Provvedimento 24 settembre 2013 della Comissione Parlamentare per l’Indirizzo Generale e la Vigilanza dei Servizi Radiotelevisivi “Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della societa’ concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per le consultazioni elettorali previste nelle province autonome di Trento e Bolzano per il 27 ottobre 2013, e nella regione Basilicata per il 17 e 18 novembre 2013. (documento n.1)”

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L’INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

 

PROVVEDIMENTO 24 settembre 2013

 

 Disposizioni  in  materia   di   comunicazione   politica,   messaggi autogestiti e informazione della societa’ concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per  le  consultazioni  elettorali  previste nelle province autonome di Trento e Bolzano per il 27 ottobre 2013, e nella regione Basilicata per il 17 e 18 novembre 2013.(Documento n. 1).

 

(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.227 del 27 settembre 2013)

 

  La Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi premesso:

  che, con decreti del Presidente della Provincia autonoma di  Trento n. 117 del 26 luglio 2013 e del Presidente della  Provincia  autonoma di Bolzano n. 127/2.1 del 16 maggio 2013 e con decreto  del  prefetto della Provincia di Potenza del 23 luglio 2013, sono stati convocati i comizi  elettorali  e  indette  le  elezioni  del  Presidente   della Provincia di Trento e dei Consigli delle Province autonome di  Trento e di Bolzano per il giorno 27 ottobre 2013, e  del  Presidente  della Giunta e Consiglio regionale della Basilicata per i giorni  17  e  18 novembre 2013;

visti

  a) quanto alla potesta’ di rivolgere indirizzi generali alla RAI  e di disciplinare direttamente le “Tribune”, gli articoli 1 e  4  della legge 14 aprile 1975, n. 103;

  b)  quanto  alla   tutela   del   pluralismo,   dell’imparzialita’, dell’indipendenza, dell’obiettivita’ e della  apertura  alle  diverse forze politiche nel  sistema  radiotelevisivo,  nonche’  alla  tutela delle  pari  opportunita’  tra  uomini  e  donne  nelle  trasmissioni televisive, l’articolo 3  del  testo  unico  della  radiotelevisione, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177,  l’articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, l’articolo 1, comma  3,  della vigente Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni  e  la  RAI, gli atti di indirizzo approvati  dalla  Commissione  il  13  febbraio 1997, il 30 luglio 1997 e l’11 marzo 2003;

  c) la legge 22 febbraio 2000, n. 28, nel suo complesso;

  d) la legge 23 febbraio 1995, n.  43,  recante:  “Nuove  norme  per l’elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario”;

  e) la  legge  costituzionale  22  novembre  1999,  n.  1,  recante: “Disposizioni concernenti l’elezione  diretta  del  Presidente  della Giunta regionale e l’autonomia statutaria delle regioni”;

  f) il decreto del Presidente della Repubblica 31  agosto  1972,  n. 670, recante “Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino – Alto Adige”;

  g) la legge provinciale 5 marzo 2003,  n.  2,  recante  “Norme  per l’elezione  diretta  del  Consiglio  provinciale  di  Trento  e   del Presidente della Provincia”;

  h) la legge provinciale 8 maggio 2013, n. 5, recante  “Disposizioni sull’elezione del Consiglio della Provincia autonoma di  Bolzano  per l’anno  2013  e  sulla  composizione  e   formazione   della   Giunta provinciale”;

  i) lo Statuto della Regione  Basilicata,  approvato  con  legge  22 maggio 1971, n. 350;

  considerata la propria prassi pregressa e i precedenti  di  proprie deliberazioni  riferite   alla   disciplina   di   analoghi   periodi elettorali, nonche’ l’esperienza applicativa di tali disposizioni;

  consultata l’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni;

Dispone

  nei  confronti  della  RAI  Radiotelevisione   italiana,   societa’ concessionaria  del  servizio  radiotelevisivo  pubblico,   come   di seguito:

Art. 1

Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni

  1. Le disposizioni del presente provvedimento, finalizzate  a  dare concreta attuazione ai principi del  pluralismo,  dell’imparzialita’, dell’indipendenza, dell’obiettivita’ e della completezza del  sistema radiotelevisivo, nonche’ ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4  e  5  della  legge  22  febbraio  2000  n.  28,  si riferiscono alle campagne per le elezioni regionali della Basilicata, fissate per i giorni 17 e 18 novembre 2013  e  per  le  elezioni  del Presidente della Provincia autonoma di Trento e  dei  Consigli  delle Province autonome di Trento e di Bolzano, fissate per  il  giorno  27 ottobre 2013.

