Ripubblicazione del testo della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)”, corredato dalle relative note (articolo 1, commi 15, 19, 612)

 

Ripubblicazione del testo della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)”, corredato dalle relative note (articolo 1, commi 15, 19, 612)

(pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2006)

 

 

Articolo 1, comma 15
Istituzione fondo per i trasferimenti correnti alle imprese

A decorrere dall’anno 2006, nello stato di previsione della spese di ciascun Ministero è istituito un fondo da ripartire, nel quale confluiscono gli importi indicati nell’elenco 3 allegato alla presente legge delle dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti correnti alle imprese, con esclusione del comparto della radiodiffusione televisiva locale e dei contributi in conto interessi, delle spese determinate con la Tabella C della presente legge e di quelle classificate spese obbligatorie.

 

Articolo 1, comma 19
Conferma stanziamenti per il sostegno dell’emittenza locale

Il finanziamento annuale previsto dall’articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, resta determinato in 98.678.000 euro, a decorrere dall’anno 2006.

 

Articolo 1, comma 612.
Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2006