Relazione dell’Avv. Marco Rossignoli, presidente Aeranti al Consiglio Nazionale dell’Associazione svoltosi a Roma il 12 luglio 2001

RELAZIONE DELL’AVV. MARCO ROSSIGNOLI PRESIDENTE AERANTI AL CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ASSOCIAZIONE SVOLTOSI A ROMA IL 12 LUGLIO 2001

 

A seguito delle deliberazioni assunte dalle assemblee straordinarie di AER e di ANTI il 5 giugno u.s. è in corso il procedimento di unificazione tra le due associazioni che sarà pienamente efficace a decorrere dal 1° gennaio 2002.

Conseguentemente i sei mesi circa che intercorrono tra oggi e il 31 dicembre 2001 devono essere impiegati a pieno per realizzare al meglio il processo di unificazione.

A tal fine è stato già predisposto l’elenco integrato degli associati AERANTI dal quale emerge che le imprese associate sono complessivamente 832, di cui:

527 imprese radiofoniche locali

281 imprese televisive locali

5 imprese radiofoniche nazionali

5 sindycation radiofoniche

1 sindycation televisiva

2 agenzie di informazione radiofonica

2 imprese televisive satellitari

2 imprese televisive via internet

3 imprese radiofoniche via internet

4 imprese aderenti

In buona sostanza l’associazione rappresenta oggi circa il 50% delle imprese radiofoniche locali e circa il 50% delle imprese televisive locali.

Nei prossimi mesi occorrerà lavorare oltre che per incrementare ulteriormente il numero delle emittenti locali associate anche per conseguire una rappresentatività adeguata delle imprese che operano via satellite e via internet. Inoltre a seguito della previsione introdotta nello statuto approvato il 5 giugno u.s. l’AERANTI potrà rappresentare anche le concessionarie di pubblicità delle imprese associate; conseguentemente occorrerà attivarsi per conseguire una adeguata rappresentatività anche di tali soggetti.

I siti internet di AER e ANTI sono già stati unificati e attualmente il sito AERANTI è accessibile agli indirizzi web www.aer.it; www.anti.it; www.aer-anti.it; www.aer-anti.com; www.aer-anti.net; www.aer-anti.org; www.aeranti.it; www.aeranti.com; www.aeranti.net; www.aeranti.org.

 

 

Nei prossimi giorni, come programmato, verrà costituita la AERANTI Servizi srl con sede in Genova.

Tale società si occuperà di erogare servizi per le imprese associate AERANTI e assorbirà gradualmente buona parte della gestione della sede ANTI di Genova.

A decorrere dal 1° gennaio 2002 entreranno ufficialmente in carica il Consiglio Nazionale dell’AERANTI (di 74 membri) e la Giunta Esecutiva (di 24 membri).

Tuttavia già da oggi tali organi si riuniranno informalmente nella composizione ufficialmente vigente dal 1° gennaio 2002. Le riunioni si svolgeranno prevalentemente a Roma o in alternativa a Bologna.

A decorrere dal 1° gennaio 2002 verrà infine unificata la gestione amministrativa dell’associazione.

A livello federale prosegue l’attività insieme al Corallo nell’ambito del Coordinamento AERANTI-CORALLO che a livello confederale aderisce alla Confcommercio.

Nell’ambito dell’attività associativa AERANTI-CORALLO sta organizzando alcuni incontri con le imprese radiofoniche e con le imprese televisive associate; è prevista la partecipazione al COMPA di Bologna, al SAT EXPO di Vicenza e all’IBTS di Milano.

A livello politico l’intervento dell’associazione dovrà essere orientato nelle prossime settimane al contenuto del regolamento sul digitale.

Come è noto infatti l’Autorità ha pubblicato in data 11 luglio uno schema di regolamento assegnando quindici giorni di tempo per la formulazione di proposte di emendamenti da parte di tutti i soggetti interessati.

E’ quindi compito dell’associazione formulare proposte finalizzate a garantire l’effettivo accesso dell’emittenza locale alla tecnologia digitale. In questo senso il suddetto schema necessita sicuramente di molte modifiche.

