PROVVEDIMENTO 2 aprile 2019 “Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita’ di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l’elezione del Presidente della giunta regionale e per il rinnovo del consiglio regionale della Regione Piemonte indette per il 26 maggio 2019. (Documento n. 7).”

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L’INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

 

PROVVEDIMENTO 2 aprile 2019

 

 Disposizioni  di  attuazione   della   disciplina   in   materia   di comunicazione  politica  e  di  parita’  di  accesso  ai   mezzi   di informazione relative alla campagna  per  l’elezione  del  Presidente della giunta regionale e per il rinnovo del consiglio regionale della Regione Piemonte indette per il 26 maggio   2019.  (Documento  n.  7).

 

(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 87 del 12 aprile 2019)

 

La Commissione parlamentare
per l’indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi

 

 

 

Premesso:

  che con  i  decreti  del  Presidente  della  giunta  regionale  del Piemonte n. 25 e n. 26 del 30 marzo 2019, sono stati convocati per il giorno 26 maggio 2019 i comizi per l’elezione  del  Presidente  della giunta regionale e per  il  rinnovo  del  consiglio  regionale  della Regione Piemonte;

Visti:

  a) quanto alla potesta’ di rivolgere indirizzi generali alla RAI  e di disciplinare direttamente le «tribune», gli articoli 1 e  4  della legge 14 aprile 1975, n. 103;

  b)  quanto  alla   tutela   del   pluralismo,   dell’imparzialita’, dell’indipendenza, dell’obiettivita’ e della  apertura  alle  diverse forze politiche nel  sistema  radiotelevisivo,  nonche’  alla  tutela delle  pari  opportunita’  tra  uomini  e  donne  nelle  trasmissioni televisive, l’art. 3 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, approvato con il decreto legislativo 31  luglio  2005, n. 177; l’art. 1 della legge 22 febbraio 2000,  n.  28  e  successive modifiche; l’art. 1,  comma  4,  della  vigente  Convenzione  tra  il Ministero dello sviluppo economico e la  RAI,  nonche’  gli  atti  di indirizzo approvati dalla Commissione il  13  febbraio  1997,  il  30 luglio 1997 e l’11 marzo 2003;

  c) quanto stabilito nel suo complesso dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modificazioni;

  d) la  legge  costituzionale  22  novembre  1999,  n.  1,  recante:

«Disposizioni concernenti l’elezione  diretta  del  Presidente  della giunta regionale e l’autonomia statutaria delle regioni»;

  e) la legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante «Norme per l’elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale»;

  f) la legge 23 febbraio 1995,  n.  43,  recante  «Nuove  norme  per l’elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario»;

  g) la legge regionale del Piemonte 4 marzo 2005, n. 1,  recante  lo Statuto della Regione Piemonte;

  h) la legge regionale statutaria del Piemonte 28 maggio 2013, n. 5, recante «Modifiche agli articoli 21, 24 e 45  della  legge  regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1»;

  i) la legge regionale del Piemonte 29 luglio 2009, n.  21,  recante «Disposizioni in materia di presentazione delle liste per le elezioni regionali»;

  Vista la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante «Disposizioni  per promuovere  il  riequilibrio  delle  rappresentanze  di  genere   nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei  consigli  regionali. Disposizioni in materia di pari opportunita’ nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni»;

  Vista la legge 2 luglio 2004,  n.  165,  recante  «Disposizioni  di attuazione dell’art. 122, primo comma, della Costituzione»;

  Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi»;

  Visto il testo unico delle leggi per la composizione e la  elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960,  n.  570,  pubblicato nel Supplemento ordinario n.  1520  della  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana n. 152 del 23 giugno 1960, alle cui  disposizioni rinvia, in quanto applicabili, l’art. 1, comma  6,  della  richiamata legge 17 febbraio 1968, n. 108;

  Visto l’art. 10, commi 1 e 2, lettera  j),  della  legge  5  giugno 2003,   n.   131,    recante    «Disposizioni    per    l’adeguamento dell’ordinamento  della  Repubblica  alla  legge  costituzionale   18 ottobre 2001, n. 3»;

