Provvedimento 14 dicembre 2004 recante “Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo, ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative alla campagna elettorale per le elezioni suppletive del Senato della Repubblica nei collegi uninominali n. 8 della regione Veneto e n. 2 della regione Puglia.”


COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L’INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA

DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI 

PROVVEDIMENTO 14 dicembre 2004

Disposizioni   in   materia   di   comunicazione   politica,  messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo,  ai  sensi  della  legge  22 febbraio  2000,  n. 28, relative  alla  campagna  elettorale   per  le elezioni suppletive del Senato  della  Repubblica  nei collegi uninominali n. 8 della regione Veneto e n. 2 della regione Puglia.

(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2004)

 

La Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata «Commissione»
a)tenuto conto che con Decreto del Presidente della Repubblica in data   19 novembre  2004, sono staticonvocati per il 23 gennaio 2005 i comizi   elettorali  per l’elezione suppletiva di senatori nei collegi uninominali n. 8 della Regione Veneto e n. 2 della Regione Puglia;
b)  visto il testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del  Senato  della  Repubblica,  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1993, n. 533;
c)  vista  la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante disposizioni per  la  parita’  di  accesso  ai  mezzi   di  informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la programmazione politica;
d)  ritenuto di dover assicurare, anche mediante la pubblicazione nella   Gazzetta   Ufficiale,  adeguata  conoscibilita’   al  presente provvedimento,  che  in parte riguarda soggetti esterni al Parlamento ed estranei alla RAI;
e) consultata l’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni;

Dispone

nei   confronti   della   RAI   radiotelevisione    italiana  societa’ concessionaria   del   servizio   pubblico  radiotelevisivo,  come  di seguito:

 

Art. 1.
Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni

 

1.  Le disposizioni di cui al presente provvedimento si riferiscono alle   elezioni  suppletive  del  Senato  della Repubblica indette nei collegi  uninominali  n.  8 della Regione Veneto e n. 2 della Regione Puglia  per  il  23 gennaio  2005  e si applicano alla programmazione radiotelevisiva  destinata  ad  essere irradiata nel territorio delle regioni  Veneto  e  Puglia.  Esse hanno effetto dal giorno successivo alla  data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale  e  cessano  di  avere  efficacia il giorno successivo allo svolgimento della consultazione elettorale.
2. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, delle campagne delle elezioni di cui alla presente delibera con altre consultazioni  elettorali   amministrative,  regionali o referendarie, saranno   applicate    le   disposizioni  di  attuazione  della  legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.

 

Art. 2.
Tipologia   della   programmazione  della  RAI  durante  
la  campagna elettorale nelle regioni Veneto e Puglia

 

1.   Nel   periodo   di  vigenza  del   presente  provvedimento,  la programmazione radiotelevisiva irradiata nelle regioni interessate ha luogo  esclusivamente  nelle  forme  e   con  le modalita’ indicate di seguito:
a)  la  comunicazione politica, di cui all’art. 4, comma 1, della legge  22 febbraio  2000,  n.  28, puo’ effettuarsi mediante forme di contraddittorio,  interviste  ed  ogni  altra  forma   che consenta il raffronto  tra  le  differenti posizioni politiche e tra candidati in competizione.  Essa si realizza mediante le tribune di cui all’art. 6  e  le  eventuali trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente programmate dalle reti regionali RAI del Veneto e della Puglia di cui all’art. 4;
b)  i  messaggi politici autogestiti di cui all’art. 4, commi 3 e 10,   della  legge  22 febbraio  2000,  n.  28,   sono  caratterizzati dall’assenza  del contraddittorio. Essi sono trasmessi esclusivamente nei contenitori di cui all’art. 5;
c)  l’informazione  e’  assicurata  mediante   i  notiziari  ed  i relativi   approfondimenti,    purche’  la  loro  responsabilita’  sia ricondotta   a  quella di specifiche testate giornalistiche registrati ai sensi dell’art. 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223;
d)  in  tutte  le altre tipologie di trasmissione irradiate nelle Regioni  interessate  non e’ ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati,  esponenti  di  partiti  e  movimenti politici, membri del Governo  e  del  Parlamento  ovvero  della   Giunta  e  del  Consiglio Regionale della Regione stessa, e non possono essere trattati temi di rilevanza politica ed elettorale.
2.   L’eventuale   assenza   delle    tribune  dalla  programmazione radiotelevisiva,  da qualsiasi motivo determinata, non esclude per la RAI  l’obbligo  di  realizzare comunque trasmissioni di comunicazione politica,  ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, comma 4, e 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 3.
Responsabilita’ delle trasmissioni

