Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 28 del 29 maggio 2020: Versamento dell’imposta regionale sulle attività produttive – Articolo 24 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare

 

RISOLUZIONE N. 28

 

AGENZIA DELLE ENTRATE

Divisione Contribuenti

Roma, 29 maggio 2020

 

OGGETTO: Versamento dellimposta regionale sulle attività produttive Articolo 24 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 Soggetti con esercizio non coincidente con lanno solare

Sono state avanzate richieste di chiarimento in ordine allapplicazione dellarticolo 24 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con specifico riferimento ai soggetti che esercitano la propria attività in periodi dimposta non coincidenti con lanno solare.
In merito, va in primo luogo ricordato che larticolo 24, comma 1, del d.l. n. 34 ha previsto che «Non è dovuto il versamento del saldo dellimposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dellacconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. Non è altresì dovuto il versamento della prima rata dellacconto dellimposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, nella misura prevista dallarticolo 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, ovvero dallarticolo 58 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157; limporto di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dellimposta da versare a saldo per lo stesso periodo dimposta».
A tale previsione il legislatore ha aggiunto una delimitazione soggettiva ed oggettiva, stabilendo che la stessa non trova applicazione per talune categorie individuate nel successivo comma 2 del medesimo articolo 24. Si tratta, in particolare, dei soggetti:
«che determinano il valore della produzione netta secondo gli articoli 7 e 10-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446»;

«di cui allarticolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;

con volume di ricavi o compensi superiori «a 250 milioni di euro nel periodo dimposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge».

Volendo sintetizzare, dalla norma si ricava quindi che, in tema di IRAP:

a) il saldo relativo al periodo dimposta 2019 non è dovuto. È invece dovuto il relativo acconto, suddiviso nelle rate legislativamente previste;

b) lacconto per il periodo dimposta 2020 è dovuto al netto della I^ rata, ossia costituiscono oggetto di versamento soltanto la II^ rata dellacconto ed il saldo;

c) le disposizioni in commento hanno applicazione generalizzata, con esclusione dei soli soggetti espressamente individuati.

Il richiamo appena operato implica che larticolo 24 del d.l. n. 34 del 2020, fatte salve eventuali modifiche in sede di conversione, esplica i propri effetti anche in riferimento a tutti i soggetti per i quali il periodo dimposta non coincide con lanno solare (esercizi c.d. “a cavallo”).

Restano, ovviamente, le peculiarità legate a tale situazione ed ai relativi termini di versamento. Va ricordato, infatti, ex articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, che, in generale:

per i contribuenti con periodo dimposta coincidente con lanno solare, il versamento sub a) deve avvenire entro il 30 giugno e quello sub b) entro il medesimo termine (I^ rata dellacconto) ovvero entro il 30 novembre (II^ rata dellacconto). In altri termini, questi soggetti non sono tenuti ad effettuare i versamenti di giugno 2020;
per i contribuenti con periodo dimposta non coincidente con lanno solare, invece, i versamenti devono avvenire entro l«ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo dimposta» (saldo periodo precedente e I^ rata dellacconto) e l’«ultimo giorno dellundicesimo mese dello stesso periodo dimposta» (II^ rata dellacconto).

Risulta, quindi, determinante individuare il «periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019». A tal fine, nella tabella sotto riportata si forniscono alcune esemplificazioni.

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Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

IL CAPO DIVISIONE
Paolo Valerio Barbantini

(Firmato digitalmente)