E’ inoltre importante sviluppare le relazioni istituzionali con il nuovo Governo. In questo contesto AERANTI-CORALLO hanno incontrato martedì 10 luglio il Ministro On. Gasparri e il Sottosegretario On. Innocenzi. All’incontro erano presenti anche il Capo di Gabinetto del Ministro Cons. Volpe, il Capo della Segreteria Avv. Condemi, il Consigliere Dott. Caravaggi e il Direttore Generale della DGCA Dott.ssa Aria.

In tale sede abbiamo presentato una serie di osservazioni e proposte sui principali temi di interesse del settore, sulla base anche del documento programmatico approvato dalle assemblee AER e ANTI del 5 giugno u.s..

In particolare tali osservazioni e proposte si riferiscono:

a) a valutazioni relative alle norme per il settore radiofonico introdotte dalla legge 66/2001;

b) all’esigenza di garantire l’effettivo accesso all’emittenza radiofonica e televisiva locale alle trasmissioni digitali;

c) all’esigenza di una disciplina delle problematiche connesse ai limiti di campo elettromagnetico che, salvaguardando la salute dei cittadini, non penalizzi l’attività di impresa delle emittenti radiofoniche e televisive;

d) all’esigenza di introdurre modifiche ai criteri per il riconoscimento delle misure di sostegno per le imprese televisive locali previste dalla legge 448/98 e successive modificazioni e dal DM 21 settembre 1999, n. 378 del Ministro delle Comunicazioni;

e) al provvedimento che il Ministro delle Comunicazioni deve emanare per i contributi a favore delle imprese televisive locali previsti dall’art. 23 della legge 5 marzo 2001, n. 57;

f) all’esigenza di prevedere misure di sostegno per le imprese radiofoniche locali;

g) all’esigenza di ripristinare le quote di pubblicità degli enti locali riservate alle imprese radiofoniche e televisive locali;

h) all’applicazione da parte degli Ispettorati Territoriali del Ministero delle Comunicazioni della legge 122/98 relativamente ai procedimenti di ottimizzazione, razionalizzazione e compatibilizzazione delle utilizzazioni radioelettriche radiofoniche e televisive;

i) alla normativa sulla cosiddetta par condicio.

Su tali temi occorre evidenziare:

a) VALUTAZIONI RELATIVE ALLE NORME PER IL SETTORE RADIOFONICO INTRODOTTE DALLA LEGGE 66/2001

La legge 66/2001 rappresenta un importante passaggio per il settore radiofonico locale.

Tale legge infatti, accogliendo le proteste di AERANTI-CORALLO ha eliminato di fatto il piano di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica analogica, rinviandone l’emanazione di almeno dieci anni.

Tale piano avrebbe azzerato tutti gli attuali impianti delle imprese radiofoniche vanificando tutti gli investimenti operati negli anni, ridotto drasticamente il numero delle radio locali e ridimensionata enormemente la copertura territoriale delle emittenti superstiti.

In buona sostanza la legge 66/2001 ha soppresso per la radiofonia quelle norme che avevano portato a tre anni di contestazioni da parte delle TV locali e che alla fine erano state ugualmente soppresse proprio per l’impossibilità pratica di applicarle nel settore televisivo. La legge 66/2001 nell’abbandonare quindi il procedimento di rilascio di nuove concessioni basate su un piano delle frequenze, astratto completamente svincolato dall’esistente, ha contestualmente previsto regole (analoghe a quelle applicate da ultimo nel settore televisivo che hanno permesso a tutti i soggetti di continuare ad operare) per la prosecuzione dell’attività basate sul possesso di alcuni requisiti, tra i quali (per le emittenti commerciali) quello della natura giuridica di società, o di cooperativa e quello di almeno due dipendenti in regola con le disposizioni previdenziali.

