PUGLIA Regolamento regionale 14 settembre 2006, n.14 per l’applicazione della Legge regionale 8 marzo 2002 n. 5

 Regolamento regionale Puglia 14 settembre 2006, n.14

Regolamento per l’applicazione della Legge regionale 8 marzo 2002 n. 5, recante “Norme transitorie per la tutela dell’inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell’intervallo di frequenze tra 0Hz e 300GHz”.

(pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Puglia n.120 del 20 settembre 2006)

 

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
– Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’ emanazione dei regolamenti regionali.
– Visto l’art. 42, comma 2°, lett. c) della L.R. del 12/05/2004, n.7 “Statuto della Regione Puglia”.
– Visto l’art. 44, comma 2°, della L.R. del 12/05/2004, n.7 “Statuto della Regione Puglia”.
– Vista la L.R. 8 marzo 2002, n.5.
– Visto il Regolamento Regionale 19 giugno 2006, n.7.
– Vista la Delibera di Giunta Regionale n.1293 del 5/9/2006 di approvazione delle modifiche apportate dalla 5^ Commissione Consiliare al succitato Regolamento e di adozione del testo integrale emendato.
EMANA
Il seguente Regolamento:
 
Premessa
Con il presente regolamento la Regione Puglia fornisce gli indirizzi, i criteri e la disciplina tipo di riferimento per l’applicazione della legge regionale 8 marzo 2002 n. 5, recante “Norme transitorie per la tutela dell’inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell’intervallo di frequenze tra 0Hz e 300GHz”.
Il presente regolamento persegue la minimizzazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici ed intende assicurare che tanto la gestione delle procedure autorizzatorie quanto l’esercizio dei poteri di pianificazione attribuiti agli Enti territoriali seguano linee uniformi e siano orientati alla tutela della salute, dell’ambiente e del territorio, considerando, tra l’altro, l’esigenza di perseguire il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell’intervallo di frequenze comprese tra 100 KHz e 300 GHz (di seguito denominati: impianti).
 
A. – Procedure autorizzative
L’installazione e la modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti radioelettrici, e in particolare l’installazione di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all’uopo assegnate, vengono autorizzate dai Comuni previo rilascio di parere tecnico preventivo favorevole da parte dell’ARPA Puglia – competente ad effettuare i controlli di cui all’articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (di qui in avanti: Legge Quadro) – in ordine alla compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della citata Legge Quadro e dal DPCM 8 luglio 2003, nonché con gli obiettivi di qualità fissati dalla Regione Puglia.
La disciplina dettata dal presente regolamento, viste le deliberazioni dell’Autorità delle Garanzie nelle Comunicazioni n. 191/06/Cons del 4.4.2006 e n. 266/06/Cons del 16.5.2006, si applica anche agli impianti di trasmissioni televisive digitali terrestri verso terminali mobili inerenti al sistema DVB-H (Digital Video Broadcasting and Handheld), attualmente in fase di avvio di trasmissione, per i quali trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 259/2003 (“Codice delle Comunicazioni Elettroniche”, di qui in avanti: Codice) ed al D.Lgs. n. 177/2005 (“Testo Unico della Radiotelevisione”) .
E’ fatta salva l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis dell’art. 87 cit.del Codice
 