 

1.  Ai sensi dell’art. 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515,   la  responsabilita’ delle trasmissioni di cui all’art. 2, comma 1, lettere a), b) e c), deve essere ricondotta a quelle di specifiche testate  giornalistiche   registrate  ai  sensi dell’art. 10, comma 1, della  legge  6 agosto  1990,  n.  223, quando in esse siano presenti candidati,   esponenti  di  partiti  e  movimenti politici, membri del   Governo  e  del  Parlamento  ovvero  della  Giunta   e  del  Consiglio Regionale  delle  regioni  Veneto e Puglia e degli enti locali il cui territorio ricade in quello dei collegi elettorali interessati.
2. La riconduzione di singole trasmissioni sotto la responsabilita’ di  un   direttore di testata non e’ da sola condizione sufficiente ad attribuire  loro la natura di trasmissioni rientranti nella categoria di cui all’art. 2, comma 1, lettera d).
3.  La  riconduzione  sotto  la  responsabilita’ di un direttore di testata  di singole trasmissioni che abitualmente non sono soggette a tale  responsabilita’ deve essere comunicata, assieme alle ragioni di tale   scelta,  alla  Commissione,  che  entro  quarantotto   ore dalla comunicazione puo’ non approvarla. Trascorso tale termine la proposta di riconduzione si intende approvata.

Art. 4.
Trasmissioni  di  comunicazione politica autonomamente disposte dalla RAI

 

1.  Nel  periodo  di vigenza del presente provvedimento la RAI puo’ programmare  nelle  Regioni interessate trasmissioni di comunicazione politica.
2.  Nelle  trasmissioni di cui al comma 1, nel periodo compreso tra la   data di entrata in vigore del presente provvedimento e quella del termine    di   presentazione   delle   candidature,    gli   spazi  di comunicazione politica sono garantiti:
a)  nei  confronti  delle  forze  politiche   che costituiscono un gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale;
b)  nei  confronti  delle forze politiche che abbiano eletto, con proprio  simbolo,  almeno  due rappresentanti italiani nel Parlamento europeo;
c)  il  gruppo Misto della Camera dei deputati ed il gruppo Misto del  Senato  della  Repubblica.  I rispettivi Presidenti individuano, secondo  criteri  che  contemperino le esigenze di rappresentativita’ con quelle di pariteticita’, le forze politiche, diverse da quelle di cui  ai punti a) e b), che di volta in volta rappresenteranno ciascun gruppo.
3.  Nelle  trasmissioni  di cui al comma 2, il tempo disponibile e’ ripartito  per l’ottanta per cento per i soggetti di cui alla lettera a),    in   proporzione   alla   consistenza    dei  rispettivi  gruppi parlamentari,  per il dieci per cento ai soggetti di cui alla lettera b)  e  per  il dieci per cento ai soggetti di cui alla lettera c), in modo paritario.
4.  Nel  periodo  compreso  tra  lo  spirare   del  termine  per  la presentazione  delle  candidature   e la mezzanotte del secondo giorno precedente  la  data  delle   elezioni,  gli  spazi  di  comunicazione politica  sono   garantiti  nei  confronti  dei  candidati ed il tempo disponibile e’ ripartito tra di essi in modo paritario.
5. In rapporto al numero dei partecipanti ed agli spazi disponibili il   principio di pari opportunita’ tra gli aventi diritto puo’ essere realizzato,   oltre che nell’ambito della medesima trasmissione, anche nell’ambito  di   un  ciclo  di piu’ trasmissioni, purche’ ciascuna di esse  abbia   analoghe  possibilita’ di ascolto. E’ altresi’ possibile realizzare   trasmissioni anche mediante partecipazione di giornalisti che rivolgano domande ai partecipanti.
6.  In ogni caso la ripartizione di spazi di comunicazione politica nei   confronti  dei  soggetti  politici  aventi  diritto   deve essere effettuata   su   base  settimanale,   garantendo  l’applicazione  dei principi  di  equita’  e   di  parita’  di  trattamento nell’ambito di ciascun periodo settimanale di programmazione.
7.  La  responsabilita’  delle  trasmissioni  di  cui   al  presente articolo  deve  essere  ricondotta  a   quella  di  specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell’art. 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

 

Art. 5.
Messaggi autogestiti

 

