Relazione dell’avv. Marco Rossignoli, presidente AERANTI e coordinatore AERANTI-CORALLO al Convegno “La radiotelevisione digitale deve essere anche locale” svoltasi a Roma l’11 settembre 2001

RELAZIONE DELL’AVV. MARCO ROSSIGNOLI, PRESIDENTE AERANTI E COORDINATORE AERANTI-CORALLO AL CONVEGNO “LA RADIOTELEVISIONE DIGITALE DEVE ESSERE ANCHE LOCALE” SVOLTASI A ROMA L’11 SETTEMBRE 2001

Come è noto il decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 20 marzo 2001, n. 66 ha introdotto i principi normativi di base per il passaggio alle trasmissioni radiofoniche e televisive digitali su frequenze terrestri.
In particolare ha stabilito che il piano di assegnazione delle frequenze per le trasmissioni radiofoniche digitali debba essere emanato entro il 31 dicembre del corrente anno; che il piano di assegnazione delle frequenze per le trasmissioni televisive digitali debba essere emanato entro il 31 dicembre 2002; che le trasmissioni televisive dei programmi e dei servizi multimediali su frequenze terrestri debbano essere irradiate esclusivamente in tecnica digitale entro l’anno 2006; la legge ha inoltre istituito le nuove figure dei “fornitori di contenuti” (che sono i soggetti che avranno la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi destinati alla diffusione), e degli “operatori di rete” (che sono i soggetti che saranno titolari del diritto di installazione e esercizio degli impianti di trasmissione e che provvederanno alla diffusione dei programmi prodotti dai fornitori di contenuti).
La legge 66/2001 ha inoltre previsto l’adozione da parte del Ministero delle Comunicazioni di un programma per lo sviluppo e la diffusione in Italia della nuova tecnologia di trasmissione radiotelevisiva digitale su frequenze terrestri e da satellite e per l’introduzione dei sistemi audiovisivi terrestri a larga banda, individuando contestualmente misure a sostegno del settore.
La legge 66/2001 ha infine previsto che i provvedimenti abilitativi per la diffusione delle trasmissioni radiofoniche e televisive in tecnica digitale debbano essere rilasciati dal Ministero delle Comunicazioni sulla base delle condizioni definite in un regolamento che deve essere adottato dalla Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
Il Ministro delle Comunicazioni con decreto in data 24 luglio 2001 pubblicato il 7 agosto 2001 ha emanato il programma di propria competenza con il quale si è fatto carico di promuovere nelle sedi istituzionali gli obiettivi individuati nel programma stesso, ai fini dello sviluppo e della diffusione in Italia della nuova tecnologia di trasmissione digitale con un’attenta azione di monitoraggio dello stato di avanzamento di tale sviluppo.
L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha inoltre predisposto lo schema di regolamento per le trasmissioni digitali sottoponendo lo stesso a consultazione pubblica cioè consentendo a tutti i soggetti interessati di esprimere le proprie valutazioni in ordine a tale schema e di presentare proprie proposte di modifica e/o integrazione.
Tale provvedimento è ora all’esame del Consiglio dell’Autorità che dovrebbe approvarlo entro il corrente mese di settembre.
Detto schema tuttavia prevede barriere di ordine tecnico, giuridico ed economico all’accesso dell’emittenza radiofonica e televisiva locale alle trasmissioni digitali. AERANTI-CORALLO hanno pertanto organizzato il Convegno odierno per illustrare una serie di proposte di modifica di tale regolamento finalizzate a permettere l’effettivo accesso dell’emittenza locale alla nuova tecnologia di trasmissione.
Infatti se il regolamento venisse approvato senza le modifiche proposte da AERANTI-CORALLO, l’emittenza televisiva locale cesserebbe di esistere nell’arco di alcuni anni e l’emittenza radiofonica locale verrebbe fortemente penalizzata.
Il titolo del convegno “la radiotelevisione digitale deve essere anche locale” si pone quindi l’obiettivo di affermare l’esigenza che la nuova normativa in corso di approvazione garantisca spazi e ruolo all’emittenza locale.
Lo schema predisposto dall’Autorità non prevede, contrariamente a quanto stabilito dalla legge, il titolo preferenziale (stabilito dalla legge 66/2001) per il passaggio al digitale da parte delle imprese televisive locali, nei confronti delle imprese televisive nazionali; non prevede la riserva (stabilita dalla legge 249/97) di un terzo dei canali a favore delle imprese televisive locali; non prevede l’obbligo (stabilito dalla legge 66/2001) per i soggetti nazionali di diffondere lo stesso programma e i medesimi programmi dati sul territorio nazionale; non prevede il divieto per uno stesso soggetto (stabilito dalla legge 249/97) di essere titolare di più del venti per cento delle reti nazionali; non prevede una disciplina specifica per la radiofonia; non stabilisce criteri guida per la futura pianificazione radiofonica e televisiva digitale tali da evitare disparità di trattamento tra i soggetti locali e quelli nazionali.
