LEGGE REGIONALE PUGLIA 28 DICEMBRE 1993, N.29
“Norme per il funzionamento del Comitato Regionale per i servizi radiotelevisivi”
(pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.182 del 28 dicembre 1993)
Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
Il Presidente della Giunta
Regionale promulga la seguente
legge:
ARTICOLO 1
(Finalità)
1. La presente legge regionale, in attuazione dell’ articolo 7 della legge 6 agosto 1990, n. 223, disciplina il funzionamento del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi. ARTICOLO 2 (Composizione, elezione e durata) 1. Il Consiglio regionale elegge, all’ inizio della legislatura, il Comitato regionale per i servizi radiotelvisivi con voto limitato a sette degli undici membri da eleggere, scelti fra esperti di comunicazione radiotelevisiva. ARTICOLO 3 (Incompatibilità) 1. La carica di componente del Comitato per i servizi radiotelevisivi è incompatibile con quella di Consigliere regionale, di Amministratore o dipendente, a qualsiasi titolo, di Società o Imprese operanti nel settore radiotelevisivo pubblico o privato. ARTICOLO 4 (Funzioni) 1. Il Comitato per i servizi radiotelevisi è organo di consulenza della Regione in materia radiotelevisiva. In particolare: a) esprime il parere e collabora alla proposizione di ipotesi diverse sullo schema di piano di assegnazione delle radio frequenze, trasmesso dal Ministro delle Poste dalla Regione, così come previsto dall’ art. 3 comma 14, della legge 6- 6- 1990, n. 223; b) collabora all’ adeguamento o all’ adozione del piano territoriale di coordinamento per la localizzazione degli impianti di diffusione previsti dal piano di assegnazione di cui all’ art. 3, comma 19, della legge 6- 6- 1990, n. 223; c) esprime il parere sulla destinazione dei fondi per la pubblicità sulle emittenti private locali di cui all’ art. 9, primo comma, della legge 6- 6- 90, n. 223; d) esprime il parere sui provvedimenti che la Regione può adottare per disporre agevolazioni a favore della radiodiffusione comunitaria in ambito locale, ai sensi dell’ art. 23, comma 2, della legge 6- 6- 90, n. 223; e) formula proposte al Consiglio di amministrazione della concessionaria pubblica in merito a programmazioni regionali che possono essere trasmesse sia in ambito nazionale che regionale ai sensi dell’ art. 7, comma 1, della legge 6- 6- 90, n. 223; tali proposte riguarderanno la normale programmazione radiofonica e, laddove è prevista, quella televisiva regionale attuando rapporti con la sede regionale della concessionaria pubblica; f) regola l’ accesso radiofonico e televisivo regionale secondo le norme stabilite dalla Commissione parlamentare di vigilanza dei servizi radiotelevisivi in relazione alla programmazione definita con la concessionaria pubblica ai sensi del combinato disposto dell’ art. 7, comma 1, della legge 6- 6- 90, n. 223 e dell’ art. 4 della legge 14 aprile 1975, n.103; g) definisce i contenuti e coordina l’ attuazione delle collaborazioni e la convenzioni che la Regione stipula con la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico e con i concessionari privati in ambito locale ai sensi dell’ ar. 7, comma 2, della legge 6- 6- 90, n. 223; h) svolge, altresì , attività di indagine, di studio e di ricerca, proponendone l’ affidamento della esecuzione a soggetti qualificati pubblici e privati. ARTICOLO 5 (Attività di collaborazione) 1. Il Comitato per i servizi radiotelevisivi attua idonee forme di collaborazione con le associazioni delle emittenti private operanti nella Regione, con le associazioni degli utenti e con tutti quei soggetti che sono interessati alla comunicazione radiotelevisiva, attraverso incontri periodici e consultazioni sugli atti ed i parere fondamentali che la presente legge gli demanda, anche proponendo l’ istituzione di conferenze regionali sull’ informazione e le comunicazioni di massa. ARTICOLO 6 1. In attuazione dell’ art. 7, comma 5, della Legge 6- 6- 90, n. 223, il Comitato per i servizi radiotelevisivi esercità le attività che possono essergli richieste dal Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni e ARTICOLO 7 (Programma dell’attività) 1.Il Comitato per i servizi radiotelevisivi presenta, entro il 30 settembre di ogni anno, all’ Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ed al presidente della Giunta regionale, un programma – quadro della attività che intende svolgere nell’ anno successivo, unitamente al consultivo dell’ attività svolta nell’ anno precedente. ARTICOLO 8 (Relazione annuale) 1. Il Comitato per i servizi radiotelevisivi, oltre al consuntivo dell’ attività svolta previsto dal precedente articolo 7, presenta entro il 31 marzo di ogni anno, ai Presidenti del Consiglio e della Giunta regionale,una relazione sulla situazione generale del sistema radiotelevisivo nella Regione, formulando eventuali osservazioni e proposte agli organi regionali. ARTICOLO 9 (Funzionamento) 1. Sulla base del programma di cui al precedente articolo 7, l’ Ufficio di Presidenza, con propria deliberazione, stabilisce i mezzi finanziari posti a disposizione del Comitato. L’ impegno e la rendicontazione delle spese derivanti dall’ applicazione della presente legge sono effettuati dal Presidente del Consiglio ai sensi del regolamento interno di amministrazione ARTICOLO 10 (Indennità e rimborso spese) 1. AI membri del Comitato per i Servizi radiotelevisivi spetta, per ogni giornata di effettiva partecipazione alle riunioni, una indennità nella seguente misura: ARTICOLO 11 (Norma finanziaria) 1. Gli oneri derivanti dall’ applicazione della presente legge, quantificabili per l’ anno 1993 in Lº 50.000.000, gravano sul cap. 6 del Bilancio del Consiglio regionale 1993 (001120). ARTICOLO 12 (Abrogazioni) 1. Sono abrogate le leggi regionali 17 marzo 1977, n. 6 recante ” Norme per il funzionamento del comitato per il Servizio radiotelevisivo ” e 28 novembre 1977, n. 35, recante ” Integrazione della legge regionale n. 6 del 17 marzo 1977 “. Data a Bari, addì 28 dicembre 1993 |