A.1. – Comunicazione
La realizzazione, la modifica, l’implementazione ed il trasferimento degli impianti in esame presuppongono il perfezionamento del titolo di legittimazione di cui all’art. 87 del Codice e non richiedono il rilascio dei titoli abilitativi previsti dal Titolo II del TU 380/2001.
L’istanza è presentata al Comune dai soggetti che risultino documentatamente abilitati nonché dotati dei necessari requisiti di legittimazione.
A corredo dell’istanza dovrà essere prodotta idonea documentazione, anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, comprovante la titolarità, da parte del richiedente:
1. di un titolo giuridico valido ed efficace che lo abiliti a realizzare e gestire in proprio l’impianto in esame, ovvero a realizzare e gestire l’impianto in nome, per conto e nell’interesse di un soggetto abilitato a norma di legge; ove il richiedente agisca nell’interesse di un terzo soggetto e si preveda la voltura del titolo di legittimazione a seguito del suo rilascio ovvero ad interventi ultimati ciò deve essere puntualmente specificato nell’istanza;
2. di un titolo giuridico vigente ed efficace che lo abiliti all’uso dell’area e/o dell’immobile prescelto come sito di installazione dell’impianto.
Al momento della presentazione dell’istanza, l’ufficio abilitato a riceverla indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento.
L’istanza deve essere conforme all’allegato n. 13 – Modello A del Codice, concepito al fine della sua acquisizione su supporti informatici e destinato alla formazione del catasto regionale delle sorgenti elettromagnetiche di origine industriale.
L’istanza deve essere corredata della documentazione da cui risulti il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla Legge Quadro ed al DPCM 8 luglio 2003, nonché il rispetto degli obiettivi di qualità fissati dalla Regione Puglia e dalle eventuali prescrizioni dettate dagli strumenti di pianificazione approvati dai Comuni. A tali fini devono essere utilizzati modelli predittivi conformi alle prescrizioni delle norme CEI 211 – 7 (data pubblicazione 2001 – 01), “Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettromagnetici nell’intervallo di frequenza 10 KHz – 300 GHz, con riferimento all’esposizione umana” e CEI 211 – 10 (data pubblicazione 2001- 04), “Guida alla realizzazione di una Stazione Radio Base per rispettare i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici in alta frequenza”.
Nel caso di installazione di impianti con potenza in singola antenna uguale o inferiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, è sufficiente la presentazione di una Denuncia di Inizio Attività (di qui in avanti DIA) conforme all’allegato n. 13 – Modello B del Codice. Anche in questo caso è obbligatoria l’acquisizione del parere preventivo di ARPA Puglia di cui al penultimo capoverso del presente paragrafo.
Nel caso di condivisione della stessa struttura o degli stessi elementi radianti da parte di più operatori, l’obbligo di presentare l’istanza di autorizzazione o la DIA incombe su ciascun singolo operatore che intenda realizzare nuovi impianti. In detta istanza o DIA devono essere indicate le eventuali condivisioni; inoltre ogni operatore di frequenza o di banda di frequenza è tenuto ad acquisire l’apposito parere tecnico preventivo in relazione a ciascun proprio singolo progetto.
Copia dell’istanza ovvero della DIA viene inoltrata contestualmente ad ARPA Puglia, che si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento degli elaborati, esprimendo il prescritto parere tecnico preventivo. Alla formulazione di detto parere è subordinata l’attivazione dell’impianto e non anche il perfezionamento del titolo di legittimazione. L’operatore è obbligato ad ottemperare, prima dell’attivazione dell’impianto, alle eventuali prescrizioni dettate da ARPA Puglia.
Il Comune provvede a pubblicizzare l’istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici dell’impianto, salvo che l’operatore interessato autorizzi la divulgazione dei profili tecnici dell’impianto stesso.
 
A.2. – Istruttoria
Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell’istanza o della DIA, il rilascio di dichiarazioni e l’integrazione della documentazione prodotta. Il termine contemplato dall’art. 87, comma 9, del Codice inizia nuovamente a decorrere dal momento dell’avvenuto completo riscontro della richiesta da parte dell’operatore.
Nel caso in cui una delle Amministrazioni interessate esprima motivato dissenso, il responsabile del procedimento convoca, entro trenta giorni dalla data di ricezione della istanza o della DIA, una conferenza di servizi alla quale sono invitati a partecipare i rappresentanti di tutte le Amministrazioni ed Autorità pubbliche interessate. L’indizione della conferenza di servizi viene adeguatamente pubblicizzata, ai fini di cui all’art. 9, l. 241/1990. La conferenza di servizi si pronuncia entro trenta giorni dalla prima convocazione. L’approvazione sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole Amministrazioni e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori. Della avvenuta convocazione e dell’esito della conferenza viene tempestivamente informato il Ministero delle Comunicazioni. Trovano applicazione, in quanto compatibili con il Codice, le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge n. 241/1990.
Le istanze e le DIA di cui al presente paragrafo, e quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti, si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa istanza, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego. I Comuni possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, in special modo ove il sito dell’impianto sia conforme allo strumento di pianificazione settoriale di cui il Comune si fosse eventualmente dotato ed alle localizzazioni ivi contemplate.
In sede istruttoria va valutata la compatibilità delle caratteristiche tecniche dell’impianto progettato, con riferimento ad un raggio di 300 metri dal sito, con le caratteristiche del contesto edilizio ed urbanistico circostante rivenienti dagli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti; si deve tenere conto, tra l’altro, delle prospettive di edificazione ex novo, di recupero dell’esistente e di sopraelevazione fondate sulle previsioni dei vigenti strumenti urbanistici. Ove l’impianto progettato, nelle sue caratteristiche strutturali e funzionali, sia compatibile con la situazione edilizia già in essere al momento della presentazione dell’istanza o della DIA ma possa apparire incompatibile con la situazione potenziale prevista dagli strumenti urbanistici vigenti, l’operatore ha facoltà di acquisire comunque il titolo di legittimazione previa sottoscrizione di un atto d’obbligo che preveda sia le modifiche strutturali e funzionali da apportare all’impianto in concomitanza con le previste trasformazioni edilizie e territoriali, sia la relativa scansione temporale.
Del rilascio dell’autorizzazione, ovvero del decorso del termine di perfezionamento dell’autorizzazione e della DIA, il Comune deve dare notizia ad ARPA Puglia per l’espletamento dei compiti di vigilanza di sua competenza. Le opere devono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dal perfezionamento del titolo di legittimazione espresso o tacito.
Gli impianti soggiacciono alle disposizioni di legge in materia di costruzioni edilizie, ove applicabili ed in quanto non derogate dalle disposizioni del Codice, ivi incluse le prescrizioni di cui all’art. 3, D.Lgs. 494/1996.
 
