PROVVEDIMENTO 2 aprile 2019 “Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita’ di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, fissata per il 26 maggio 2019. (Documento n. 5). “

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L’INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

 

PROVVEDIMENTO 2 aprile 2019

 

 

Disposizioni  di  attuazione   della   disciplina   in   materia   di comunicazione  politica  e  di  parita’  di  accesso  ai   mezzi   di informazione relative alla campagna per  l’elezione  dei  membri  del Parlamento europeo spettanti all’Italia, fissata  per  il  26  maggio 2019. (Documento n. 5).  

 

 

(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 80 del 4 aprile 2019)

 

La Commissione parlamentare
per l’indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi

 

 

 

Premesso:

    che con decreto del Presidente  della  Repubblica  del  22  marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del  25  marzo  2019, sono stati indetti per il giorno 26 maggio 2019 i  comizi  elettorali per  l’elezione  dei  membri   del   Parlamento   europeo   spettanti all’Italia;

  Visto:

    a) quanto alla potesta’ di rivolgere indirizzi generali alla  RAI Radiotelevisione  italiana,  societa’  concessionaria  del   servizio radiotelevisivo  pubblico  (di  seguito  RAI),  e   di   disciplinare direttamente le «Tribune», gli articoli 1 e 4 della legge  14  aprile 1975, n. 103;

    b) quanto alla disciplina delle trasmissioni  radiotelevisive  in periodo elettorale e le relative potesta’ della Commissione, la legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modifiche;

    c) quanto stabilito nel suo complesso  dalla  legge  22  febbraio 2000, n. 28, e successive modifiche;

    d)  quanto  alla  tutela  del   pluralismo,   dell’imparzialita’, dell’indipendenza, dell’obiettivita’ e della  apertura  alle  diverse forze politiche nel  sistema  radiotelevisivo,  nonche’  alla  tutela delle pari opportunita’ tra uomini e donne, l’art. 3 del testo  unico dei servizi media audiovisivi e radiofonici,  approvato  con  decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio 1997, il 30 luglio 1997 e l’11 marzo 2003;

    e) quanto alla disciplina dell’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, la legge 24  gennaio  1979,  n.  18,  e successive modifiche;

    f) quanto stabilito nel suo complesso dalla legge 20 luglio 2004, n. 215, recante  «Norme  in  materia  di  risoluzione  dei  conflitti d’interessi»;

  Considerata la propria prassi pregressa e i precedenti  di  proprie deliberazioni  riferite   alla   disciplina   di   analoghi   periodi elettorali, nonche’ l’esperienza applicativa di tali disposizioni;

  Consultata l’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni;

Dispone

nei confronti della RAI quanto segue:

Art. 1

Finalita’ e ambito di applicazione

  1. Le disposizioni della  presente  delibera,  finalizzate  a  dare concreta attuazione ai principi del  pluralismo,  dell’imparzialita’, dell’indipendenza, dell’obiettivita’ e della completezza del  sistema radiotelevisivo, nonche’ ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e  5  della  legge  22  febbraio  2000,  n.  28,  si riferiscono alla campagna per le elezioni dei membri  del  Parlamento europeo spettanti all’Italia, previste per il giorno 26 maggio 2019.

  2. Le disposizioni del  presente  provvedimento  cessano  di  avere efficacia alla mezzanotte  del  giorno  di  votazione  relativo  alla consultazione elettorale di cui al comma 1.

  3. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, delle campagne elettorali di cui alla  presente  delibera  con  altre consultazioni  elettorali,  saranno  applicate  le  disposizioni   di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28,  relative  a  ciascun tipo di consultazione.

