Provvedimento 22 settembre 1998 della Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni “Disposizioni per la stampa e l’emittenza radiotelevisiva relative alla campagna per l’elezione del Consiglio Regionale della Regione Autonoma Trentino Alto Adige fissata per il giorno 22 novembre 1998” (dal sito dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni)

PROVVEDIMENTO 22 settembre 1998 

  Disposizioni per  la stampa e l’emittenza  radiotelevisiva relative alla campagna  per l’elezione  del consiglio regionale  della regione autonoma Trentino-Alto Adige fissata per il giorno 22 novembre 1998.

(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.229 del 1 ottobre 1998)

AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Titolo I
STAMPA PERIODICA E QUOTIDIANA
Capo I
Propaganda elettorale

IL PRESIDENTE

  Visto l’art.  20, comma 1,  della legge  10 dicembre 1993,  n. 515, sulla disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e  al Senato della Repubblica,  che dichiara applicabili per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto speciale e delle province  autonome di  Trento e  Bolzano, in  quanto compatibili,  le disposizioni di  cui agli articoli  da 1 a  6 e le  relative sanzioni previste nell’art. 15  della stessa legge, oltre  che le disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19;

  Visto l’art.  1, comma 6,  lettera b) n.  9, della legge  31 luglio 1997   sull’istituzione   dell’Autorita’   per  le   garanzie   nelle comunicazioni;

  Ritenuta la necessita’ di  provvede, relativamente all’elezione del consiglio  regionale  della   regione  Autonoma  Trentino-Alto  Adige fissata  per  il giorno  22  novembre  1998, alla  definizione  delle modalita’  e dei  contenuti della  comunicazione di  cui all’art.  1, comma  2,  della  legge  10  dicembre  1993,  n.  515,  nonche’  alla definizione delle regole per assicurare l’attuazione del principio di parita’  nelle concrete  modalita’  di utilizzazione  degli spazi  di propaganda   sulla   stampa   quotidiana    e   periodica   e   nella

radiodiffusione  sonora e  televisiva  e per  assicurare il  concreto conseguimento degli  obbiettivi di  parita’ di trattamento  anche nei programmi e servizi di informazione elettorale radiotelevisivi;

  Ritenuta la necessita’ di  provvedere altresi’ alla definizione dei criteri  di determinazione  e dei  limiti massimi  delle tariffe  per l’accesso agli spazi di propaganda elettorale sulla stampa quotidiana e periodica e nella radiodiffusione sonora e televisiva;  

 Ritenuta l’estraneita’ delle  trasmissioni di propaganda elettorale e  degli  inerenti avvisi  ai  limiti  quantitativi previsti  per  le emittenti radiotelevisive in materia di pubblicita’ commerciale;

  Ritenuti   concretamente   rilevanti,   ai  fini   della   campagna elettorale,  gli   editori  che   pubblicano  testate   quotidiane  o periodiche, ovvero edizioni locali di queste, aventi diffusione nelle aree geografiche interessate dalla precisata consultazione elettorale nonche’  le  emittenti  radiotelevisive che  hanno  diffusione  nelle stesse aree;

Dispone:

Titolo I

STAMPA PERIODICA E QUOTIDIANA

Capo I

Propaganda elettorale

Art. 1.

Comunicazione preventiva

  1. Gli  editori di  giornali quotidiani e  periodici o  di edizioni locali di  questi che  intendono diffondere  a qualsiasi  titolo, nei trenta  giorni   precedenti  la  data  della   votazione,  propaganda elettorale  per  l’elezione  del consiglio  regionale  della  regione autonoma Trentino-Alto Adige fissata per  il giorno 22 novembre 1998, sono tenuti a  dare notizia dell’offerta dei relativi  spazi entro il giorno 15 ottobre 1998,  attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa  testata interessata  alla diffusione  della propaganda. Per  la stampa  periodica  si  tiene conto  della  data di  effettiva distribuzione  e non  di quella  di copertina.  Ove in  ragione della periodicita’ della testata  non sia stato possibile  pubblicare su di questa,  nel   termine  anzidetto,   il  comunicato   preventivo,  la diffusione  di propaganda  non  potra’ avere  inizio  che dal  numero successivo  a quello  recante la  pubblicazione del  comunicato sulla testata, salvo  che il comunicato  sia stato pubblicato,  nel termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.