  Considerata la propria prassi pregressa e i precedenti  di  proprie deliberazioni  riferite   alla   disciplina   di   analoghi   periodi elettorali, nonche’ l’esperienza applicativa di tali disposizioni;

  Consultata l’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni;

Dispone

nei  confronti  della   RAI   Radiotelevisione   italiana,   societa’ concessionaria  del  servizio  radiotelevisivo  pubblico,   come   di seguito:

Art. 1

Ambito di applicazione e disposizioni comuni

a tutte le trasmissioni

  1. Le disposizioni della  presente  delibera,  finalizzate  a  dare concreta attuazione ai principi del  pluralismo,  dell’imparzialita’, dell’indipendenza, dell’obiettivita’ e della completezza del  sistema radiotelevisivo, nonche’ ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e  5  della  legge  22  febbraio  2000,  n.  28,  si riferiscono alla consultazione per le elezioni del  Presidente  della giunta regionale e per  il  rinnovo  del  consiglio  regionale  della regione Piemonte,  indetta  per  il  giorno  26  maggio  2019,  e  si applicano nell’ambito territoriale interessato dalla consultazione.

  2.  Le  disposizioni  della  presente  delibera  cessano  di  avere efficacia  il  giorno  successivo  alle   votazioni   relative   alla consultazione di cui al comma 1.

  3.  Le  trasmissioni  RAI  relative  alla  presente   consultazione elettorale, che hanno luogo esclusivamente nella sede regionale, sono organizzate  e  programmate  a  cura  della   testata   giornalistica regionale.

Art. 2

Tipologia della programmazione RAI in periodo elettorale

  1.  Nel  periodo   di   vigenza   della   presente   delibera,   la programmazione   radiotelevisiva   regionale   della   RAI   per   la consultazione  elettorale  nella   regione   interessata   ha   luogo esclusivamente nelle forme e con le modalita’ indicate di seguito:

    a) la comunicazione politica, di cui all’art. 4, comma  1,  della legge 22 febbraio 2000, n. 28, puo’  effettuarsi  mediante  forme  di contraddittorio, interviste  e  ogni  altra  forma  che  consenta  il raffronto in condizioni di parita’ tra  i  soggetti  politici  aventi diritto ai sensi dell’art. 3. Essa si realizza mediante le tribune di cui all’art. 6 disposte dalla Commissione e  le  eventuali  ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente  disposte  dalla RAI, di cui all’art. 3. Le trasmissioni possono  prevedere  anche  la partecipazione di giornalisti e giornaliste che rivolgono domande  ai partecipanti;

    b) i messaggi politici autogestiti, di cui all’art. 4,  comma  3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono realizzati con le modalita’ previste all’art. 7;

    c) l’informazione  e’  assicurata,  secondo  i  principi  di  cui all’art. 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e  con  le  modalita’ previste dal successivo art. 4 della presente  delibera,  mediante  i telegiornali,   i   giornali   radio,   i   notiziari,   i   relativi approfondimenti e ogni altro programma  di  contenuto  informativo  a rilevante  caratterizzazione   giornalistica,   correlati   ai   temi dell’attualita’ e della cronaca, purche’ la loro responsabilita’  sia ricondotta a quella di specifiche testate  giornalistiche  registrate ai sensi dell’art. 32-quinquies, comma 1, del decreto legislativo  31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media  audiovisivi  e radiofonici), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo  2010, n. 44;

    d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione  regionale RAI nella regione interessata dalla consultazione elettorale  non  e’ ammessa, ad alcun titolo, la presenza di  candidati  o  di  esponenti politici, e non possono essere trattati temi  di  evidente  rilevanza politica ed elettorale, ne’ che riguardino vicende o fatti  personali di personaggi politici.

  2. Al fine di contrastare la sottorappresentazione delle  donne  in politica e di garantire, ai sensi dell’art.  1,  comma  2-bis,  della legge 22 febbraio 2000, n.  28,  il  rispetto  dei  principi  di  cui all’art. 51, primo comma, della Costituzione, nelle  trasmissioni  di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 e’ sempre assicurata la piu’ ampia ed equilibrata presenza di entrambi  i  sessi.  La  Commissione vigila  sulla  corretta  applicazione  del   principio   delle   pari opportunita’ di  genere  in  tutte  le  trasmissioni  indicate  nella presente delibera, ivi comprese le schede radiofoniche  e  televisive di cui all’art. 5 della presente delibera.