Tali regole sono chiaramente finalizzate allo sviluppo imprenditoriale e quindi alla crescita strutturale e dimensionale delle imprese radiofoniche locali, senza la quale sarebbe difficile accedere entro i prossimi anni alle trasmissioni digitali. Inoltre il vincolo occupazionale previsto per le imprese radiofoniche commerciali (come in precedenza è stato previsto l’obbligo di almeno quattro dipendenti per le imprese televisive locali) costituisce presupposto indispensabile per poter richiedere e ottenere contributi a sostegno dell’attività radiofonica come da alcuni anni sono stati previsti in modo significativo per le imprese televisive locali. Inoltre un settore che garantisce occupazione si pone in modo credibile e autorevole nei confronti del mondo politico e delle istituzioni. Infine l’obbligo dei dipendenti costituisce anche una importante garanzia per il comparto locale rispetto ad iniziative di realizzazione di emittenti di pura ripetizione del segnale di altre emittenti che (operando con costi molto limitati in quanto privi di dipendenti e di organizzazione imprenditoriale) possono creare una distorsione della concorrenza nella vendita degli spazi pubblicitari.

b) L’ESIGENZA DI GARANTIRE L’EFFETTIVO ACCESSO ALL’EMITTENZA RADIOFONICA E TELEVISIVA LOCALE ALLE TRASMISSIONI DIGITALI

Come è noto la radiodiffusione digitale presenta aspetti tecnici molto diversi rispetto alla radiodiffusione analogica dei quali si dovrà certamente tenere conto in sede di definizione delle norme relative alla radiodiffusione digitale terrestre.

E’ tuttavia assolutamente necessario evitare che determinate problematiche tecniche possano in qualche misura divenire condizionanti per le scelte normative.

La principale preoccupazione degli editori radiofonici e televisivi locali è infatti quella di evitare che il passaggio alla radiodiffusione digitale terrestre possa penalizzare il comparto locale sotto diversi profili.

In altre parole si ritiene necessaria la previsione di norme che permettano un effettivo accesso dell’emittenza radiofonica e televisiva locale (cui la giurisprudenza costituzionale e la normativa di settore hanno attribuito un ruolo importante nel sistema radiotelevisivo italiano del quale si deve necessariamente tenere conto anche in questa fase) alle trasmissioni in tecnica digitale evitando quindi barriere di ordine tecnico, giuridico ed economico nei confronti del comparto locale.

In questo contesto si ritiene prioritario:

– che le regole finalizzate alla pianificazione televisiva digitale prevedano la possibilità di irradiare almeno i 600 programmi televisivi locali attualmente esistenti;

– che le regole finalizzate alla pianificazione radiofonica digitale prevedano la possibilità di irradiare almeno i 1000 programmi radiofonici locali attualmente esistenti;

– che la diffusione della pubblicità locale, dei programmi dati locali, dei servizi multimediali locali sia possibile esclusivamente da parte delle emittenti radiofoniche e televisive locali;

– che la ricevibilità da parte dell’utenza dei segnali radiofonici e televisivi digitali delle emittenti locali sia identica a quella delle emittenti nazionali (e che tali segnali vengano irradiati da identici siti con impianti aventi identiche caratteristiche tecniche operative);

– che venga favorito uno sviluppo di architetture di trasmissione che rispondano alle esigenze di flessibilità del comparto radiofonico e televisivo locale (ogni emittente ha interesse a conservare una copertura il piu’ possibile coincidente con l’attuale copertura analogica);

– che vengano introdotte norme finalizzate a disciplinare in modo rigoroso l’accesso da parte di tutte le emittenti televisive locali al 40% della capacità trasmissiva dei blocchi di trasmissione digitale dei soggetti titolari di piu’ di una concessione televisiva analogica, al fine di evitare scelte discriminatorie e disparità di trattamento.

E’ inoltre molto importante evitare che attraverso la sperimentazione possano precostituirsi situazioni di occupazioni di fatto delle frequenze aventi carattere irreversibile.

La problematica riveste particolare importanza nel settore radiofonico in quanto le trasmissioni digitali radiofoniche avverranno su frequenze diverse rispetto a quelle utilizzate per la diffusione analogica.

In ogni caso AERANTI-CORALLO ritengono indispensabile:

– che le autorizzazioni sperimentali vengano rilasciate per la diffusione del segnale di tutti i soggetti facenti parte di una intesa o di un consorzio (con la conseguenza che tali intese o consorzi non possano essere formate anche da soggetti che non diffondono il segnale);

– che le autorizzazioni sperimentali vengano rilasciate esclusivamente per l’irradiazione nel bacino (o parte di esso) ove attualmente la stessa emittente diffonde in tecnica analogica, tenendo conto di eventuali possibili modeste variazioni dello stesso (queste ultime sono consentite dalle parole “di norma” contenute nella legge che sono state evidentemente inserite per permettere a emittenti delle stesse zone che hanno coperture leggermente differenziate in tecnica analogica di poter irradiare con uno stesso impianto in tecnica digitale).

