La Dgscerp del ministero delle Imprese e del made in Italy ha pubblicato una serie di risposte a quesiti (FAQ) relativi alle procedure per l’attribuzione della numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre (LCN) a consorzi o intese di fornitori di servizi di media audiovisivi operanti in ambito locale di cui al bando da ultimo pubblicato in data 7 novembre 2022.
In particolare, è stata data risposta ai seguenti n. 9 quesiti.
BANDO LCN CONSORZI/INTESE – RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI
1. I consorzi o le intese devono essere contratte solo da soggetti che, in atto, hanno capacità trasmissiva con operatore di rete?
Sì. Il partecipante deve avere un regolare contratto di cessione di capacità trasmissiva in corso di esecuzione, stipulato con l’operatore di rete.
2. I consorzi o le intese possono essere costituite anche con la partecipazione di emittenti che sono risultate idonee nei rispettivi Bandi ma che non hanno potuto sottoscrivere contratto con Rai Way per difficoltà economiche?
No. La partecipazione alla procedura è aperta esclusivamente ai soggetti di cui all’art. 2, comma 1 del bando di gara.
3. L’emittente FSMA che in essere ha un contratto con Rai Way rete 2° livello CH 32 può concorrere per altra rete 1° livello CH 42 se intende diffondere la medesima programmazione risolvendo il contratto in essere?
Si vedano le risposte ai quesiti n. 1 e n. 2.
4. La società XXXX ha partecipato con il marchio YYY a 10 bandi distinti ottenendo nelle rispettive aree tecniche la capacità trasmissiva richiesta e i relativi LCN. E’ interesse di XXX., in intesa con un’altra società, partecipare al bando per gli LCN destinati ai consorzi e alle intese solamente su alcune delle aree tecniche già autorizzate con il marchio YYY, fermo restando gli attuali LCN per le aree tecniche rimanenti. C’è una procedura specifica per attuare quanto sopra indicato?
Fermo restando quanto previsto dall’art. 2 del bando di gara, le aree tecniche per le quali presentare la domanda di partecipazione sono lasciate alla libera scelta del partecipante. Nelle aree tecniche non oggetto di domanda il marchio mantiene la numerazione LCN già attribuita.
5. Nel caso di intesa la scrittura privata redatta fra le parti deve esser registrata?
Sì.
6. a) L’art. 1, comma 3 del bando prevede che la programmazione in contemporanea, a tutela dell’utenza, dovrà essere prioritariamente effettuata nelle fasce orarie di maggiore ascolto. Al riguardo si ritiene che per programmazione nelle fasce orarie di maggiore ascolto si intenda quella effettuata tra le ore 18,00 e le ore 24,00 di ogni giorno. Si chiede conferma relativamente a ciò.
Si conferma.
7. b) L’art. 2 del bando prevede che possano presentare domanda di partecipazione alla procedura, tra l’altro, le intese di FSMA locali che intendano diffondere su più aree tecniche la medesima programmazione per una durata di almeno otto ore, e comunque non superiore a dodici ore. Al riguardo si ritiene che possano partecipare all’intesa due o più FSMA locali, di cui uno o più autorizzati e operanti anche in più aree tecniche. Si chiede conferma al riguardo.
Si conferma.
8. c) Si ritiene che un soggetto che abbia acquistato una autorizzazione FSMA locale (con relativo numero LCN) e abbia chiesto la relativa volturazione a proprio favore, senza che la stessa gli sia stata ancora rilasciata, possa comunque partecipare ad un consorzio o ad una intesa per la trasmissione di programmi in contemporanea. In tal caso la volturazione può essere rilasciata (qualora ne sussistano i presupposti) contestualmente all’attribuzione di una delle numerazioni LCN previste dal bando. Si chiede conferma al riguardo.
Si conferma, fermo restando che, ai fini della partecipazione, il titolo per il quale si è chiesta la voltura sia corrispondente a quanto previsto dall’art. 2 del bando di gara.
9. d) Si ritiene che un consorzio o un’intesa partecipanti alla procedura di cui al bando, collocati utilmente nella graduatoria prevista dal bando stesso, possano rinunciare alla attribuzione delle numerazioni oggetto della procedura. Si ritiene, altresì, che, in tal caso, i FSMA locali facenti parte di tale consorzio o intesa conservino le numerazioni LCN in precedenza loro singolarmente attribuite. Si chiede conferma al riguardo
Si conferma, fermo restando l’invio al Responsabile Unico del Procedimento di una comunicazione di esplicita rinuncia alla numerazione assegnata, sottoscritta ai sensi del DPR 445/2000 dal legale rappresentate del consorzio o da tutti i legali rappresentati dei componenti dell’intesa. Tale istanza deve essere inoltrata entro n. 3 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria sul sito istituzionale. In mancanza dell’invio di tale comunicazione nei termini sopra indicati, le numerazioni in precedenza singolarmente attribuite ai componenti del consorzio o dell’intesa rientreranno nella disponibilità del Ministero.