusura  della  campagna   elettorale, le coalizioni o le liste che abbiano presentato  un   candidato che concorre all’elezione nel collegio uninominale.

Art. 3.
Riparto degli spazi per la comunicazione politica

 

1.  Gli  spazi  che  ciascuna  emittente  televisiva   o radiofonica nazionale  privata intende dedicare alla comunicazione politica nelle forme previste dall’art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono ripartiti:
a) nel  periodo  intercorrente tra la  data di convocazione dei comizi elettorali  e la data di presentazione delle candidature, per il novanta  per cento, ai soggetti politici di cui all’art. 2, comma 1, punto I), lettera a), tenendo conto della consistenza dei rispettivi  gruppi   parlamentari, per il restante dieci per cento, ai soggetti  politici  di cui all’art. 2, comma 1, punto I), lettera b), in modo paritario;
b) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature  e  quella di chiusura della campagna elettorale, in modo paritario,   tra i soggetti politici di cui all’art. 2, comma 1, punto II).
2.  Le  trasmissioni  di  comunicazione  politica sono collocate in contenitori   con   cicli  a  cadenza quindicinale dalle emittenti televisive  nazionali all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 24 e dalle emittenti radiofoniche nazionali all’interno   della fascia oraria compresa tra le ore 5 e le ore 1 del giorno  successivo.   I  calendari  delle  predette  trasmissioni sono tempestivamente  comunicati, anche a mezzo telefax, all’Autorita’ per le  garanzie  nelle  comunicazioni.  Ove possibile, tali trasmissioni sono  diffuse  con  modalita’ che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.
3. Ai programmi di comunicazione politica  sui  temi  della consultazione  elettorale  di  cui  all’art. 1, comma 1, del presente provvedimento, non possono prendere parte persone che risultino candidate in altre competizioni elettorali in corso e a tali competizioni non e’ comunque   consentito,  nel corso dei programmi medesimi, alcun riferimento.

Art. 4.
Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

 

1.  Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature   e  quella  di  chiusura della campagna  elettorale, le emittenti radiofoniche e  televisive  nazionali  private possono trasmettere  messaggi  politici  autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.

 

Art. 5.
Modalita’  di trasmissione dei messaggi
politici autogestiti a titolo gratuito

 

1. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito le emittenti  di  cui  all’art.  4, comma 1, osservano le seguenti modalita’, stabilite sulla base dei criteri  fissati dall’art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:
a) il numero complessivo dei messaggi e’ ripartito secondo quanto previsto all’art. 3, comma 1, lettera b); i messaggi sono trasmessi a parita’  di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;
b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una  opinione   politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra  uno  e   tre  minuti  per  le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
c) i  messaggi non possono interrompere altri programmi, ne’ essere  interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione  e   sono  trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori,   ciascuno  comprensivo  di  almeno  tre  messaggi,   sono collocati   uno   per   ciascuna    delle   seguenti   fasce   orarie, progressivamente  a  partire  dalla  prima:  prima fascia 18 – 19,59; seconda fascia 14 – 15,59; terza fascia 22 – 23,59; quarta fascia 9 – 10,59;
d) i  messaggi  non  sono  computati  nel   calcolo  dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
e) ciascun  messaggio  puo’  essere  trasmesso   una sola volta in ciascun contenitore;
f) nessun  soggetto politico puo’ diffondere piu’ di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;
g) ogni  messaggio  reca  la dicitura «messaggio autogestito» con l’indicazione del soggetto politico committente.

 

Art. 6.
Comunicazioni delle emittenti nazionali e dei soggetti politici

 

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente   provvedimento  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le emittenti di cui all’art. 4, comma 1, che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito:
a) rendono  pubblico  il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l’emittente nazionale informa i soggetti politici che presso  la  sua   sede,  di  cui viene indicato l’indirizzo, il numero telefonico e   la persona da contattare, e’ depositato un documento, che puo’ essere reso disponibile anche nel sito web dell’emittente, concernente la trasmissione dei   messaggi, il  numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale  autoprodotto.  A   tale fine, le emittenti possono anche utilizzare  il  modello   MAG/1/EN,  reso  disponibile nel sito web dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it
b) inviano,  anche a mezzo telefax, all’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni il  documento  di  cui alla lettera a), nonche’ possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione successiva del documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest’ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare il modello MAG/2/EN, reso disponibile nel predetto sito web dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni.
2. A decorrere dal sesto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana e fino al giorno precedente la data di presentazione delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi   autogestiti comunicano alle emittenti e alla stessa  Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni, anche a mezzo telefax, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei messaggi, nonche’ dichiarando di presentare   candidature  in  collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione, salvo i soggetti politici rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute.  A  tale  fine, puo’ anche essere utilizzato il modello MAG/3/EN, reso disponibile nel predetto sito web dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni.