Lo schema pertanto omette di regolamentare e quindi sostanzialmente disapplica tutte quelle norme di legge che, negli anni, sono state previste proprio per garantire spazi e ruolo all’emittenza locale. Se la legge 66/2001 prevede un titolo preferenziale per le imprese televisive locali è evidente che il regolamento debba stabilire in concreto in che cosa consista tale titolo, come si applichi e in quali termini. Se la legge 66/2001 prevede che i soggetti nazionali non possano differenziare i propri programmi e i programmi dati con il conseguente vincolo a diffondere lo stesso programma e gli stessi programmi dati sul territorio nazionale(ad eccezione della RAI nei limiti comunque delle previsioni del contratto di servizio) è evidente che il regolamento debba dettagliatamente disciplinare tale importante principio stabilendo anche sanzioni per il mancato rispetto dello stesso; se il regolamento non stabilisce i criteri guida per le successive pianificazioni digitali radiofonica e televisiva è evidente che queste ultime potrebbero essere realizzate senza tenere in alcun conto l’esigenza di assicurare adeguati spazi radioelettrici all’emittenza locale.
Ma l’aspetto più preoccupante dello schema di regolamento è la filosofia di fondo che caratterizza lo stesso: una filosofia che relega le attuali emittenti locali analogiche ad operare in digitale come semplici fornitori di contenuti (cioè come soggetti che realizzano programmi ma che per poterli diffondere devono necessariamente farsi veicolare dagli operatori di rete titolari dell’esercizio delle frequenze e dunque veri signori dell’etere digitale), peraltro in un sistema in cui i fornitori di contenuti si moltiplicheranno a migliaia.
Lo schema di regolamento infatti da una parte prevede che chiunque, anche privo di esperienza e privo degli attuali requisiti per svolgere attività di emittente in analogico, possa divenire, senza alcuna difficoltà, fornitore di contenuti, e dall’altra parte prevede ingiustificate barriere per divenire operatore di rete anche in ambito locale.
In questo modo le attuali emittenti locali si troverebbero a poter operare esclusivamente se veicolate da un operatore di rete e peraltro in una situazione di fortissima concorrenza derivante dalla proliferazione dei fornitori di contenuti.
Se si pensa che gli operatori di rete televisiva nazionale devono avere almeno cento dipendenti (e c’è anche chi propone di ridurli a cinquanta) e che gli operatori di rete televisiva locale devono aver invece almeno venti dipendenti (e devono garantire almeno 15 miliardi di investimento) risulta di tutta evidenza l’impossibilità di accedere all’attività di operatore di rete locale.
Una impossibilità di accesso che si traduce anche in una disincentivazione a svolgere in assoluto l’attività di operatore di rete locale.
Nessuno imprenditore prudente e accorto infatti realizzerebbe una attività di operatore di rete locale con un numero di dipendenti assolutamente inutile rispetto all’attività che si deve svolgere e con investimenti faraonici rispetto ai risultati da perseguire.
Peraltro è evidente che a livello locale gli attuali editori hanno interesse a realizzare strutture consortili di operatore di rete attraverso le quali veicolare i propri programmi. Ne consegue che i dipendenti non necessitano all’operatore di rete, bensì al fornitore di contenuti che realizza i programmi che vengono diffusi.
Il consorzio necessita esclusivamente di un impiegato per la gestione amministrativa dello stesso (che consisterebbe per lo più nella gestione dei rapporti con i consorziati) e eventualmente di un tecnico per la manutenzione degli impianti, tenendo peraltro presente che l’attività di manutenzione anche delle reti nazionali viene spesso affidata non a dipendenti, bensì a terzi mediante contratto di appalto.
AERANTI-CORALLO propone pertanto che lo schema di regolamento venga modificato prevedendo che per svolgere l’attività di fornitore di contenuti siano necessari gli stessi requisiti (dipendenti, patrimonio netto) oggi previsti per svolgere l’attività di editore in tecnica analogica e che invece per svolgere l’attività di operatore di rete locale (o quantomeno di operatore di rete locale attraverso un consorzio) non necessitino requisiti di dipendenti, di capitale e di investimenti.