1.  La  programmazione  dei  messaggi  politici   autogestiti di cui all’art.  4,  commi  3  e  10, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e all’art.  2,  comma  1,  del presente provvedimento, ha luogo in rete regionale in appositi contenitori.
2.  I  messaggi  di  cui  al  comma  1 possono essere richiesti dai medesimi soggetti di cui all’art. 4 del presente provvedimento.
3.  Entro  il  giorno  successivo  alla data di pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  del presente provvedimento, la RAI comunica alla Autorita’  per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Commissione il numero  giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di  cui  all’art.  4,  comma  3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonche’  la  loro  collocazione  nel palinsesto, che deve tener conto della necessita’ di coprire piu’ di una fascia oraria. Le indicazioni di  cui   all’art. 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono riferite all’insieme della programmazione regionale. La comunicazione della  RAI  e’  valutata   dalla  Commissione  con le modalita’ di cui all’art. 11 del presente provvedimento.
4. I soggetti politici di cui al comma 2, beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta la quale:
a) e’ presentata alla sede regionale della RAI competente entro i due   giorni  successivi  allo  scadere  dell’ultimo  termine   per  la presentazione delle candidature;
b)  indica  la durata di ciascuno dei messaggi richiesti, entro i limiti di legge;
c)  specifica  se  ed  in  quale  misura   il  richiedente intende avvalersi  gratuitamente  delle   strutture tecniche della RAI, ovvero  fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purche’ con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della RAI.
5.   La  RAI  provvede  a  ripartire  le   richieste  pervenute  nei contenitori.  Per giustificati motivi i termini indicati nel presente articolo  possono  essere modificati o derogati dalla Commissione. Il soggetto  avente diritto che, per fatto non dipendente dalla RAI, non fruisce  dello  spazio  ad  esso  assegnato  non puo’ recuperare tale spazio nei contenitori   trasmessi  successivamente.   La  mancata fruizione  di  tali  spazi  non   pregiudica la facolta’ degli altri soggetti  aventi diritto di beneficiare degli spazi a loro assegnati, anche nel medesimo contenitore, ma non comporta l’aumento del tempo a loro originariamente assegnato.
6.  Per  quanto non e’ espressamente previsto dal presente articolo si    applicano  le  disposizioni  di  cui  all’art.   4,  della  legge 22 febbraio 2000, n. 28.

 

 

Art. 6.
Tribune elettorali

 

1.  In riferimento alle elezioni suppletive del 27 ottobre 2002, la RAI   organizza  e  trasmette  nelle  Regioni  Veneto e Puglia tribune politiche-elettorali,  televisive  e  radiofoniche,   privilegiando la formula del confronto o quella della conferenza stampa.
2.   Alle   tribune   di   cui    al  presente  articolo,  trasmesse successivamente  allo   spirare del termine per la presentazione delle candidature, partecipano unicamente i candidati.
3.  Alle  trasmissioni  di  cui  al  presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all’art. 4, commi 4, 5, 6 e 7.
4.  Le  tribune  sono  registrate  e trasmesse dalla sede regionale della RAI.
5.  La  ripartizione degli aventi diritto nelle varie trasmissioni, ove necessaria, ha luogo mediante sorteggio, per il quale la RAI puo’ proporre alla trasmissione criteri di ponderazione.
6.    L’organizzazione   e   la    conduzione   delle   trasmissioni radiofoniche,   tenendo  conto  della  specificita’  del  mezzo,   deve tuttavia   conformarsi   quanto   piu’   possibile  alle  trasmissioni televisive.  L’orario  delle   trasmissioni  e’ determinato in modo da garantire  in  linea   di principio la medesima percentuale di ascolto delle corrispondenti televisive.
7.  Tutte  le  tribune  sono  trasmesse di regola in diretta, salvo diverso  accordo  tra  tutti  i  partecipanti; se sono registrate, la registrazione  e’ effettuata nelle ventiquattrore precedenti la messa in  onda,  ed avviene contestualmente a tutti i soggetti che prendono parte  alla  trasmissione.  Qualora  le  tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l’obbligo, all’inizio della trasmissione di dichiarare che si tratta di una registrazione.
8.   L’eventuale   rinuncia   di  un   soggetto  avente  diritto  di partecipare  alle  tribune   non pregiudica la facolta’ degli altri di intervenirvi,  anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento   del   tempo    loro   spettante.   Nelle  trasmissioni interessate e’ fatta menzione della rinuncia.
9.  La  ripresa o la registrazione delle tribune da sedi diverse da quelle  indicate  nel  presente  provvedimento  e’   possibile  con il consenso  di  tutti  gli  aventi   diritto  e  della RAI. Le ulteriori modalita’  di  svolgimento delle tribune sono delegate alla direzione delle  Tribune e servizi parlamentari, che riferisce alla Commissione tutte  le  volte  che  lo  ritiene   necessario  o  che ne viene fatta richiesta.  Si applicano in proposito le disposizioni di cui all’art. 10.
10.  Le trasmissioni di cui al presente articolo, nonche’ quelle di cui   agli  articoli 4  e  5,  sono sospese nei giorni 22 e 23 gennaio 2005.

