Norme sul sequestro dei giornali e delle altre pubblicazioni
(pubblicate in Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 1946, n. 147)
1. Non si può procedere al sequestro della edizione dei giornali o di qualsiasi altra pubblicazione o stampato, contemplati nell’Editto sulla stampa 26 marzo 1848, n. 695, se non in virtù di una sentenza irrevocabile dell’autorità giudiziaria.
È tuttavia consentito all’autorità giudiziaria di disporre il sequestro di non oltre tre esemplari dei giornali o delle pubblicazioni o stampati, che importino una violazione della e penale.
2. In deroga a quanto è stabilito nell’articolo precedente, si può far luogo al sequestro dei giornali o delle altre pubblicazioni o stampati, che, ai sensi della legge penale, sono da ritenere osceni o offensivi della pubblica decenza ovvero che divulgano mezzi rivolti a impedire la procreazione o a procurare l’aborto o illustrano l’impiego di essi o danno indicazione sul modo di procurarseli o contengono inserzioni o corrispondenze relative ai mezzi predetti.
Qualora si sia proceduto al sequestro preveduto nel comma precedente, contro il colpevole si deve procedere per giudizio direttissimo anche se non ricorrono le condizioni prevedute nell’art. 502 del codice di procedura penale, e la competenza è in ogni caso dei tribunale.
3. Nulla è innovato alle disposizioni dell’art.4,commi 1 e 2 del R.D. 1 5 luglio 1923, n. 3288, convertito nella legge 31 dicembre 1925, n. 2309; dell’art. 2, comma 2 della legge 31 dicembre 1925. n. 2307; dell’art.5 del R.D.L. 14 gennaio 1944, n. 13, in relazione all’art. 1 dei D.L.Lt. 12 aprile 1946, n.165; dell’art. 28, comma 2, della legge 22 febbraio 1934, n. 370.
Nulla è parimenti innovato alle norme dell’art.8, comma 2, della legge 2 febbraio 1939, n. 374, e dell’art.19 del relativo regolamento, approvato con R.D. 12 dicembre 1940, n. 2052, nonché alle norme sulle difese e sulle sanzioni giudiziarie stabilite a tutela del diritto d’autore dalla legge 22 aprile 1941, n. 633.
Nel caso in cui sia stato eseguito il sequestro a termini dei comma 1, il pubblico ufficiale che vi ha proceduto deve informare, non oltre le ventiquattro ore, l’autorità giudiziaria con rapporto scritto (Cfr.ora l’art.233 del D.L.vo 28 luglio l989, n.271).
4. Con l’entrata in vigore del presente decreto, che ha luogo nel quinto giorno dopo quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, cessano di avere efficacia per quanto riguarda i giornali, le pubblicazioni e gli stampati in generale:
– gli articoli 112, comma 3, e 114, comma 4, del T.U. delle leggi di P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
– l’articolo 200 del regolamento per l’esecuzione del predetto T.U., approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
– l’articolo 3, comma 1, del R.D.L. 10 luglio 1924, n. 1081, convertito nella L. 31 dicembre 1925, n. 2308;
ed ogni altra disposizione contraria a quelle del presente decreto.