Art. 7.
Sorteggio e collocazione dei messaggi politici
autogestiti a titolo gratuito

 

1. La collocazione dei messaggi all’interno dei singoli contenitori previsti   per  il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede dell’Autorita’   per le garanzie nelle comunicazioni, alla presenza di un funzionario della stessa.
2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata   secondo  un  criterio di rotazione a scalare di un posto all’interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parita’ di presenze all’interno delle singole fasce.

Art. 8.
Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti nazionali

 

1.  A  decorrere  dalla  data di convocazione dei comizi elettorali fino alla chiusura delle operazioni di voto, al fine di garantire la parita’   di trattamento, l’obiettivita’, la   completezza e l’imparzialita’ dell’informazione, i programmi di informazione trasmessi sulle   emittenti   radiofoniche  e  televisive  nazionali private,  riconducibili alla responsabilita’ di una specifica testata giornalistica, si conformano ai seguenti criteri:
a) la presenza di candidati e’ ammessa solo in quanto risponda all’esigenza di assicurare la completezza e l’imparzialita’ dell’informazione  su   fatti od eventi di interesse giornalistico legati all’attualita’ della cronaca;
b) quando  vengono  trattate, senza la partecipazione diretta dei candidati, questioni  relative alla competizione elettorale, le posizioni dei diversi soggetti politici impegnati nella competizione vanno rappresentate in modo corretto ed obiettivo, anche con riferimento alle pari opportunita’ tra i due sessi, evitando sproporzioni  nelle  cronache  e nelle riprese delle persone indicate alla  lettera a). Resta salva per l’emittente la liberta’ di commento e   di critica che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone;
c) fatti  salvi i criteri di cui alle precedenti lettere a) e b), nei  programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l’esposizione di   opinioni e valutazioni politiche,  dovra’ essere complessivamente garantita, nel corso della campagna elettorale, la presenza equilibrata di tutti i candidati che partecipano alle elezioni,   assicurando sempre e comunque un equilibrato contraddittorio.
2.  Fermo il disposto del precedente comma  1, nel periodo ivi previsto, la presenza dei candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e dei consigli regionali e degli  enti  locali delle regioni interessate, e’ vietata in tutte le trasmissioni  radiotelevisive  diverse  da  quelle  di   comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti.
3. Nel periodo di cui al precedente comma 1, in qualunque trasmissione radiotelevisiva, diversa  da  quelle  di comunicazione politica e dai   messaggi politici autogestiti, e’ vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto. Direttori dei programmi, registi, conduttori ed ospiti devono attenersi ad un comportamento tale da non influenzare, anche in modo surrettizio ed allusivo, le libere scelte degli elettori.

Capo II
Disciplina delle trasmissioni delle emittenti locali in campagna
elettorale

Art. 9.
Programmi di comunicazione politica trasmessi sulle emittenti locali

 

1. I programmi di comunicazione politica, come definiti all’art. 2, comma  1,   lettera  c),  del codice di autoregolamentazione di cui al decreto   del  Ministro  delle  comunicazioni  8 aprile  2004,   che le emittenti  televisive e radiofoniche locali che diffondano il proprio segnale  nelle  regioni Veneto e Puglia, intendono trasmettere devono consentire   una  effettiva  parita’  di  condizioni  tra  i   soggetti politici  competitori,  anche  con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione.
2.  La parita’ di condizioni di cui al comma 1 deve essere riferita ai soggetti politici di cui all’art. 2, comma 1, punto I), lettera a) e punto II.
3.  Le  trasmissioni  di  comunicazione  politica sono collocate in contenitori   con   cicli  a  cadenza   quindicinale  dalle  emittenti televisive locali all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 24 e dalle emittenti radiofoniche locali all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 5 e le ore 1 del giorno successivo.
I calendari delle predette trasmissioni sono tempestivamente comunicati, anche a mezzo telefax, al competente Comitato regionale per le comunicazioni, che ne informa l’Autorita’ per le garanzie nelle  comunicazioni.  Ove  possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalita’ che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.
4. Ai programmi di comunicazione politica sui temi della consultazione elettorale di cui  all’art. 1, comma 1, del presente provvedimento, non possono prendere parte   persone che risultino candidate in altre competizioni elettorali in corso e a tali competizioni non e’ comunque consentito, nel corso dei programmi medesimi, alcun riferimento.