Art. 2

Tipologia della programmazione RAI

in periodo elettorale

  1. Nel periodo di vigenza della presente delibera la programmazione radiotelevisiva della RAI avente ad oggetto le  trasmissioni  di  cui alla presente delibera, ha luogo esclusivamente nelle forme e con  le modalita’ indicate di seguito:

    a) la comunicazione politica, di cui all’art. 4, comma  1,  della legge 22 febbraio 2000, n. 28, puo’  effettuarsi  mediante  forme  di contraddittorio, interviste  e  ogni  altra  forma  che  consenta  il raffronto in condizioni di parita’ tra  i  soggetti  politici  aventi diritto ai sensi dell’art. 3 della presente delibera;

    b) i messaggi politici autogestiti, di cui all’art. 4,  comma  3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono realizzati con le modalita’ di cui all’art. 7;

    c) l’informazione  e’  assicurata,  secondo  i  principi  di  cui all’art. 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e  con  le  modalita’ previste dal successivo art. 4 della presente  delibera,  mediante  i telegiornali,   i   giornali   radio,   i   notiziari,   i   relativi approfondimenti e ogni altro programma  di  contenuto  informativo  a rilevante  caratterizzazione   giornalistica,   correlati   ai   temi dell’attualita’ e della cronaca, purche’ la loro responsabilita’  sia ricondotta a quella di specifiche testate  giornalistiche  registrate ai sensi dell’art. 32-quinquies, comma 1, del decreto legislativo  31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico  dei  servizi  media  audiovisivi  e radiofonici), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo  2010, n. 44;

    d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione  nazionale della RAI non e’ ammessa, ad alcun titolo, la presenza di  candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per  il  ruolo  che  ricoprono  o hanno ricoperto nelle istituzioni nell’ultimo  anno,  e  non  possono essere  trattati  temi  di  evidente  rilevanza  elettorale  ne’  che riguardino vicende o  fatti  personali  di  personaggi  politici.  E’ indispensabile  garantire,  laddove  il  format  della   trasmissione preveda l’intervento di un giornalista o di un opinionista a sostegno di una tesi, uno spazio adeguato anche alla rappresentazione di altre sensibilita’  culturali  in  ossequio  al  principio  non  solo   del pluralismo,  ma  anche  del  contraddittorio,  della  completezza   e dell’oggettivita’ dell’informazione stessa, garantendo in  ogni  caso la verifica terza e  puntuale  di  dati  e  informazioni  emersi  dal confronto. Cio’ e’ ancor piu’ necessario per quelle trasmissioni che, apparentemente di satira o di varieta’, diventano poi  occasione  per dibattere direttamente o indirettamente temi di attualita’  politica, senza quelle  tutele  previste  per  trasmissioni  piu’  propriamente giornalistiche.

  2. Al fine di contrastare la sottorappresentazione delle  donne  in politica e di garantire, ai sensi dell’art.  1,  comma  2-bis,  della legge 22 febbraio 2000, n.  28,  il  rispetto  dei  principi  di  cui all’art. 51, primo comma, della Costituzione, nelle  trasmissioni  di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 e’ sempre assicurata la piu’ ampia ed equilibrata presenza di entrambi  i  sessi.  La  Commissione vigila  sulla  corretta  applicazione  del   principio   delle   pari opportunita’ di  genere  in  tutte  le  trasmissioni  indicate  nella presente delibera, ivi comprese le schede radiofoniche  e  televisive di cui all’art. 5 della presente delibera.

Art. 3

Disciplina dei soggetti aventi diritto

alle trasmissioni di comunicazione politica

  1. Nel  periodo  di  vigenza  del  presente  provvedimento  la  RAI programma  trasmissioni  di  comunicazione  politica   a   diffusione nazionale come disciplinate nella presente delibera.

  2. Nel periodo compreso tra la data di pubblicazione della presente delibera  nella  Gazzetta  Ufficiale  e   quella   del   termine   di presentazione delle candidature, alle trasmissioni  di  comunicazioni politica di cui al comma 1 e’ garantito l’accesso:

    a) alle forze politiche che hanno eletto con un  proprio  simbolo almeno  due  rappresentanti  italiani  al  Parlamento   europeo.   La dichiarazione di appartenenza da parte dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo deve essere trasmessa alla  Commissione  entro  il secondo   giorno   successivo   alla   pubblicazione   del   presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. I rappresentanti italiani  al Parlamento europeo non possono dichiarare l’appartenenza  a  piu’  di una forza politica;