  2.  Il comunicato  preventivo deve  essere pubblicato  con adeguato rilievo,  sia per  collocazione sia  per modalita’  grafiche, e  deve precisare:

  a) l’avvenuta predisposizione di  un codice di autoregolamentazione per la  definizione degli spazi disponibili  nonche’ delle condizioni generali dell’accesso, con indicazione dell’indirizzo e del numero di

telefono  della   redazione  della  testata  e   degli  uffici  della concessionaria   di    pubblicita’   presso   cui   il    codice   di autoregolamentazione e’ depositato;

  b) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato  ad ogni singolo giorno di pubblicazione,  entro  il quale  gli  spazi  medesimi possono  essere

prenotati;

  c)  le tariffe  per  l’accesso a  tali  spazi, quali  autonomamente determinate per ogni  singola testata secondo i criteri  e nei limiti stabiliti nell’art. 4, nonche’ le eventuali condizioni di gratuita’;

  d) ogni  eventuale ulteriore circostanza od  elemento rilevante per la fruizione degli spazi medesimi.

  3.  Nel caso  di edizioni  locali o  comunque di  pagine locali  di testate  a  diffusione  nazionale,  tali  intendendosi  ai  fini  del presente  atto le  testate  con  diffusione pluriregionale,  dovranno indicarsi distintamente le  tariffe praticate per le  pagine locali e le pagine nazionali  nonche’, ove diverse, le altre  modalita’ di cui al precedente comma.

  4. Il comunicato puo’ essere  pubblicato piu’ volte e diffuso anche in ogni altra forma ritenuta opportuna.

  5.   La  pubblicazione   del   comunicato  preventivo   costituisce condizione   pregiudiziale  di   legittimita’  della   diffusione  di propaganda per  la consultazione  elettorale nel  periodo considerato dal  comma 1.  In caso  di mancato  rispetto del  termine a  tal fine stabilito nel comma 1 e salvo  quanto previsto nello stesso comma per le testate  periodiche, la  diffusione di  propaganda non  puo’ avere inizio che  dal quinto giorno  successivo alla data  di pubblicazione del comunicato preventivo.

Art. 2.

Codice di autoregolamentazione

  1.  I soggetti  di cui  all’art. 1  sono tenuti  a determinare  per ciascuna testata gestita,  nell’ambito della loro autonomia  e per la disciplina delle  pubblicazioni di propaganda, un  apposito codice di autoregolamentazione  per assicurare  – anche  attraverso predefinite limitazioni  nelle   modalita’  di  prenotazione  –   che  gli  spazi disponibili  siano   equamente  distribuiti  tra  tutti   i  soggetti interessati che ne facciano richiesta nei termini stabiliti.

  2. Il  codice di autoregolamentazione deve  rimanere a disposizione di  chiunque intenda  prenderne visione,  nelle sedi  precisate nella comunicazione  preventiva  di cui  all’art.  1,  deve essere  inviato all’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni a sua richiesta, in qualunque momento,  e deve essere comunque  conservato dagli editori. E’   in   facolta’   degli    editori   pubblicare   il   codice   di autoregolamentazione della testata interessata.

Art. 3.

Modalita’ dei messaggi di propaganda

  1.   I   messaggi   di  propaganda   debbono   essere   chiaramente riconoscibili,  anche per  specifica collocazione,  secondo modalita’ uniformi per ciascuna testata e debbono recare l’indicazione del loro

committente.

Art. 4.

Tariffe per l’accesso agli spazi di propaganda

  1.  Tenute presenti  le  differenze strutturali  delle varie  scale tariffarie e  delle relative  graduazioni normalmente  definite dalla stampa  in  funzione  della  diversita’ di  natura  e  tipologia  del messaggio  pubblicitario,  le tariffe  per  l’accesso  agli spazi  di propaganda elettorale  sono determinate da ciascuna  testata, secondo le rispettive politiche tariffarie,  in misura comunque non eccedente il  limite rappresentato  dal valore  piu’ alto  tra il  quaranta per cento della  tariffa massima  e il settanta  per cento  della tariffa

minima  vigenti,  per  le  diverse categorie  di  pubblicita’,  sulla testata medesima. Si  escludono dal ventaglio delle  tariffe cui deve aversi riguardo per tale calcolo le tariffe relative alle pubblicita’ editoriali.

  2. Per  le testate a tariffa  unica di pubblicita’, la  tariffa per l’accesso agli  spazi di propaganda  elettorale non puo’  eccedere il limite rappresentato dal cinquanta per cento della tariffa medesima.

  3. I  limiti stabiliti dai commi  1 e 2 si  intendono riferiti alle tariffe  quali  rispettivamente vigenti  per  le  edizioni di  pagine locali  ovvero   per  le   edizioni  o  pagine   nazionali,  nonche’, eventualmente, per i diversi giorni  della settimana e per la diversa collocazione del messaggio.

  4. Debbono essere riconosciute a  tutti coloro che richiedono spazi di propaganda elettorale le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi.

  5. Ogni  editore e’ tenuto a  far verificare in modo  documentale a qualunque  interessato,  a  richiesta, le  condizioni  praticate  per l’accesso agli spazi di propaganda  nonche’ i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.