A.3. – Certificato di conformità post-attivazione
L’operatore, dopo il perfezionamento del prescritto titolo di legittimazione, ha l’obbligo di comunicare ad ARPA Puglia ed al Comune interessato, entro dieci giorni dalla messa in esercizio dell’impianto, la data di attivazione dello stesso in modo da consentire ad ARPAPuglia l’esecuzione di misure di post-attivazione onde verificare il rispetto dei limiti e degli obiettivi di qualità applicabili alla luce del DPCM 8.7.2003 e del presente regolamento.
Nella comunicazione deve essere indicato esplicitamente se l’attivazione impianto sia finalizzata all’esecuzione di prove tecniche di trasmissione, che non possono comunque protrarsi per oltre 30 giorni, fatta eccezione per gli impianti temporanei, disciplinati dal punto A.4. Decorso tale termine l’impianto dovrà essere condotto a regime.
I risultati di detta indagine, riportati da ARPA Puglia in una certificazione di conformità post-attivazione, devono essere comunicati al Comune interessato ed all’operatore.
La certificazione di conformità post-attivazione deve essere redatta in condizioni di impianto attivo a regime.
 
A.4. – Impianti temporanei
E’ possibile procedere all’installazione di impianti mobili temporanei esclusivamente nei seguenti casi, debitamente comprovati dall’operatore:
a) eventi di carattere sociale, ricreativo, sportivo, culturale di particolare rilevanza;
b) esecuzione di prove tecniche di copertura e trasmissione radioelettrica;
c) copertura di aree non servite dall’operatore, limitatamente ai tempi tecnici ed amministrativi necessari per la conclusione delle procedure di pianificazione e relativamente ai siti programmati.
Nel caso sub a) il titolo di legittimazione spiegherà efficacia, sempre nel rispetto delle soglie prescritte e previo espletamento delle procedure autorizzative ordinarie, sino al settimo giorno successivo alla data di conclusione dell’evento; nei casi sub b) e c) il titolo di legittimazione produrrà effetti per un periodo massimo di sei mesi, non rinnovabili nell’ipotesi sub b) e rinnovabili per una sola volta per ulteriori sei mesi nell’ipotesi sub c).
Le procedure di legittimazione degli impianti temporanei devono essere espletate nel più breve tempo possibile, avendo carattere prioritario. Il Comune interessato ha facoltà di definire opportune forme di semplificazione procedurale compatibili con l’ordinamento di settore.
Sono esonerati dall’acquisizione del titolo di legittimazione gli impianti temporanei attivati per emergenze sanitarie, per esigenze di protezione civile ed in genere per esigenze connesse alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Detti impianti possono essere attivati per il periodo di tempo stabilito dall’Autorità competente.
La installazione di impianti temporanei soggiace esclusivamente alla disciplina dettata dal presente paragrafo; deve intendersi posta nel nulla e comunque inapplicabile la disciplina dettata dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 146 del 20 febbraio 2001, recante “Atto di indirizzo per l’installazione delle stazioni radio base per la telefonia mobile, nelle more della definizione del quadro normativo di riferimento”.
Sono esonerati dall’acquisizione del titolo di legittimazione gli impianti mobili temporanei radiofonici e televisivi, regolati dall’art. 26, comma 3, del D.Lgs n. 177/2005, in caso di eventi di carattere sociale, ricreativo, sportivo, culturale di particolare rilevanza.
 
A.5. – Microimpianti
Gli impianti con potenza in singola antenna inferiore o uguale a 5 Watt possono essere installati ed attivati in base a DIA e con un preavviso non inferiore a trenta giorni.
La DIA deve essere corredata della documentazione di cui all’Allegato 13 – Modello B del Codice e deve essere trasmessa anche ad ARPA Puglia.
L’operatore richiede ad ARPA Puglia, con le modalità di cui al paragrafo A.3, il rilascio del certificato di conformità post-attivazione attestante il rispetto dei limiti applicabili.
All’interno di aree di particolare pregio storico, architettonico, paesaggistico o naturalistico ed estetico, interessate da regimi vincolistici imposti a norma di legge, è data priorità alla installazione di microimpianti, salva l’esistenza di comprovate e documentate circostanze ostative di carattere tecnico alla luce delle esigenze del servizio e comunque su base non interferenziale con impianti di altri soggetti concessionari o autorizzati legittimamente
operanti. In ogni caso, gli impianti installati in dette zone non devono alterare significativamente lo stato visivo dei luoghi. A tali fini si può ricorrere ad adeguate forme di mascheramento e mimetizzazione degli impianti.
La disciplina dettata dal presente paragrafo si applica anche agli impianti inerenti al sistema DVB-H (Digital Video Broadcasting and Handheld) di potenza complessiva inferiore o uguale a 5 Watt.
 
