Provvedimento 29 luglio 2003 recante “Disposizioni, ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonche’ tribune elettorali per le elezioni del presidente della provincia di Trento nonche’ dei membri dei consigli provinciali della provincia di Trento e della provincia di Bolzano, componenti il consiglio regionale della regione Trentino-Alto Adige, fissate per il giorno 26 ottobre 2003.”.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L’INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

PROVVEDIMENTO 29 luglio 2003

Disposizioni, ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia   di   comunicazione   politica,    messaggi   autogestiti   e informazione della concessionaria pubblica nonche’ tribune elettorali per  le elezioni del presidente della provincia di Trento nonche’ dei membri  dei  consigli  provinciali   della provincia di Trento e della provincia di Bolzano, componenti il consiglio regionale della regione Trentino-Alto Adige, fissate per il giorno 26 ottobre 2003.

(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 204 del 3 settembre 2003)

 

IL PRESIDENTE

 

La commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:
a) visti,  quanto  alla  potesta’ di rivolgere indirizzi generali alla  RAI e di disciplinare direttamente le «Tribune», gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;
b) visti,  quanto alla tutela del pluralismo, dell’imparzialita’, dell’indipendenza,  dell’obiettivita’  e  della apertura alle diverse forze   politiche nel sistema radiotelevisivo, nonche’ la tutela delle pari   opportunita’  tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive,
l’art.  1, secondo comma, della legge n. 103/1975, l’art. 1, comma 2, del    decreto-legge   6 dicembre   1984,   n.    807,  convertito  con modificazioni  dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, l’art. 1, comma 2, della  legge  6 agosto 1990, n. 223, l’art. 1 della legge 22 febbraio 2000,  n.  28,  l’art.  1,  comma 3, della vigente convenzione tra il  Ministero  delle  comunicazioni  e   la  RAI,  gli  atti  di indirizzo approvati dalla commissione il 13 febbraio ed il 30 luglio 1997;
c) viste,    quanto    alla     disciplina    delle   trasmissioni radiotelevisive  in  periodo  elettorale e le relative potesta’ della commissione,  la  legge  10 dicembre  1993,  n.  515, e le successive modificazioni;   nonche’,   per   l’illustrazione    delle   fasi  del procedimento elettorale, l’art. 19 della legge 21 marzo 1990, n. 53;
d) vista in particolare la legge 22 febbraio 2000, n. 28;
e) visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,  n.  670,  recante  il  testo   unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige;
f) viste  in  particolare  le  modificazioni del predetto statuto speciale  di  cui  all’art.  4  della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2;
g) vista  la  legge della provincia di Trento 5 marzo 2003, n. 2, in  materia  di  elezioni  del consiglio provinciale e del presidente della provincia;
h) vista la legge della provincia di Bolzano 14 marzo 2003, n. 4, in materia di elezioni del consiglio provinciale;
i) visti  i  provvedimenti  in  data 3 giugno 2003 dei rispettivi presidenti,  con  cui  le  amministrazioni provinciali di Trento e di Bolzano  hanno  fissato  per  domenica  26 ottobre   2003  la  data di votazione per il rinnovo degli organi provinciali;
l) consultata l’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni;

Dispone

nei   confronti   della   RAI    Radiotelevisione  italiana,  societa’ concessionaria    del   servizio  radiotelevisivo  pubblico,  come   di seguito:

Art. 1.
Ambito di applicazione e disposizioni
comuni a tutte le trasmissioni

1.  Le  disposizioni del presente provvedimento si riferiscono alla campagna  per  le  elezioni  del presidente della provincia di Trento nonche’  dei  consigli  provinciali della provincia di Trento e della provincia di Bolzano fissate per il giorno 26 ottobre 2003.
2.  Le  disposizioni  del  presente  provvedimento cessano di avere efficacia   il   giorno   successivo  alle   votazioni  relative  alla consultazione di cui al comma 1.
3.  La  RAI  cura  che alcune delle trasmissioni di cui al presente provvedimento  siano  organizzate  con modalita’ che ne consentano la comprensione   anche   da  parte  dei  non   udenti.  Per  i  messaggi autogestiti  tali  modalita’   non  possono  essere  attivate senza il consenso della forza politica richiedente.