Titolo I
STAMPA PERIODICA E QUOTIDIANA
Capo II
Pubblicita’ elettorale

Art. 5.

Divieto di pubblicita’ elettorale

  1. Nei trenta giorni precedenti la data della votazione e’ vietata, ai  sensi dell’art.  2  della  legge 10  dicembre  1993,  n. 515,  la pubblicita’ elettorale.

  2. Si  considerano forme  di pubblicita’  vietata le  inserzioni di meri slogan positivi  o negativi, di foto o disegni  e/o di inviti al voto non accompagnati da un’adeguata, sia pur succinta, presentazione politica di  candidati e/o di programmi  e/o di linee, ovvero  da una critica motivata nei confronti dei competitori.

Titolo II
RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA
Capo I
Propaganda elettorale

Art. 6.

Comunicazione preventiva

  1.  I  soggetti  che  svolgono  attivita’  radiotelevisiva  qualora intendano  trasmettere   a  qualunque   titolo,  nei   trenta  giorni precedenti   quello  della   votazione,  propaganda   elettorale  per l’elezione   del   consiglio   regionale   della   regione   autonoma Trentino-Alto  Adige fissata  per il  giorno 22  novembre 1998,  sono tenuti  a dare  preventiva notizia  entro il  giorno 15  ottobre 1998 dell’offerta  dei  relativi  spazi  e/o  dei  programmi  al  riguardo previsti,  attraverso un  apposito comunicato  mandato in  onda sulla stessa emittente cui  gli spazi e/o i programmi  si riferiscono. Tale comunicato deve essere  diffuso almeno una volta  nella fascia oraria di maggiore ascolto e deve precisare:

  a) l’avvenuta predisposizione di  un codice di autoregolamentazione per  la  predeterminazione di  tutti  gli  spazi  da cedere  e/o  dei programmi  di propaganda  da realizzare  (tavole rotonde,  conferenze stampa,  tribune e  quant’altro),  nonche’ per  la definizione  delle condizioni  generali dell’accesso,  con indicazione  dell’indirizzo e del numero di telefono delle sedi dell’emittente e degli uffici della concessionaria di pubblicita’ presso cui il codice e’ depositato;

  b) le eventuali ulteriori forme  di pubblicizzazione date al codice di autoregolamentazione;

  c)  le  tariffe  per  l’accesso  agli  spazi  di  propaganda,  come autonomamente  determinate  per  ogni  singola  emittente  secondo  i criteri e nei limiti stabiliti nell’articolo 10, nonche’ le eventuali condizioni di gratuita’;

  d) le condizioni temporali  di prenotazione degli spazi autogestiti ovvero  di accettazione  dell’invito  a partecipare  ai programmi  di propaganda, con  puntuale indicazione del termine  ultimo, rapportato ad  ogni   singolo  giorno  di   trasmissione,  entro  il   quale  la prenotazione o l’accettazione debbono intervenire;

  e) ogni  eventuale ulteriore circostanza od  elemento rilevante per la  fruizione degli  spazi  di propaganda,  ivi  compreso il  termine ultimo, rapportato ad  ogni singolo giorno di  trasmissione, entro il quale  e’  possibile  presentare l’eventuale  materiale  autoprodotto relativo agli spazi gia’ prenotati.

  2.  L’indicazione  di cui  al  comma  1,  lettera c),  puo’  essere sostituita  con la  precisazione che  le tariffe  per l’accesso  agli spazi di propaganda elettorale sono indicate in un apposito documento a disposizione  di chiunque voglia  prenderne visione presso  la sede legale e presso  le sedi operative dell’emittente  nonche’ presso gli uffici delle concessionarie di pubblicita’.

  3. Il comunicato puo’ essere trasmesso piu’ volte ed essere diffuso anche in ogni altra forma ritenuta opportuna.

  4. La trasmissione del comunicato preventivo costituisce condizione pregiudiziale di  legittimita’ della diffusione di  propaganda per la consultazione elettorale nel periodo considerato nel comma 1. In caso

di mancato rispetto del termine a  tal fine stabilito nel comma 1, la diffusione di propaganda non puo’  avere inizio che dal quinto giorno successivo alla data di diffusione del comunicato preventivo.

Art. 7.

Codice di autoregolamentazione

per le trasmissioni di propaganda

  1. I  soggetti di cui  all’art. 6,  sono tenuti a  determinare, per ciascuna emittente gestita, nell’ambito della loro autonomia e per la disciplina delle  trasmissioni di  propaganda, un apposito  codice di autoregolamentazione   per   assicurare,    nell’offerta   di   spazi autogestiti e  nella realizzazione  dei programmi –  anche attraverso predefinite limitazioni nelle modalita’ di prenotazione – il rispetto del principio della  parita’ di opportunita’ per  tutti i competitori interessati.