    b) alle forze politiche, diverse da quelle di  cui  alla  lettera a), che  costituiscono  gruppo  in  almeno  un  ramo  del  Parlamento nazionale;

    c) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a) e  b),  che  hanno  eletto,  con  un  proprio  simbolo,  almeno   tre rappresentanti nel Parlamento nazionale  o  che  sono  oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate  dall’art.  2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, e  che  hanno  eletto,  con  un proprio simbolo, almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale;

    d) al Gruppo misto della Camera dei deputati e  al  Gruppo  misto del Senato della Repubblica, i cui  Presidenti  individuano  d’intesa fra  loro,  secondo  criteri  che   contemperino   le   esigenze   di rappresentativita’ con quelle di pariteticita’,  le  forze  politiche diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c), che  di  volta  in volta rappresenteranno i due gruppi.

  3.  Nel  periodo  compreso  tra  lo  spirare  del  termine  per  la presentazione delle candidature e la mezzanotte del giorno precedente la data delle elezioni, alle trasmissioni di  comunicazione  politica di cui al comma 1, e’ garantito l’accesso alle liste  presentate  con il medesimo simbolo  in  tanti  ambiti  territoriali  da  interessare almeno un quarto degli elettori; il tempo  disponibile  e’  ripartito con criterio paritario fra tutti i  soggetti  concorrenti.  Le  liste riferite a minoranze linguistiche, ancorche’  presenti  in  una  sola circoscrizione,  hanno  diritto  a  spazi   nelle   trasmissioni   di comunicazione politica irradiate esclusivamente nelle regioni ove  e’ presente la minoranza linguistica stessa.

  4.  In  relazione  al  numero  dei  partecipanti   e   agli   spazi disponibili, il principio delle  pari  opportunita’  tra  gli  aventi diritto, anche con riferimento all’equilibrata presenza di genere  ai sensi dell’art. 1, comma 2-bis, della legge 22 febbraio 2000, n.  28, puo’  essere  realizzato,  oltre  che  nell’ambito   della   medesima trasmissione, anche nell’ambito di un  ciclo  di  piu’  trasmissioni, purche’ ciascuna di queste abbia analoghe opportunita’ di ascolto. In ogni  caso,  la  ripartizione  degli  spazi  nelle  trasmissioni   di comunicazione politica nei confronti degli aventi diritto deve essere effettuata  su  base  settimanale,  garantendo   l’applicazione   dei principi di  equita’  e  di  parita’  di  trattamento,  e  procedendo comunque entro la settimana successiva a operare in modo effettivo le compensazioni che dovessero rendersi necessarie.

  5. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono  sospese  dalla mezzanotte dell’ultimo giorno precedente le votazioni.

  6. Al fine di mantenere i  rapporti  con  la  RAI  che  si  rendono necessari per lo  svolgimento  delle  trasmissioni  di  comunicazione politica di cui al presente articolo gli aventi diritto  indicano  un loro rappresentante.

  7.  La  responsabilita’  delle  trasmissioni  di  cui  al  presente articolo deve  essere  ricondotta  a  quella  di  specifiche  testate giornalistiche registrate come definite dall’art. 2, comma 1, lettera c).

Art. 4

Informazione

  1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, le rassegne stampa e ogni altro programma  di  contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica,  caratterizzato dalla correlazione ai temi dell’attualita’ e della cronaca.

  2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, i notiziari e le rassegne stampa diffuse dalla RAI  e  tutti  gli  altri  programmi  a contenuto  informativo  debbono  garantire  la  presenza   paritaria, coerentemente con quanto previsto dall’art. 5 della legge n.  28  del 2000,  dei  soggetti  politici  di  cui  all’art.  3  della  presente delibera, uniformandosi con particolare rigore ai criteri  di  tutela del  pluralismo,  della  completezza,  della   imparzialita’,   della obiettivita’, dell’equilibrata rappresentanza di genere e di  parita’ di  trattamento  tra  le  diverse  forze   politiche,   evitando   di determinare,  anche  indirettamente,  situazioni   di   vantaggio   o svantaggio per determinate forze politiche. I direttori  responsabili dei notiziari sono tenuti ad acquisire  settimanalmente  i  dati  del monitoraggio   del   pluralismo   relativi   alla   testata   diretta dall’istituto cui fa riferimento l’Autorita’ per  le  garanzie  nelle comunicazioni.