 

Art. 2.
Tipologia della programmazione regionale RAI
in periodo elettorale nella regione Trentino-Alto Adige

1.   Nel   periodo   di  vigenza  del   presente  provvedimento,  la programmazione  radiotelevisiva   regionale  della  RAI  nella regione Trentino-Alto    Adige,   fermo   restando   quanto    previsto   dalle disposizioni  relative  all’attuazione   del bilinguismo e alla tutela delle  minoranze  linguistiche, ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalita’ indicate di seguito:
a) la  comunicazione  politica, di cui all’art. 4, comma 1, della legge  22 febbraio  2000,  n.  28, puo’ effettuarsi mediante forme di contraddittorio,  interviste  ed  ogni  altra  forma   che consenta il raffronto  tra  differenti  posizioni   politiche  e  tra candidati in competizione.  Essa  si  realizza  mediante  le  tribune elettorali e politiche  disposte dalla commissione, di cui all’art. 8 del presente provvedimento, e con le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI, di cui all’art. 3;
b) i  messaggi  politici autogestiti, di cui all’art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono caratterizzati dall’assenza del   contraddittorio e dalla richiesta specifica della forza politica interessata    alla   loro   programmazione.   Essi    sono   trasmessi esclusivamente nei contenitori di cui all’art. 4;
c) l’informazione e’ assicurata mediante i notiziari regionali ed i   relativi  approfondimenti,  purche’  la  loro   responsabilita’ sia ricondotta  a  quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai  sensi  dell’art.  10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.  Essi sono piu’ specificamente disciplinati dall’art. 5;
d) in  tutte le altre trasmissioni della programmazione della RAI ricevute  nella  regione Trentino-Alto Adige non e’ ammessa, ad alcun titolo,   la  presenza  di  candidati  o  di esponenti politici, e non possono  essere  trattati  temi  di  evidente  rilevanza   politica ed elettorale.

 

Art. 3.
Trasmissioni di comunicazione politica
autonomamente disposte dalla RAI

1.  Nel  periodo  di  vigenza  del  presente   provvedimento  la RAI programma   nella   regione    Trentino-Alto   Adige  trasmissioni  di comunicazione politica.
2.  Nelle  trasmissioni di cui al comma 1, nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione   delle candidature, gli spazi di comunicazione politica sono garantiti:
a) nei  confronti  delle  forze  politiche   che  costituiscono un autonomo gruppo nei consigli provinciali da rinnovare ovvero che, pur non   costituendo   un  gruppo,   rappresentano  una  delle  minoranze linguistiche  riconosciute   ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482;
b) nei  confronti delle forze politiche, diverse da quelle di cui alla  lettera a), presenti in uno dei rami del Parlamento nazionale o che  hanno   eletto,  con  proprio  simbolo, almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo.
3.  Nelle  trasmissioni  di cui al comma 2, il tempo disponibile e’ ripartito  per il 90 per cento tra i soggetti di cui alla lettera a), in   proporzione alla loro consistenza nelle assemblee di riferimento, e  per il restante 10 per cento ai soggetti di cui alla lettera b) in modo paritario.
4.  Nel  periodo  compreso  tra  lo  spirare   del  termine  per  la presentazione  delle  candidature   e la mezzanotte del secondo giorno precedente  la  data  delle   elezioni,  fermo  restando  l’obbligo di garantire  un   tempo  complessivamente paritario alle trasmissioni di comunicazione  politica che si riferiscono rispettivamente al rinnovo degli   organi  provinciali della provincia di Trento e al rinnovo del consiglio provinciale di Bolzano, sono garantiti spazi:
a) alle  forze  politiche  o  alle  coalizioni   che presentano un candidato alla presidenza della provincia di Trento;
b) alle  forze  politiche  che  presentano liste di candidati per l’elezione dei consigli provinciali.
5.  Limitatamente  alle  trasmissioni di cui al comma 4 relative al rinnovo  degli organi provinciali della provincia di Trento, il tempo disponibile e’ ripartito per una meta’ in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera a) e per una meta’ in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera b).
6.  Nelle trasmissioni di cui al comma 4, le coalizioni di cui alla lettera a) dello stesso comma 4, individuano tre rappresentanti delle liste  che le compongono, ai quali e’ affidato il compito di tenere i rapporti con la RAI che si rendono necessari. In caso di dissenso tra tali  rappresentanti  prevalgono  le  proposte  formulate   dalla loro maggioranza.
7.   In   rapporto   al  numero  dei   partecipanti  ed  agli  spazi disponibili,  il  principio   delle  pari  opportunita’ tra gli aventi diritto  puo’ essere realizzato, oltre che nell’ambito della medesima trasmissione,  anche   nell’ambito  di  un ciclo di piu’ trasmissioni, purche’ ciascuna di queste abbia analoghe opportunita’ di ascolto. E’ altresi   possibile    realizzare   trasmissioni   anche  mediante  la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti.
8.  In  ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione  politica  nei  confronti  dei soggetti politici aventi diritto  deve  essere  effettuata  su  base bisettimanale, garantendo l’applicazione  dei  principi  di equita’ e di parita’ di trattamento nell’ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione.
9.  La  responsabilita’  delle  trasmissioni  di  cui   al  presente articolo  deve  essere  ricondotta  a   quella  di  specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell’art. 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