  2. Le disposizioni del  presente  provvedimento  cessano  di  avere efficacia  il  giorno  successivo  alle   votazioni   relative   alle consultazioni di cui al comma 1.

  3. La RAI cura che alcune delle trasmissioni di cui  alla  presente delibera  siano  ritrasmesse  per  l’estero  da  RAI  Internazionale, garantendo comunque complessivamente la presenza equilibrata di tutti i soggetti politici aventi diritto.

  4. Alle campagne elettorali di  cui  alla  presente  delibera  sono applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.

Art. 2

Tipologia della programmazione regionale RAI  in  periodo  elettorale nelle province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  e  nella  Regione Basilicata

  1.  Nel  periodo   di   vigenza   della   presente   delibera,   la programmazione radiotelevisiva regionale della RAI, avente ad oggetto le trasmissioni di  cui  al  presente  provvedimento,  e’  realizzata esclusivamente nelle forme e con le modalita’ indicate di seguito:

  a) la comunicazione politica, di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, puo’  effettuarsi  mediante  forme  di contraddittorio, interviste  e  ogni  altra  forma  che  consenta  il confronto in condizioni di parita’ tra  i  soggetti  politici  aventi diritto a norma dell’articolo 3. Essa  si  realizza  con  le  Tribune elettorali e politiche disposte dalla  Commissione,  con  i  messaggi autogestiti e con le eventuali ulteriori  trasmissioni  televisive  e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI, di cui all’articolo 3. Le  trasmissioni  possono  prevedere  anche  la   partecipazione   di giornalisti o giornaliste che rivolgono domande ai partecipanti;

  b) i messaggi politici autogestiti di cui all’articolo 4, comma  3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono realizzati con le modalita’ di cui all’articolo 7 della presente delibera;

  c)  l’informazione  e’  assicurata,  secondo  i  principi  di   cui all’articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e nelle modalita’ previste dal  successivo  articolo  4,  mediante  i  telegiornali,  i giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni  altro programma di  contenuto  informativo  a  rilevante  caratterizzazione giornalistica, correlati ai temi  dell’attualita’  e  della  cronaca, purche’ la loro responsabilita’ sia ricondotta a quella di specifiche testate   giornalistiche   registrate    ai    sensi    dell’articolo 32-quinquies, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (testo unico dei servizi di media audiovisivi  e  radiofonici),  come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;

  d) in tutte le altre trasmissioni  della  programmazione  regionale della RAI non e’ ammessa, ad alcun titolo, la presenza di  candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per  il  ruolo  che  ricoprono  o hanno ricoperto nelle istituzioni nell’ultimo  anno,  e  non  possono essere  trattati  temi  di  evidente  rilevanza  elettorale  ne’  che riguardino vicende o  fatti  personali  di  personaggi  politici.  E’ indispensabile  garantire,  laddove  il  format  della   trasmissione preveda l’intervento di un opinionista a sostegno di  una  tesi,  uno spazio adeguato anche alla  rappresentazione  di  altre  sensibilita’ culturali in ossequio al principio non solo del pluralismo, ma  anche del   contraddittorio,   della   completezza   e    dell’oggettivita’ dell’informazione stessa. Cio’ e’ ancor piu’  necessario  per  quelle trasmissioni che, apparentemente di satira o di  varieta’,  diventano poi occasione per dibattere temi di attualita’ politica, senza quelle tutele previste per trasmissioni piu’ propriamente giornalistiche.