 

Art. 10.
Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

 

1.  Nel  periodo  intercorrente  tra la data di presentazione delle candidature  e  quella  di  chiusura  della  campagna   elettorale, le emittenti  radiofoniche  e televisive locali di cui all’art. 9, comma 1,   possono  trasmettere  messaggi  politici   autogestiti  a  titolo gratuito  per  la  presentazione   non  in  contraddittorio di liste e programmi.
2.  Per  la trasmissione dei messaggi politici di cui al comma 1 le emittenti  radiofoniche  e  televisive  locali  osservano le seguenti modalita’,  stabilite  sulla  base  dei  criteri fissati dall’art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:
a) il numero complessivo dei messaggi e’ ripartito secondo quanto previsto all’art. 3, comma 1, lettera b); i messaggi sono trasmessi a parita’  di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;
b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una  opinione   politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra  uno  e   tre  minuti  per  le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
c) i  messaggi non possono interrompere  altri   programmi, ne’ essere  interrotti, hanno   una  autonoma   collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo  di  sei  contenitori  per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno  comprensivo di almeno  tre  messaggi,  sono collocati  uno per ciascuna delle seguenti fasce   orarie, progressivamente   a  partire  dalla  prima:  prima fascia 18 – 19,59; seconda fascia 12 – 14,59; terza fascia 21 – 23,59; quarta fascia 7 – 8,59; quinta fascia 15 – 17,59; sesta fascia 9 – 11,59;
d) i  messaggi  non  sono  computati  nel   calcolo  dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
e) nessun  soggetto politico puo’ diffondere piu’ di un messaggio in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;
f) ogni  messaggio  per  tutta  la  sua   durata  reca la dicitura «messaggio   elettorale  gratuito»   con  l’indicazione  del  soggetto politico committente.

Art. 11.
Comunicazioni delle emittenti locali e dei soggetti politici relative
ai messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

 

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente   provvedimento  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana,  le  emittenti  radiofoniche  e  televisive   locali  di cui all’art.  9, comma 1, che trasmettono messaggi politici autogestiti a titolo gratuito:
a) rendono  pubblico  il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato  l’emittente locale informa i soggetti politici che presso la  sua sede, di cui viene indicato l’indirizzo, il numero telefonico e la  persona da   contattare, e’ depositato un documento, che puo’ essere reso disponibile anche   sul sito web  dell’emittente, concernente  la  trasmissione   dei  messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale  autoprodotto.  A  tale  fine,  le   emittenti possono anche utilizzare  i modelli MAG/1/EN resi disponibili nel sito web dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it;
b) inviano,  anche a mezzo telefax, al competente, che ne informa l’Autorita’  per le garanzie nelle comunicazioni, il documento di cui alla   lettera  a), nonche’, possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo,   ogni  variazione  apportata  successivamente  al documento stesso   con   riguardo   al  numero  dei   contenitori  e  alla  loro collocazione  nel  palinsesto.   A  quest’ultimo  fine,  le  emittenti possono  anche   utilizzare  i  modelli  MAG/2/EN resi disponibili nel predetto sito web dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni.
2.   A   decorrere   dal  sesto  giorno   successivo  alla  data  di pubblicazione  del  presente   provvedimento  nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana   e  fino al giorno di presentazione delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere i suddetti messaggi   autogestiti    comunicano,  anche  a  mezzo  telefax,  alle emittenti  e  ai  competenti Comitati regionali per le comunicazioni, che   ne informano l’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni, le proprie   richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti,  la   durata dei messaggi. A tale fine, possono anche essere utilizzati  i modelli MAG/3/EN resi disponibili nel predetto sito web dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni.

Art. 12.
Numero complessivo dei messaggi autogestiti a titolo gratuito

 

1.  L’Autorita’  per  le  garanzie  nelle   comunicazioni approva la proposta  del  competente Comitato regionale per le comunicazioni, ai fini della fissazione del numero complessivo dei messaggi autogestiti gratuiti da ripartire tra i soggetti politici richiedenti in ciascuna regione,  in   relazione alle risorse disponibili previste dal decreto del  Ministro   delle  comunicazioni,  di  concerto  con  il   Ministro dell’economia e delle finanze per l’anno 2005.