Art. 3

Trasmissioni di comunicazione politica

a diffusione regionale

autonomamente disposte dalla RAI

  1. Nel periodo di vigenza della presente delibera la RAI  programma nella regione Piemonte trasmissioni di comunicazione politica.

  2. Nel periodo compreso tra la  data  di  convocazione  dei  comizi elettorali e quella del termine di presentazione  delle  candidature, nelle trasmissioni di cui al presente articolo e’ garantito l’accesso alle forze politiche che  costituiscono  un  autonomo  gruppo  o  una componente del gruppo misto nel consiglio regionale da rinnovare.

  3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2 del presente  articolo,  il tempo  disponibile  deve  essere  ripartito   in   proporzione   alla consistenza dei rispettivi gruppi nel consiglio regionale.

  4.  Nel  periodo  compreso  tra  lo  spirare  del  termine  per  la presentazione delle candidature e la mezzanotte  del  secondo  giorno precedente  la   data   delle   elezioni,   nelle   trasmissioni   di comunicazione politica di  cui  al  presente  articolo  e’  garantito l’accesso:

    a) ai candidati alla carica di Presidente della regione;

    b) alle forze politiche che presentano  liste  di  candidati  per l’elezione del consiglio regionale.

  5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4  il  tempo  disponibile  e’ ripartito con criterio paritario tra tutti i soggetti concorrenti.

  6.  In  relazione  al  numero  dei  partecipanti   e   agli   spazi disponibili, il principio delle  pari  opportunita’  tra  gli  aventi diritto, anche con riferimento all’equilibrata presenza di genere  ai sensi dell’art. 1, comma 2-bis, della legge 22 febbraio 2000, n.  28, puo’  essere  realizzato,  oltre  che  nell’ambito   della   medesima trasmissione, anche nell’ambito di un  ciclo  di  piu’  trasmissioni, purche’ ciascuna di queste abbia analoghe opportunita’ di ascolto. In ogni  caso,  la  ripartizione  degli  spazi  nelle  trasmissioni   di comunicazione politica nei confronti degli aventi diritto deve essere effettuata  su  base  settimanale,  garantendo   l’applicazione   dei principi di  equita’  e  di  parita’  di  trattamento,  e  procedendo comunque entro la settimana successiva a operare in modo effettivo le compensazioni che dovessero rendersi necessarie.

  7. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono  sospese  dalla mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni.

  8.  La  responsabilita’  delle  trasmissioni  di  cui  al  presente articolo deve  essere  ricondotta  a  quella  di  specifiche  testate giornalistiche registrate come definite dall’art 2, comma 1,  lettera c).

Art. 4

Informazione

  1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari e  ogni  altro  programma  di  contenuto  informativo,  a rilevante   presentazione   giornalistica,    caratterizzato    dalla correlazione ai temi dell’attualita’ e della cronaca.

  2. Nel periodo di vigenza  della  presente  delibera,  i  notiziari diffusi dalla RAI e tutti gli altri programmi a contenuto informativo debbono garantire la presenza  paritaria,  coerentemente  con  quanto previsto dall’art. 5  della  legge  n.  28  del  2000,  dei  soggetti politici di cui all’art. 3 della presente delibera, uniformandosi con particolare  rigore  ai  criteri  di  tutela  del  pluralismo,  della completezza,     della     imparzialita’,     della     obiettivita’, dell’equilibrata rappresentanza di genere e di parita’ di trattamento tra le  diverse  forze  politiche,  evitando  di  determinare,  anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per  determinate forze politiche. I direttori responsabili dei notiziari  sono  tenuti ad acquisire settimanalmente i dati del monitoraggio  del  pluralismo relativi  alla  testata  diretta  dall’istituto  cui  fa  riferimento l’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni.

  3. In particolare, i direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonche’ i loro conduttori e registi, osservano  in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione  al  precedente comma 2,  considerando  non  solo  le  presenze  e  le  posizioni  di candidati, di esponenti politici o comunque  di  persone  chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per  il  ruolo  che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni  nell’ultimo  anno,  ma anche le posizioni di  contenuto  politico  espresse  da  soggetti  e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale.