Art. 3

Trasmissioni  di  comunicazione  politica  a   diffusione   regionale autonomamente disposte dalla RAI

  1. Nel periodo di vigenza della presente delibera la RAI  programma nella Regione Basilicata e nelle province autonome  di  Trento  e  di Bolzano,  trasmissioni  di  comunicazione   politica   a   diffusione rispettivamente regionale e provinciale.

  Per comunicazione politica radiotelevisiva, ai fini della  presente delibera, si intende  la  diffusione  sui  mezzi  radiotelevisivi  di programmi  contenenti  opinioni   e   valutazioni   politiche.   Alla comunicazione politica radiotelevisiva si applicano  le  disposizioni dei  commi  successivi.  In  ogni  caso,  in  tali  trasmissioni   e’ assicurata parita’  di  condizioni  nell’esposizione  di  opinioni  e posizioni politiche e un’equilibrata rappresentanza di genere tra  le presenze.

  2. Nel periodo compreso tra la  data  di  convocazione  dei  comizi elettorali e quella del termine di presentazione  delle  candidature, nelle trasmissioni di  cui  al  comma  1  del  presente  articolo  e’ garantito l’accesso:

  a) alle forze politiche che costituiscono un  autonomo  gruppo  nel consiglio regionale o nei consigli provinciali da rinnovare;

  b) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera  a), presenti come gruppi o componenti politiche del gruppo misto  in  una delle Camere del Parlamento nazionale.

  3. Nelle trasmissioni di cui al comma 1 del presente  articolo,  il tempo  disponibile  deve  essere  ripartito   in   proporzione   alla consistenza  dei  rispettivi  gruppi  nel  consiglio  regionale,  nei consigli provinciali e nel Parlamento nazionale.

  4. Nel  periodo  compreso  tra  la  scadenza  del  termine  per  la presentazione delle candidature e la mezzanotte  del  secondo  giorno precedente  la   data   delle   elezioni,   nelle   trasmissioni   di comunicazione politica di  cui  al  presente  articolo  e’  garantito l’accesso:

  a) alle liste regionali o provinciali ovvero ai gruppi di  liste  o alle coalizioni di liste collegate alla carica  di  Presidente  della Giunta regionale o di Presidente della Provincia autonoma di Trento;

  b) alle forze politiche  che  presentano  liste  di  candidati  per l’elezione del consiglio regionale o dei consigli provinciali;

  5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4 il tempo  disponibile  deve essere ripartito per una meta’ in parti uguali tra i soggetti di  cui alla lettera a) e per una meta’ in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera b).

  6. Al fine di mantenere i rapporti con la RAI, sede regionale,  che si  rendono  necessari  per  lo  svolgimento  delle  trasmissioni  di comunicazione politica di cui al presente articolo gli aventi diritto indicano i loro rappresentanti nel numero di:

  – tre, delle liste che compongono le coalizioni di cui al comma  4, lettera a). In caso di dissenso tra i detti rappresentanti prevalgono le proposte formulate a maggioranza;

  – uno per le forze politiche di cui al comma 4, lettera b).

  7. In rapporto al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunita’  tra  gli  aventi  diritto  puo’ essere realizzato, oltre che nell’ambito della medesima trasmissione, anche nell’ambito di un ciclo di piu’ trasmissioni, purche’  ciascuna di queste abbia analoghe opportunita’ di ascolto. In  ogni  caso,  la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti  dei  soggetti  politici  aventi  diritto  deve  essere effettuata su base settimanale, garantendo la parita’ di  trattamento nell’ambito  di  ciascun  periodo  di  programmazione.  E’   altresi’ possibile realizzare trasmissioni anche mediante la partecipazione di giornalisti e giornaliste, anche appartenenti ad altre  testate  e  a titolo  non  oneroso,  che   rivolgono   domande   ai   partecipanti, assicurando imparzialita’ e pari opportunita’  nel  confronto  tra  i soggetti politici. La lista dei giornalisti accreditati e’ pubblicata sul sito www.tgr.rai.it.

