Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea 12 luglio 1999 relativa alla limitazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz

Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea 12 luglio 1999 relativa alla limitazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz

(1999/519/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA

 

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 152, paragrafo 4, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1) a norma dell’articolo 3, lettera p) del trattato, l’azione della Comunità deve comprendere un contributo al conseguimento di un notevole livello di protezione della salute; il trattato prevede altresì la difesa della salute dei lavoratori e dei consumatori;

(2) nella risoluzione del 5 maggio 1994 sulla lotta contro gli effetti nocivi delle radiazioni non ionizzanti (2), il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a proporre provvedimenti legislativi allo scopo di limitare l’esposizione dei lavoratori e della popolazione alle radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti;

(3) esistono prescrizioni comunitarie minime per la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori in relazione ai campi elettromagnetici per le attività svolte su dispositivi provvisti di videoterminali (3); sono state adottate misure comunitarie volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti o in periodo di allattamento (4) che obbligano, fra l’altro, i datori di lavoro a valutare le attività che comportano lo specifico rischio di esposizione alle radiazioni non ionizzanti; sono state proposte norme minime per la protezione dei lavoratori dagli agenti fisici (5), che comprendono misure relative alle radiazioni non ionizzanti; la presente raccomandazione non contempla, pertanto, la protezione dei lavoratori nell’esposizione professionale a campi elettromagnetici;

(4) nell’ambito della Comunità è imperativo proteggere i singoli cittadini dagli effetti negativi certi sulla salute, che possono derivare dall’esposizione ai campi elettromagnetici;

(5) le misure riguardanti i campi elettromagnetici dovrebbero offrire a tutti i cittadini della Comunità un elevato livello di protezione; le disposizioni degli Stati membri in questo settore si dovrebbero basare su un quadro normativo concordato, in modo da contribuire a garantire una protezione uniforme in tutta la Comunità;

(6) conformemente al principio di sussidiarietà, ogni nuova misura in un settore che non rientra nell’ambito esclusivo di competenza della Comunità, quale la protezione della popolazione dalle radiazioni non ionizzanti, può essere adottata dalla Comunità unicamente se, per ragioni di scala o in considerazione delle conseguenze dell’azione proposta, gli obiettivi perseguiti possono essere meglio realizzati dalla Comunità che dagli Stati membri;

(7) le azioni relative alla limitazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici dovrebbero essere commisurate con gli altri benefici nel campo della salute e della sicurezza, che i dispositivi emittenti campi elettromagnetici arrecano alla qualità della vita nei settori come le telecomunicazioni, l’energia elettrica e la sicurezza della popolazione;

(8) si avverte l’esigenza di istituire, attraverso raccomandazioni rivolte agli Stati membri, un quadro comunitario per quanto concerne l’esposizione ai campi elettromagnetici in un’ottica di protezione della popolazione;

(9) obiettivo della presente raccomandazione è la protezione della salute della popolazione e pertanto essa si applica in particolare ai luoghi in cui singoli cittadini permangono per un tempo significativo rispetto agli effetti contemplati dalla presente raccomandazione;

(10) il quadro comunitario che si riferisce a un’ampia documentazione scientifica già esistente deve essere basato sui migliori dati scientifici e sui pareri più autorevoli disponibili in questo campo e dovrebbe comprendere limiti fondamentali e livelli di riferimento per l’esposizione ai campi elettromagnetici, tenendo presente che i limiti di esposizione raccomandati si basano soltanto su effetti accertati; a questo proposito, la Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ICNIRP) ha espresso un parere, che è stato adottato dal comitato scientifico istituito dalla Commissione; il quadro dovrebbe essere riesaminato e rivalutato regolarmente alla luce delle nuove conoscenze e degli sviluppi nel settore tecnologico e nell’impiego di sorgenti e nelle utilizzazioni che danno luogo ad un’esposizione a campi elettromagnetici;

(11) i limiti fondamentali e i livelli di riferimento dovrebbero applicarsi a tutti i campi elettromagnetici emessi, ad eccezione della radiazione ottica e di quelle ionizzanti; per la radiazione ottica occorre approfondire ulteriormente i dati e i pareri scientifici, mentre per le radiazioni ionizzanti esistono già disposizioni comunitarie;

(12) gli organismi nazionali e europei di standardizzazione (ad es. CENELEC, CEN) dovrebbero essere incoraggiati a elaborare nell’ambito del quadro normativo norme comunitarie standardizzate per la progettazione ed il collaudo di attrezzature per valutare la loro conformità con i limiti fondamentali previsti nella presente raccomandazione;