  Essi curano che l’organizzazione e lo  svolgimento  del  programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino inequivocabilmente  finalizzati  ad  assicurare  il rispetto dei criteri di cui al comma 2. Essi curano inoltre  che  gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in  base  alla  conduzione  del  programma,  specifici   orientamenti politici  ai  conduttori  o  alla  testata,  e  che,  nei   notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, di esponenti  politici  o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il  ruolo  che  ricoprono  o  hanno  ricoperto  nelle istituzioni nell’ultimo anno.  Infine,  essi  osservano  comunque  in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che  si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati  competitori  elettorali,  prestando  anche  la   massima attenzione alla scelta  degli  esponenti  politici  invitati  e  alle posizioni di contenuto politico espresse dagli altri  ospiti;  a  tal fine, deve essere  garantito  il  contraddittorio  in  condizioni  di effettiva parita’, in assenza del quale non possono  essere  trattati temi di chiara rilevanza politica ovvero  che  riguardino  vicende  o fatti personali di personaggi politici.

  4. Per quanto riguarda  i  programmi  di  informazione  di  cui  al presente articolo, i  rappresentanti  delle  istituzioni  partecipano secondo le regole stabilite dalla legge n. 28 del 2000  per  tutti  i candidati  e  gli  esponenti  politici,  salvo  nei   casi   in   cui intervengano  su  materie  inerenti  all’esclusivo  esercizio   delle funzioni istituzionali svolte.

  5. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera i programmi  di approfondimento  informativo,  qualora  in  essi   assuma   carattere rilevante     l’esposizione     di     opinioni     e     valutazioni politico-elettorali,  sono  tenuti  a  garantire  la  piu’  ampia  ed equilibrata  presenza  e  possibilita’  di  espressione  ai   diversi soggetti politici.

  6. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse  da  quelle  di comunicazione politica,  dai  messaggi  politici  autogestiti  e  dai programmi di informazione  ricondotti  sotto  la  responsabilita’  di specifiche testate giornalistiche, non e’ ammessa, ad  alcun  titolo, la presenza di  candidati  o  di  esponenti  politici  o  di  persone chiaramente riconducibili a soggetti politici, a partiti e alle liste concorrenti e non possono essere trattati temi di evidente  rilevanza politica ed elettorale, ne’ che riguardino vicende o fatti  personali di personaggi politici.

  7. Il rispetto delle condizioni di cui ai  commi  precedenti  e  il ripristino di eventuali squilibri accertati e’  assicurato  d’ufficio dall’Autorita’  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni,   anche   su segnalazione della parte  interessata  o  della  Commissione  secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Art. 5

Illustrazione sulle modalita’ di voto e presentazione liste

  1. Nella regione interessata dalla  consultazione  elettorale,  nel periodo compreso tra la data di  entrata  in  vigore  della  presente delibera e quella del termine di presentazione delle candidature,  la RAI predispone e trasmette una scheda televisiva  e  radiofonica,  da pubblicare anche sul proprio sito web,  nonche’  una  o  piu’  pagine televideo, che illustrano gli adempimenti per la presentazione  delle candidature e le modalita’ e gli spazi adibiti per la  sottoscrizione delle liste.

  2. Nella regione interessata dalla  consultazione  elettorale,  nel periodo compreso tra la scadenza del  termine  per  la  presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo  giorno  precedente  la data delle elezioni, la RAI predispone e trasmette schede  televisive e radiofoniche che illustrano  le  principali  caratteristiche  della consultazione in oggetto,  con  particolare  riferimento  ai  sistemi elettorali e alle modalita’ di espressione del voto.

  3. Nell’ambito delle schede informative di  cui  al  comma  2  sono altresi’ illustrate le speciali modalita’ di voto  previste  per  gli elettori affetti da disabilita’, con particolare riferimento a quelle previste per i malati intrasportabili.

  4. Le schede o  i  programmi  di  cui  al  presente  articolo  sono trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari  e tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua  dei  segni che le renda fruibili alle persone non udenti.