  8. Le trasmissioni di cui al  comma  1,  i  relativi  responsabili, l’elenco degli aventi diritto, i  tempi  a  loro  disposizione  e  il calendario  delle  partecipazioni   saranno   pubblicati   sul   sito www.tgr.rai.it.  

 9.  La  responsabilita’  delle  trasmissioni  di  cui  al  presente articolo deve  essere  ricondotta  a  quella  di  specifiche  testate giornalistiche come definite all’articolo 2, comma 1, lettera c).

Art. 4

Informazione

  1. Sono programmi di informazione quelli definiti  all’articolo  2, comma 1, lettera c).

  2. Nel periodo di vigenza  della  presente  delibera,  i  notiziari diffusi dalla RAI e tutti gli altri programmi a contenuto informativo debbono garantire la presenza  paritaria,  coerentemente  con  quanto previsto dall’articolo 5 della legge n. 28 del 2000, dei soggetti  di cui all’articolo 3, uniformandosi con particolare rigore  ai  criteri di tutela del pluralismo,  della  completezza,  della  imparzialita’, della obiettivita’, dell’equilibrata rappresentanza di  genere  e  di parita’ di trattamento tra le diverse forze  politiche,  evitando  di determinare,  anche  indirettamente,  situazioni   di   vantaggio   o svantaggio per determinate forze politiche. I direttori  responsabili dei notiziari sono tenuti ad acquisire  settimanalmente  i  dati  del monitoraggio   del   pluralismo   relativi   alla   testata   diretta dall’Istituto cui fa riferimento l’Autorita’ per  le  garanzie  nelle comunicazioni.

  3. In particolare i direttori responsabili dei programmi di cui  al presente articolo, nonche’ i loro conduttori e registi, osservano  in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione  al  precedente comma 2,  considerando  non  solo  le  presenze  e  le  posizioni  di candidati, di esponenti politici o comunque  di  persone  chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per  il  ruolo  che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni  nell’ultimo  anno,  ma anche le posizioni di  contenuto  politico  espresse  da  soggetti  e persone non direttamente partecipanti alla  competizione  elettorale. Essi curano che l’organizzazione  e  lo  svolgimento  del  programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino inequivocabilmente  finalizzati  ad  assicurare  il rispetto dei criteri di cui al comma 2.

  Inoltre essi curano che gli utenti non siano  oggettivamente  nella condizione  di  poter  attribuire,  in  base  alla   conduzione   del programma, specifici  orientamenti  politici  ai  conduttori  o  alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con  presenza  diretta  di  membri  del Governo, di esponenti politici  o  comunque  di  persone  chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per  il  ruolo  che ricoprono o  hanno  ricoperto  nelle  istituzioni  nell’ultimo  anno. Infine essi osservano comunque in  maniera  particolarmente  rigorosa ogni  cautela  atta  a  evitare  che  si  determinino  situazioni  di vantaggio per determinate forze politiche o  determinati  competitori elettorali, prestando anche la massima attenzione alla  scelta  degli esponenti politici invitati e alle posizioni  di  contenuto  politico espresse dagli altri ospiti; a tal  fine  deve  essere  garantito  il contraddittorio in condizioni di effettiva parita’,  in  assenza  del quale non possono essere trattati temi di chiara rilevanza  politica, ovvero  che  riguardino  vicende  o  fatti  personali  di  personaggi politici.

  4. Per quanto riguarda  i  programmi  di  informazione  di  cui  al presente articolo, i  rappresentanti  delle  istituzioni  partecipano secondo le regole stabilite dalla legge n. 28 del 2000  per  tutti  i candidati  e  gli  esponenti  politici,  salvo  nei   casi   in   cui intervengano  su  materie  inerenti  all’esclusivo  esercizio   delle funzioni istituzionali svolte.

  5.   La   RAI   pubblica   quotidianamente   sul    proprio    sito www.raiparlamento.rai.it  i  dati  del  monitoraggio  del  pluralismo relativi a ogni testata e gli indici di ascolto.