  3. In particolare, i direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonche’ i loro conduttori e registi, osservano  in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione  al  precedente comma 2,  considerando  non  solo  le  presenze  e  le  posizioni  di candidati, di esponenti politici o comunque  di  persone  chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per  il  ruolo  che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni  nell’ultimo  anno,  ma anche le posizioni di  contenuto  politico  espresse  da  soggetti  e persone non direttamente partecipanti alla  competizione  elettorale. Essi curano che l’organizzazione  e  lo  svolgimento  del  programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino inequivocabilmente  finalizzati  ad  assicurare  il rispetto dei criteri di cui al comma 2. Essi curano inoltre  che  gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in  base  alla  conduzione  del  programma,  specifici   orientamenti politici  ai  conduttori  o  alla  testata,  e  che,  nei   notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, di esponenti  politici  o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il  ruolo  che  ricoprono  o  hanno  ricoperto  nelle istituzioni nell’ultimo anno.  Infine,  essi  osservano  comunque  in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta a evitare  che  si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati  competitori  elettorali,  prestando  anche  la   massima attenzione alla scelta  degli  esponenti  politici  invitati  e  alle posizioni di contenuto politico espresse dagli altri  ospiti;  a  tal fine, deve essere  garantito  il  contraddittorio  in  condizioni  di effettiva parita’, in assenza del quale non possono  essere  trattati temi di chiara rilevanza politica ovvero  che  riguardino  vicende  o fatti  personali  di  personaggi  politici.  Qualora  il  format  del programma di informazione non preveda il contraddittorio  di  cui  al periodo  precedente,  il  direttore  di  testata  stabilisce  in  via preliminare l’alternanza e la parita’ delle presenze  tra  i  diversi soggetti politici in competizione, che e’ tenuto a rendere  pubbliche entro cinque giorni dall’entrata in vigore della presente delibera.

  4. Per quanto riguarda  i  programmi  di  informazione  di  cui  al presente articolo, i  rappresentanti  delle  istituzioni  partecipano secondo le regole stabilite dalla legge n. 28 del 2000  per  tutti  i candidati  e  gli  esponenti  politici,  salvo  nei   casi   in   cui intervengano  su  materie  inerenti  all’esclusivo  esercizio   delle funzioni istituzionali svolte.

  5.La parita’ di trattamento all’interno dei  programmi  di  cui  al comma 1 e’ garantita anche tenendo conto  della  collocazione  oraria delle trasmissioni.

  6. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera i programmi  di approfondimento  informativo,  qualora  in  essi   assuma   carattere rilevante     l’esposizione     di     opinioni     e     valutazioni politico-elettorali,  sono  tenuti  a  garantire  la  piu’  ampia  ed  equilibrata  presenza  e  possibilita’  di  espressione  ai   diversi soggetti politici.

  7. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse  da  quelle  di comunicazione politica,  dai  messaggi  politici  autogestiti  e  dai programmi di informazione  ricondotti  sotto  la  responsabilita’  di specifiche testate giornalistiche, non e’ ammessa, ad  alcun  titolo, la presenza di  candidati  o  di  esponenti  politici  o  di  persone chiaramente riconducibili a soggetti politici, a partiti e alle liste concorrenti e non possono essere trattati temi di evidente  rilevanza politica ed elettorale, ne’ che riguardino vicende o fatti  personali di personaggi politici.