  2. Il codice di autoregolamentazione, con riguardo ai trenta giorni precedenti la data delle votazioni,  deve, in particolare, indicare i programmi di propaganda complessivamente previsti e/o determinare gli spazi complessivamente disponibili per la propaganda.

  3. Il  codice di autoregolamentazione deve  rimanere a disposizione di chiunque  intenda prenderne  visione presso le  sedi e  gli uffici previsti  nella comunicazione  preventiva di  cui all’art.  6 e  deve comunque essere conservato dall’emittente.

  4.  Entro  il  giorno  16  ottobre 1998  i  soggetti  che  svolgono attivita’ radiotelevisiva  in ambito nazionale  inviano all’Autorita’ per   le   garanzie  nelle   comunicazioni   copia   del  codice   di autoregolamentazione. Nel caso di mancato rispetto del termine per il comunicato preventivo  di cui all’art.  6, fermo quanto  disposto nel comma 4 dello stesso articolo, il codice di autoregolamentazione deve essere  inviato all’Autorita’  per  le  garanzie nelle  comunicazioni entro  il  giorno  successivo  a  quello  in  cui  viene  diffuso  il comunicato preventivo.

  5. Nello stesso  termine di cui al comma 4  i soggetti che svolgono attivita’ radiotelevisiva  in ambito locale inviano  copia del codice di  autoregolamentazione al  competente  comitato  provinciale per  i servizi   radiotelevisivi.   In  caso   di   invio   del  codice   di autoregolamentazione    all’Autorita’   per    le   garanzie    nelle comunicazioni,  non  rimane  escluso l’obbligo  di  trasmissione  nei confronti del comitato regionale per  i servizi radiotelevisivi ed il silenzio  dell’Autorita’  per  le garanzie  nelle  comunicazioni  non implica verifica di legittimita’ del  codice, che rimane riservata al momento della segnalazione di eventuali violazioni.

Art. 8.

Circuiti

  1. Le  trasmissioni in contemporanea  da parte di  emittenti locali che   operano  in   circuiti  nazionali   comunque  denominati   sono considerate, ai fini  del presente atto, come  trasmissioni in ambito nazionale; il consorzio costituito per la gestione del circuito, o in difetto  le singole  emittenti  che fanno  parte  del circuito,  sono tenuti, in  particolare, al rispetto delle  disposizioni dell’art. 7, comma 4.

  2. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione  autonoma, le  disposizioni  previste  per le  emittenti locali, ivi compresa quella di cui all’art. 7, comma 5.

  3.   Ogni   emittente   risponde  direttamente   delle   violazioni realizzatesi nell’ambito delle trasmissioni in contemporanea.

Art. 9.

Modalita’ delle trasmissioni di propaganda

  1. I  programmi di propaganda elettorale  possono realizzarsi nelle formule  e nelle  modalita’ definite  dall’emittente secondo  criteri che, in relazione alla struttura ed ai tempi relativi, consentano, in condizioni di  parita’, una  corretta illustrazione  delle rispettive posizioni da parte dei singoli competitori. I programmi di propaganda elettorale, anche  se di breve  durata, debbono essere  introdotti da un’indicazione  della  relativa  natura  e  debbono  avere  autonomia nell’ambito del palinsesto.

  2. Gli spazi di propaganda debbono essere segnalati come tali.

  3. Le  trasmissioni di  propaganda elettorale relative  al medesimo collegio provinciale  – di Trento  o di  Bolzano – debbono  andare in onda  in  identica fascia  oraria  e  debbono rispettare  nella  loro rispettiva  articolazione  il  criterio  di  parita’  all’interno  di ciascuna   categoria   di   competitori   del   collegio.   Eventuali registrazioni debbono essere tutte effettuate, compatibilmente con le esigenze  tecniche ed  organizzative, con  analogo anticipo  rispetto alla data ed all’ora della trasmissione.

  4.  Le  condizioni  di  parita’ debbono  essere  assicurate  tra  i candidati  e, rispettivamente,  tra  le liste  dello stesso  collegio provinciale.

  5.  Tenuto conto  della  possibilita’ per  l’elettore di  esprimere quattro preferenze  nell’ambito della  lista votata, il  principio di parita’ deve  essere rispettato  anche tra  i candidati  della stessa lista  provinciale, ove  questi facciano  propaganda personale  e non soltanto, in modo indistinto, per la lista di appartenenza.

  6. Ai fini del rispetto delle condizioni di parita’ tra i candidati deve tenersi  conto delle possibili  diverse valenze dei  messaggi di propaganda  nell’ambito di  diffusione  dell’emittente, in  relazione alla  possibilita’ per  un  candidato di  presentarsi  in entrambi  i collegi provinciali.