c) L’ESIGENZA DI UNA DISCIPLINA DELLE PROBLEMATICHE CONNESSE AI LIMITI DI CAMPO ELETTROMAGNETICO CHE, SALVAGUARDANDO LA SALUTE DEI CITTADINI, NON PENALIZZI L’ATTIVITA’ DI IMPRESA DELLE EMITTENTI RADIOFONICHE TELEVISIVE

Sulla problematica, relativamente alla quale il Ministro delle Comunicazioni è competente unitamente al Ministro dell’Ambiente e al Ministro della Sanità è necessario osservare:

a) che l’Italia ha adottato una normativa (il DM 381/98) che prevede limiti di campo elettromagnetico (6 V/M per i luoghi adibiti a permanenze per un tempo superiore alle quattro ore) molto più restrittivi rispetto a quelli degli altri Paesi europei e rispetto a quelli raccomandati dall’Unione Europea (28 V/M). Ciò peraltro con il parere contrario dell’Istituto Superiore di Sanità (si veda al riguardo la premessa al DM 381/98). Ciò significa che la maggior parte dei livelli di campo elettromagnetico che in Italia hanno dato origine a contenzioso perché considerati troppo elevati, negli altri Paesi europei sono assolutamente legittimi e quindi ritenuti non rischiosi.

Si ritiene pertanto importante che tale limite di 6 V/M, alla luce anche delle risultanze scientifiche in materia, venga ripensato in quanto lo stesso causa gravi difficoltà operative alle imprese.

b) La legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici magnetici ed elettromagnetici (legge 22 febbraio 2001, n. 65), all’art. 4, prevede che la Stato eserciti le funzioni relative alla determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, in considerazione del preminente interesse nazionale alla definizione di criteri unitari e di normative omogenee.

Ne consegue l’inaccettabilità di interventi legislativi regionali o di normative regolamentari comunali che introducano limiti in tutto o in parte diversi (e più restrittivi) rispetto alla normativa statale.

c) In ipotesi di superamento dei limiti di campo in un determinato luogo è quasi sempre possibile risolvere la problematica senza ridurre la potenza di emissione degli impianti e quindi senza penalizzare la capacità di servizio delle emittenti. In tali casi infatti è possibile elevare semplicemente l’altezza delle antenne rispetto al suolo. Per fare ciò sono però indispensabili le concessioni urbanistiche per elevare i tralicci e quelle radioelettriche per modificare le caratteristiche tecniche delle antenne.

E’ quindi importante che ogni amministrazione interessata, per quanto di propria competenza (i Comuni per le concessioni urbanistiche; gli Ispettorati Territoriali del Ministero delle Comunicazioni per le modifiche radioelettriche) non rifiuti il rilascio delle necessarie concessioni e autorizzazioni.

d) L’ESIGENZA DI INTRODURRE MODIFICHE AI CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE MISURE DI SOSTEGNO PER LE IMPRESE TELEVISIVE LOCALI PREVISTE DALLA LEGGE 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E DAL DM 21 SETTEMBRE 1999, N. 378 DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Le misure di sostegno in questione sono state introdotte dall’art. 45, comma 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (nella misura di 24 miliardi per l’anno 1999, 24 miliardi per l’anno 2000 e 33 miliardi per l’anno 2001). Successivamente l’art. 27, comma 10 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ha aumentato lo stanziamento a 40 miliardi di lire a decorrere dall’anno 2000.

Infine l’art. 145, comma 18 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 ha aumentato lo stanziamento ammesso per le misure di sostengo in questione a 82 miliardi di lire.

Le modalità di riconoscimento di tali contributi sono state definite con Regolamento di cui al decreto del Ministero delle Comunicazioni 21 settembre 1999, n. 378.

Tale decreto prevede:

– che le misure di sostegno vengano attribuite ai soggetti che ne facciano richiesta che godono delle provvidenza previste dalla normativa sull’editoria (art. 7, comma 1 della legge 422/93);

– che i contributi stanziati vengano attribuiti per 1/5 a tutte le imprese richiedenti che ne abbiano diritto e per i restanti 4/5 in base a graduatorie da redigersi sulla base della media dei fatturati degli ultimi tre anni e del numero dei dipendenti occupati.