  8. Il rispetto delle condizioni di cui ai  commi  precedenti  e  il ripristino di eventuali squilibri accertati e’  assicurato  d’ufficio dall’Autorita’  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni,   anche   su segnalazione della parte  interessata  o  della  Commissione  secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Art. 5

Illustrazione delle modalita’ di voto

e di presentazione delle liste

  1. Nel periodo compreso tra la data  di  entrata  in  vigore  della presente  delibera  e  quella  del  termine  di  presentazione  delle candidature, la RAI predispone e trasmette, anche nei suoi siti  web, una scheda televisiva e una radiofonica, nonche’ una  o  piu’  pagine televideo,  che  illustrano   gli   adempimenti   previsti   per   la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste.

  2. Nel  periodo  compreso  tra  la  scadenza  del  termine  per  la presentazione delle candidature e la mezzanotte  del  secondo  giorno precedente la data delle elezioni,  la  RAI  predispone  e  trasmette schede  televisive  e  radiofoniche  che  illustrano  le   principali caratteristiche  delle  consultazioni  in  oggetto,  con  particolare riferimento ai sistemi elettorali e alle modalita’ di espressione del voto.

  3. Nell’ambito delle schede informative di  cui  al  comma  2  sono altresi’ illustrate le speciali modalita’ di voto  previste  per  gli elettori affetti da disabilita’, con particolare riferimento a quelle previste per i malati intrasportabili.

  4. Le schede o  i  programmi  di  cui  al  presente  articolo  sono trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari  e tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua  dei  segni che le renda fruibili alle persone non udenti.

  5. Le schede o i  programmi  di  cui  al  comma  1  devono  inoltre specificamente informare  sulle  modalita’  di  voto  all’estero  dei cittadini italiani residenti in altri Paesi dell’Unione europea, e su quelle di espressione del voto in Italia dei cittadini comunitari non italiani che vi risiedano.

  6. Le schede di cui al presente articolo sono messe a  disposizione on line  per  la  trasmissione  gratuita  da  parte  delle  emittenti televisive e radiofoniche nazionali e  locali  disponibili,  oltre  a essere  caricate  on  line  sui  principali  siti  di  video  sharing gratuiti.

Art. 6

Tribune elettorali

  1.  In  riferimento  alle  elezioni  disciplinate  dalla   presente delibera, la RAI trasmette, preferibilmente prima o dopo i principali telegiornali  e  notiziari  radiofonici,   evitando   di   norma   la coincidenza con altri  programmi  a  contenuto  informativo,  tribune politico-elettorali, televisive e radiofoniche,  ciascuna  di  durata non superiore ai quarantacinque minuti, organizzate  con  la  formula del confronto tra un numero di partecipanti compreso fra tre e sei, e di norma,  se  possibile,  fra  quattro  partecipanti,  raccomandando l’attenzione all’equilibrio di genere tra le presenze.

  2. Alle tribune, trasmesse anteriormente alla scadenza del  termine per   la   presentazione   delle   candidature,   prende   parte   un rappresentante  per  ciascuno  dei  soggetti   politici   individuati all’art. 3, comma 2; i tempi  sono  ripartiti  per  il  70%  in  modo paritario tra i soggetti di cui all’art. 3, comma 2, lettere a),  b), c) e d) e per il 30% tra i soggetti  di  cui  all’art.  3,  comma  2, lettere a), b) e c), in proporzione alla loro forza parlamentare.  

  3. Le tribune sono trasmesse di norma dalla sede della RAI di Roma.

  4. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni  di  cui al presente articolo  ha  luogo  mediante  sorteggio  a  cui  possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi  diritto,  e per il quale  la  RAI  puo’  proporre  criteri  di  ponderazione.  Al sorteggio saranno estratte le sole  liste  ammesse.  La  RAI  prevede appositi spazi da riservare  alle  liste  non  ammesse  nel  caso  di eventuale  accoglimento  in  via  definitiva  di  ricorsi   da   esse presentati.

  5.   L’organizzazione   e   la   conduzione   delle    trasmissioni radiofoniche, nonche’ la  loro  collocazione  in  palinsesto,  devono conformarsi  quanto  piu’  possibile  alle  trasmissioni  televisive, tenendo conto delle relative specificita’ dei due mezzi.