 

Art. 4.
Messaggi autogestiti

1.  La  programmazione  dei  messaggi  politici   autogestiti di cui all’art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ed all’art. 2,  comma  1,  lettera b) del presente provvedimento, e’ obbligatoria nei programmi della RAI per la regione Trentino-Alto Adige.
2.  Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i seguenti soggetti di cui all’art. 3, comma 4.
3. Entro il quinto giorno dalla data di approvazione della seguente delibera,   la  RAI  comunica  all’Autorita’  per  le  garanzie   nelle comunicazioni   ed   alla  commissione,  il   numero  giornaliero  dei contenitori  destinati  ai   messaggi  autogestiti  di cui all’art. 4, comma  3,  della   legge  22 febbraio  2000,  n.  28,  nonche’ la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessita’ di coprire  piu’   di una fascia oraria. Le indicazioni di cui all’art. 4 della   legge    22 febbraio   2000,  n.  28,  si  intendono   riferite all’insieme  della  programmazione  regionale. La comunicazione della RAI  e’ valutata dalla commissione con le modalita’ di cui all’art. 9 del presente provvedimento.
4.  I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, la quale:
a) e’  presentata  alla  sede  regionale   della RAI della regione Trentino-  Alto  Adige  entro  i   due  giorni successivi allo scadere dell’ultimo termine per la presentazione delle candidature;
b) se   il   messaggio  cui  e’   riferita  e’  richiesto  da  una coalizione, deve essere sottoscritta dal candidato a presidente della provincia di Trento.
c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;
d) specifica  se  ed  in  quale  misura   il  richiedente  intende avvalersi  delle  strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purche’ con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della RAI.
5. Entro il giorno successivo al termine di cui al comma 4, lettera a),    la   RAI  provvede  a  ripartire  le   richieste  pervenute  nei contenitori.
6.  Per  quanto non e’ espressamente previsto dal presente articolo si    applicano   le  disposizioni  di  cui  all’art.   4  della  legge 22 febbraio 2000, n. 28.

 

Art. 5.
Informazione

1.  Nel  periodo di vigenza del presente provvedimento, i notiziari ed    i  relativi  programmi  di  approfondimento  si   conformano  con particolare   rigore   ai    criteri   di   tutela   del    pluralismo, dell’imparzialita’,  dell’indipendenza,  della   obiettivita’  e della apertura alle diverse forze politiche.
2.  I  direttori  responsabili  dei  programmi  di   cui al presente articolo,  nonche’ i loro conduttori e registi, comunque osservano in maniera  particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati   competitori  elettorali.  In particolare essi curano che gli  utenti   non  siano  oggettivamente  nella  condizione  di   poter attribuire,   in   base  alla  conduzione   del  programma,  specifici orientamenti  politici  ai  conduttori  o  alla  testata,   e che, nei notiziari  propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di  riprese con presenza diretta di candidati, di membri del governo, o di esponenti politici.

 

Art. 6.
Programmi dell’Accesso

1.   La   programmazione   dell’Accesso    regionale  nella  regione Trentino-Alto  Adige  e’   sospesa  nel periodo compreso tra il quinto giorno  successivo all’approvazione della presente delibera al giorno di cessazione della sua efficacia.