  5. Le schede di cui al presente articolo sono messe a  disposizione on-line  per  la  trasmissione  gratuita  da  parte  delle  emittenti televisive e radiofoniche nazionali e  locali  disponibili,  oltre  a essere  caricate  on  line  sui  principali  siti  di  video  sharing gratuiti.

Art. 6

Tribune elettorali

  1. La RAI organizza e trasmette  nella  regione  interessata  dalla consultazione  elettorale,  in  fasce  orarie  di   ottimo   ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali  telegiornali  e  notiziari radiofonici, comunque evitando la coincidenza con altri  programmi  a contenuto  informativo,  tribune  politico-elettorali,  televisive  e radiofoniche, ciascuna di  durata  non  superiore  ai  quarantacinque minuti, organizzate con la formula del confronto  tra  un  numero  di partecipanti compreso fra tre e sei, e di nonna,  se  possibile,  fra quattro partecipanti, curando  comunque  di  assicurare  un  rapporto equilibrato  fra  i   rappresentanti   di   lista   e   raccomandando l’attenzione all’equilibrio di genere tra le presenze.

  2. Alle tribune trasmesse anteriormente alla scadenza  del  termine per   la   presentazione   delle   candidature,   prende   parte   un rappresentante  per  ciascuno  dei  soggetti   politici   individuati all’art. 3, comma 2, secondo quanto stabilito dall’art. 3, comma 3.

  3. Alle tribune trasmesse nel periodo compreso tra la scadenza  del termine per la presentazione delle candidature e  la  mezzanotte  del secondo giorno precedente la data delle  elezioni,  prende  parte  un rappresentante  per  ciascuno  dei  soggetti   politici   individuati all’art. 3, comma 4, secondo quanto stabilito dall’art. 3, comma 5.

  4. Alle trasmissioni di  cui  al  presente  articolo  si  applicano inoltre le disposizioni di cui all’art. 3, comma 6.

  5. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni  di  cui al presente articolo  ha  luogo  mediante  sorteggio  a  cui  possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi  diritto,  e per il quale  la  RAI  puo’  proporre  criteri  di  ponderazione.  Al sorteggio saranno estratte le sole  liste  ammesse.  La  RAI  prevede appositi spazi da riservare  alle  liste  non  ammesse  nel  caso  di eventuale  accoglimento  in  via  definitiva  di  ricorsi   da   esse presentati.

  6.   L’organizzazione   e   la   conduzione   delle    trasmissioni radiofoniche, nonche’ la  loro  collocazione  in  palinsesto,  devono conformarsi  quanto  piu’  possibile  alle  trasmissioni  televisive, tenendo conto delle relative specificita’ dei due mezzi.

  7. Tutte le tribune sono trasmesse dalla sede regionale  della  RAI di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti.

Se sono registrate, la  registrazione  e’  effettuata  nelle  24  ore precedenti la messa in onda e avviene  contestualmente  per  tutti  i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le tribune non siano riprese in diretta,  il  conduttore  ha  l’obbligo,  all’inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

  8. L’eventuale rinuncia o assenza di un soggetto avente  diritto  a partecipare alle tribune non pregiudica la facolta’  degli  altri  di intervenirvi, anche nella medesima trasmissione, ma non determina  un accrescimento  del   tempo   loro   spettante.   Nelle   trasmissioni interessate e’ fatta menzione della rinuncia o assenza.

  9. La ripresa o la registrazione delle tribune da sedi  diverse  da quelle indicate nella presente delibera e’ possibile con il  consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI.

  10. Le  ulteriori  modalita’  di  svolgimento  delle  tribune  sono delegate alla direzione della testata competente, che riferisce  alla Commissione tutte le volte che lo ritenga necessario o che  ne  viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni  dell’art. 13.

Art. 7

Messaggi autogestiti

  1. Dalla data di presentazione delle candidature la  RAI  trasmette messaggi politici autogestiti di cui all’art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e all’art.  2,  comma  1,  lettera  b),  del presente provvedimento.

  2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i  soggetti  di  cui all’art. 3, comma 4.

