MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, RADIODIFFUSIONE E POSTALI
Divisione IV – Radiodiffusione sonora pubblica e televisiva. Diritti d’uso
OGGETTO: richiesta di parere sulla possibilità, per una società di nazionalità extracomunitaria, di acquisire una partecipazione di controllo di una società di capitali di diritto italiano operante nel settore della radiodiffusione.
Si fa riferimento alla nota n. 43/2019 del 1 luglio 2019 con la quale si chiede a questa DGSCERP un parere sulla possibilità per una società di nazionalità extracomunitaria di acquisire una partecipazione di controllo di una società di capitali di diritto italiano operante nel settore della radiodiffusione.
Nel vecchio sistema analogico delle concessioni radiotelevisive la tematica era affrontata da ultimo dall’articolo 3, comma 2, della legge 249/97 che appunto disponeva che:
“L’Autorità approva il piano nazionale di assegnazione delle frequenze di cui all’articolo 2, comma 6, entro e non oltre il 31 gennaio 1998. Sulla base del piano nazionale di assegnazione delle frequenze sono rilasciate, entro e non oltre il 30 aprile 1998, le nuove concessioni radiotelevisive private. Tali concessioni, che hanno una durata di sei anni, possono essere rilasciate, nel rispetto delle condizioni definite in un regolamento adottato dall’Autorità tenendo conto anche dei principi di cui al comma 3, a società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperative. Le società di cui al presente comma devono essere di nazionalità italiana ovvero di uno Stato appartenente all’Unione europea. Il controllo delle società da parte di soggetti di cittadinanza o nazionalità di Stati non appartenenti all’Unione europea è consentito a condizione che detti Stati pratichino nei confronti dell’Italia un trattamento di effettiva reciprocità, fatte salve le disposizioni derivanti da accordi internazionali.”
La suddetta norma non è mai stata formalmente abrogata, tuttavia, di fatto, ha cessato di operare considerato che con il passaggio al digitale terrestre delle emittenti televisive si è abbandonato il regime concessorio e si è passati al regime autorizzatorio, come disciplinato dalla delibera dell’AGCOM 353/11/CONS.
Occorre valutare la possibilità di applicare la citata norma di cui all’articolo 3, comma 2, della legge 249/97, alle emittenti radiofoniche, considerato che per esse permane ancora il vecchio regime delle concessioni.
Tuttavia, considerato che la norma parla di “nuove concessioni radiotelevisive private” rilasciate sulla base del nuovo piano delle frequenze che non è mai stato elaborato e pubblicato dall’AGCOM, e, di conseguenza, il regime giuridico per le radio continua ad essere quello della legge 223/90, non si può non tener conto della circostanza che l’articolo 54, comma 1, lettera i), n. 6) del decreto legislativo 177/2005, ha abrogato l’articolo 17 della legge 223/90 (legge Mammì) che prevedeva il divieto di controllo per le società concessionarie da parte di soggetti extra UE.
Inoltre bisogna ricordare che, l’art. 1 – bis, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 177/05 stabilisce che:
“Se un fornitore di servizi di media audiovisivi e di radiofonia ha la sede principale in Italia ma le decisioni sul servizio di media audiovisivo sono prese in un Paese terzo, o viceversa, si considera stabilito in Italia purché una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell’attività di servizio di media audiovisivo operi in Italia”.
In conclusione, viste le disposizioni legislative citate, non dovrebbe sussistere un impedimento per una società di nazionalità extracomunitaria di acquisire una partecipazione di controllo di una società di capitali di diritto italiano operante nel settore della radiodiffusione sonora, fermo restando che, nel caso in cui la società da acquisire sia titolare di asset strategici nel settore delle telecomunicazioni, l’acquisizione della quota di controllo sarebbe peraltro soggetta alla normativa speciale sulla c.d. golden power.