Art. 13.
Sorteggi e collocazione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

 

1. La collocazione dei messaggi all’interno dei singoli contenitori previsti   per  il  primo giorno avviene con sorteggi unici nella sede del   Comitato  regionale  per  le  comunicazioni  nella   cui  area di competenza  ha sede o domicilio eletto l’emittente che trasmettera’ i messaggi, alla presenza di un funzionario dello stesso.
2.  La  collocazione  nei  contenitori  dei giorni successivi viene determinata,  sempre  alla  presenza  di un funzionario del Comitato, secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all’interno di ciascun  contenitore, in modo da rispettare il criterio di parita’ di presenze all’interno delle singole fasce.

 

Art. 14.
Messaggi politici autogestiti a pagamento

 

1. Nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali   e  quella  di  chiusura  della  campagna  elettorale,   le emittenti  radiofoniche  e televisive locali di cui all’art. 9, comma 1,  possono  trasmettere  messaggi  politici autogestiti a pagamento, come  definiti  all’art.  2,  comma  1,  lettera  d),   del  codice di autoregolamentazione   di   cui    al   decreto   del  Ministro  delle comunicazioni 8 aprile 2004.
2. Per l’accesso agli spazi relativi ai messaggi politici di cui al comma  1 le emittenti  radiofoniche e televisive locali devono assicurare condizioni economiche uniformi a  tutti  i  soggetti politici.
3.  Dalla  data di convocazione dei comizi elettorali, fino a tutto il   penultimo  giorno  antecedente  la  consultazione   elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono diffondere i messaggi  politici  di  cui  al  comma  1  sono tenuti a dare notizia dell’offerta  dei  relativi  spazi mediante un avviso da trasmettere, almeno  una  volta al giorno nella fascia oraria di maggiore ascolto, per tre giorni consecutivi.
4.  Nell’avviso  di  cui  al  comma  3  le emittenti radiofoniche e televisive locali informano i soggetti politici che presso la propria sede,  della quale viene indicato l’indirizzo, il numero telefonico e di   fax,  e’  depositato  un  documento, consultabile su richiesta da chiunque ne abbia interesse, concernente:
a) le  condizioni  temporali  di  prenotazione   degli  spazi  con l’indicazione  del  termine  ultimo entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;
b) le modalita’ di prenotazione degli spazi;
c) le  tariffe  per  l’accesso  a  tali spazi quali autonomamente determinate  da  ogni  singola  emittente   radiofonica  e  televisiva locale;
d) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi.
5.  Ciascuna  emittente radiofonica e televisiva locale deve tenere conto   delle  prenotazioni degli spazi da parte dei soggetti politici in base alla loro progressione temporale.
6. Ai soggetti politici richiedenti gli spazi per i messaggi di cui al comma 1 devono essere riconosciute le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi per gli spazi acquistati.
7.  Ciascuna  emittente radiofonica e televisiva locale e’ tenuta a praticare,  per i messaggi di cui al comma 1, una tariffa massima non superiore   al  70%  del  listino di pubblicita’ tabellare. I soggetti politici    interessati  possono  richiedere  di  verificare  in   modo documentale  i  listini  tabellari  in  relazione ai quali sono state determinate  le  condizioni  praticate per l’accesso agli spazi per i messaggi di cui al comma 1.
8. Nel caso di diffusione di spazi per i messaggi di cui al comma 1 differenziati   per diverse aree territoriali dovranno essere indicate anche le tariffe praticate per ogni area territoriale.
9.  La  prima messa in onda dell’avviso di  cui ai commi 3 e 4 costituisce  condizione  essenziale per la diffusione dei messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale.
10. Per le emittenti radiofoniche locali i messaggi di cui al comma 1  devono   essere  preceduti  e seguiti da un annuncio in audio del seguente contenuto: «Messaggio elettorale a pagamento»,  con l’indicazione del soggetto politico committente.
11. Per le emittenti televisive locali i messaggi di cui al comma 1 devono recare in sovrimpressione per tutta la loro durata la seguente dicitura: «Messaggio elettorale a pagamento», con l’indicazione del soggetto politico committente.
12. Le emittenti radiofoniche  e  televisive  locali non possono stipulare  contratti  per  la  cessione di spazi relativi ai messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale in favore di singoli candidati per importi superiori al 75% di quelli previsti dalla  normativa  in  materia di spese elettorali ammesse per ciascun candidato.

 

Art. 15.
Trasmissioni in contemporanea

 

1.  Le  emittenti  radiofoniche e televisive locali che effettuano trasmissioni in   contemporanea con una copertura complessiva coincidente   con  quella  legislativamente  prevista per un’emittente nazionale sono disciplinate dal codice di autoregolamentazione di cui al decreto  del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e al presente Capo II esclusivamente per le ore di trasmissione non in contemporanea.