  7.  Tenuto  conto  delle  modalita’ di  attuazione  della  garanzia statutaria  di rappresentanza  del  gruppo  linguistico ladino  della provincia di Bolzano, previste dagli articoli 63 e 73 del testo unico delle  leggi   regionali  per  l’elezione  del   consiglio  regionale approvato  con  decreto  del  presidente della  giunta  regionale  29 gennaio  1987,   n.  2/L,  il   principio  di  parita’   deve  essere specificamente rispettato  tra candidati nel collegio  provinciale di Bolzano  appartenenti a  tale gruppo  linguistico in  qualunque lista

compresi.

 8.  L’eventuale  riserva degli  spazi  o  dei programmi  ad  alcune soltanto delle  categorie di  competitori (liste ovvero  candidati di lista)  e/o  ad  uno  soltanto  dei  collegi  provinciali  ricompresi nell’area  di  diffusione  dell’emittente,  deve  essere  chiaramente precisata nel codice di autoregolamentazione.

  9.  I soggetti  di cui  all’art. 6,  anche attraverso  un eventuale responsabile  delle trasmissioni  di  propaganda, sono  tenuti a  far osservare  le   regole  del  codice  di   autoregolamentazione  e  ad assicurare comunque  che vengano rispettati  i principi di  lealta’ e correttezza del dialogo democratico.

Art. 10.

Tariffe per l’accesso agli spazi di propaganda

  1. Le  tariffe per  l’accesso agli  spazi di  propaganda elettorale sono  determinate  da  ciascuna   emittente,  secondo  le  rispettive politiche  tariffarie, in  misura  comunque non  eccedente il  limite rappresentato  dal  trentacinque  per  cento dei  prezzi  di  listino vigenti  per  la cessione  dei  corrispondenti  spazi di  pubblicita’ tabellare commerciale.

  2.  Debbono essere  riconosciute  a tutti  i  richiedenti di  spazi pubblicitari le condizioni  di miglior favore praticate  ad alcuno di essi.

  3. Ogni soggetto  di cui all’art. 6 e’ tenuto  a far verificare, in modo documentale, a richiesta, a qualunque interessato, al competente comitato  regionale per  i servizi  radiotelevisivi ed  ai competenti organi   periferici  dell’Amministrazione   delle  comunicazioni   le condizioni  praticate   per  l’accesso   agli  spazi   di  propaganda elettorale nonche’ i listini in vigore per la cessione degli spazi di pubblicita’  in relazione  ai  quali ha  determinato  le tariffe  per l’accesso agli spazi anzidetti.

Titolo II
RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA
Capo II
Pubblicita’ elettorale

Art. 11.

Divieto di pubblicita’

  1. Nei trenta giorni precedenti la data della votazione e’ vietata, ai  sensi dell’art.  2  della  legge 10  dicembre  1993,  n. 515,  la pubblicita’ elettorale.

  2. Si considerano forme di pubblicita’ vietata, oltre agli spot:

  a)   le   trasmissioni   contenenti  esclusivamente   elementi   di spettacolarizzazione, scene  artificiosamente accattivanti  anche per la non  genuinita’ di  eventuali prospettazioni  informative, slogan, inviti al voto non accompagnati da un’adeguata – ancorche’ succinta – presentazione politica di candidati e/o di programmi e/o di linee;

  b) le  trasmissioni che usano,  attraverso elementi atti  a destare rifiuto, le stesse tecniche di  suggestione indicate sotto la lettera

a) per offrire esclusivamente un’immagine negativa dei competitori.

Titolo II
RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA
Capo III
Programmi e servizi informativi

Art. 12.

Programmi e servizi informativi; altri programmi

  1.  A decorrere  dal  trentesimo giorno  precedente  la data  della votazione, nei  programmi radiotelevisivi di informazione,  anche non elettorale,  riconducibili  alla  responsabilita’  di  una  specifica testata  giornalistica registrata  nei  modi  previsti dall’art.  10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti  politici, membri del Governo, della giunta  e  del  consiglio  regionale, delle  giunte  e  dei  consigli provinciali e comunali del  territorio interessato alla consultazione elettorale  e’ ammessa  esclusivamente nei  limiti della  esigenza di assicurare   completezza   e  imparzialita’   dell’informazione.   In particolare:

  a) la  presenza di candidati,  di esponenti di partiti  e movimenti politici, di  membri del Governo  e’ ammessa solo in  quanto risponda all’esigenza  di  assicurare una  corretta  informazione  su fatti  o eventi di  interesse giornalistico,  non attinenti  alla competizione elettorale, legati all’attualita’ della cronaca;