Senza una scelta chiara e precisa in questo senso si creerà soltanto una polverizzazione delle offerte dei fornitori di contenuti a discapito anche dell’utenza (in quanto tale polverizzazione non favorirà certamente la qualità dei prodotti) e una contestuale concentrazione degli impianti di trasmissione (e quindi delle relative frequenze) in mano di pochi.
La mancanza di previsione di una rigida normativa antitrust, della riserva di frequenze per le emittenti locali e del titolo preferenziale previsto dalla legge 66/2001 faciliterà ulteriormente tale impostazione.
Per quanto riguarda la radiofonia la mancanza di disciplina specifica è molto preoccupante. Il settore radiofonico è infatti caratterizzato da alcune problematiche diverse da quelle televisive e pertanto necessita per tali aspetti di una regolamentazione differenziata.
Ci riferiamo in particolare alla circostanza che il piano di ripartizione delle frequenze prevede due diverse bande per la diffusione radiofonica digitale: la banda III e la banda L. Tali bande non permettono una diffusione identica del segnale tra i soggetti che operano nell’una rispetto a quelli che operano nell’altra.
Infatti in banda III è possibile servire aree più ampie con un numero minore di impianti e quindi con costi molto meno elevati. Realizzare un sistema che preveda che una parte delle emittenti operi in III banda e una parte operi in banda L significa generare una ingiustificata e inaccettabile disparità di trattamento tra gli operatori sia con riferimento agli investimenti da effettuare sia con riferimento alla qualità del servizio che verrà offerto. Ne consegue che tutti i soggetti del sistema devono poter operare nella stessa banda e con impianti aventi le stesse caratteristiche tecniche, al fine di garantire un identico servizio all’utenza.
Un altro aspetto importante per la radiofonia è quello relativo alle abilitazioni alla sperimentazione.
Infatti in considerazione che le trasmissioni radiofoniche digitali avverranno, a differenza di quelle televisive, su frequenze diverse rispetto a quelle attualmente utilizzate per le trasmissioni analogiche è evidente che occorre individuare regole che impediscano l’accaparramento delle frequenze digitali da parte di alcuni operatori e a discapito degli altri. Inoltre stante la circostanza che la sperimentazione radiofonica digitale potrà avvenire esclusivamente sul canale 12, è evidente che in mancanza di spazi per tutti i soggetti interessati alla sperimentazione, sia assolutamente necessario prevedere la turnazione nell’uso di ogni frequenza di trasmissione, cioè la possibilità di utilizzare in via sperimentale le stesse frequenze da parte di diverse emittenti in diversi orari.
Prendiamo atto che l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni non ha definito il Regolamento, come originariamente avrebbe voluto, nei primi giorni del mese di agosto, avendo rilevato – come affermato dalla stessa Autorità – la sussistenza di quattro nodi da sciogliere per il varo definitivo del provvedimento e precisamente: i rapporti tra i fornitori di contenuti e gli operatori di rete; i limiti antitrust; i rapporti tra emittenza locale e nazionale, cioè di come il sistema locale si inserisce e si sviluppa attraverso la nuova normativa; la trasformazione delle abilitazioni della fase transitoria in licenze della fase definitiva.
Ora attendiamo che i nodi vengano sciolti dando alla emittenza locale adeguati spazi e ruolo nei nuovi scenari digitali.
Ma per un effettivo passaggio al digitale spazi e ruolo non sono sufficienti. E’ anche indispensabile favorire una forte politica di sostegno delle emittenti locali prevedendo incentivi mirati allo scopo e sbloccando una volta per tutte le problematiche burocratiche che ostacolano l’erogazione delle provvidenze e dei contributi già previsti dalla legge.
Per questo è necessario che venga al più presto emanato il decreto del Ministro delle Comunicazioni di concerto con il Ministro dell’Economia, previsto dall’art. 23, comma 1 della legge 57/2001 che stabilisce che alle imprese televisive locali legittimamente operanti al 1° settembre 1999 venga riconosciuto un contributo non superiore al quaranta cento delle spese sostenute, per l’adeguamento al piano nazionale di assegnazione delle frequenze e per l’ammodernamento degli impianti.
I fondi stanziati ammontano a L. 165.3 miliardi per l’anno 2000, a L. 84.8 miliardi per l’anno 2001 e a 101,7 miliardi per l’anno 2002.
Lo schema di decreto predisposto nelle scorse settimane dal Ministro delle Comunicazioni è pienamente condivisibile dagli editori e pertanto è auspicabile che lo stesso venga emanato al più presto.