  3.  La  RAI  comunica   all’Autorita’   per   le   garanzie   nelle comunicazioni  e  alla  Commissione   il   numero   giornaliero   dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti  di  cui  al  comma  1, nonche’ la loro collocazione  nel  palinsesto,  in  orari  di  ottimo ascolto. La comunicazione della RAI viene effettuata ed  e’  valutata dalla Commissione con le modalita’ di cui all’art.  13  del  presente provvedimento.

  4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi  a seguito di loro specifica richiesta, che:

    a) e’ presentata alla sede regionale della RAI  interessata  alla consultazione elettorale entro i due giorni successivi  allo  scadere dell’ultimo termine per la presentazione delle candidature;

    b) e’ sottoscritta, se il messaggio cui e’ riferita e’  richiesto da una coalizione, dal  candidato  all’elezione  a  Presidente  della giunta regionale;

    c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

    d)  specifica  se  e  in  quale  misura  il  richiedente  intende avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare  ricorso  a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purche’ con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della RAI. I messaggi prodotti con il  contributo  tecnico  della  RAI  potranno  essere  realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici  predisposti dalla RAI nella sede regionale.

  5. Entro i due giorni successivi al termine  di  cui  al  comma  4, lettera a), la RAI provvede a ripartire le  richieste  pervenute  nei contenitori  mediante  sorteggio,   a   cui   possono   assistere   i rappresentanti designati dei soggetti aventi  diritto.  Al  sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La RAI prevede appositi spazi da  riservare  alle  liste  non  ammesse  nel   caso   di   eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.

  6.  I  messaggi  di  cui  al  presente  articolo   possono   essere organizzati, su  richiesta  della  forza  politica  interessata,  con modalita’ che ne consentano la comprensione anche da  parte  dei  non udenti.

  7. Per quanto non e’ espressamente previsto dal  presente  articolo si applicano le  disposizioni  di  cui  all’art.  4  della  legge  22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 8

Conferenze stampa dei candidati

a Presidente della regione

  1. Nel  periodo  compreso  tra  la  scadenza  del  termine  per  la presentazione delle candidature e la mezzanotte  del  secondo  giorno precedente la data delle elezioni, in aggiunta alle  trasmissioni  di cui agli articoli precedenti, la  RAI  trasmette,  nelle  ultime  due settimane  precedenti  il  voto,  una  serie   di   conferenze-stampa riservate ai candidati a Presidente della Regione Piemonte.

  2. Ciascuna conferenza-stampa ha durata non  inferiore  a  quaranta minuti.  A  ciascuna  di  esse  prende  parte  un  numero  uguale  di giornalisti  di  testate  regionali,  entro  il   massimo   di   tre, individuati dalla RAI, eventualmente anche tra quelli non  dipendenti dalle testate della RAI, sulla base  del  principio  dell’equilibrata rappresentanza di genere.

  3. La conferenza-stampa, moderata da un giornalista della  RAI,  e’ organizzata e si svolge in modo tale  da  garantire  il  rispetto  di principi di equilibrio,  correttezza  e  parita’  di  condizioni  nei confronti dei soggetti intervistati. I  giornalisti  pongono  domande della durata non superiore a 30 secondi.

  4. Le conferenze-stampa sono trasmesse in diretta.

  5. Si applicano, in quanto  compatibili,  le  disposizioni  di  cui all’art. 6, commi 6, 8 e 10.

Art. 9

Confronti tra candidati a Presidente della regione

  1. Nel  periodo  compreso  tra  la  scadenza  del  termine  per  la presentazione delle candidature e la mezzanotte  del  secondo  giorno precedente la data delle elezioni, in aggiunta alle  trasmissioni  di cui agli articoli  precedenti,  la  RAI  trasmette  confronti  tra  i candidati  in  condizioni  di  parita’  di  tempo,  di  parola  e  di trattamento, avendo cura di evitare  la  sovrapposizione  oraria  con altri  programmi  delle  reti  generaliste  della  RAI  a   contenuto specificamente  informativo.  Il  confronto   e’   moderato   da   un giornalista della RAI e possono fare domande  anche  giornalisti  non appartenenti  alla  RAI,  scelti  tra   differenti   testate   e   in rappresentanza di diverse sensibilita’ politiche e sociali, a  titolo non oneroso.