  b) la  presenza dei membri  della giunta e del  consiglio regionale nonche’ delle giunte  e dei consigli provinciali e  degli enti locali e’ ammessa  qualora sia esclusivamente  riferita a fatti o  eventi di rilevanza locale non attinenti alla competizione elettorale;

  c) puo’ essere  mandata in onda la ripresa in  diretta o registrata di fatti  o eventi di cui  siano partecipi i soggetti  indicati nelle lettere  a)  e  b),  che attengano  alla  competizione  elettorale  o comunque rilevino ai fini di  questa, al limitato scopo di assicurare la  completezza dell’informazione,  sempre che  la ripresa  abbia una durata commisurata  a quella media  delle altre notizie  recate dalla stessa trasmissione informativa, sia  limitata ad immagini commentate senza  brani  in voce  dei  soggetti  anzidetti  e sia  garantita  la corretta  e neutrale  rappresentazione delle  posizioni espresse;  la selezione di fatti ed eventi da riprendere, per quanto in particolare riguarda manifestazioni o  comizi, deve rispondere ad  un criterio di pari opportunita’  per le diverse parti  impegnate nella competizione elettorale  nell’arco  dell’intero  ciclo  dei  servizi  trasmessi  a

decorrere dal trentesimo giorno precedente la data della votazione.

  2. Qualora nel corso di servizi e programmi di informazione vengano trattate questioni di rilievo  ai fini della competizione elettorale, le posizioni rispettivamente assunte  al riguardo dalle diverse forze politiche impegnate nella competizione devono essere rappresentate in modo corretto e  completo. Rimane salva la liberta’ di  commento e di critica  che,   in  una  chiara  distinzione   tra  l’informazione  e l’opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone.

  3. Nei  programmi e  servizi di informazione  elettorale realizzati con  l’intervento esclusivo  degli operatori  della comunicazione  le emittenti  radiotelevisive  sono tenute  a  garantire  la parita’  di trattamento  tra  i  diversi  competitori nonche’  la  completezza  e l’imparzialita’ dell’informazione.

  4. Nel complesso dei programmi e dei servizi informativi elettorali a ciascun competitore deve essere assicurata la stessa misura globale di tempo senza disuguaglianza nelle fasce orarie della messa in onda.

Un’equa distribuzione del tempo deve essere particolarmente osservata negli ultimi giorni prima delle votazioni. La selezione del pubblico, ove sia ammesso,  nelle trasmissioni cui partecipano i  candidati o i

rappresentanti   delle   forze   politiche  in   competizione,   deve salvaguardare una  presenza equilibrata  delle diverse  posizioni. Il conduttore  ha il  dovere di  curare che  durante la  trasmissione il pubblico mantenga un contegno corretto.

  5. Fatto salvo quanto previsto nei precedenti commi in relazione ai programmi e servizi informativi, e’  vietata la presenza dei soggetti di cui al comma 1 in tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle  di  propaganda  elettorale.  Non  si  considera  presenza  in trasmissione  la ripresa  dei  soggetti anzidetti  nel  corso di  una telecronaca o di un programma di intrattenimento ove tale ripresa sia occasionale,  non   ripetuta  e  tecnicamente  non   evitabile  senza pregiudizio dell’integrita’  della trasmissione e  comunque rimangano esclusi interventi personali o citazioni dei soggetti medesimi.

  6. E’  fatto comunque divieto  a registi, conduttori ed  ospiti dei programmi di  qualsiasi genere  di fornire,  nel contesto  di questi, anche in forma  indiretta, indicazioni di voto  o manifestare proprie preferenze di voto.

Titolo II
RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA
Capo IV
Disposizioni generali

Art. 13.

Conservazione delle registrazioni

  1.  I soggetti  di  cui  all’art. 6  sono  tenuti  a conservare  la registrazione  della  comunicazione  preventiva di  cui  allo  stesso articolo. Tutti i soggetti che svolgono attivita’ radiotelevisiva con diffusione nei comuni interessati  dalle competizioni elettorali sono tenuti a  conservare le  registrazioni della totalita’  dei programmi trasmessi sino al giorno delle votazioni  per i tre mesi successivi a tale  data,  salvo,  comunque,  l’obbligo  di  conservare  sino  alla conclusione del procedimento le registrazioni dei programmi in ordine

ai quali, nell’anzidetto termine,  sia stata notificata contestazione di violazione della normativa recata dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515,  ovvero delle  prescrizioni  della  commissione parlamentare  di vigilanza per i servizi radiotelevisivi ovvero delle disposizioni del presente atto.

Art. 14.

