Provvedimento 30 gennaio 2013 “Disposizioni modificative e integrative della delibera elettorale: «Disposizioni in materia di comunicazione politica e informazione della concessionaria pubblica per le elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del Lazio, del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Lombardia e del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del Molise, previste per i giorni 24 e 25 febbraio 2013». (documento n.16)”

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L’INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

 

PROVVEDIMENTO 30 gennaio 2013

 

Disposizioni modificative e integrative  della  delibera  elettorale: «Disposizioni in materia di  comunicazione  politica  e  informazione della concessionaria pubblica per le elezioni per  il  rinnovo  della Camera dei Deputati e del Senato  della  Repubblica,  del  Presidente della Regione e del Consiglio regionale  del  Lazio,  del  Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale  della  Lombardia  e del Presidente della Regione e del Consiglio  regionale  del  Molise, previste per i giorni 24 e 25  febbraio  2013».  (Documento  n.  16).

 

 

(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2013)

 

 

La Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

 

Art. 1

 Modifiche in materia di  trasmissioni  di  comunicazione  politica a diffusione nazionale autonomamente disposte dalla RAI

 

All’articolo 4, il comma 5, e’ sostituito dal seguente:  “Il  tempo disponibile e’ ripartito con criterio paritario tra le coalizioni  di cui al comma 4, lettera a) e tra le liste di cui al comma 4,  lettera b).”.

 

Art. 2

Modifiche in materia di interviste

 

All’articolo 10, al comma 6, le parole: “compresa tra i dieci  e  i venti minuti; in relazione al numero di soggetti tra cui  suddividere gli spazi; la RAI” sono sostituite dalle seguenti: “di cinque minuti.
In relazione al numero di soggetti tra cui suddividere gli spazi,  la RAI”.

 

Art. 3

Modifiche in materia di conferenze-stampa

 

All’articolo 11 sono apportate le seguenti modifiche:
al comma 1, le parole da: “ai capi delle  coalizioni”  fino  alla fine del comma sono sostituite  dalle  seguenti:  “ai  rappresentanti nazionali di lista, comprese le liste che esprimono il  capo  di  una coalizione e,  successivamente,  ai  capi  delle  coalizioni  di  cui all’articolo 4, comma 4, lettera a). Qualora nella stessa serata  sia trasmessa piu’  di  una  conferenza-stampa,  le  trasmissioni  devono essere  consecutive.  La  successione  giornaliera  e  oraria   delle conferenze-stampa  e’  determinata  separatamente  per   entrambi   i soggetti di cui al periodo precedente mediante sorteggio”;
al comma 2, primo periodo, le parole: “la durata non inferiore  a quarantacinque minuti” sono sostituite dalle seguenti: “una durata di quaranta minuti”; le parole: “tra le ore 21 e  le  ore  22,30,”  sono sostituite dalle seguenti: “a partire dalle ore 21,”.
 

Art. 4

Norme di coordinamento

 

All’articolo 1, comma 1, ultimo periodo, le parole: “articolo  10,” sono sostituite dalle seguenti: “articolo 18,”.
All’articolo 3, le parole: “dei partiti” sono soppresse.
All’articolo 4,  comma  3,  le  parole:  “ai  commi  1  e  2”  sono sostituite dalle seguenti: “al comma 1”.
All’articolo 6, i commi 7 e 9 sono soppressi; all’ultimo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, sugli indici di  ascolto  e sulla programmazione della  settimana  successiva.  La  RAI  pubblica quotidianamente sul proprio sito  http://www.raiparlamento.rai.it/  i dati del  monitoraggio  del  pluralismo  relativi  ad  ogni  testata, nonche’ le informazioni di cui al primo periodo del presente comma.”.  
All’articolo 8, comma 4, le parole:  “commi  6,  7  8  e  9.”  Sono sostituite dalle seguenti: “commi  6  e  7.”;  all’ultimo  comma,  le parole: “articoli 15 e 16.” sono sostituite dalle seguenti: “articoli 18 e 19.”.
All’articolo 9, il comma 2, e’ sostituito dal seguente: “Gli  spazi per i messaggi sono ripartiti, in ambito nazionale, tra le coalizioni di cui all’articolo 4, comma 4, lettera a), nonche’ tra le  liste  di cui all’articolo 4,  comma  4,  lettera  b).  Nelle  singole  Regioni interessate dalle consultazioni elettorali regionali, gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all’articolo  5,  comma 4.”.
All’articolo 10, comma 7, primo periodo, le  parole:  “L’ordine  di trasmissione” sono sostituite dalle seguenti:  “La  successione”;  al comma 8 le parole: “di  cui  all’articolo  4,  commi  5  e  6,”  sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 4, commi 6 e 7,”.
All’articolo 11, ultimo comma, le parole: “di cui  all’articolo  4, commi 5 e 6,” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 4, commi 6 e 7,”.
All’articolo 18, i commi 5 e  6  sono  soppressi.  Conseguentemente all’articolo 6, e’ aggiunto, in fine, il seguente comma: “La RAI deve fornire settimanalmente alla Commissione i dati di  monitoraggio  del pluralismo relativi alle  testate  giornalistiche  regionali  per  le Regioni interessate dalle consultazioni  elettorali  regionali.  Tale documentazione e’ contestualmente pubblicata e scaricabile  dal  sito http://www.raiparlamento.rai.it/ e sul sito http://www.tgr.rai.it/“.
La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2013


Il presidente: Zavoli