Art. 16.
Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti locali

 

1.  A  decorrere  dalla  data di convocazione dei comizi elettorali fino  alla  chiusura  delle  operazioni  di   voto,  nei  programmi di informazione,  come  definiti   all’art.  2,  comma 1, lettera b), del codice  di   autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni  8 aprile  2004, le emittenti radiofoniche e televisive locali  di  cui   all’art. 9, comma 1, devono garantire il pluralismo, attraverso la parita’ di trattamento, l’obiettivita’, l’imparzialita’ e l’equita’.
2.  Resta  comunque salva per l’emittente la liberta’ di commento e di   critica,  che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone. Le emittenti locali a carattere  comunitario   di  cui  all’art.  16,  comma  5, della legge 6 agosto   1990,  n.  223,  e  all’art.  1, comma 1, lettera f), della deliberazione 1° dicembre 1998, n. 78 della Autorita’ per le garanzie nelle    comunicazioni  possono  esprimere  i  principi  di   cui  sono portatrici, tra quelli indicati da dette norme.
3.  Nei  periodi  di  cui  al  comma  1,   in qualunque trasmissione radiotelevisiva  diversa  da  quelle   di comunicazione politica e dai messaggi  politici  autogestiti,  e’   vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto.

 

Capo III
Disposizioni particolari

Art. 17.
Circuiti di emittenti radiotelevisive locali

 

1.   Ai   fini  del  presente  provvedimento,   le  trasmissioni  in contemporanea  da  parte  di emittenti locali che operano in circuiti nazionali  comunque  denominati sono considerate come trasmissioni in ambito  nazionale;  il  consorzio   costituito  per  la  gestione  del circuito  o,  in   difetto,  le  singole emittenti che fanno parte del circuito,  sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste per le emittenti  nazionali dal Capo I del presente titolo, che si applicano altresi’  alle  emittenti  autorizzate alla ripetizione dei programmi esteri ai sensi dell’art. 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103.
2.  Ai  fini  del  presente provvedimento, il circuito nazionale si determina  con riferimento all’art. 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
3. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione   autonoma,  le  disposizioni previste  per le emittenti locali dal Capo II del presente titolo.
4. Ogni emittente risponde direttamente delle violazioni realizzatesi nell’ambito delle trasmissioni in contemporanea.

Art. 18.
Imprese radiofoniche di partiti politici

 

1.  In  conformita’  a  quanto  disposto  dall’art.   6  della legge 22 febbraio  2000,  n. 28, le disposizioni di cui ai Capi I, II e III del  presente titolo non si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora  che  risultino essere organo ufficiale di un partito politico rappresentato in almeno un ramo del Parlamento ai sensi dell’art. 11, comma   2,  della  legge  25 febbraio 1987, n. 67. Per tali imprese e’ comunque  vietata  la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.
2.  I partiti sono tenuti a fornire con tempestivita’ all’Autorita’ per   le  garanzie  nelle  comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare  l’impresa  di  radiodiffusione come organo ufficiale del partito.

Art. 19.
Conservazione delle registrazioni

 

1.  Le  emittenti  radiotelevisive  sono  tenute  a   conservare  le registrazioni  della totalita’ dei programmi trasmessi sino al giorno della  votazione per i tre mesi successivi a tale data e, comunque, a conservare,  sino alla conclusione del procedimento, le registrazioni dei   programmi  in ordine ai quali sia stata notificata contestazione di   violazione  di disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e del codice di autoregolamentazione   di   cui   al   decreto    del  Ministro  delle comunicazioni   8 aprile    2004,  nonche’  di  quelle  emanate  dalla Commissione  parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o recate dal presente provvedimento.

Titolo III
STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

Art. 20.
Comunicato preventivo per la diffusione di messaggi politici
elettorali su quotidiani e periodici