 

Art. 7.
Illustrazione delle modalita’ di voto
e presentazione delle liste

1.  A  far  luogo almeno dal quinto giorno dalla approvazione della presente  delibera,  la  RAI  predispone  e  trasmette   nella regione Trentino-Alto  Adige  una  scheda  televisiva   e  una radiofonica che illustrano  gli  adempimenti  previsti   per  la  presentazione  delle candidature  e  la  sottoscrizione  delle  liste.  Nei   trenta giorni precedenti  il voto la RAI predispone e trasmette altresi’ una scheda televisiva   e   una   radiofonica   che    illustrano  le  principali caratteristiche  delle consultazioni previste per il 26 ottobre 2003, con  particolare  riferimento al sistema elettorale ed alle modalita’ di espressione del voto.
2.  Le  schede  o  i  programmi di cui al presente articolo saranno trasmessi  anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e tribune.

 

Art. 8.
Tribune elettorali

1.  In  riferimento alle elezioni del presidente della provincia di Trento  nonche’  dei consigli provinciali della provincia di Trento e della   provincia di Bolzano fissate per il giorno 26 ottobre 2003, la RAI  organizza   e trasmette nella regione Trentino-Alto Adige tribune politiche-elettorali,  televisive  e  radiofoniche,  privilegiando la formula del confronto o quella della conferenza stampa.
2. Alle tribune di cui al presente  articolo,  trasmesse anteriormente   allo  spirare  del  termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all’art. 3, comma 2.
3.   Alle   tribune   di   cui    al  presente  articolo,  trasmesse successivamente  allo   spirare del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all’art. 3, comma 4.
4.  Alle  trasmissioni  di  cui  al  presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all’art. 3, com-mi 5, 6, 7 ed 8.
5.  Le  tribune  sono  registrate  e trasmesse dalla sede regionale della RAI.
6.  La  ripartizione degli aventi diritto nelle varie trasmissioni, ove necessaria, ha luogo mediante sorteggio, per il quale la RAI puo’ proporre alla commissione criteri di ponderazione.
7.    L’organizzazione   e   la    conduzione   delle   trasmissioni radiofoniche,   tenendo  conto  della  specificita’  del  mezzo,   deve tuttavia   conformarsi   quanto   piu’   possibile  alle  trasmissioni televisive.  L’orario  delle   trasmissioni  e’ determinato in modo da garantire  in  linea  di principio la medesima percentuale di ascolto delle corrispondenti televisive.
8.  Tutte  le  tribune  sono  trasmesse di regola in diretta, salvo diverso  accordo  tra  tutti  i  partecipanti; se sono registrate, la registrazione e’ effettuata nelle ventiquattr’ore precedenti la messa in onda, ed avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte  alla  trasmissione.  Qualora  le  tribune non siano riprese in diretta,  il  conduttore ha l’obbligo, all’inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.
9. L’eventuale rinuncia di un soggetto avente diritto a partecipare alle   tribune non pregiudica la facolta’ degli altri di intervenirvi, anche  nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del  tempo  loro   spettante.  Nelle trasmissioni interessate e’ fatta menzione della rinuncia.
10.  La ripresa o la registrazione delle tribune da sedi diverse da quelle   indicate nel presente provvedimento e’ possibile col consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI.
11.  Le  ulteriori  modalita’  di  svolgimento  delle   tribune sono delegate  alla  direzione  delle  tribune e servizi parlamentari, che riferisce alla commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che   ne   viene  fatta  richiesta.  Si   applicano  in  proposito  le disposizioni dell’art. 9.

 

Art. 9.
Comunicazioni e consultazione della commissione

1.  I  calendari  delle tribune e le loro modalita’ di svolgimento, incluso l’esito dei sorteggi e gli eventuali criteri di ponderazione, sono   preventivamente  trasmessi  alla  commissione  parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
2.  Il presidente della commissione parlamentare, sentito l’ufficio di   presidenza,  tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per   l’attuazione  della  presente delibera, in particolare valutando gli   atti  di  cui al comma 1 e definendo le questioni specificamente menzionate dal presente provvedimento, nonche’ le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla commissione.

Art. 10.
Responsabilita’ del consiglio d’amministrazione
e del direttore generale

1.  Il  consiglio  d’amministrazione ed il direttore generale della RAI  sono  impegnati,  nell’ambito  delle  rispettive   competenze, ad assicurare l’osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente documento, riferendone tempestivamente alla commissione. Per le tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

Roma, 29 luglio 2003

Il presidente: Petruccioli