QUALIFICHE CCNL AERANTI-CORALLO/FNSI

DOMANDA

 

Con la presente siamo a richiedere un chiarimento riguardante le qualifiche di cui all’art. 2 del CCNL tra AERANTI-CORALLO e Fnsi per i tele-radiogiornalisti TV (emittenza locale).

In particolare, stante la distinzione tra tele-radiogionalista TV con meno ovvero con più di 24 mesi di attività lavorativa nel settore giornalistico di cui all’art. 2, si chiede il parere di codesta Aeranti Corallo in merito alla maturazione dei 24 mesi di attività, al fine di determinare se oltre al criterio dell’effettiva assegnazione a mansioni di giornalista rileva anche quello dell’anzianità aziendale.

Nello specifico, il dubbio è il seguente: per un giornalista proveniente da un’altra azienda presso la quale già svolgeva attività lavorativa nel settore giornalistico, il calcolo dei 24 mesi va effettuato considerando anche il periodo svolto presso la precedente azienda?

 

RISPOSTA

 

Il Punto 3) della nota a verbale dell’art. 2 del CCNL tra  AERANTI CORALLO e Fnsi detta i principi in base ai quali valutare il possesso dei 24 mesi di attività nel settore giornalistico:

3) Le parti, constatato che, ai sensi dell’art.2 del contratto collettivo, il personale giornalistico è stato inquadrato in 2 categorie: il tele-radiogiornalista con meno di 24 mesi di attività lavorativa nel settore giornalistico e il tele-radiogiornalista con più di 24 mesi di attività lavorativa nel settore giornalistico, dopo aver preso atto che questa formulazione può ingenerare conflitti interpretativi anche in relazione al diverso status professionale degli interessati, hanno convenuto che la normativa debba essere interpretata correttamente come segue: a) relativamente ai giornalisti professionisti e ai praticanti l’anzianità per il computo dell’attività lavorativa nel settore giornalistico decorre dalla data di iscrizione all’Albo professionale nel registro dei praticanti; b) relativamente ai giornalisti pubblicisti nel computo dei 24 mesi di attività lavorativa nel settore giornalistico devono essere considerati esclusivamente i periodi per i quali l’interessato abbia svolto attività di lavoro giornalistico subordinato ai sensi di contratti collettivi di lavoro giornalistico, il tutto fermo restando quanto stabilito all’art.34, 11° comma.