Ripubblicazione del testo della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, corredato delle relative note (art. 2, comma 20)


Ripubblicazione del testo della legge 31 luglio 1997, n. 249

Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisive”, corredato delle relative note (art. 2, comma 20)

(pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 169/L alla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 25 agosto 1997)

 

Art. 2, comma 20

Ai fini dell’applicazione degli articoli 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dell’articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, per trasmissioni quotidiane si intendono quelle effettuate nel limite orario previsto dalle suddette disposizioni, con frequenza non inferiore a cinque giorni alla settimana o, in alternativa, a centoventi giorni al semestre.