B. – Obiettivi di qualità
Nella individuazione dei siti per l’installazione degli impianti va perseguito in massimo grado l’obiettivo di minimizzare e di rendere uniforme sul territorio l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, compatibilmente con le esigenze del servizio e comunque su base non interferenziale con impianti di altri soggetti concessionari o autorizzati legittimamente operanti. Tali finalità devono essere perseguite anche in sede di configurazione tecnologica delle reti, mediante il ricorso alle migliori tecnologie disponibili e alla ricerca delle soluzioni che appaiano più idonee in relazione agli aspetti urbanistici, estetici, sanitari, commerciali, industriali e di efficienza tecnologica.
Al fine di conseguire gli obiettivi dianzi indicati, i Comuni possono operare su base concertativa e negoziale con gli operatori, attraverso la instaurazione di un regime di dialettica procedimentale funzionale alla individuazione di soluzioni condivise, prevedendo forme di incentivazione diretta o indiretta, individuando e/o proponendo localizzazioni alternative a quelle proposte dagli operatori ritenute motivatamente inidonee.
Nell’autorizzazione di nuovi impianti si persegue la minimizzazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici dei recettori sensibili, ed in particolare dell’utenza delle aree, delle strutture e degli edifici destinati all’infanzia, delle attrezzature scolastiche frequentate da utenti in età pediatrica e delle attrezzature sanitarie e assistenziali, come indicato dall’art. 10, comma 1, l.r. 5/2002. Pertanto, nella valutazione preventiva effettuata da ARPA Puglia si considera come obiettivo di qualità, da non superare entro il perimetro dell’area sensibile (edificio ed area di pertinenza effettivamente destinate alla permanenza dei recettori sensibili) un valore di fondo di campo elettrico non superiore a 3 V/m.
Inoltre, nella progettazione e nella realizzazione di nuovi impianti, nonché nell’adeguamento di quelli esistenti, la minimizzazione del valore del campo elettromagnetico va perseguita, compatibilmente con la qualità del servizio, attuando, in fase di progetto, soluzioni da valutarsi caso per caso: sfruttando, per esempio, le caratteristiche intrinseche del sistema radiomobile (BTS PC e DTX) per le SRB, tale da irradiare la potenza esclusivamente necessaria per garantire la qualità del servizio.
L’insediamento di nuovi impianti radiotelevisivi è consentito unicamente in aree esterne al perimetro del centro abitato, secondo la definizione di cui all’art. 3 D.Lgs. 285/1992, salvo comprovate e documentate esigenze di servizio.
Come obiettivo di qualità applicabile all’interno degli abitati, secondo la definizione di cui all’art. 3 D.Lgs. 285/1992, si evidenzia l’esigenza di ricercare soluzioni localizzative idonee ad evitare concentrazioni eccessive di impianti e di campi elettromagnetici, ai fini della minimizzazione dell’esposizione dei cittadini. In tal senso, si indica come obiettivo di qualità, in ipotesi di coubicazione di impianti negli abitati, l’installazione di un numero di nuovi impianti preferibilmente non superiore a due in una medesima localizzazione. Resta comunque ferma l’esigenza di perseguire il corretto insediamento degli impianti rispetto alle valenze culturali ed estetiche del contesto territoriale interessato.
In ogni caso, in ipotesi di coubicazione di impianti, ai fini della minimizzazione dell’esposizione è necessario considerare, in sede di valutazione preventiva, l’effettiva potenza e le caratteristiche radioelettriche degli impianti, nonché le caratteristiche geometriche e architettoniche del sito prescelto.
 
C. – Programma annuale di installazione
Gli operatori di telefonia mobile presentano a ciascun Comune interessato, entro il 31 marzo di ogni anno, un programma annuale di installazione e/o modifica degli impianti, al fine di consentire la pianificazione e la razionale distribuzione degli impianti sul territorio. La mancata presentazione del programma entro la scadenza suindicata preclude all’operatore la possibilità di realizzare nell’anno di riferimento nuovi impianti non contemplati nei precedenti atti di programmazione, salva la possibilità che intervengano accordi in tal senso con il Comune interessato e/o l’applicazione dell’art. 9, comma 2, l.r. Puglia n. 5/2002.
Fino alla istituzione del catasto regionale degli impianti, qualora sia prevista la realizzazione di impianti posti a meno di 300 metri dai confini comunali, il programma annuale dovrà essere inviato anche al Comune limitrofo. In tali ipotesi, ove nella pianificazione del Comune nel cui territorio ricade il sito programmato non venga confermata la localizzazione proposta dall’operatore, dovrà darsene formale comunicazione, a cura dell’operatore, al Comune limitrofo.
La disciplina dettata dal presente paragrafo, alla luce delle deliberazioni dell’Autorità delle Garanzie nelle Comunicazioni n. 191/06/Cons del 4.4.2006 e n. 266/06/Cons del 16.5.2006, si applica anche agli impianti di diffusione televisiva digitali terrestri verso terminali mobili inerenti al sistema DVB-H (Digital Video Broadcasting and Handheld), attualmente in fase di avvio di trasmissione, per i quali trovano applicazione le disposizioni di cui al Codice ed al D.Lgs. n. 177/2005.
 