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana, gli editori di quotidiani e periodici che  intendano diffondere  a qualsiasi titolo fino a tutto il penultimo giorno prima delle  elezioni nelle forme ammesse dall’art. 7, comma 2, della legge 22 febbraio  2000,  n. 28, messaggi politici elettorali sono tenuti a dare  notizia  dell’offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione di  messaggi politici elettorali. Per la stampa periodica si  tiene  conto  della   data  di effettiva distribuzione, desumibile dagli  adempimenti  di deposito delle copie d’obbligo e non di quella di copertina. Ove in ragione della periodicita’ della testata non sia stato  possibile  pubblicare  sulla   stessa  nel  termine predetto il comunicato  preventivo,  la   diffusione dei messaggi non potra’ avere inizio  che  dal  numero successivo a quello recante la pubblicazione del  comunicato  sulla   testata,  salvo che il comunicato sia stato pubblicato,  nel   termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.
2.  Il comunicato preventivo  deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per  collocazione, sia per modalita’ grafiche, e deve precisare le condizioni generali dell’accesso, nonche’ l’indirizzo ed il  numero  di   telefono  della redazione della testata presso cui e’ depositato un documento analitico, consultabile  su  richiesta, concernente:
a) le  condizioni  temporali di prenotazione degli spazi con puntuale  indicazione  del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno   di  pubblicazione  entro  il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;
b) le  tariffe  per  l’accesso  a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni singola testata, nonche’ le eventuali condizioni di gratuita’;
c) ogni  eventuale  ulteriore  circostanza  od   elemento  tecnico rilevante  per  la  fruizione degli spazi medesimi, in particolare la definizione  del  criterio di accettazione delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale.
3.  Devono essere riconosciute ai soggetti politici richiedenti gli spazi   per  messaggi  politici  elettorali  le condizioni di migliore favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato.
4. Ogni editore e’ tenuto a fare verificare in modo documentale, su richiesta   dei soggetti politici interessati, le condizioni praticate per l’accesso agli spazi in questione, nonche’ i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.
5.  Nel  caso  di  edizioni  locali  o comunque di pagine locali di testate  a  diffusione  nazionale,  tali   intendendosi  ai  fini  del presente  atto  le   testate  con  diffusione pluriregionale, dovranno indicarsi   distintamente  le tariffe praticate per le pagine locali e le  pagine nazionali, nonche’, ove diverse, le altre modalita’ di cui al comma 2.
6.  La  pubblicazione  del  comunicato preventivo di cui al comma 1 costituisce  condizione  per  la  diffusione  dei   messaggi  politici elettorali  nel  periodo considerato dallo stesso comma 1. In caso di mancato  rispetto  del  termine  a  tale fine stabilito nel comma 1 e salvo  quanto  previsto nello stesso comma per le testate periodiche, la  diffusione  dei  messaggi  puo’  avere   inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.

Art. 21.
Pubblicazione di  messaggi politici  elettorali su quotidiani e periodici

 

1.  I  messaggi  politici  elettorali di cui all’art. 7 della legge 22 febbraio  2000, n. 28, devono essere riconoscibili, anche mediante specifica   impaginazione  in  spazi  chiaramente evidenziati, secondo modalita’   uniformi per ciascuna testata, e devono recare la dicitura «messaggio   elettorale»  con  l’indicazione  del   soggetto  politico committente.
2.  Sono  vietate forme di messaggio politico elettorale diverse da quelle  elencate al comma 2 dell’art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 22.
Organi ufficiali di stampa dei partiti

 

1.  Le  disposizioni  sulla  diffusione,  a   qualsiasi  titolo,  di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici e sull’accesso in  condizioni  di  parita’  ai   relativi spazi non si applicano agli organi  ufficiali  di  stampa dei partiti e movimenti politici e alle stampe elettorali di liste, gruppi di candidati e candidati.
2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale   quotidiano  o periodico che risulta registrato come tale ai sensi   dell’art.  5  della  legge  8 febbraio 1948, n. 47, ovvero che rechi  indicazione  in  tale  senso nella testata, ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico.
3.  I  partiti, i movimenti politici, le coalizioni e le liste sono tenuti  a  fornire  con  tempestivita’  all’Autorita’ per le garanzie nelle  comunicazioni  ogni  indicazione  necessaria a qualificare gli organi  ufficiali  di  stampa  dei  partiti e dei movimenti politici, nonche’   le  stampe  elettorali  di   coalizioni,  liste,  gruppi  di candidati e candidati.

Titolo IV
SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI

Art. 23.
Divieto di sondaggi politici ed elettorali

 