Compiti dei comitati provinciali

per i servizi radiotelevisivi

  1.  I  comitati provinciali  per  i  servizi radiotelevisivi  delle province  autonome di  Trento  e Bolzano  assicurano  la corretta  ed uniforme applicazione della normativa e provvedono a:

  a)   verificare  i   modi  di   definizione  dei   calendari  delle trasmissioni di  propaganda, anche  secondo le eventuali  esigenze di alternanza in ragione del numero dei soggetti interessati, nonche’ il rispetto dei calendari medesimi;

  b) presenziare agli eventuali  sorteggi previsti per la definizione dell’ordine  di  successione  dei soggetti  interessati  nelle  varie trasmissioni, nonche’ ad ogni altro  sorteggio previsto nei codici di autoregolamentazione  delle singole  emittenti per  la disciplina  di qualsiasi altro aspetto delle trasmissioni di propaganda;

  c) verificare  la corretta  e trasparente applicazione  dei criteri enunciati  nel codice  di  autoregolamentazione per  le presenze  dei giornalisti   nelle  trasmissioni   realizzate   nelle  forme   della

conferenza stampa;

  d)  verificare il  rispetto  delle disposizioni  dell’art. 1  della legge 10  dicembre 1993, n.  515, nonche’ delle  disposizioni dettate per  la  concessionaria  del   servizio  pubblico  dalla  commissione parlamentare  per l’indirizzo  generale  e la  vigilanza dei  servizi radiotelevisivi  per  quanto  concerne le  trasmissioni  a  carattere regionale, e  delle disposizioni dettate per  l’emittenza privata con il presente atto.

  2. Nei casi di ritenuta  violazione da parte di un’emittente avente sede  o   domicilio  eletto  nell’area  di   competenza,  i  comitati provinciali per  i servizi radiotelevisivi la  richiamano al rispetto della  normativa, raccolgono  i necessari  elementi di  valutazione e riferiscono  senza  indugio  all’Autorita’   per  le  garanzie  nelle comunicazioni ai fini delle conseguenti determinazioni di competenza, fornendo  anche  ogni utile  indicazione  in  ordine alle  condizioni economiche e patrimoniali dell’emittente medesima.

  3.  Per  il  tempestivo   espletamento  dei  compiti  dei  comitati provinciali i gruppi della Guardia di finanza inviano direttamente ad essi, senza indugio,  le denunce ricevute nei  confronti di emittenti aventi   sede  o   domicilio  eletto   nell’ambito  territoriale   di competenza, corredandole  della relativa registrazione  dei programmi denunciati.

  4.  I  responsabili degli  organi  periferici  del Ministero  delle comunicazioni segnalano  senza indugio all’Autorita’ per  le garanzie nelle  comunicazioni le  violazioni delle  norme di  cui al  comma 1, lettera  d),  e  collaborano,  a  richiesta,  anche  con  i  comitati provinciali per i servizi radiotelevisivi ai quali inviano, comunque, copia delle segnalazioni dirette  all’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni.

Titolo III
DISPOSIZIONI COMUNI ALLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA ED ALLA
RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA.

Art. 15.

Accesso agli spazi di propaganda

  1. La  concessione di uno  spazio per propaganda elettorale  ad una lista  ovvero  ad  un  candidato  determina,  in  applicazione  delle disposizioni  della legge  10  dicembre 1993,  n.  515, l’obbligo  di consentire  rispettivamente a  tutte le  altre liste  ed a  tutti gli altri candidati che siano impegnati nella competizione elettorale nel medesimo  collegio,   l’accesso  ad  analogo  spazio   di  propaganda elettorale ad identiche condizioni.

Art. 16.

Divieto di propaganda

  1. Nel giorno precedente ed in quello stabilito per la votazione e’ vietata qualsiasi forma di propaganda oltre che di pubblicita’.

Art. 17.

Sondaggi

  1. Ai sensi  dell’art. 6 della legge 10 dicembre  1993, n. 515, nei quindici  giorni  precedenti la  data  della  votazione e  sino  alla chiusura  delle operazioni  di voto,  e’ vietato  rendere pubblici  o comunque diffondere  i risultati  di sondaggi  demoscopici sull’esito dell’elezione e sugli orientamenti politici  e di voto degli elettori anche se effettuati anteriormente alla data di decorrenza del divieto anzidetto.  La  violazione  del   divieto,  se  commessa  durante  lo svolgimento delle  votazioni, e’ sanzionata anche  penalmente a norma

dell’art. 15,  comma 4, della  legge 10  dicembre 1993, n.  515, come sostituito  dall’art. 1  del decreto-legge  4 febbraio  1994, n.  88, convertito con la legge 24 febbraio 1994, n. 127.