D. – Siti non a norma
D.1. – Riduzione a conformità
La riduzione a conformità è un processo che deve essere attuato ogni volta che venga riscontrato il superamento, con il contributo di una o più sorgenti, dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione o degli obiettivi di qualità previsti dagli artt. 3 e 4 del DPCM 8.7.2003 e dal presente regolamento.
Tale processo consiste nel riportare il valore del campo elettromagnetico globale al di sotto della soglia superata, e quindi, rispettivamente, al di sotto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione o degli obiettivi di qualità previsti dagli artt. 3 e 4 del DPCM 8.7.2003 e dal presente regolamento.
All’attuazione della riduzione a conformità si procede mediante la riduzione dei contributi delle singole sorgenti secondo le previsioni della normativa vigente. Questa procedura consente di valutare per ogni sorgente l’entità della riduzione, che deve essere ottenuta tramite la riduzione della potenza al connettore d’antenna, oppure tramite misure di analoga efficacia, quali, ad esempio, l’innalzamento del centro elettrico del sistema radiante o la modifica del diagramma di irradiazione dello stesso (modifica dell’antenna, adozione di opportuni schermi).
Compete ad ARPA Puglia l’esecuzione delle necessarie verifiche, con impiego di metodologie normalizzate, secondo le tecniche di cui all’art. 6 del DPCM 8.7.2003, nel contesto dei compiti fissati dall’art. 14 della Legge Quadro. Qualora ARPA Puglia, nell’espletamento delle proprie funzioni, ovvero alla luce di eventuali segnalazioni, ovvero ancora su richiesta dell’Autorità amministrativa competente, accerti, tramite misure a banda larga, il superamento dei valori limite applicabili, deve anzitutto effettuare un monitoraggio in banda larga presso siti prossimi alla postazione ove è stato accertato il superamento ed ove potenzialmente è possibile attendere un risultato analogo.
Se possibile, i siti da sottoporre a verifica devono essere individuati tramite l’applicazione di software di modellizzazione e di calcolo dei campi elettromagnetici, tenuto conto delle caratteristiche degli impianti presenti in un raggio di 300 metri dalla postazione ove è stato accertato il superamento.
Tutti i siti ove dalla applicazione di software di modellizzazione e di calcolo dei campi elettromagnetici è atteso un valore di campo elettrico non inferiore al 75% del limite ivi applicabile, devono essere interessati da una successiva verifica strumentale condotta in banda larga. La verifica deve essere condotta anche presso tutti i siti sensibili inclusi nell’area innanzi indicata.
Presso tutti i siti ove sia stato accertato, tramite misure in banda larga, un superamento dei valori applicabili, devono essere condotte almeno due serie di misure in banda stretta.
Entro trenta giorni dal termine dell’accertamento i risultati dell’indagine dovranno essere comunicati dall’organo accertatore all’Autorità giudiziaria, alla Regione, alla Provincia, al Comune, all’Autorità sanitaria ed agli operatori che concorrono al superamento nei siti individuati.
Prima di attuare le procedure di risanamento dei siti non a norma, è necessario verificare che la situazione esistente nel sito corrisponda a quella prevista nelle concessioni o nelle autorizzazioni rilasciate. Pertanto, l’informativa dianzi indicata, nel caso di impianti per l’emittenza radiotelevisiva, dovrà essere inviata anche all’Ispettorato territoriale Puglia e Basilicata del Ministero delle Comunicazioni (di qui in avanti: Ispettorato), congiuntamente alla richiesta dei dati e degli atti relativi alle concessioni che consentano di verificare il rispetto delle condizioni tecnico-operative ivi prescritte.
L’Ispettorato dovrà provvedere entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
Qualora siano riscontrate violazioni, si deve procedere a riportare la situazione a conformità.
Entro sessanta giorni dal ricevimento dei dati e documenti trasmessi dall’Ispettorato, ARPA Puglia procede a nuova verifica in banda stretta in tutti i siti ove sia stato accertato il superamento delle soglie applicabili.
Tale accertamento dovrà essere condotto in contraddittorio con gli operatori interessati e congiuntamente all’Ispettorato, al fine di verificare il rispetto delle condizioni autorizzate.
L’informativa agli operatori dovrà essere fornita con almeno dieci giorni di preavviso rispetto alla data di esecuzione della verifica tramite comunicazione con raccomandata A.R. inviata presso la sede legale dell’emittente.
Le misure e le valutazioni dovranno essere eseguite con le modalità descritte dalle norme CEI 211-7 (“Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettromagnetici nell’intervallo di frequenza 10 KHz – 300 GHz, con riferimento all’esposizione umana”).
I risultati di detto accertamento saranno i soli validi ai fini dell’applicazione delle procedure di risanamento.
La gestione della procedura dianzi illustrata compete ad ARPA Puglia, che dovrà comunicarne i risultati entro trenta giorni dalla fine dell’accertamento alla Regione, alla Provincia, al Comune, all’Autorità sanitaria ed all’Ispettorato.
Il Comune nel cui territorio sono installati gli impianti da risanare, entro trenta giorni dal ricevimento della informativa di ARPA Puglia, comunica gli esiti dell’accertamento agli operatori, avviando le necessarie procedure di risanamento mediante l’emanazione di ordinanza sindacale. Copia di detta ordinanza dovrà essere inviata all’Ispettorato nel caso di impianti per l’emittenza radiotelevisiva.
 