1.  Nei  quindici  giorni precedenti la data della votazione e fino alla chiusura delle operazioni di voto, e’ vietato rendere pubblici o comunque    diffondere   i  risultati,  anche  parziali,   di  sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di  voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in  un periodo precedente a quello del divieto. E’ vietata, altresi’, la  pubblicazione   e la trasmissione dei risultati di quesiti rivolti in  modo  sistematico   a  determinate  categorie  di soggetti perche’ esprimano  con   qualsiasi  mezzo  e  in  qualsiasi  forma  le proprie preferenze di voto o i propri orientamenti politici.
2. Nel periodo che precede quello di cui al comma 1 la diffusione o pubblicazione    integrale  o  parziale  dei  risultati  dei   sondaggi politici   deve  essere  obbligatoriamente   corredata  da  una  «nota informativa»  che  ne   costituisce  parte  integrante  e  contiene le seguenti indicazioni, di cui e’ responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:
a) il soggetto che ha realizzato il sondaggio;
b) il committente e l’acquirente del sondaggio;
c) i criteri seguiti per la formazione del campione, specificando se   si  tratta  di  «sondaggio  rappresentativo»  o di «sondaggio non rappresentativo»;
d) il metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;
e) il   numero   delle   persone   interpellate  e  l’universo  di riferimento;
f) il  testo  integrale  delle  domande   rivolte  o,  nel caso di pubblicazione parziale del sondaggio, dei singoli quesiti ai quali si fa riferimento;
g) la  percentuale  delle  persone  che hanno risposto a ciascuna domanda;
h) la data in cui e’ stato realizzato il sondaggio.
3.  I  sondaggi  di cui al comma 2, inoltre, possono essere diffusi soltanto  se  contestualmente  resi disponibili dal committente nella loro   integralita’  e  corredati  della  «nota informativa» di cui al medesimo comma 2 sull’apposito sito web istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l’informazione e l’editoria presso la Presidenza del Consiglio  dei   Ministri  www.sondaggipoliticoelettorali.it, ai sensi dell’art. 8, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
4.  In  caso  di  pubblicazione  dei risultati dei sondaggi a mezzo stampa, la «nota informativa» di cui al comma 2 e’ sempre evidenziata con apposito riquadro.
5.  In  caso  di diffusione dei risultati dei sondaggi sui mezzi di comunicazione  televisiva,  la  «nota  informativa» di cui al comma 2 viene  preliminarmente  letta  dal  conduttore  e  appare in apposito sottotitolo a scorrimento.
6. In caso di diffusione radiofonica dei risultati dei sondaggi, la «nota informativa» di cui al comma 2 viene letta ai radioascoltatori.

TITOLO V
Vigilanza e sanzioni

Art. 24.
Compiti dei Comitati regionali per le comunicazioni

 

1. I Comitati regionali per le comunicazioni assolvono, nell’ambito territoriale   di  rispettiva competenza, oltre a quelli previsti agli articoli 11, 12 e 13, i seguenti compiti:
a) di  vigilanza  sulla  corretta  e  uniforme applicazione della legislazione  vigente,  del  codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e del presente provvedimento   da   parte  delle  emittenti   locali,  nonche’  delle disposizioni  dettate  per  la   concessionaria  del servizio pubblico dalla   Commissione    parlamentare  per  l’indirizzo  generale  e  la vigilanza   dei   servizi  radiotelevisivi  per  quanto   concerne  le trasmissioni a carattere regionale;
b) di  accertamento  delle  eventuali  violazioni, trasmettendo i relativi  atti  e  gli eventuali supporti e formulando le conseguenti proposte  all’Autorita’  per  le  garanzie  nelle comunicazioni per i provvedimenti di sua competenza.

Art. 25.