  2. Si applicano, in quanto  compatibili,  le  disposizioni  di  cui all’art. 6, commi 6, 8 e 10.

Art. 10

Programmi dell’accesso

  1.  La  programmazione   dell’accesso   regionale   nella   regione interessata dalla consultazione elettorale e’ sospesa dalla  data  di entrata in vigore della presente delibera fino al termine  della  sua efficacia.

Art. 11

Trasmissione televideo per i non udenti

  1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la RAI, in aggiunta alle ulteriori modalita’ di fruizione delle trasmissioni  da parte delle persone diversamente  abili  previste  dal  contratto  di servizio e dalla presente delibera, cura la pubblicazione  di  pagine di televideo recanti l’illustrazione  dei  programmi  delle  liste  e delle loro principali iniziative nel corso della campagna  elettorale e le trasmette a partire dal quinto giorno successivo al termine  per la presentazione delle candidature.

Art. 12

Trasmissione per i non vedenti

  1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la RAI, in aggiunta alle ulteriori modalita’ di fruizione delle trasmissioni  da parte  delle  persone  con  disabilita’  previste  dal  contratto  di servizio, cura la realizzazione dei programmi previsti dalla presente delibera per la fruizione dei non vedenti.

Art. 13

Comunicazioni e consultazione della Commissione

  1. I calendari delle tribune e le loro  modalita’  di  svolgimento, incluso l’esito dei sorteggi,  sono  preventivamente  trasmessi  alla Commissione.

  2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione della presente  delibera nella Gazzetta  Ufficiale,  la  RAI  comunica  all’Autorita’  per  le garanzie nelle comunicazioni e  alla  Commissione  il  calendario  di massima delle trasmissioni di cui all’art. 2, comma 1, lettere  a)  e b), pianificate fino alla  data  del  voto  oltre  che,  il  venerdi’ precedente alla  messa  in  onda,  il  calendario  settimanale  delle trasmissioni programmate.

  3. La RAI pubblica quotidianamente  sul  proprio  sito  web  –  con modalita’ tali da renderli scaricabili – i dati e le informazioni del monitoraggio  del  pluralismo  relativi  a  ogni  testata,  i   tempi garantiti a ciascuna forza politica  nei  notiziari  della  settimana precedente, il calendario settimanale delle  trasmissioni  effettuate di cui all’art. 2, comma 1, lettere a)  e  b),  i  temi  trattati,  i soggetti politici invitati, nonche’ la suddivisione per genere  delle presenze, la programmazione della settimana successiva e gl’indici di ascolto di ciascuna trasmissione.

  4.  Il  Presidente  della   Commissione,   sentito   l’Ufficio   di presidenza, tiene con la RAI i contatti  necessari  per  l’attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui  ai commi precedenti e definendo le questioni  specificamente  menzionate dalla presente delibera, nonche’ le ulteriori  questioni  controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

Art. 14

Responsabilita’ del consiglio di amministrazione

e dell’amministratore delegato

  1. Il consiglio d’amministrazione e l’amministratore delegato della RAI sono  impegnati,  nell’ambito  delle  rispettive  competenze,  ad assicurare l’osservanza delle indicazioni  e  dei  criteri  contenuti nella   presente   delibera,   riferendone    tempestivamente    alla Commissione. Per le  tribune  essi  potranno  essere  sostituiti  dal direttore competente.

  2. Qualora dal monitoraggio dei dati  quantitativi  e  qualitativi, considerati su base settimanale a partire dalla data di  convocazione dei comizi elettorali, emergessero costanti o comunque  significativi disequilibri nei programmi a contenuto informativo  non  giustificati da oggettive esigenze informative, la direzione generale della RAI e’ chiamata a richiedere alla testata interessata misure di riequilibrio a favore dei soggetti politici danneggiati.

  3. La inosservanza della presente disciplina costituisce violazione degli indirizzi della Commissione ai  sensi  dell’art.  1,  comma  6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Art. 15

Entrata in vigore

  1. La presente  delibera  entra  in  vigore  il  giorno  della  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Roma, 2 aprile 2019

                                             Il Presidente: Barachini