Provvedimento 3 giugno 1998 del Direttore Generale della Direzione Generale Concessioni e Autorizzazioni del Ministero delle Comunicazioni recante “Assegnazione, ai sensi dell’art. 3, comma 8, della legge 31 luglio 1997, n.249, in via provvisoria alla RETE A s.r.l., di frequenze di radiodiffusione televisiva”

 

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DIREZIONE GENERALE CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI

PROVVEDIMENTO 3 giugno 1998

Assegnazione, ai sensi dell’art. 3, comma 8, della legge 31 luglio 1997, n.249, in via provvisoria alla RETE A s.r.l., di frequenze di radiodiffusione televisiva

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge 6 agosto 1990 n.223 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale 7 dicembre 1994 n.420;

Vista la legge 23 dicembre 1996 n.650;

Vista la legge 31 luglio 1997 n.249 ed in particolare l’articolo 3, comma 8 che prevede che l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni assegna, anche in via provvisoria, ai destinatari di concessioni o autorizzazioni radiotelevisive in ambito nazionale e locale che hanno un grado di copertura della popolazione inferiore al 90 per cento di quella residente nel territorio cui si riferisce la concessione o l’autorizzazione, le frequenze che, a parere della stessa Autorità, non sono indispensabili ai soggetti esercenti l’attività radiotelevisiva per l’illuminazione dell’area di servizio e del bacino, nonché quelle che si rendono disponibili a seguito del trasferimento su cavo o su satellite delle reti televisive in ambito nazionale in forma codificata, di cui all’articolo 3, comma 11, della citata legge 31 luglio 1997, n.249;

Visto il decreto ministeriale del 24 ottobre 1997 con il quale sono state individuate le competenze da svolgere a cura del Ministero delle Comunicazioni fino all’entrata in funzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Considerata la dismissione alla data del 31 dicembre 1997 delle frequenze via etere terrestre utilizzate dall’emittente televisiva nazionale privata Tele+3, avvenuta ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n.249;

Visto l’atto di indirizzo politico-amministrativo del 20 febbraio 1998, registrato alla Corte dei Conti il 5 marzo 1998 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.69 del 24 marzo 1998, con cui il Ministro delle Comunicazioni ha fissato i criteri ed i principi per l’assegnazione provvisoria delle frequenze di radiodiffusione via etere terrestre resesi disponibili, dando priorità, nell’assegnazione stessa, alle emittenti televisive concessionarie o autorizzate in ambito nazionale che, sulla base della graduatoria approvata con decreto ministeriale 13 agosto 1992 hanno conseguito reti con copertura inferiore rispetto a quelle assegnate ad altre emittenti, ad esclusione di quelle che trasmettono in forma codificata;

Vista la legge 30 aprile 1998, n.122, recante differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n.249 relativi all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Rilevata l’urgenza di provvedere all’assegnazione provvisoria delle frequenze resesi disponibili a seguito della cessazione dell’uso delle frequenze via etere terrstre da parte dell’emittente televisiva nazionale Tele+3, che inducono ad occupazioni abusive dei relativi canali, a danno del pubblico interesse;

Visto il decreto ministeriale 13 agosto 1992 con cui è stato concesso alla RETE A S.r.l. con sede in Milano – Via Bigli 19 l’esercizio della radiodiffusione televisiva in ambito nazionale con la denominazione RETE A;

Vista la domanda di assegnazione di frequenze televisive disponibili in applicazione dell’articolo 3 comma 8 della legge 31 luglio 1997, n.249, inoltrata dalla società RETE A S.r.l. in data 12 dicembre 1997;

Visto che risultano sussistere in capo alla Società RETE A i requisiti e le condizioni previsti, per l’assegnazione provvisoria di frequenze atte a consentire l’incremento di copertura della popolazione nel territorio cui si riferisce la concessione, anche mediante l’ottimizzazione delle aree già servite;

Sentite le emittenti televisive a carattere nazionale;

Sentite le associazioni a carattere nazionale di emittenti radiotelevisive locali le quali hanno convenuto sull’opportunità che le frequenze assegnate al comparto dell’emittenza locale siano utilizzate prevalentemente per l’eliminazione delle situazioni interferenziali;

Vista la riserva di frequenze disponibili operata a favore dell’emittenza televisiva locale secondo i principi di cui all’articolo 6 del decreto ministeriale 20.2.98 e della nota integrativa del 4.5.98 indirizzata alle associazioni dell’emittenza radiotelevisiva privata;