Procedimenti sanzionatori

1.  Le  violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n.   28,  e  del  codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonche’ di quelle emanate dalla    Commissione   parlamentare  per  l’indirizzo   generale  e  la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o dettate con il presente atto, sono  perseguite  d’ufficio dall’Autorita’, al fine dell’adozione dei provvedimenti   previsti  dagli  articoli  10  e   11-quinquies  della medesima  legge.  Ciascun soggetto politico interessato puo’ comunque denunciare  tali  violazioni  entro  il   termine  perentorio di dieci giorni dal fatto.
2. Il Consiglio nazionale degli utenti istituito presso l’Autorita’ puo’ denunciare comportamenti in violazione delle disposizioni di cui al  Capo  II  della   legge  22 febbraio  2000,  n.  28, del codice di autoregolamentazione   di   cui   al   decreto    del  Ministro  delle comunicazioni  8 aprile  2004 e delle relative disposizioni attuative di cui al presente atto.
3.  La denuncia delle violazioni deve essere inviata, anche a mezzo telefax,   all’Autorita’,  all’emittente  privata o all’editore presso cui  e’   avvenuta la violazione, al competente Comitato regionale per le comunicazioni,   al  gruppo  della  Guardia  di  finanza nella cui competenza  territoriale  rientra il domicilio dell’emittente o dell’editore. Il predetto gruppo della Guardia di finanza provvede al ritiro delle registrazioni interessate dalla comunicazione dell’Autorita’ o dalla denuncia entro le successive dodici ore.
4.  La  denuncia  indirizzata  all’Autorita’ e’ procedibile solo se sottoscritta in maniera leggibile e accompagnata dalla documentazione comprovante l’avvenuto invio della denuncia medesima anche agli altri destinatari indicati dal precedente comma.
5.  La denuncia contiene, a pena di inammissibilita’, l’indicazione dell’emittente  e  della  trasmissione,  ovvero  dell’editore   e  del giornale  o  periodico,  cui  sono  riferibili le presunte violazioni segnalate, completa, rispettivamente, di data e orario della trasmissione,  ovvero  di  data  ed edizione, nonche’ di una motivata argomentazione.
6.   L’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni provvede direttamente  alle istruttorie sommarie di cui al comma 1 riguardanti emittenti    radiotelevisive   nazionali  ed  editori  di   giornali  e periodici,  mediante  le  proprie strutture, che si avvalgono, a tale fine,   del   nucleo   della  Guardia   di  finanza  istituito  presso l’Autorita’ stessa.
7.   I   procedimenti   riguardanti  le   emittenti  radiofoniche  e televisive   locali  di   cui  all’art.  9,  comma  1,  sono  istruiti sommariamente dai competenti Comitati regionali per le comunicazioni, che  formulano   le  relative  proposte  all’Autorita’  secondo quanto previsto al comma 9.
8.  Il gruppo  della Guardia di finanza competente per territorio, ricevuta   la  denuncia  della  violazione,  da  parte   di  emittenti radiotelevisive  locali,  delle  disposizioni   di  cui  al  comma  1, provvede  entro  le   dodici  ore  successive  all’acquisizione  delle registrazioni   e  alla  trasmissione  delle  stesse  agli  uffici del competente  Comitato  di  cui  al  comma 7, dandone immediato avviso, anche   a   mezzo   telefax,  all’Autorita’   per  le  garanzie  nelle comunicazioni.
9.  Il  Comitato  di  cui  al  comma  7   procede ad una istruttoria sommaria,  se del caso contesta i fatti, anche a mezzo telefax, sente gli  interessati  ed  acquisisce  le   eventuali controdeduzioni nelle ventiquattro ore successive alla contestazione. Qualora, allo scadere dello  stesso  termine, non si sia pervenuti ad un adeguamento, anche in  via  compositiva,  agli  obblighi  di   legge  lo  stesso Comitato trasmette  atti  e  supporti   acquisiti,  ivi  incluso  uno specifico verbale di accertamento, redatto, ove necessario, in cooperazione con il  competente  gruppo della Guardia di Finanza, all’Autorita’ per le garanzie  nelle  comunicazioni,   che provvede, in deroga ai termini e alle  modalita’ procedimentali previste dalla legge 24 novembre 1981, n.  689,  entro  le quarantotto ore successive all’accertamento della violazione o alla denuncia, decorrenti dal deposito presso gli uffici del Dipartimento garanzie e contenzioso dell’Autorita’ medesima.
10.   In  ogni  caso,  il  Comitato  di   cui  al  comma  7  segnala tempestivamente  all’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni le attivita’  svolte e la sussistenza di episodi rilevanti o ripetuti di mancata attuazione della vigente normativa.
11.  Gli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni collaborano,   a   richiesta,   con   i   Comitati  regionali  per  le comunicazioni.
12.  L’Autorita’  per  le  garanzie nelle comunicazioni verifica il rispetto dei propri provvedimenti ai fini previsti dall’art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997,  n.  249  e  a  norma  dell’art. 11-quinquies, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n. 313.
13.  Le  sanzioni  amministrative pecuniarie stabilite dall’art. 15 della  legge  10 dicembre  1993, n. 515, come modificato dall’art. 1, comma   23,  del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge  23 dicembre 1996, n. 650, per le violazioni delle disposizioni  della   legge    medesima,  non  abrogate  dall’art. 13 della legge 22 febbraio   2000,  n. 28, ovvero delle relative disposizioni dettate dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza  dei  servizi radiotelevisivi o delle relative disposizioni di   attuazione  dettate  con  il  presente  provvedimento,   non  sono evitabili  con  il  pagamento in misura ridotta previsto dall’art. 16 della legge 24 ottobre 1981, n. 689. Esse si applicano anche a carico dei  soggetti  a  favore dei quali sono state commesse le violazioni, qualora ne venga accertata la responsabilita’.
Il  presente  provvedimento  e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana,  nel Bollettino ufficiale dell’Autorita’ per   le  garanzie nelle comunicazioni ed e’ reso disponibile nel sito web della stessa Autorita’: www.agcom.it

Roma, 14 dicembre 2004

Il Presidente: Cheli

Il commissario relatore: Sangiorgi