  6. Tutte le tribune sono trasmesse  di  regola  in  diretta,  salvo diverso accordo tra tutti i  partecipanti;  se  sono  registrate,  la registrazione e’ effettuata nelle 24 ore precedenti la messa in onda, e avviene contestualmente per tutti i  soggetti  che  prendono  parte alla trasmissione. Qualora le tribune non siano riprese  in  diretta, il  conduttore  ha  l’obbligo,  all’inizio  della  trasmissione,   di dichiarare che si tratta di una registrazione.

  7. L’eventuale rinuncia o assenza di un soggetto avente  diritto  a partecipare alle tribune non pregiudica la facolta’  degli  altri  di intervenirvi, anche nella medesima trasmissione, ma non determina  un accrescimento  del   tempo   loro   spettante.   Nelle   trasmissioni interessate e’ fatta menzione della rinuncia o assenza.

  8. La ripresa o la registrazione delle tribune da sedi  diverse  da quelle indicate nel presente provvedimento e’ possibile col  consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI.

  9.  Le  ulteriori  modalita’  di  svolgimento  delle  tribune  sono delegate alle direzioni delle  testate  competenti,  che  riferiscono alla Commissione tutte le volte che lo ritengano necessario o che  ne viene fatta richiesta. Si  applicano  in  proposito  le  disposizioni dell’art. 14.

Art. 7

Messaggi autogestiti

  1. Dalla data di presentazione delle candidature la  RAI  trasmette sulle reti nazionali i messaggi politici autogestiti di cui  all’art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e all’art.  2,  comma 1, lettera b) del presente provvedimento.

  2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti  trai  soggetti  di  cui all’art. 3, comma 3;

  3.  La  RAI  comunica   all’Autorita’   per   le   garanzie   nelle comunicazioni  e  alla  Commissione   il   numero   giornaliero   dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti  di  cui  al  comma  1, nonche’ la loro collocazione nel palinsesto,  che  deve  tener  conto della necessita’ di coprire in orari di ottimo ascolto  piu’  di  una fascia oraria. La comunicazione della  RAI  viene  effettuata  ed  e’ valutata dalla Commissione con le modalita’ di cui all’art. 13  della presente delibera.

  4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi  a seguito di loro specifica richiesta, che:

    a) e’ presentata alla sede di Roma della RAI entro i sette giorni successivi allo scadere  dell’ultimo  termine  per  la  presentazione delle candidature;

    b) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

    c)  specifica  se  e  in  quale  misura  il  richiedente  intende avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare  ricorso  a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purche’ con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della RAI. I messaggi prodotti con il  contributo  tecnico  della  RAI  potranno  essere  realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici  predisposti dalla RAI nella sua sede di Roma.

  5. Entro i due giorni successivi al termine  di  cui  al  comma  4, lettera a), la RAI provvede a ripartire le  richieste  pervenute  nei contenitori  mediante  sorteggio,   a   cui   possono   assistere   i rappresentanti designati dei soggetti aventi  diritto.  Al  sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La RAI prevede appositi spazi da  riservare  alle  liste  non  ammesse  nel   caso   di   eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.

  6.  I  messaggi  di  cui  al  presente  articolo   possono   essere organizzati, su  richiesta  della  forza  politica  interessata,  con modalita’ che ne consentano la comprensione anche da  parte  dei  non udenti.

  7. Per quanto non e’ espressamente previsto dal  presente  articolo si applicano le  disposizioni  di  cui  all’art.  4  della  legge  22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 8

Interviste dei rappresentanti

nazionali di lista

  1.  In  riferimento  alle  elezioni  disciplinate  dalla   presente delibera, la RAI trasmette interviste della durata unitaria di cinque minuti. Le interviste, diffuse con modalita’  che  ne  consentano  la comprensione anche da parte dei non udenti, sono trasmesse tra le ore 22.30 e le ore 23.30, evitando di norma la sovrapposizione oraria con altri  programmi  delle  reti  generaliste  della  RAI  a   contenuto specificatamente  informativo.  Qualora  nella  stessa   serata   sia trasmessa piu’ di  una  intervista,  le  trasmissioni  devono  essere consecutive.

