PUGLIA Legge regionale Puglia 30 novembre 2000, n° 17 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale”

LEGGE REGIONALE PUGLIA 30 novembre 2000, n. 17

 

CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE.
(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.147 del 13 dicembre 2000)

 

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I
Finalità e principi

Art. 1
(Finalità e definizione della disciplina)

 

1. La presente legge, in attuazione dell’articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa” e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, definisce la disciplina generale, gli obiettivi e l’attribuzione agli enti locali delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di tutela dell’ambiente, al fine di stabilirne il riparto fra la Regione e gli enti locali.
2. In particolare, le funzioni e i compiti amministrativi, in materia di tutela dell’ambiente, contenuti nella presente legge attengono alla protezione della natura e dell’ambiente (compresi la fauna e la flora, i parchi e le aree naturali protette), alla valutazione di impatto ambientale, alle aree a elevato rischio di crisi ambientale, all’inquinamento acustico, atmosferico ed elettromagnetico, alla gestione dei rifiuti, alle risorse idriche, alla difesa del suolo e alla tutela delle acque.

 

OMISSIS…..

TITOLO V
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

Art. 19
(Funzioni e compiti della Regione)

 

1. Sono riservati alla Regione le funzioni e i compiti concernenti:
a ) l’adozione, da parte della Giunta regionale, di un piano generale contenente indirizzi e procedure generali per il raggiungimento di obiettivi di qualità e per l’esecuzione di azioni di risanamento dall’inquinamento elettromagnetico;
b ) la realizzazione, tramite l’ARPA, di un catasto delle sorgenti fisse di impianti, sistemi e apparecchiature operanti con frequenze comprese tra cento KHZ e trecento GHZ.

 

Art. 20
(Funzioni e compiti delle Province)

1. Le Province esercitano le funzioni e i compiti amministrativi concernenti:
a ) l’attività autorizzatoria, inerente alla costruzione e all’esercizio di elettrodotti con tensione non superiore a centocinquanta KV e alle relative varianti;
b) il controllo e la vigilanza sulle suddette reti circa l’osservanza dei limiti e dei parametri previsti dalla normativa vigente in materia di tutela dall’inquinamento elettromagnetico;
c ) l’esecuzione delle azioni di risanamento di detti impianti.
2. Qualora gli impianti interessano il territorio di due o più Province, è competente la Provincia nella quale vi è il maggiore sviluppo della linea, previa intesa con l’altra o le altre Province.

Art. 21
(Funzioni e compiti dei Comuni)

1. I Comuni esercitano le funzioni e i compiti amministrativi concernenti:
a ) l’attività autorizzatoria inerente alla costruzione e all’esercizio di impianti di telecomunicazioni con frequenza compresa tra cento KHZ e trecento GHZ;
b ) il controllo e la vigilanza sulle suddette reti circa l’osservanza dei limiti e dei parametri previsti dalla normativa vigente in materia di tutela dall’inquinamento elettromagnetico;
c ) l’esecuzione delle azioni di risanamento di detti impianti.
2. I Comuni possono dotarsi, al fine di minimizzare il rischio di esposizione delle popolazioni, di un regolamento di organizzazione del sistema di teleradiocomunicazioni che integra la pianificazione territoriale.

 

OMISSIS………