Ripubblicazione del testo della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante:“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)” corredato dalle relative note (articolo 1, commi 15, 19, 65, 66, 458, 461, 559, 574, 612)

 

Legge 23 dicembre 2005, n. 266

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006), corredato dalle relative note (articolo 1, commi 15, 19, 65, 66, 458, 461, 559, 574, 612)

 

(pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2006)

 

Articolo 1, comma 15

Istituzione fondo per i trasferimenti correnti alle imprese

A decorrere dall’anno 2006, nello stato di previsione della spese di ciascun Ministero è istituito un fondo da ripartire, nel quale confluiscono gli importi indicati nell’elenco 3 allegato alla presente legge delle dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti correnti alle imprese, con esclusione del comparto della radiodiffusione televisiva locale e dei contributi in conto interessi, delle spese determinate con la Tabella C della presente legge e di quelle classificate spese obbligatorie.

Articolo 1, comma 19

Conferma stanziamenti per il sostegno dell’emittenza locale

Il finanziamento annuale previsto dall’articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, resta determinato in 98.678.000 euro, a decorrere dall’anno 2006.

Articolo 1, comma 65

Parziale finanziamento delle Authorities tramite mercato di riferimento

A decorrere dall’anno 2007 le spese di funzionamento della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e della Commissione di vigilanza sui fondi pensione sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo modalità prevista dalla normativa vigente ed entità di contribuzione determinate con propria deliberazione  da ciascuna Autorità, nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate direttamente alle medesime Autorità. Le deliberazioni, con le quali sono fissati anche i termini e le modalità di versamento, sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, per l’approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento.
Decorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, le deliberazioni adottate dagli organismi ai sensi del presente comma divengono esecutive.

Articolo 1, comma 66

Norme transitorie per l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

In sede di prima applicazione, per l’anno 2006, l’entità della contribuzione a carico dei soggetti operanti nel settore delle comunicazioni di cui all’articolo 2, comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, è fissata in misura pari all’1,5 per mille dei ricavi risultanti dall’ultimo bilancio approvato prima della data di entrata in vigore della presente legge. Per gli anni successivi, eventuali variazioni della misura e delle modalità della contribuzione possono essere adottate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del comma 65, nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera

Articolo 1, comma 458

Requisiti per accesso alle provvidenze per le cooperative editrici

A decorrere dal 1° gennaio 2006, per l’accesso alle provvidenze  di cui all’articolo 3, commi 2 e 2-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, le cooperative editrici devono essere composte esclusivamente da giornalisti professionisti, pubblicisti o poligrafici.

Articolo 1, comma 461

Decadenza dal diritto alla percezione delle provvidenze

Le imprese richiedenti i contributi di cui agli articoli 3, 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, nonché all’articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, e all’articolo 7,comma 13 della legge 3 maggio 2004 n. 112, decadono dal diritto alla percezione delle provvidenze qualora non trasmettano l’intera documentazione entro un anno dalla richiesta.

Articolo 1, comma 559

Graduatoria delle emittenti radiofoniche locali

All’articolo 145, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: “servizi radiotelevisivi” sono inserite le seguenti: “nonché alle singole emittenti radiofoniche locali risultanti dalla graduatoria formata dal Ministero delle comunicazioni”.

Articolo 1, comma 574

Costi ammissibili e cause di decadenza dai contributi editoria

Nei casi di cui all’articolo 3, comma 11-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250, qualora siano presentate più domande, tutte le imprese editrici interessate decadono dal diritto di accedere ai contributi. I costi ammissibili per il calcolo dei contributi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, all’articolo  23, comma 3, della legge 6 agosto 1990 n. 223, e successive modificazioni, e all’articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, non possono aumentare su base annua di una percentuale superiore a quella del tasso programmato di inflazione per l’anno di riferimento dei contributi.

Articolo 1, comma 612.

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2006.