Ripubblicazione del testo della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)”, corredato dalle relative note (articolo 1, commi da 454 a 465 e 574)


Legge 23 dicembre 2005, n. 266

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)”, corredato dalle relative note (articolo 1, commi dai 454 a 465 e 574)

(pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 211 alla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2005)

Art. 1, commi da 454 a 465 e 574

454. A decorrere dai contributi relativi all’anno 2005, non è più corrisposta l’anticipazione di cui all’articolo 3, comma 15-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 250. I contributi sono comunque erogati in un’unica soluzione entro l’anno successivo a quello di riferimento.

455. A decorrere dal 1° gennaio 2005, ai fini del calcolo dei contributi previsti dai commi 2, 8, 10 e 11 dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, i costi sostenuti per collaborazioni, ivi comprese quelle giornalistiche, sono ammessi fino ad un ammontare pari al 10 per cento degli altri costi in base ai quali è calcolato il contributo[1].

L’ordine del giorno della Camera 9/6177/141 del 15 dicembre 2005 impegnava il Governo ad interpretare la disposizione secondo il seguente criterio: al fine del calcolo dei contributi i costi sostenuti per “le collaborazioni, ivi comprese quelle giornalistiche, sono ammessi fino ad un ammontare pari al 10% dei costi complessivamente ammissibili” si intende riferito solo alle collaborazioni svolte da persone fisiche, infatti, i rapporti con società non possono essere inquadrati giuridicamente come “collaborazioni”.

456. A decorrere dal 1° gennaio 2002, all’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le lettere f) e h) sono abrogate;

b) al comma 2-ter, dopo le parole: «I contributi previsti dalla presente legge» sono inserite le seguenti: «, con esclusione di quelli previsti dal comma 11,»;

c) al comma 2-quater, dopo le parole: «della legge 5 agosto 1981, n. 416» sono aggiunte le seguenti: «, con il limite di 310.000 euro e di 207.000 euro rispettivamente per il contributo fisso e per il contributo variabile di cui al comma 10; a tali periodici non si applica l’aumento previsto dal comma 11».

457. A decorrere dai contributi relativi all’anno 2005, il requisito temporale previsto dall’articolo 3, comma 2, lettere a) e b), della legge 7 agosto 1990, n. 250, è elevato a cinque anni per le imprese editrici costituite dopo il 31 dicembre 2004. In caso di cambiamento della periodicità della testata successivo al 31 dicembre 2004, il requisito deve essere maturato con riferimento alla nuova periodicità.

458. A decorrere dal 1° gennaio 2006, per l’accesso alle provvidenze di cui all’articolo 3, commi 2 e 2-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, le cooperative editrici devono essere composte esclusivamente da giornalisti professionisti, pubblicisti o poligrafici.

459. Le disposizioni di cui al comma 2-bis dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, si applicano soltanto alle imprese editrici che abbiano già maturato, entro il 31 dicembre 2005, il diritto ai contributi di cui al medesimo comma 2-bis.

460. A decorrere dal 1° gennaio 2006, i contributi previsti dai commi 2, 8, 10 e 11 dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono percepiti a condizione che:

a) l’impresa editrice sia proprietaria della testata per la quale richiede i contributi;

b) l’impresa editrice sia una società cooperativa i cui soci non partecipino ad altre cooperative editrici che abbiano chiesto di ottenere i medesimi contributi. In caso contrario tutte le imprese editrici interessate decadono dalla possibilità di accedere ai contributi;

c) i requisiti di cui alle lettere a) e b) non si applicano alle imprese editrici che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già maturato il diritto ai contributi. In tal caso nel calcolo del contributo non è ammesso l’affitto della testata.

461. Le imprese richiedenti i contributi di cui agli articoli 3, 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, nonché all’articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, e all’articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, decadono dal diritto alla      percezione delle provvidenze qualora non trasmettano l’intera documentazione entro un anno dalla richiesta.

462. L’entità del contributo riservato all’editoria speciale periodica per non vedenti, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, è fissata in 1.000.000 di euro annui.

463. Per le finalità di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono destinati 20 milioni di euro per l’anno 2006, 10 milioni di euro per l’anno 2007 e 5 milioni di euro per l’anno 2008.

464. Il limite degli oneri finanziari previsto per gli anni 2003, 2004 e 2005, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta di cui all’articolo 8 della citata legge n. 62 del 2001, per investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2004, è aumentato di 20 milioni di euro.

465. Al comma 3 dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, le parole: «L. 200» sono sostituite dalle seguenti: «0,2 euro».

574. Nei casi di cui all’articolo 3, comma 11-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250, qualora siano presentate più domande, tutte le imprese editrici interessate decadono dal diritto di accedere ai contributi. I costi ammissibili per il calcolo dei contributi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, all’articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, e all’articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, non possono essere superiori a quelli ammessi al calcolo dei contributi per l’anno 2008[2].



[1] Comma così modificato dal comma 129 dell’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione. In precedenza recitava: “A decorrere dal 1° gennaio 2005, ai fini del calcolo dei contributi previsti dai commi 2, 8, 10 e 11 dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, i costi sostenuti per collaborazioni, ivi comprese quelle giornalistiche, sono ammessi fino ad un ammontare pari al 10 per cento dei costi complessivamente ammissibili”.

[2] Comma così modificato dalla lettera c) del comma 1 dell’articolo 10-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, aggiunto dalla relativa legge di conversione. In precedenza il secondo periodo recitava: “I costi ammissibili per il calcolo dei contributi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, all’articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, e all’articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, non possono aumentare su base annua di una percentuale superiore a quella del tasso programmato di inflazione per l’anno di riferimento dei contributi”.