(13) l’adesione ai limiti e ai livelli di riferimento raccomandati dovrebbe fornire un elevato livello di protezione rispetto agli effetti accertati sulla salute, che possono derivare dall’esposizione ai campi elettromagnetici, ma essa non evita necessariamente i problemi di interferenza o effetti sul funzionamento di dispositivi medici quali protesi metalliche, stimolatori cardiaci e defibrillatori, impianti cocleari e di altro tipo; i problemi di interferenza con gli stimolatori cardiaci possono verificarsi per valori inferiori ai livelli di riferimento raccomandati ed esigono quindi precauzioni adeguate che esulano comunque dall’ambito di applicazione della presente raccomandazione e sono contemplate nel contesto della normativa sulla compatibilità elettromagnetica e sui dispositivi medici;

(14) coerentemente con il principio di proporzionalità, la presente raccomandazione definisce principi e metodi generali per la protezione dei singoli cittadini, demandando tuttavia agli Stati membri l’adozione di norme specifiche per quanto riguarda le sorgenti e le attività che comportano l’esposizione ai campi elettromagnetici, la classificazione, in ambiente professionale o meno, delle condizioni di esposizione delle singole persone ai sensi delle disposizioni comunitarie in materia di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori;

(15) gli Stati membri hanno facoltà, ai sensi del trattato, di fornire un livello di protezione più elevato di quello di cui alla presente raccomandazione;

(16) i provvedimenti adottati dagli Stati membri in questo settore, siano essi vincolanti o meno, e il modo in cui essi tengono conto della presente raccomandazione dovrebbero formare oggetto di relazioni a livello nazionale e comunitario;

(17) allo scopo di migliorare la conoscenza dei rischi e delle misure di protezione dai campi elettromagnetici, gli Stati membri dovrebbero promuovere la diffusione dell’informazione e le norme di buona prassi in questo campo, in particolare per quanto riguarda la progettazione, l’installazione e l’uso di attrezzature, in modo da far sì che i livelli di esposizione non superino i limiti raccomandati;

(18) attenzione dovrebbe essere rivolta ad un’adeguata informazione finalizzata alla comprensione dei rischi inerenti ai campi elettromagnetici, anche tenendo conto della percezione presso la popolazione esistente in questo campo;

(19) gli Stati membri dovrebbero considerare i progressi delle conoscenze scientifiche e della tecnologia in relazione ai sistemi di protezione dalle radiazioni non ionizzanti con un atteggiamento di precauzione e dovrebbero prevedere la rassegna e la revisione su base sistematica con le corrispondenti valutazioni tenendo presenti gli indirizzi elaborati dalle organizzazioni internazionali competenti, quali la Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti.

RACCOMANDA CHE:

I. Ai fini della presente raccomandazione gli Stati membri attribuiscano alle grandezze fisiche che figurano nell’allegato I.A il significato ivi indicato.

II. Gli Stati membri, allo scopo di assicurare un elevato livello di protezione della salute dall’esposizione ai campi elettromagnetici:

a) adottino un quadro di limiti fondamentali e di livelli di riferimento che utilizzi l’allegato I.B come base;

b) attuino, sulla scorta di detto quadro, misure relative alle sorgenti o alle attività che determinano l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, quanto il tempo di esposizione è significativo, ad eccezione dell’esposizione per scopi medici, nel qual caso i rischi ed i benefici dell’esposizione che ecceda i limiti fondamentali devono essere correttamente valutati;

c) si propongano l’obiettivo di conformarsi ai limiti fondamentali che figurano nell’allegato II per l’esposizione della popolazione.

III. Gli Stati membri, allo scopo di facilitare e di promuovere l’osservanza dei limiti fondamentali di cui all’allegato II:

a) tengano conto dei livelli di riferimento di cui all’allegato III ai fini della valutazione dell’esposizione, o qualora esistano, se riconosciute dallo Stato membro, delle norme europee o nazionali basate su procedure concordate di misura e calcolo scientificamente provate, definite per valutare la conformità con i limiti fondamentali;

b) valutino le situazioni di esposizione dovute a sorgenti di diversa frequenza, coerentemente con le formule di cui all’allegato IV, sia in termini di limiti fondamentali che di livelli di riferimento;

c) possano tener conto, ove opportuno, di criteri quali tempo di esposizione, parti del corpo esposte, età e stato di salute della popolazione.