E’ allo stesso tempo indispensabile che tale contributo venga previsto nella prossima finanziaria anche per gli anni 2002, 2003, 2004 soprattutto con riferimento agli investimenti per le trasmissioni digitali.
E’ inoltre indispensabile che vengano immediatamente sbloccate le problematiche burocratiche, evidenziate anche dalla Corte dei Conti nella propria ultima relazione al Parlamento, che ostacolano l’erogazione delle misure di sostegno per le TV locali previste dal Decreto Ministeriale 378/99 e che vengano previste alcune modifiche di tale decreto finalizzate a favorire una ripartizione più equa delle risorse stanziate.
In particolare è indispensabile chiarire che le misure di sostegno devono essere erogate dal Ministero delle Comunicazioni non appena la Presidenza del Consiglio dei Ministri abbia emanato il decreto di ammissione di ogni emittente interessata alle provvidenze previste dalla normativa sull’editoria, senza dover attendere i successivi adempimenti necessari per il rimborso ai gestori di telefonia, di energia elettrica e di servizi di telecomunicazioni delle somme corrisposte dagli stessi a titolo di riduzioni tariffarie.
Inoltre a seguito dell’aumento a 82 miliardi operato dalla legge 388/2000 dei fondi per le misure di sostegno le imprese televisive locali, e alla luce delle risultanze delle relative graduatorie già redatte, AERANTI-CORALLO ritengono assolutamente necessaria una modifica al Decreto Ministeriale 378/99 per giungere ad una più equa ripartizione dei fondi.
Infatti si sono verificate situazioni per cui, a causa della contraddittorietà delle norme, soggetti utilmente collocati in graduatoria non hanno ricevuto contributi; inoltre soggetti collocati in graduatoria dopo altri hanno visto riconoscersi contributi più elevati rispetto a quelli attribuiti ai soggetti che li precedevano nella stessa graduatoria.
Inoltre è di tutta evidenza che il criterio del fatturato non sia idoneo a valutare la capacità patrimoniale di una impresa. Infatti un’impresa può aver conseguito un elevato volume di affari ma avere allo stesso tempo maturato perdite consistenti ed essere addirittura prossima al fallimento.
Per questo si ritiene che sarebbe più opportuno fare riferimento anziché al criterio del fatturato, a quello del patrimonio netto dell’impresa, come è avvenuto per il rilascio delle nuove concessioni televisive locali. Si propone pertanto: che i contributi previsti dal Decreto Ministeriale 378/99 vadano attribuiti per 2/5 a tutti i richiedenti in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa per accedere ai contributi; che i restanti 3/5 vadano attribuiti sulla base di una graduatoria redatta con riferimento ai criteri del numero dei dipendenti occupati e del valore del patrimonio netto (anziché della media dei fatturati degli ultimi tre anni). Dovranno essere collocati utilmente in graduatoria il 50% (anziché il 30%) arrotondato all’unità superiore delle emittenti ammesso ai contributi. Ogni emittente collocata utilmente in graduatoria avrà diritto ad un contributo calcolato sulla base della propria posizione nella graduatoria stessa.
AERANTI-CORALLO ritiene inoltre indispensabile che vengano previste forme di contribuzione anche a favore delle imprese radiofoniche locali.
AERANTI-CORALLO chiede pertanto che la legge finanziaria 2002 preveda fondi per misure di sostegno per le radio locali analoghi a quelli previsti per le TV locali dal Decreto Ministeriale 378/99. In questo senso il vincolo occupazionale previsto dalla legge 66/2001 per le imprese radiofoniche locali a decorrere dal 30 settembre prossimo costituisce un importante punto di riferimento per definire i criteri in base ai quali concedere tali misure di sostegno.
AERANTI-CORALLO chiede inoltre che la legge finanziaria 2002 preveda anche contributi per le imprese radiofoniche locali per l’ammodernamento dei relativi impianti, e ciò in misura non superiore al quaranta per cento della spesa sostenuta.
In conclusione le scelte normative che a breve saranno assunte per le trasmissioni digitali terrestri condizioneranno tutti i futuri scenari del comparto radiotelevisivo.
Se all’emittenza locale non verranno dati adeguati spazi, ruolo e misure di sostegno per gli investimenti, il destino delle imprese radiofoniche e televisive locali sarà immediatamente segnato.
Per questo se da parte del Parlamento, del Governo e dell’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, ognuno per quanto di propria competenza, si ritiene che l’emittenza locale debba continuare ad avere un ruolo nel nostro sistema radiotelevisivo è necessario che vengano assunte scelte nette e chiare, scelte in base alle quali la radiotelevisione digitale possa essere davvero anche locale.