  6. Nel periodo disciplinato dal presente regolamento i programmi di approfondimento  informativo,  qualora  in  essi   assuma   carattere rilevante     l’esposizione     di     opinioni     e     valutazioni politico-elettorali,  sono  tenuti  a  garantire  la  piu’  ampia  ed equilibrata  presenza  e  possibilita’  di  espressione  ai   diversi soggetti politici.

  7. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi  precedenti,  e  il ripristino di eventuali squilibri accertati, e’ assicurato  d’ufficio dall’Autorita’ per le garanzie  nelle  comunicazioni  secondo  quanto

previsto dalle norme vigenti.

  8.  La  RAI  comunica   all’Autorita’   per   le   garanzie   nelle comunicazioni  e  alla   Commissione   parlamentare   il   calendario settimanale delle trasmissioni effettuate indicando i temi trattati e i soggetti politici invitati,  nonche’  la  suddivisione  per  genere delle presenze, e informa altresi’ sui  tempi  garantiti  a  ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente, sugli indici di ascolto e sulla programmazione della settimana successiva. La  RAI pubblica quotidianamente sul proprio sito www.raiparlamento.rai.it  i dati del monitoraggio del pluralismo relativi a ogni testata, nonche’ le informazioni di cui al primo periodo del presente comma.

  9. La RAI fornisce  settimanalmente  alla  Commissione  i  dati  di monitoraggio del  pluralismo  relativi  alle  testate  giornalistiche regionali per la Regione e le  province  autonome  interessate  dalle consultazioni  elettorali.  Tale  documentazione  e’  contestualmente pubblicata e scaricabile dal sito www.raiparlamento.rai.it e sul sito www.tgr.rai.it.

Art. 5

Illustrazione delle modalita’ di voto e presentazione delle liste

  1. Nella  regione  e  nelle  province  autonome  interessate  dalle consultazioni elettorali,  a  far  luogo  almeno  dal  decimo  giorno precedente al termine di presentazione delle candidature,  e  fino  a tale data, la RAI predispone e trasmette, anche nei  suoi  siti  web, una scheda televisiva e una radiofonica, nonche’ una  o  piu’  pagine televideo,  che  illustrano   gli   adempimenti   previsti   per   la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste.

  2. Nel  periodo  compreso  tra  la  scadenza  del  termine  per  la presentazione delle candidature e la mezzanotte  del  secondo  giorno precedente la data delle elezioni,  la  RAI  predispone  e  trasmette schede  televisive  e  radiofoniche  che  illustrano  le   principali caratteristiche  delle  consultazioni  in  oggetto,  con  particolare riferimento ai sistemi elettorali e alle modalita’ di espressione del voto.

  3. Nell’ambito delle schede informative di  cui  al  comma  2  sono altresi’ illustrate le speciali modalita’ di voto  previste  per  gli elettori affetti da disabilita’, con particolare riferimento a quelle previste per i malati intrasportabili.

  4. Le schede o  i  programmi  di  cui  al  presente  articolo  sono trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari  e Tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua  dei  segni che le renda fruibili alle persone non udenti.

  5.  Le  schede  di  cui  al  presente  articolo  saranno  messe   a disposizione on line per la  trasmissione  gratuita  da  parte  delle emittenti televisive e  radiofoniche  locali  disponibili  oltre  che essere caricate on  line  sui  primi  dieci  siti  di  video  sarin gratuiti.

Art. 6

Tribune elettorali regionali e provinciali

  1. La  RAI  trasmette  nella  Regione  e  nelle  province  autonome interessate dalle consultazioni elettorali, su rete locale  in  orari di  massimo  ascolto,  quindi  preferibilmente   prima   o   dopo   i telegiornali pomeridiani e serali, comunque evitando  la  coincidenza con altri programmi delle reti  generaliste  della  RAI  a  contenuto specificatamente  informativo,   Tribune   elettorali   regionali   e provinciali, televisive e  radiofoniche,  curando  di  assicurare  un rapporto equilibrato fra i rappresentanti di coalizioni diverse e tra i vari candidati rispettivamente  alla  carica  di  Presidente  della Giunta regionale della Basilicata e  di  Presidente  della  Provincia autonoma di Trento e  garantendo,  nell’ambito  della  partecipazione delle singole forze politiche, un’adeguata rappresentazione di genere tra le presenze.