IV. Gli Stati membri dovrebbero considerare sia i rischi che i benefici nel decidere se sia necessaria o meno un’azione, ai sensi della presente raccomandazione, quando decidono strategie o adottano provvedimenti relativi all’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

V. Gli Stati membri, allo scopo di migliorare la comprensione dei rischi e la protezione dall’esposizione ai campi elettromagnetici, forniscano nei modi appropriati informazioni alla popolazione sulle conseguenze per la salute e sui provvedimenti adottati per ovviare ad esse.

VI. Gli Stati membri, allo scopo di migliorare la conoscenza degli effetti dei campi elettromagnetici sulla salute, promuovano e valutino le ricerche nel settore dei campi elettromagnetici e della salute umana nell’ambito dei loro programmi nazionali di ricerca, tenendo conto delle raccomandazioni e degli sforzi della ricerca comunitaria e internazionale basata sulla più ampia gamma possibile di fonti.

VII. Gli Stati membri, allo scopo di contribuire alla definizione di un sistema coerente di protezione dai rischi di esposizione ai campi elettromagnetici, elaborino relazioni sull’esperienza acquisita attraverso i provvedimenti adottati nel settore oggetto della presente raccomandazione e informino la Commissione al riguardo, dopo un periodo di tre anni dalla data di adozione della presente raccomandazione, indicando in che modo essi ne hanno tenuto conto nel formulare i propri provvedimenti.

INVITA la Commissione a

1. adoperarsi per stabilire le norme europee di cui alla sezione III, lettera a), inclusi i metodi di calcolo e misura;

2. incoraggiare la ricerca per studiare gli effetti a lungo e a breve termine dell’esposizione ai campi elettromagnetici a tutte le relative frequenze nell’ambito dell’attuale programma quadro di ricerca;

3. continuare a partecipare alle attività delle organizzazioni internazionali competenti nel settore per promuovere il raggiungimento di un consenso internazionale in materia di orientamenti e pareri sulle misure protettive e preventive;

4. occuparsi delle materie oggetto della presente raccomandazione, per assicurarne la revisione e l’aggiornamento, tenendo altresì conto degli effetti possibili attualmente oggetto di ricerca, inclusi i relativi aspetti di precauzione e a elaborare, ogni cinque anni, una relazione globale della Comunità, tenendo conto delle relazioni trasmesse dagli Stati membri e dei più recenti dati e pareri scientifici.

Fatto a Bruxelles, addì 12 luglio 1999

Per il Consiglio

Il Presidente
S. Niinisto

 

ALLEGATO 1

DEFINIZIONI

 

Ai fini della presente raccomandazione, con il termine “campi elettromagnetici” si intendono i campi statici, i campi a frequenza estremamente bassa (ELF) e i campi a radiofrequenza (RF), comprese le microonde, nella gamma di frequenza fra 0 Hz e 300 GHz.

A. GRANDEZZE FISICHE

Nell’ambito dell’esposizione ai campi elettromagnetici si fa di norma riferimento a otto grandezze fisiche:

Corrente di contatto (Ic). La corrente di contatto tra una persona e un oggetto è espressa in ampere (A). Un conduttore che si trovi in un campo elettrico può essere caricato dal campo.

Intensità di corrente (J). È definita come il flusso di corrente attraverso una sezione unitaria perpendicolare alla sua direzione in un volume conduttore quale il corpo umano o una sua parte. È espressa in ampere per metro quadro (A/m²).

Intensità di campo elettrico. È una quantità vettoriale (E) che corrisponde alla forza esercitata su una particella carica indipendentemente dal suo movimento nello spazio. E espressa in volt per metro (V/m).

Intensità di campo magnetico. È una quantità vettoriale (H) che, assieme all’induzione magnetica, specifica un campo magnetico in qualunque punto dello spazio. È espressa in ampere per metro (A/m).

Induzione magnetica. E’ una grandezza vettoriale (B) che determina una forza agente sulle cariche in movimento. È espressa in tesla (T). Nello spazio libero e nei materiali biologici l’induzione magnetica e l’intensità del campo magnetico si ricavano in base all’equazione

    formula1

Densità di potenza (S). Questa grandezza si impiega nel caso delle frequenze molto alte, per le quali la profondità di penetrazione nel corpo è modesta. Si tratta della potenza radiante incidente perpendicolarmente a una superficie, divisa per l’area della superficie in questione ed è espressa in watt per metro quadro (W/m²).