D.2 – Piani di risanamento
Qualora la riduzione a conformità perseguita con le azioni di cui al punto D.1., non consenta il mantenimento della qualità del servizio, gli operatori interessati, entro centoventi giorni, predispongono piani di risanamento tenendo conto delle emissioni, delle peculiarità tecniche e delle caratteristiche di esercizio dei singoli impianti, nonché della eventuale regolamentazione comunale e dei programmi localizzativi dei singoli operatori.
I piani possono prevedere misure tecniche, tecnologie di modernizzazione e innovazione degli impianti, unitamente a misure organizzative e di razionalizzazione mediante condivisione su tralicci comuni, oppure ipotesi di trasferimento in altri siti, specificando i tempi e le modalità di attuazione di tutte le misure previste e la localizzazione delle strutture nei siti. Nel caso di piani di risanamento che interessino aree sensibili, devono essere individuate specifiche priorità o tempistiche abbreviate per la redazione e la realizzazione del piano, anche tramite prescrizioni.
Il piano di risanamento deve essere trasmesso alla Regione, alla Provincia, al Comune interessato, all’Autorità sanitaria, ad ARPA Puglia e all’Ispettorato.
Il procedimento di approvazione dei piani di risanamento relativo agli impianti di emittenza radiotelevisiva è disciplinato dall’art. 28, comma 7, del D.Lgs. n. 177/2005.
La Regione, entro trenta giorni dal ricevimento del piano, convoca apposita conferenza di servizi per discutere il piano di risanamento alla luce anche di quanto stabilito dal citato D.Lgs. n. 177/2005.
Partecipano di diritto alla conferenza di servizi, oltre alla Regione, cui è devoluta la gestione del procedimento, il Comune nel cui territorio ricadono gli impianti da risanare ovvero i siti ove si è rilevato il superamento delle soglie, la Provincia interessata, l’Autorità sanitaria, l’Ispettorato, l’ARPA Puglia e gli operatori coinvolti nella procedura.
I lavori della conferenza di servizi si concludono entro trenta giorni dall’indizione con l’approvazione del piano di risanamento. Gli operatori interessati al risanamento provvedono ad attuare le previsioni del piano a proprie cure e spese nel rispetto della tempistica ivi prevista.
Decorsi inutilmente i termini ivi previsti, il Ministero delle Comunicazioni, su richiesta della Regione e d’intesa con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, dispone la disattivazione degli impianti.
In pendenza dell’approvazione e dell’attuazione del piano di risanamento gli operatori interessati dovranno comunque ottemperare all’ordinanza comunale di riduzione a conformità.
 
E. – Catasto
Entro centottanta giorni dell’entrata in vigore del presente regolamento è istituito, presso l’ARPA Puglia, il catasto regionale delle fonti fisse di radiazioni non ionizzanti, nel quale saranno censiti tutti gli impianti di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell’intervallo di frequenze comprese tra 100 KHz e 300 GHz presenti sul territorio regionale.
Entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento i titolari di impianti esistenti forniscono al Comune interessato e ad ARPAPuglia i dati completi dei propri impianti corredati delle caratteristiche tecniche per la valutazione dei campi elettromagnetici di cui al paragrafo A.1.; tali dati dovranno essere elaborati in formato conforme al catasto nazionale.
Entro centoventi giorni dal decorso del termine di cui al precedente capoverso, ARPA Puglia verifica il rispetto dei limiti di cui al D.P.C.M. 8.7.2003 solo per gli impianti per i quali detta valutazione non sia già intervenuta in sede di autorizzazione.
ARPA Puglia, incaricata della formazione, della gestione e dell’aggiornamento del catasto regionale in coordinamento con il catasto nazionale, nomina un Responsabile del Catasto Regionale.
 
