(1 ottobre 2021) Il Consiglio di Stato ha depositato il 30 settembre u.s. il parere relativo al nuovo Tusmar. Nell’ambito di tale parere, diversi aspetti interessano direttamente il settore radiofonico.
Il Consiglio di Stato afferma testualmente, con riferimento alla problematica della razionalizzazione degli impianti FM per eliminare o minimizzare situazioni interferenziali con i paesi radioelettricamente confinanti (art 50, comma 10 dello schema di decreto legislativo) e con riferimento all’ ipotizzato aumento della copertura territoriale delle imprese radiofoniche locali fino al 50 per cento del territorio nazionale (art. 24, commi 3, nonchè art. 71 dello schema di provvedimento):
“Nel comma 10, innovando rispetto al regime vigente, si prevede il potere del Ministero, “in coordinamento con l’Autorità”, nelle more dell’adozione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche in tecnica analogica, e dunque prima di tale adempimento, e nelle more di una effettiva diffusione della radiodiffusione sonora in tecnica digitale, di procedere alla “progressiva razionalizzazione dell’uso delle risorse frequenziali in tecnica analogica in particolare al fine di eliminare o minimizzare situazioni interferenziali con i paesi radio-elettricamente confinanti”.
Occorre chiarire, al riguardo, se tali misure di razionalizzazione non possano tradursi nella chiusura degli impianti di radiodiffusione sonora o nella riduzione dei segnali attualmente legittimamente esercitati, a causa di asserite “situazioni interferenziali” con i paesi radio-elettricamente confinanti. La Sezione non può non richiamare sul punto l’attenzione del Governo per le possibili ricadute negative, anche economiche, sulla radiofonia soprattutto locale e sulle imprese italiane, spesso di piccole e medie dimensioni, che operano in questo settore, che vedrebbero sacrificata la loro attività in ragione della tutela, ritenuta prevalente, dell’interesse dei paesi radio-elettricamente confinanti, con possibili squilibri anche dell’assetto concorrenziale del settore. Valuti il Governo se questa previsione non debba essere meglio perimetrata nel suo ambito applicativo ed essere munita di maggiori garanzie procedimentali, ovvero non debba essere condizionata – come sembrerebbe ragionevole – alla previa adozione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche”.
E ancora, sulle disposizioni dell’art. 24, commi 3 e 4 dello schema di decreto legislativo, il Consiglio di Stato ha testualmente affermato:
“In riferimento ai commi 3 e 4 dell’articolo 24, si rilevano due profili di criticità.
Va premesso che l’originaria previsione (art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 177 del 2005) prevedeva una disposizione analoga al comma 3 dello schema, con possibilità di irradiazione del segnale fino ad una copertura massima di quindici milioni di abitanti e la sanzione della sospensione. Mentre, nello schema:
– è aumentata la potenzialità di irradiazione “fino alla copertura massima del 50% della popolazione nazionale” (comma 3);
– è previsto un nuovo comma (comma 4), con il quale nei limiti suddetti, “ad uno stesso soggetto è consentita la programmazione anche unificata fino all’intero arco della giornata.”;
– sempre nel comma 4, è prevista l’originaria sanzione della sospensione in caso di inottemperanza.
In mancanza di ogni argomentazione, nella relazione illustrativa, in ordine alle ragioni giustificative del raddoppio della attuale potenzialità di irradiazione, è necessario che l’Amministrazione integri la stessa spiegando se, e in quale modo, la suddetta previsione, il cui forte impatto regolatorio è in re ipsa, sia attribuibile alla evoluzione tecnologica e di mercato, ai fini della riconducibilità della modifica nel perimetro delineato dalla delega legislativa di cui, altrimenti, appare difficile rinvenire il fondamento.
Inoltre, la suddivisione delle previsioni in argomento in due commi distinti, ma strettamente collegati, e la previsione della sanzione solo nel comma 4, fanno quantomeno dubitare in ordine alla riferibilità della stessa alla sola fattispecie del comma 4 o ad entrambe le fattispecie. Rispetto a tale profilo di criticità, l’Amministrazione dovrà riformulare le disposizioni in modo che risulti con certezza la scelta effettuata”.
Con riferimento all’art 71 dello schema di provvedimento, inoltre, il Consiglio di sStato ha rilevato:
“Il comma 3 prevede che le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera w) (sulla definizione di ambito locale radiofonico), e all’articolo 24, comma 3 (sui limiti di copertura massima per la radiodiffusione sonora in ambito locale), si applicano dalla data del 1° gennaio 2023. Le perplessità già sollevate dalla Sezione con riguardo alle disposizioni citate si riflettono inevitabilmente anche sulla disposizione relativa alla loro efficacia”.
Aeranti-Corallo si è da tempo espressa per l’inopportunità dell’aumento della copertura delle radio locali senza la previsione contestuale di una rigida normativa antitrust che eviti l’insorgere di posizioni dominanti nel settore e, in particolare, eviti l’ingresso di player nazionali nel mercato locale (da sempre normativamente di competenza esclusiva della emittenza locale).
Inoltre, Aeranti-Corallo ha chiesto che qualunque pianificazione FM e qualunque razionalizzazione relativa venga effettuata solo a seguito del pieno sviluppo del mercato radiofonico digitale (intendendosi per tale solo quando almeno il 75 per cento della popolazione italiana sarà in possesso di ricevitori dab+) e, comunque, salvaguardando rigorosamente gli impianti esistenti.
In relazione a tutto ciò Aeranti-Corallo esprime un giudizio positivo in ordine al parere del Consiglio di Stato. (LB)