A seguito dell’aumento dell’importo dei contributi e alla luce delle risultanze delle graduatorie relative all’anno 1999, AERANTI-CORALLO ritengono assolutamente necessaria una modifica al Regolamento (DM 378/99) per giungere ad una ripartizione più equa dei fondi.

Infatti si sono verificate situazioni per cui, a causa della contraddittorietà delle norme, soggetti utilmente collocati in graduatoria non hanno ricevuto contributi; inoltre soggetti collocati in graduatoria dopo altri hanno visto riconoscersi contributi più elevati rispetto a quelli attribuiti ai soggetti che li precedevano nella stessa graduatoria.

Inoltre è di tutta evidenza che il criterio del fatturato non sia idoneo a valutare la capacità patrimoniale di una impresa. Infatti un’emittente può aver conseguito un elevato volume di affari ma avere allo stesso tempo maturato perdite consistenti ed essere addirittura prossima al fallimento.

Per questo si ritiene che sarebbe più opportuno fare riferimento anziché al criterio del fatturato a quello del patrimonio netto dell’impresa, come è avvenuto per il rilascio delle nuove concessioni televisive locali.

e) CONTRIBUTI A FAVORE DELLE EMITTENTI TELEVISIVE LOCALI PREVISTI DALL’ART. 23 DELLA LEGGE 5 MARZO 2001 N. 57

L’art. 23, comma 1 della legge 5 marzo 2001, n. 57 prevede che alle imprese televisive locali legittimamente operanti al 1° settembre 1999, venga riconosciuto un contributo non superiore al quaranta per cento delle spese sostenute, comprovate da idonea documentazione, per l’adeguamento al piano nazionale di assegnazione delle frequenze e per l’ammodernamento degli impianti, nel rispetto della normativa in materia di inquinamento elettromagnetico.

I fondi stanziati ammontano a £. 165.3 miliardi per l’anno 2000; £. 84.8 miliardi per l’anno 2001 e £. 101.7 miliardi per l’anno 2002.

Con decreto del Ministro delle Comunicazioni, di concerto con il Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica devono essere definiti i criteri e le modalità di attribuzione del contributo.

Nel mentre si sollecita l’emanazione del provvedimento, si evidenza che lo stesso dovrebbe prevedere contribuzioni per le modifiche relative agli impianti di collegamento delle emittenti televisive locali resesi necessarie per assegnare le frequenze utilizzate da tali impianti al servizio radiomobile di terza generazione (UMTS) a decorrere dal 1° gennaio 2002.

In ogni caso si chiede di essere consultati in ordine allo schema di provvedimento predisposto dal Ministero.

f) L’ESIGENZA DI PREVEDERE MISURE DI SOSTEGNO PER LE IMPRESE RADIOFONICHE LOCALI

AERANTI-CORALLO ritengono importante la previsione di misure di sostegno anche per le imprese radiofoniche locali.

Tali misure dovrebbero essere previste con riferimento all’ammodernamento degli impianti, all’adeguamento degli stessi alla normativa in materia di limiti di campo elettromagnetico, al passaggio alle trasmissioni digitali.

AERANTI-CORALLO propongono che tali misure vengano introdotte nell’ambito della legge finanziaria per l’anno 2002.

g) L’ESIGENZA DI RIPRISTINARE LE QUOTE DI PUBBLICITA’ DEGLI ENTI LOCALI RISERVATE ALLE IMPRESE RADIOFONICHE E TELEVISIVE LOCALI

Come è noto la legge 7 giugno 2000, n. 150 recante la “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”, all’art. 16 ha abrogato l’art. 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223 e successive modificazioni.

Quest’ultima norma prevedeva che le amministrazioni statali, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici, compresi quelli economici, questi ultimi limitatamente alla pubblicità diffusa sul territorio nazionale, fossero tenuti a destinare alla pubblicità su emittenti televisive locali operanti nei territori dei Paesi della U.E., nonché su emittenti radiofoniche nazionali e locali operanti nei territori dei medesimi paesi, almeno il 15 per cento delle somme stanziate in bilancio per le campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie attività.