F – Pianificazione comunale
I Comuni possono dotarsi di piani annuali di localizzazione per disciplinare l’insediamento degli impianti al fine di minimizzarne l’impatto estetico e territoriale nonché di minimizzare e rendere uniforme l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. I piani perseguono la realizzazione del principio di precauzione contemplato dall’art. 174 del Trattato UE e dei relativi corollari A.L.A.R.A. ed A.L.A.T.A. intervenendo sulle scelte tecnologiche e su quelle localizzative al fine di assicurare il minor grado possibile di impatto degli impianti, senza pregiudizio per le esigenze del servizio e fermo restando il rispetto degli obiettivi di qualità, e perseguendo lo scopo di minimizzare e rendere omogenea ed uniforme l’esposizione dei cittadini. Le scelte dei piani vengono operate su base non interferenziale con impianti di altri soggetti concessionari o autorizzati legittimamente operanti. La mancata approvazione del piano non costituisce motivo ostativo al perfezionamento delle procedure autorizzatorie sub A.
I piani, di norma ed ove possibile, danno priorità all’insediamento degli impianti su aree ed immobili ricadenti nel demanio o nel patrimonio comunale, anche al fine di consentire agli Enti territoriali l’acquisizione di risorse finanziarie da reimpiegare prioritariamente in iniziative di controllo, monitoraggio, studi, ricerca ed informazione in materia ambientale, anche alla luce del principio di politica ambientale “chi inquina paga” di cui all’art. 174 del Trattato UE.
I piani individuano inoltre le strutture oggetto di divieto ai sensi dell’art. 10, comma 1, l.r. 5/2002 e perimetrano le aree sensibili da preservare dall’insediamento delle impianti al fine di includervi le pertinenze e, in genere, le aree, gli spazi e gli edifici effettivamente destinati alla permanenza dei recettori sensibili, individuando e proponendo alternative localizzative tecnicamente idonee.
La definizione dei contenuti dei piani deve fondare su una adeguata attività istruttoria in ordine:
• al fondo elettromagnetico preesistente;
• alle sorgenti di campi elettromagnetici di alta frequenza già in funzione e di quelle già autorizzate e non ancora attive;
• alla possibilità di delocalizzazione di impianti di emittenza radio e televisiva e di eventuale bonifica del fondo  elettromagnetico;
• alla presenza di linee elettriche e di altre sorgenti di campi elettromagnetici di bassa frequenza;
alla prefigurazione, mediante adeguati strumenti previsionali, degli effetti e degli impatti degli impianti previsti;
• alla eventuale sussistenza di peculiarità e di situazioni locali che possono assumere rilievo in termini di protezione della salute e dell’ambiente.
L’istruttoria deve includere ampi spazi concertativi riservati al confronto con gli operatori, al fine di valutare l’idoneità dei potenziali siti sotto il profilo tecnico, nonché con le associazioni ambientaliste, con le organizzazioni sindacali e con i cittadini, sia singoli che associati, anche attraverso l’istituzione di forum e/o consulte.
Si seguono, in relazione alla telefonia mobile e tecnologie assimilate, i criteri ed i principi sanciti dal protocollo di intesa intercorso tra ANCI, operatori e Ministero delle Comunicazioni in data 17.12.2003.
In sede di elaborazione dei piani occorre considerare le caratteristiche attuali e future del contesto edilizio ed urbanistico circostante i potenziali siti, con riferimento ad un raggio di 300 metri, così come delineate dagli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti; si terrà pertanto conto, in via esemplificativa, delle prospettive di edificazione ex novo, di recupero dell’esistente, di sopraelevazione contemplate dai piani urbanistici vigenti.
I piani individuano gli impianti preesistenti che, pur risultando a norma rispetto ai limiti del D.P.C.M. 8.7.2003, non appaiono conformi ai principi, alle finalità ed agli obiettivi di qualità fissati dal presente regolamento, ed in genere quelli incompatibili con la minimizzazione e con l’esigenza di rendere uniforme l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. Di tali impianti i piani propongono la delocalizzazione in siti ritenuti più idonei e tecnicamente adeguati alle esigenze degli operatori, da verificarsi in contraddittorio con gli stessi. Al fine di addivenire alla delocalizzazione degli impianti in esame, i Comuni possono prevedere forme di incentivazione diretta ed indiretta, anche attraverso la concessione di siti alternativi di proprietà pubblica e la previsione di canoni di locazione/concessione di entità inferiore alle condizioni di mercato, onde compensare gli eventuali oneri di trasferimento degli impianti.
L’insediamento di nuovi impianti radio e televisivi viene consentito unicamente in aree esterne al perimetro del centro abitato, secondo la definizione di cui all’art. 3 d.lgs. 285/1992, salvo comprovate esigenze di servizio. In ogni caso, nella definizione dei contenuti dei piani dovranno considerarsi, quanto all’emittenza radiotelevisiva, le previsioni degli strumenti di pianificazione settoriale approvati dallo Stato alla luce dell’ordinamento delle telecomunicazioni. Resta fermo l’obbligo degli operatori di conformare scrupolosamente la propria condotta ai principi ed alle regole di comportamento sanciti dall’art. 42, comma 1, D.Lgs. 177/2005.
I piani vengono approvati dal Comune e non necessitano di approvazione regionale. Le eventuali varianti ai piani vengono approvate con il medesimo procedimento
 
G. – Disciplina tipo di riferimento per la elaborazione dei piani annuali di localizzazione
Le modalità operative di seguito illustrate, sviluppate in tre fasi, hanno carattere indicativo; residuano in capo agli Enti locali ampi margini di autonomia nella definizione dei propri moduli di azione, anche alla luce della specifica situazione in cui versa ciascun territorio comunale e delle eventuali situazioni locali di carattere socio-economicoambientale.
 