  2. Fermo  il divieto di  cui al comma  1, nel periodo  precedente a quello ivi  considerato la diffusione o  pubblicazione anche parziale dei risultati  dei sondaggi  deve essere accompagnata  dalle seguenti indicazioni, della  cui veridicita’  e’ responsabile il  soggetto che realizza il sondaggio:

  a) soggetto  che ha  realizzato il sondaggio  e, se  realizzato con altri, le collaborazioni di cui si e’ avvalso;

    b) committente e acquirenti;

  c) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;

  d)  metodo di  raccolta delle  informazioni e  di elaborazione  dei dati;

    e) domande rivolte;

  f) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;

    g) criteri seguiti per la formazione del campione;

    h) date in cui e’ stato realizzato il sondaggio.

  3. Le disposizioni  dei precedenti commi si applicano  anche per le pubblicazioni  o  diffusioni  di  risultati  che  indichino  la  sola posizione reciproca dei competitori.

  4.  Fino alla  chiusura  delle  operazioni di  voto  e’ vietata  la pubblicazione e la  trasmissione dei risultati di  inviti, rivolti al pubblico  o  a soggetti  selezionati  anche  nel corso  di  inchieste giornalistiche, ad esprimere in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo le proprie preferenze di voto ovvero i propri orientamenti politici.

Art. 18.

Repressione delle violazioni.

  1.  Le sanzioni  amministrative pecuniarie  stabilite dall’art.  15 della legge  10 dicembre 1993,  n. 515, come modificato  dall’art. 1, comma 23, del  decreto-legge 23 ottobre 1996, n.  545, convertito con la legge  23 dicembre  1996, n.  650, per  la violazione  della legge medesima   ovvero  delle   disposizioni  dettate   dalla  commissione parlamentare  per   l’indirizzo  generale  e  la   vigilanza  per  la concessionaria  del  servizio   pubblico  ovvero  delle  disposizioni dettate con il presente atto, non  sono evitabili con il pagamento in misura ridotta previsto dall’art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Esse si applicano anche a carico dei soggetti a favore dei quali sono  state commesse  le  violazioni qualora  ne  venga accertata  la corresponsabilita’.

  2.  Con  salvezza delle  sanzioni  pecuniarie,  l’Autorita’ per  le garanzie  nelle comunicazioni,  in  caso di  violazioni  da parte  di emittenti radiotelevisive, diffida immediatamente al ripristino delle condizioni dovute, indicando il termine e le modalita’ della relativa attuazione. Ove nel termine assegnato, che non puo’ comunque eccedere i tre  giorni, non vi  sia stata ottemperanza, l’Autorita’  adotta un provvedimento  impeditivo dell’attivita’  di  radiodiffusione e,  nei casi   piu’  gravi,   segnala   la  situazione   al  Ministro   delle comunicazioni per la revoca  della concessione o dell’autorizzazione.

In  caso   di  violazione  reiterata  l’Autorita’   puo’  adottare  i provvedimenti  impeditivi  dell’attivita’  di  radiodiffusione  senza necessita’ di ulteriore diffida.

Art. 19.

Organi ufficiali dei partiti

  1. Ai sensi dell’art. 2, comma  3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le disposizioni sul divieto di pubblicita’ e sulle condizioni di parita’  non  si   applicano  agli  organi  ufficiali   di  stampa  e radiofonica dei partiti e movimenti politici.

  2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale  quotidiano o  periodico  che risulta  registrato come  tale presso la cancelleria  del tribunale ovvero che  rechi indicazione in tal senso nella  testata ovvero che risulti indicato  come tale nello statuto o altro atto ufficiale  del partito o del movimento politico.

I  partiti  ed  i  movimenti  politici  sono  tenuti  a  fornire  con tempestivita’ all’Autorita’  per le  garanzie nelle  comunicazioni le indicazioni al riguardo necessarie.

  3. Si considera organo ufficiale di partito o di movimento politico l’emittente titolare di testata  giornalistica che risulti registrata come organo  del partito presso  la cancelleria del  tribunale ovvero che risulti indicata  come tale nello statuto o  altro atto ufficiale del  partito o  del  movimento  politico. I  partiti  ed i  movimenti

politici sono tenuti a fornire con tempestivita’ all’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni ed al comitato provinciale per i servizi radiotelevisivi territorialmente competente per  il luogo ove ha sede l’emittente, le indicazioni al riguardo necessarie.

Art. 20.

Rettifiche

  Al fine  di tutelare  il preminente  interesse alla  trasparenza ed alla correttezza della competizione elettorale, i giornali quotidiani e periodici e  le emittenti radiotelevisive sono  tenuti a provvedere immediatamente alle  rettifiche rispettivamente previste  dall’art. 8 della  legge 2  febbraio 1948,  n. 47  e dall’art.  10 della  legge 6 agosto 1990, n. 223.

Art. 21.

  Il  presente  atto diviene  operativo  con  la pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

   Napoli, 22 settembre 1998

   Il presidente: Cheli