Inoltre prevedeva che gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici a rilevanza regionale e locale, compresi quelli economici, fossero tenuti a destinare, relativamente alla pubblicità non diffusa in ambito nazionale, almeno il 25 per cento delle somme stanziate in bilancio, per le campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie attività, su emittenti televisive e radiofoniche locali operanti nei territori dei Paesi della U.E..

A seguito della protesta di AERANTI-CORALLO con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 27 settembre 2000 (art. 4.2, lettera b) veniva previsto che nella predisposizione dei progetti di comunicazione a carattere pubblicitario, le Amministrazioni Statali siano tenute a rispettare (tra l’altro), nell’ambito dei propri stanziamenti di bilancio una quota del quindici per cento a favore di emittenti radio e emittenti televisive locali con effettivo utilizzo di entrambi i mezzi.

In questo modo è stata sostanzialmente recuperata la quota di pubblicità nelle Amministrazioni Statali riservata alle emittenti locali; diversamente non è stato recuperato in alcun modo il vincolo a favore delle emittenti locali previsto per la pianificazione pubblicitaria degli enti locali.

AERANTI-CORALLO chiedono che si trovi al più presto una soluzione che permetta tale recupero.

h) L’APPLICAZIONE DA PARTE DEGLI ISPETTORATI TERRITORIALI DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI DELLA LEGGE 30 APRILE 1998, N. 122 RELATIVAMENTE AI PROVVEDIMENTI DI OTTIMIZZAZIONE, RAZIONALIZZAZIONE E COMPATIBILIZ-ZAZIONE DELLE UTILIZZAZIONI RADIOELETTRICHE RADIOFONICHE E TELEVISIVE

L’art. 1, commi 4 e 5 della legge 30 aprile 1998, n. 122 prevede che gli organi periferici del Ministero delle Comunicazioni autorizzino modifiche degli impianti delle emittenti nel caso di trasferimento, a qualsiasi titolo, della sede dell’impresa o della sede della messa in onda, ovvero nel caso di sfratto o di finita locazione dei singoli impianti.

In ogni caso deve essere autorizzato il trasferimento per esigenze di carattere urbanistico, ambientale o sanitario, ovvero per ottemperare a obblighi di legge.

Inoltre possono essere autorizzate modifiche per la compatibilizzazione radioelettrica, nonché per l’ottimizzazione e la razionalizzazione delle aree servite da ciascuna emittente.

Tali modifiche devono essere attuate su base non interferenziale con altri utilizzatori dello spettro radio e possono consentire anche un limitato ampliamento delle aree servite.

A distanza di oltre tre anni dall’entrata in vigore di tale normativa vi sono alcuni Ispettorati Territoriali che hanno puntualmente applicato la stessa; tuttavia altri Ispettorati, spesso per ragioni anche organizzative non la applicano o tardano ad applicarla.

Si rende assolutamente necessario un intervento del Ministero per garantire l’effettiva applicazione della normativa in questione sull’intero territorio nazionale.

i) NORMATIVA SULLA COSIDDETTA PAR CONDICIO

Come è noto la legge 28/2000 (cosiddetta normativa sulla “par condicio”) è stata rimessa all’esame della Corte Costituzionale nell’ambito dei ricorsi promossi da AERANTI-CORALLO avanti il TAR Lazio per l’annullamento dei provvedimenti regolamentari della disciplina emanati dalla Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

AERANTI-CORALLO, in attesa della decisione della Corte, ritengono comunque opportuno fin da ora un intervento legislativo che elimini le conseguenze negative per l’esercizio del diritto di informazione delle imprese radiotelevisive locali.

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Per concludere ritengo che il settore radiotelevisivo locale abbia finalmente raggiunto attraverso AERANTI e AERANTI-CORALLO, nonché attraverso l’adesione a CONFCOMMERCIO un rappresentatività, una visibilità e una capacita organizzativa come mai ha avuto nel corso di oltre venticinque anni di attività del comparto.

E’ ora necessario l’impegno di tutte le imprese associate per rafforzare ulteriormente l’AERANTI e per traghettare così l’emittenza locale dalle trasmissioni analogiche a quelle digitali con pari dignità rispetto all’emittenza nazionale.