G.1. – Costruzione del quadro conoscitivo
Una corretta pianificazione presuppone la costruzione di un quadro conoscitivo su cui basare tutto il processo decisionale.
A tal fine è necessario reperire, come base comune su cui localizzare i livelli tematici relativi ai molteplici fattori che incidono sulla pressione dei campi elettromagnetici, la cartografia tecnica più recente, preferibilmente in formato elettronico per rendere più semplice il lavoro, permettendo di gestire il processo di pianificazione in maniera informatizzata.
I livelli tematici descrittivi dei fattori di pressione elettromagnetica da reperire sono:
Catasto delle sorgenti: insieme di tutte le sorgenti di campo elettromagnetico a radio-frequenza e dei relativi dati tecnici. I gestori degli impianti devono collaborare alla creazione del catasto delle sorgenti specificando localizzazione e dati tecnici degli impianti installati;
Ricettori sensibili: insieme degli edifici, delle aree e delle strutture destinate ad utenze particolarmente sensibili all’effetto delle onde elettromagnetiche;
Fattori socio-economici: insieme dei dati descrittivi circa la densità di popolazione ed i volumi e le tipologie delle attività economiche;
Livelli di campo elettromagnetico esistente: insieme delle misure dei livelli di campi elettromagnetici effettuate sia con misure puntuali che con monitoraggi in continuo;
Programma annuale di installazione dei gestori: insieme dei programmi annuali di installazione presentati dai gestori delle reti di telecomunicazioni;
Strumenti di governo del territorio: insieme degli strumenti urbanistici per il controllo e la pianificazione territoriale;
Immobili comunali: insieme degli immobili comunali disponibili per l’installazione di nuovi impianti o l’implementazione e/o la de-localizzazione di impianti esistenti.
Il quadro conoscitivo deve essere aggiornato annualmente per tener conto delle modificate esigenze territoriali (nuove installazioni, delocalizzazioni, disinstallazioni).
 
G.2. – Pianificazione delle localizzazioni
La costruzione del quadro conoscitivo deve permettere un articolato e completo studio del territorio su cui interviene il processo di pianificazione.
Sulla base delle esigenze dei gestori delle reti di telecomunicazioni, espresse attraverso i programmi annuali di installazione, e rispettando le regole dettate da eventuali regolamenti di settore, si deve giungere alla concertazione (attuata tra gestori e amministratori dei territori interessati) di un piano di localizzazione dei nuovi impianti. Il piano deve essere redatto privilegiando le scelte che localizzano le nuove installazioni (o le delocalizzazione di impianti esistenti) su immobili di proprietà comunale, tenendo conto della situazione emersa durante lo studio del territorio. In particolare, dovrà tenere conto della localizzazione delle sorgenti già presenti sul territorio (catasto sorgenti), della localizzazione dei ricettori sensibili, dei fattori socio-economici (preferendo, nelle porzioni di territorio a più alta densità abitativa o a più alta densità lavorativa, tecnologie a basso impatto elettromagnetico) e dei livelli di campo elettromagnetico già presenti sul territorio.
Ove possibile, la redazione del piano di localizzazione deve essere supportata da valutazioni preventive (per mezzo di strumenti software di simulazione) dell’impatto elettromagnetico generato dalle nuove installazioni.
Il piano di localizzazione deve sempre ispirarsi ai principi di precauzione, di minimizzazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici e di perequazione ed uniformità nell’accesso ai servizi; deve essere aggiornato annualmente, tenendo conto delle mutate esigenze dei gestori e delle mutata situazione territoriale.
Ai fini istruttori i Comuni possono richiedere il supporto tecnico di ARPA Puglia.
 
G.3 – Vigilanza e controllo
L’attività di vigilanza e il controllo è affidata ai Comuni che si avvalgono del supporto tecnico dell’ARPA Puglia e dell’Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni, nel rispetto delle rispettive specifiche competenze.
Ove possibile, i Comuni si dotano di reti di monitoraggio permanente dei campi elettromagnetici.
Comunque, si devono prevedere campagne annuali di misura dei campi elettromagnetici, necessarie a monitorare i livelli esistenti e mantenere attivo il processo di pianificazione, ponendo i relativi oneri a carico dei titolari degli impianti, ai sensi dell’art. 12, comma 6, l.r. Puglia n. 5/2002.
 
G.4. – Presentazione dei risultati
Le risultanze delle tre fasi del processo di pianificazione devono essere rese consultabili e fruibili dagli addetti ai lavori e dalla popolazione.
Per far fronte a tali esigenze occorre predisporre strumenti di supporto alle decisioni per gli addetti ai lavori e di consultazione per la popolazione, che consentano una analisi approfondita del territorio attraverso il confronto di tutti i livelli tematici che assumono rilievo nei processi decisionali.
Si suggerisce la diffusione delle informazioni alla popolazione, anche per il tramite tramite di internet e di altri strumenti informatici.
 
H. – Primi adempimenti a carico degli operatori
Entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento tutti gli operatori che non abbiano già provveduto a quanto stabilito dall’art. 12, comma 2, della l.r. 5/2002, ovvero che, pur avendo ottemperato a quanto previsto da detta disposizione, abbiano in seguito apportato modifiche ai propri impianti, devono presentare al Comune e ad ARPA Puglia istanza di verifica della compatibilità dei limiti applicabili. E’ ammessa l’integrazione della documentazione già prodotta.
La dichiarazione dovrà essere resa sotto forma di perizia giurata e dovrà essere prodotta secondo le modalità riportate nell’Allegato 13 – Modello A del Codice.
ARPA Puglia avrà cura di trasmettere l’esito dell’istruttoria al Comune interessato.
Il presente Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 comma 1della L.R.12/05/2004,n.7 “ Statuto della Regione Puglia”.E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
 
Dato a Bari, addì 14 settembre 2006
 
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