Vista l’ordinanza del T.A.R. Lazio – Sezione II – n.1030 del 29.4.1998, pronunciata nella causa promossa da Telepiù S.r.l., Prima tv SPA, Europa tv SPA ed Omega tv SPA, per l’utilizzazione di taluni canali già eserciti con marchio Tele+3, con la quale viene accolta la domanda incidentale di sospensione delle circolari emanate dalla Direzione Generale Concessioni e Autorizzazioni di questo Ministero che impongono la disattivazione dei citati canali in capo alle società subentranti Tele+1 e Tele+2;

Ravvisata l’opportunità, in attesa degli sviluppi del contenzioso giurisdizionale, di assegnare comunque tali canali alle emittenti aventi titolo, subordinando il loro utilizzo agli esiti del giudizio pendente presso il T.A.R. Lazio;

DETERMINA

1. In attesa dell’approvazione del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze ed ai sensi dell’articolo 3, comma 8, della legge 31 luglio 1997 n.249, sono assegnate, in via provvisoria alla Società RETE A a.r.l.le frequenze di radiodiffusione televisiva di cui all’allegato A che forma parte integrante del presente provvedimento;

2. Restano fermi, ai fini dell’utilizzo delle frequenze di cui al comma 1, i siti ed i parametri di irradiazione degli impianti relativi alle frequenze dismesse, così come censiti ai sensi dell’articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n.223 ed eventualmente modificati dagli organi periferici dell’Amministrazione.

3. L’assegnazione delle frequenze di cui al comma 1 può essere modificata, con provvedimento motivato, a seguito della verifica sul territorio del loro utilizzo, in particolare per quanto riguarda la conformità dell’assegnazione stessa ai criteri dell’atto di indirizzo politico-amministrativo di cui in premessa.

Il presente provvedimento viene inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma li 3 giugno 1998

Il Direttore Generale
Ing. A. Micciarelli

 

Allegato A

RETE A

REGIONECOMUNEPOSTAZIONECANALE
AbruzzoAvezzanoMonte Cimarani66
AbruzzoBussi sul TirinoPietracorniale69
AbruzzoL’AquilaMonte Luco Roio45
AbruzzoOrtona de MarsiMonte della Selva36
AbruzzoPescaraSan Silvestro52
AbruzzoPrezzaMonte S.Cosimo21
AbruzzoTeramoColle Izzone52
CalabriaCatanzaroGagliano60
CalabriaLappanoLoc.Timparello Alto36
CalabriaSpilingaMonte Poro-Gurna42#
Emilia RomagnaBolognaColle Barbiano36
Emilia RomagnaCastel San PietroMonte CalderaroH1$
Emilia RomagnaMontescudoMontescudo41$
Emilia RomagnaVezzano sul CrostoloCa’ del Lupo64
Friuli Venezia G.SagradoMonte San Michele64
Friuli Venezia G.TriesteConconello45$
LazioRietiMonte Calcarone56
LiguriaAlassioVegliasco36$
LiguriaArma di TaggiaRocche Croaxie23
LiguriaCeranesiMonte Figogna36$
LiguriaCervoCapo Mimosa est-Capo Cervo36$
LiguriaChiavariChiavari-Cogorno36
LiguriaGenovaMonte Fasce36
LiguriaGenovaMonte Gazzo23$
LiguriaLa SpeziaMonte Parodi66
LiguriaRapalloMonte Allegro36$
LiguriaSanremoColdirodi38
LombardiaPonteranicaMaresana39
MarcheRotellaMonte Ascensione63$
MoliseCampobassoFerrazzano66$
MolisePeschePesche26$
PiemonteAndrateCroce Serra31#
PiemonteBorghetto di BorberaRonzone53
PugliaCoratoMonte Ripanno/Murgetta49
PugliaMartina FrancaTrazzonara69
PugliaMonopoliImpalata62
PugliaTarantoTaranto23
SardegnaCapoterraPoggio dei PiniH
SardegnaSassariMonte OroG
SardegnaSinnaiMonte SerpeddiH2
SardegnaTempio PausaniaMonte Limbara40
SiciliaEriceM.Erice-Piano Forche65$
SiciliaEricePizzo Argenteria-Sant’Anna34$
SiciliaMelilliMelilli31
SiciliaNotoSant’Elia35
SiciliaPalermoMonte Pellegrino49
SiciliaValverdeValverde62
ToscanaFivizzanoCampocecina61
UmbriaFolignoVescia23
UmbriaSpoletoMonte Luco60
Valle d’AostaHoneCol Courtil50
Valle d’AostaS.VincentSalirod, Lenty48
VenetoRovigoVia Curtatone 15752
VenetoVicenzaMonte Berico24

# provenienti da Videomusic/TMC2

$ impianto il cui esercizio è subordinato agli esiti del giudizio pendente presso il TAR LAZIO CT 11400/98-419