Art. 7.
Informazione

 

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento i notiziari ed i relativi programmi di approfondimento si conformano con particolare rigore  ai  criteri   dell’imparzialita’,  dell’indipendenza  e  della obiettivita’,   di tutela del pluralismo, e dell’apertura alle diverse forze politiche.
2.  I  direttori  responsabili  dei  programmi  di   cui al presente articolo,  nonche’  i loro conduttori e registi, osservano in maniera particolarmente   rigorosa  ogni  cautela   atta  ad  evitare  che  si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati  competitori  elettorali.  In particolare essi curano che gli  utenti  non  siano  oggettivamente   nella  condizione  di  poter attribuire,  in  base   alla  conduzione  del  programma uno specifico orientamento  ai  conduttori  o  alla  testata,  che   la  presenza di candidati  sia  limitata  all’esigenza di assicurare la completezza e l’imparzialita’  dell’informazione,  e che nei notiziari propriamente detti  non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza dei soggetti di cui all’art. 2, comma 1, lettera d).
3.  Nei  programmi  di approfondimento informativo, qualora in essi assuma  carattere  rilevante  l’esposizione di opinioni e valutazioni politiche,  i candidati alle elezioni suppletive potranno partecipare unicamente    in   equilibrato  contraddittorio  con  i  loro   diretti competitori.

Art. 8.
Programmi dell’accesso e Tribune tematiche regionali

 

1.   La   programmazione   dell’accesso    regionale  nelle  Regioni interessate  alle  elezioni   suppletive e’ soggetta per il periodo di vigenza  del  presente provvedimento, alla disciplina di cui all’art. 2, comma 1, lettera d).
2.  Le  tribune  tematiche regionali delle Regioni interessate alle elezioni  suppletive sono sospese nel periodo compreso tra il secondo giorno   successivo alla data di pubblicazione della presente delibera nella  Gazzetta   Ufficiale,  ed  il giorno successivo alla data delle relative elezioni.

Art. 9.
Illustrazione delle modalita’ di voto e presentazione delle candidature

 

1.  A  far  luogo  almeno  dal  quinto giorno dall’approvazione del presente  provvedimento,  la RAI predispone e trasmette nelle regioni interessate  alle  elezioni  suppletive  una scheda televisiva ed una radiofonica   che   illustrano   gli    adempimenti  previsti  per  la presentazione  e  la   sottoscrizione  delle  candidature.  Nei trenta giorni   precedenti di voto la RAI predispone e trasmette altresi’ una scheda   televisiva  ed  una  radiofonica che illustrano le principali caratteristiche  della  consultazione, con particolare riferimento al sistema elettorale e alle modalita’ di espressione del voto.
2.  Le  schede  o  i  programmi di cui al presente articolo saranno trasmessi  anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari o tribune.

Art. 10.
Comunicazioni e consultazione alla Commissione

1.  I  calendari  delle tribune e le loro modalita’ di svolgimento, incluso l’esito dei sorteggi e gli eventuali criteri di ponderazione, sono preventivamente trasmessi alla Commissione.
2.   Il   Presidente   della   Commissione,   sentito  l’Ufficio  di Presidenza,  tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per l’interpretazione  e  l’attuazione  del   presente  provvedimento,  in particolare  valutando  gli   atti  di  cui  al comma 1, ed ogni altra questione controversa.

Art. 11.
Responsabilita’  del  Consiglio  di  amministrazione 
e del Direttore generale della RAI

1.  Il  Consiglio di amministrazione ed il Direttore generale della RAI   sono  impegnati,  nell’ambito  delle  rispettive   competenze, ad assicurare l’osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente provvedimento, riferendone tempestivamente alla Commissione.
Per   le  tribune  essi  potranno  essere  sostituiti   dal  direttore competente.

 

Art. 12.
Pubblicita’ del provvedimento

Il presente provvedimento sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2004

Il presidente: Petruccioli