  2. Nel periodo compreso tra la  data  di  convocazione  dei  comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature la RAI trasmette una intervista per ciascuna delle  forze  politiche  di cui all’art. 3, comma 2, lettere a), b), c) e d).

  3. Nel  periodo  compreso  tra  la  scadenza  del  termine  per  la presentazione delle candidature e la mezzanotte  del  secondo  giorno precedente la data delle elezioni la RAI trasmette un’intervista  per ciascuna delle liste di cui all’art. 3, comma 3.

  4. Le interviste sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra  le  parti;  se  sono  registrate,  la  registrazione  e’ effettuata entro le 24 ore precedenti la messa in  onda.  Qualora  le trasmissioni  non  siano  riprese  in  diretta,  il   conduttore   ha l’obbligo, all’inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

  5. A ciascuna intervista, condotta da un  giornalista  RAI,  prende parte il rappresentante nazionale della lista, il quale puo’ delegare altre persone anche non candidate.

  6. L’ordine di trasmissione delle interviste e’ determinato in base al  numero  dei  rappresentanti  di  ciascun  soggetto  politico  nel Parlamento nazionale in ordine crescente. Sono trasmesse per prime le interviste dei soggetti attualmente non rappresentati.  Nei  casi  in cui non sia possibile applicare  tali  criteri  si  procede  mediante sorteggio.

  7. Alle  interviste  di  cui  al  presente  articolo  si  applicano altresi’, in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  previste  dalla presente delibera.

Art. 9

Confronti elettorali

dei rappresentanti nazionali di lista

  1. Nel  periodo  compreso  tra  la  scadenza  del  termine  per  la presentazione delle candidature e la mezzanotte  del  secondo  giorno precedente la data delle elezioni, in aggiunta alle  trasmissioni  di cui agli articoli precedenti, la  RAI  trasmette,  nelle  ultime  due settimane precedenti il  voto  e  procedendo  a  ritroso  dall’ultimo giorno di campagna elettorale,  una  serie  di  confronti  elettorali riservati ad almeno tre rappresentanti nazionali  di  lista  o  altri candidati da  essi  delegati  e  dedicati  all’analisi  di  tematiche incentrate sull’attualita’ politica in vista delle elezioni.  Qualora nella  stessa  serata  sia  trasmesso  piu’  di  un   confronto,   le trasmissioni devono essere consecutive; l’ordine di trasmissione  dei confronti  elettorali  e’  determinato  in   base   al   numero   dei rappresentanti di ciascun soggetto politico nel Parlamento  nazionale in ordine crescente. Sono trasmesse per primi i confronti  elettorali dei soggetti attualmente non rappresentati. Nei casi in cui  non  sia possibile applicare tali criteri si procede mediante sorteggio.

  2. Ciascun confronto ha una durata di trenta minuti ed e’ trasmesso tra le ore 21 e le ore 23, possibilmente in date  diverse  da  quelle delle interviste di cui all’art. 8, in orari non coincidenti.

  3. Le modalita’ di svolgimento  e  l’organizzazione  dei  confronti elettorali  sono  individuate  dalla  RAI,  nel  rispetto  di  quanto previsto dai commi 1 e 2.

  4.  I  confronti  sono  trasmessi  di  norma  in  diretta  e   sono organizzati in modo tale da garantire  il  rispetto  di  principi  di equilibrio, correttezza e parita’ di  condizioni  nei  confronti  dei soggetti intervistati.

  5. Ai confronti elettorali di cui al presente articolo si applicano altresi’, in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  previste  dalla presente delibera. Le modalita’ applicative sono  definite  ai  sensi dell’art. 13, comma 4.

Art. 10

Programmi per l’accesso

  1. La programmazione nazionale e regionale dell’Accesso e’  sospesa a decorrere dal giorno successivo  alla  pubblicazione  del  presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale fino al termine  di  efficacia della presente delibera.