Assorbimento specifico di energia (SA). Si definisce mediante l’energia assorbita per unità di massa di tessuto biologico e si esprime in joule per chilogrammo (J/kg). Nella presente raccomandazione il termine si impiega per limitare gli effetti non termici derivanti da esposizioni a microonde pulsate.

Tasso di assorbimento specifico di energia (SAR). Si tratta del valore mediato su tutto il corpo o su alcune parti di esso, del tasso di assorbimento di energia per unità di massa del tessuto corporeo ed è espresso in watt per chilogrammo (W/kg). I1 SAR riferito a tutto il corpo è una misura ampiamente accettata per porre in rapporto gli effetti termici nocivi all’esposizione a RF. Oltre al valore del SAR mediato su tutto il corpo, sono necessari anche valori locali del SAR per valutare e limitare la deposizione eccessiva di energia in parti piccole del corpo conseguenti a speciali condizioni di esposizione, quali ad esempio il caso di un individuo in contatto con la terra, esposto a RF nella gamma inferiore di MHz e di individui esposti nel campo vicino di un’antenna.

Tra le grandezze sopra citate, le seguenti possono essere misurate direttamente: l’induzione magnetica, la corrente di contatto, l’intensità di campo elettrico e magnetico, nonché la densità di potenza.

 

B. LIMITI DI BASE E LIVELLI DI RIFERIMENTO

Ai fini dell’applicazione delle limitazioni basate sulla valutazione dei possibili effetti sulla salute dei campi elettromagnetici, occorre distinguere tra i limiti di base e i livelli di riferimento.

Nota:

I limiti di base e i livelli di riferimento per limitare l’esposizione sono stati elaborati sulla scorta di un approfondito esame di tutta la letteratura scientifica pubblicata. I criteri applicati nel corso dell’esame erano volti a valutare la credibilità dei vari risultati divulgati; per proporre le limitazioni dell’esposizione ci si è basati soltanto su effetti accertati. L’insorgere del cancro per gli effetti dell’esposizione ai campi elettromagnetici di lungo periodo non è considerato accertato. Tuttavia, poiché esistono fattori di sicurezza di circa 50 tra i valori limite per gli effetti acuti e i limiti di base la presente raccomandazione implicitamente contempla gli eventuali effetti a lungo termine nell’intero intervallo di frequenza.

Limiti di base. Le limitazioni all’esposizione ai campi elettrici magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo, che si fondano direttamente su effetti accertati sulla salute e su considerazioni di ordine biologico, sono denominate “limiti di base.. In base alla frequenza del campo, le quantità fisiche impiegate per specificare tali limitazioni sono: la densità di flusso magnetico (B), la densità di corrente (J) il tasso di assorbimento specifico di energia (SAR), e la densità di potenza (S). La densità di flusso magnetico e la densità di potenza negli individui esposti possono essere misurate rapidamente.

Livelli di riferimento. Questi livelli sono indicati a fini pratici di valutazione dell’esposizione in modo da determinare se siano probabili eventuali superamenti dei limiti di base. Alcuni livelli di riferimento sono derivati dai limiti di base fondamentali attraverso misurazioni e/o tecniche informatiche e alcuni livelli di riferimento si riferiscono alla percezione e agli effetti nocivi indiretti dell’esposizione ai campi elettromagnetici. Le quantità derivate sono: l’intensità di campo elettrico (E), l’intensità di campo magnetico (H), la densità del flusso magnetico (B), la densità di potenza (S) e la corrente su un arto (IL). Le grandezze che si riferiscono alla percezione e agli altri effetti indiretti sono la corrente (di contatto) (Ic) e, per i campi pulsati, l’assorbimento specifico di energia (SA). In qualunque situazione particolare di esposizione, i valori misurati o calcolati di una delle quantità sopra citate possono essere raffrontati al livello di riferimento appropriato. L’osservanza del livello di riferimento garantirà il rispetto delle restrizioni fondamentali corrispondenti. Se il valore misurato supera il livello di riferimento, non ne consegue necessariamente che sia superata la restrizione fondamentale. In tali circostanze, tuttavia, vi è la necessità di definire se il limite di base sia o meno rispettato.

Nella presente raccomandazione non sono indicate limitazioni quantitative per i campi elettrici statici. Tuttavia, si raccomanda di evitare il contatto con cariche elettriche superficiali e le scariche distruttive che possono causare stress o comunque disturbo.

A determinate frequenze (cfr. allegati II e III) alcune grandezze quali la densità di flusso magnetico (B) e la densità di potenza (S) sono utilizzate sia ai fini dei limiti di base che dei livelli di riferimento.

 


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