  2. Le Tribune di cui al comma 1 sono registrate e  trasmesse  dalle corrispondenti sedi regionale e provinciali della RAI.  

 3. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni  di  cui al presente articolo  ha  luogo  mediante  sorteggio  a  cui  possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi  diritto,  e per il quale la RAI puo’ proporre criteri di ponderazione.

  4.   L’organizzazione   e   la   conduzione   delle    trasmissioni radiofoniche, nonche’ la  loro  collocazione  in  palinsesto,  devono conformarsi  quanto  piu’  possibile  alle  trasmissioni  televisive, tenendo conto delle relative specificita’ dei due mezzi.

  5. L’eventuale rinuncia di un soggetto avente diritto a partecipare alle Tribune non pregiudica la facolta’ degli altri di  intervenirvi, anche nella medesima trasmissione, e cio’ determina un  accrescimento del tempo spettante ai partecipanti. Nelle  trasmissioni  interessate e’ fatta menzione della rinuncia.

  6. Tutte le Tribune sono trasmesse  di  regola  in  diretta,  salvo diverso accordo tra tutti i  partecipanti;  se  sono  registrate,  la registrazione e’ effettuata nelle 24 ore precedenti la messa in onda, ed avviene contestualmente per tutti i soggetti  che  prendono  parte alla trasmissione. Qualora le Tribune non siano riprese  in  diretta, il  conduttore  ha  l’obbligo,  all’inizio  della  trasmissione,   di dichiarare che si tratta di una registrazione.

  7. La  registrazione  delle  Tribune  da  sedi  diverse  da  quelle indicate nel presente provvedimento  e’  possibile  col  consenso  di tutti gli aventi diritto e della RAI.

  8.  Le  ulteriori  modalita’  di  svolgimento  delle  Tribune  sono delegate alla direzione dei  telegiornali  regionali,  che  riferisce alla  Commissione  parlamentare  tutte  le  volte  che   lo   ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in  proposito le disposizioni degli articoli 13 e 14.

  9. Alle trasmissioni di  cui  al  presente  articolo  si  applicano inoltre le disposizioni di cui all’articolo 4, commi 6 e 7.

Art. 7

Messaggi autogestiti

  1. Dalla data di presentazione delle candidature la RAI  trasmette, nella  regione  e   nelle   province   autonome   interessate   dalle consultazioni  elettorali,  messaggi  politici  autogestiti  di   cui all’articolo 4, comma 3, della  legge  22  febbraio  2000,  n.  28  e all’articolo 2, comma 1, lettera b) del presente provvedimento.  

 2. Nella  regione  e  nelle  province  autonome  interessate  dalle consultazioni elettorali, gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all’articolo 3, comma 4.

  3. Entro il terzo giorno dalla data di approvazione della  presente delibera,  la  RAI  comunica  all’Autorita’  per  le  garanzie  nelle comunicazioni  e  alla  Commissione   il   numero   giornaliero   dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui all’articolo  4, comma 3, della legge  22  febbraio  2000,  n.  28,  nonche’  la  loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessita’ di coprire in modo trasversale tutte le fasce comprese tra le ore 8 e le ore 22.30. Le indicazioni  di  cui  all’articolo  4  della  legge  22 febbraio  2000,  n.  28,  si  intendono  riferite  all’insieme  delle programmazioni regionale e provinciali. La comunicazione della RAI e’ valutata dalla Commissione con le modalita’ di  cui  all’articolo  13 del presente provvedimento.