Art. 11

Trasmissioni televideo per i non udenti

  1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la RAI, in aggiunta alle ulteriori modalita’ di fruizione delle trasmissioni  da parte  delle  persone  diversamente  abili,  previste  dal   presente provvedimento, cura la pubblicazione di pagine di  televideo  recanti l’illustrazione dei programmi delle liste  e  delle  loro  principali iniziative nel corso della  campagna  elettorale  e  le  trasmette  a partire dal quinto giorno successivo al termine per la  presentazione delle candidature.

Art. 12

Trasmissioni televideo per i non vedenti

  1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la RAI, in aggiunta alle ulteriori modalita’ di fruizione delle trasmissioni  da parte delle persone diversamente  abili  previste  dal  contratto  di servizio, cura la realizzazione dei programmi previsti dalla presente delibera per la fruizione dei non vedenti.

Art. 13

Comunicazioni e consultazione

della Commissione

  1. Entro cinque giorni dalla pubblicazione della presente  delibera nella Gazzetta  Ufficiale,  la  RAI  comunica  all’Autorita’  per  le garanzie nelle comunicazioni e  alla  Commissione  il  calendario  di massima delle trasmissioni di cui all’art. 2, comma 1, lettere  a)  e b), pianificate fino alla data del voto.

  2. La RAI pubblica sul proprio sito web con frequenza quotidiana  e con modalita’ tali da renderli scaricabili, per i  programmi  di  cui all’art. 2, comma 1, lettere a), b) e c):

    a) i dati quantitativi del monitoraggio, fruiti dai  soggetti  di cui all’art. 3, con evidenza dei tempi di parola,  di  notizia  e  di antenna;

    b) i temi trattati, i soggetti politici  invitati,  con  evidenza anche del genere;

    c) l’ascolto di ciascun programma.

  3. La RAI pubblica sul proprio sito web il venerdi’  con  frequenza settimanale e con modalita’ tali da renderli scaricabili:

    a) il calendario settimanale delle trasmissioni di  cui  all’art. 2, comma 1, lettere a), e b) programmate la settimana successiva;

    b) i dati quantitativi del monitoraggio, fruiti dai  soggetti  di cui all’art. 3, con evidenza dei tempi di parola,  di  notizia  e  di antenna, in forma aggregata e in percentuale, per  tutto  il  periodo elettorale, dei programmi di cui all’art. 2, comma 1, lettere a),  b) e c).

  4.  Il  presidente  della   Commissione,   sentito   l’Ufficio   di presidenza, tiene con la RAI i contatti  necessari  per  l’attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui  ai commi precedenti e definendo le questioni  specificamente  menzionate dalla presente delibera, nonche’ le ulteriori  questioni  controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

Art. 14

Responsabilita’ del Consiglio di amministrazione

e dell’amministratore delegato

  1. Il Consiglio  di  amministrazione  e  l’amministratore  delegato della RAI sono impegnati, nell’ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l’osservanza delle indicazioni  e  dei  criteri  contenuti nella   presente   delibera,   riferendone    tempestivamente    alla Commissione. Per le  tribune  essi  potranno  essere  sostituiti  dal direttore competente.

  2. Qualora dal monitoraggio dei dati  quantitativi  e  qualitativi, considerati su base settimanale a partire dalla data di  convocazione dei comizi elettorali, emergessero costanti o comunque  significativi disequilibri nei programmi a contenuto informativo  non  giustificati da oggettive esigenze informative, la RAI e’  chiamata  a  richiedere alla testata interessata misure di riequilibrio a favore dei soggetti politici danneggiati.

  3. L’inosservanza della presente disciplina costituisce  violazione degli indirizzi della Commissione ai  sensi  dell’art.  1,  comma  6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Art. 15

Entrata in vigore

  1. La presente  delibera  entra  in  vigore  il  giorno  della  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Roma, 2 aprile 2019

                                             Il Presidente: Barachini