  4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi  a seguito di loro specifica richiesta, che:

  a) e’ presentata alle sedi regionale e provinciali della RAI  della regione e delle  province  autonome  interessate  alla  consultazione elettorale entro i due giorni  successivi  allo  scadere  dell’ultimo termine per la presentazione delle candidature;

  b) e’ sottoscritta, se il messaggio cui e’ riferita e’ richiesto da una  coalizione,  dal  capo  della   coalizione   e   dal   candidato all’elezione a Presidente della Regione o della Provincia autonoma;

  c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

  d) specifica se e in quale misura il richiedente intende  avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a  filmati  e registrazioni realizzati in proprio, purche’ con tecniche e  standard equivalenti a quelli abituali della RAI.  Messaggi  prodotti  con  il contributo tecnico della RAI potranno  essere  realizzati  unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti  dalla  RAI nella sede regionale  e  provinciali  per  i messaggi  a  diffusione regionale o provinciale.

  5. Entro il giorno successivo al termine di cui al comma 4, lettera a),  la  RAI  provvede  a  ripartire  le  richieste   pervenute   nei contenitori  mediante  sorteggio,   a   cui   possono   assistere   i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto.

  6. Il  calendario  dei  contenitori  e  dei  relativi  messaggi  e’ pubblicato su www.raiparlamento.rai.it.

  7.  I  messaggi  di  cui  al  presente  articolo   possono   essere organizzati, su  richiesta  della  forza  politica  interessata,  con modalita’ che ne consentano la comprensione anche da  parte  dei  non udenti.

  8. Per quanto non e’ espressamente previsto dal  presente  articolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo  4  della  legge  22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 8

Conferenze-stampa dei candidati a Presidente della  Regione  e  della Provincia autonoma

  1. In aggiunta alle trasmissioni di cui agli articoli 3 e 6 la  RAI trasmette nella Regione e nella Provincia autonoma interessate  dalle consultazioni, nelle ultime due settimane  precedenti  il  voto,  una serie di conferenze-stampa riservate ai candidati a Presidente  della Regione e della Provincia autonoma.

  2. Ciascuna conferenza-stampa della  durata  di  trenta  minuti  e’ trasmessa  su  rete  locale  in  orari  di  massimo  ascolto,  quindi preferibilmente prima o dopo i  telegiornali  pomeridiani  e  serali, comunque evitando la  coincidenza  con  altri  programmi  delle  reti generaliste  della  RAI  a  contenuto  specificatamente  informativo, possibilmente  in  date  diverse  dalle  trasmissioni  previste  agli articoli 3 e 6 e comunque in orari non  coincidenti.  A  ciascuna  di esse  prende  parte  un  numero  uguale  di  giornalisti  di  testate regionali, entro  il  massimo  di  tre,  individuati  dalla  societa’ concessionaria del servizio radiotelevisivo  pubblico,  eventualmente anche  tra  quelli  non  dipendenti  dalle  testate  della  RAI.   La partecipazione e’ da ritenersi a titolo non oneroso.

  3. La conferenza-stampa e’ moderata da un  giornalista  della  RAI: essa e’ organizzata e si svolge in modo tale da garantire il rispetto di principi di equilibrio, correttezza e parita’  di  condizioni  nei confronti dei soggetti intervistati. I  giornalisti  pongono  domande della durata non superiore a 30 secondi.  

 4. Le conferenze-stampa sono trasmesse in diretta.

Art. 9

Confronti tra candidati Presidente della Regione  e  della  Provincia autonoma

  1. Negli ultimi dieci giorni precedenti il voto  la  RAI  trasmette nella  Regione  e  nella   Provincia   autonoma   interessate   dalle consultazioni confronti tra i candidati in condizioni di  parita’  di tempo, di  parola  e  di  trattamento,  avendo  cura  di  evitare  la sovrapposizione oraria con altri  programmi  delle  reti  generaliste della RAI a contenuto specificatamente informativo. Il  confronto  e’ moderato  da  un  giornalista  RAI  e  possono  fare  domande   anche giornalisti non appartenenti alla RAI, scelti tra differenti  testate e in rappresentanza di diverse sensibilita’ politiche  e  sociali,  a

titolo non oneroso.

Art. 10

Programmi dell’Accesso

  1. La programmazione dell’Accesso nella Regione Basilicata e  nelle province autonome di Trento e Bolzano e’ sospesa durante  il  periodo di efficacia della presente delibera.

Art. 11

Trasmissioni televideo per i non udenti

  1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la RAI, in aggiunta alle ulteriori modalita’ di fruizione delle trasmissioni  da parte  delle  persone  diversamente  abili,  previste  dal   presente provvedimento, cura la pubblicazione di pagine di  televideo  recanti l’illustrazione dei programmi delle liste  e  delle  loro  principali iniziative nel corso della  campagna  elettorale  e  le  trasmette  a partire dal quinto giorno successivo al termine per la  presentazione delle candidature.

Art. 12

Trasmissioni per i non vedenti

  1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la RAI, in aggiunta alle ulteriori modalita’ di fruizione delle trasmissioni  da parte delle persone diversamente  abili  previste  dal  contratto  di servizio, cura la realizzazione dei programmi previsti dalla presente delibera per la fruizione dei non vedenti.

Art. 13

Comunicazioni e consultazione della Commissione

  1. I calendari delle Tribune e delle conferenze-stampa in  diretta, e le loro modalita’ di svolgimento,  incluso  l’esito  dei  sorteggi, sono preventivamente  trasmessi  alla  Commissione  parlamentare  per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

  2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente regolamento sulla  Gazzetta  Ufficiale  la  RAI  comunica  all’Autorita’  per  le garanzie nelle comunicazioni e  alla  Commissione  il  calendario  di massima delle trasmissioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), pianificate fino alla data del  voto  oltre  che,  il  venerdi’ precedente alla  messa  in  onda,  il  calendario  settimanale  delle trasmissioni programmate.

  3. Entro le  ore  12  di  ogni  venerdi’,  sino  al  termine  della competizione  elettorale,  la  RAI  comunica   alla   Commissione   e all’Autorita’ per le  garanzie  nelle  comunicazioni,  tramite  posta elettronica, il calendario  settimanale  delle  trasmissioni  di  cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) effettuate, indicando  i temi trattati, i soggetti  politici  invitati,  la  ripartizione  dei tempi garantiti a ciascuna forza politica,  nonche’  la  suddivisione per genere delle presenze e i dati  Auditel  degli  ascolti  medi  di ciascuna trasmissione.

  4. La documentazione di cui al precedente comma e’  contestualmente pubblicata e scaricabile dal sito www.raiparlamento.rai.it.  

 5. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito  l’Ufficio di Presidenza, tiene i contatti con la RAI che si  rendono  necessari per l’attuazione della presente delibera,  in  particolare  valutando gli atti  di  cui  ai  commi  precedenti  e  definendo  le  questioni specificamente menzionate  dal  presente  provvedimento,  nonche’  le ulteriori questioni controverse che non  ritenga  di  rimettere  alla Commissione.

Art. 14

Responsabilita’  del  consiglio  d’amministrazione  e  del  direttore generale

  1. Il consiglio d’amministrazione e il direttore generale della RAI sono  impegnati,  nell’ambito   delle   rispettive   competenze,   ad assicurare l’osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente regolamento, riferendone  tempestivamente  alla  Commissione parlamentare. Per le Tribune  essi  potranno  essere  sostituiti  dal direttore competente.

  2. Qualora dal monitoraggio dei dati  quantitativi  e  qualitativi, considerati su base settimanale a partire dalla data di  convocazione dei comizi  elettorali,  emergessero  disequilibri  nei  programmi  a contenuto  informativo  non  giustificati   da   oggettive   esigenze informative, la direzione generale della RAI e’ chiamata a richiedere alla testata  interessata  misure  di  riequilibrio  a  favore  delle coalizioni o dei soggetti politici danneggiati.

  3. La violazione della presente disciplina costituisce inosservanza agli indirizzi della Commissione di vigilanza ai sensi  dell’articolo 1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

  La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.  

    Roma, 24 settembre 2013

    Il Presidente: Fico