SARDEGNA Deliberazione della Giunta della Sardegna 29 ottobre 1999, n°41/25 “Approvazione dei Criteri di programmazione degli interventi relativi alla L.R. 3 luglio 1998, n°22, riguardante Interventi della Regione a sostegno dell’editoria locale, dell’informazione, disciplina della pubblicità istituzionale e abrogazione delle leggi regionali n°35 del 1952 e n°11 del 1953, ai sensi dell’art. 19 della L.R. 22.8.1990, n°40, dell’art. 8, lett. a, della L.R. 13.11.1998, n°31”

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELLA SARDEGNA 29 OTTOBRE 1999, N. 41/25

“Approvazione dei Criteri di programmazione degli interventi relativi alla L.R. 3 luglio 1998, n. 22, riguardante Interventi della Regione a sostegno dell’editoria locale, dell’informazione, disciplina della pubblicità istituzionale e abrogazione delle leggi regionali n. 35 del 1952 en. 11 del 1953, ai sensi dell’art. 19, della L.R. 22.8.1990, dell’art. 8, lett. a, della L.R. 13/11/1998, n. 31”

(pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna n° 37 dell’11/12/1999)

 

Parte prima

1a) I presupposti legislativi e l’ambito di applicazione della normativa.

Nel proporre all’attenzione i Criteri di programmazione, della L.R. 3 luglio 1998, n. 22, riguardanti Interventi della Regione a sostegno dell’editoria locale, dell’informazione e disciplina della pubblicità istituzionale, l’Assessore della Pubblica Istruzione Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport puntualizza che il nuovo testo si muove nel quadro della più complessiva normativa comunitaria in tema di Aiuti di stato e, pertanto, dei principi previsti dal trattato istitutivo della Comunità europea, per ciò che riguarda “gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all’interesse comune”.

Con tale legge, l’Amministrazione Regionale si è dotata per la prima volta, in modo unitario e organico e superando norme frammentarie e decisamente inattuali, di un provvedimento legislativo globale, nei delicati e incisivi ambiti aziendali, a carattere privato, riguardanti l’editoria libraria (Capo I), l’editoria periodica locale (Capo II), con l’ovvia eccezione del quotidiano che non ricade appunto nella tipologia indicata con l’accezione periodica, e l’editoria radio-televisiva (Capo III), di cui la norma ribadisce, individuandoli come criteri di accesso, i fondamentali caratteri di locale e di privato.

Gli interventi previsti per l’editoria periodica e per quella radio-televisiva vanno letti in stretto raccordo, rispetto ai criteri di accesso e alle modalità attuative e programmatiche, con la legge nazionale n. 249 del 31 luglio 1997, riguardante l’Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo.

Connesso a tali ambiti, riconosciuti di competenza di questo Assessorato secondo l’attuale organizzazione amministrativa dell’Ente (L.r. n. 1/77), quello relativo alla disciplina della Comunicazione istituzionale a carattere pubblicitario (Capo IV), finalizzato, attraverso la comunicazione istituzionale, alla promozione dell’immagine e delle attività dell’Amministrazione regionale.

La legge definisce quindi il concetto e l’ambito della comunicazione istituzionale, distinguendoli nettamente dalla promozione e tutela delle attività produttive, da realizzare, tramite i mezzi di comunicazione di massa (quotidiani, periodici, emittenza radiofonica e televisiva, affissioni e altre pubblicazioni) attraverso il Programma annuale predisposto dalla Presidenza della Giunta e comunicato al Garante per la radiodiffusione e l’editoria.

Di rilievo il ruolo svolto dal Consiglio Regionale, chiamato a pronunciarsi sul Programma annuale di intervento relativo all’editoria libraria, all’editoria periodica e radiotelevisiva, predisposti da questo Assessorato, previo parere consultivo espresso, rispettivamente, dalla Commissione delle attività editoriale (i cui previsti tre esperti nel campo della cultura, della scienza e dell’arte vengono designati dall’Assemblea Legislativa) e dal Comitato regionale radiotelevisivo.

 

1b) Gli elementi teorici caratterizzanti

 

Improntato ai più generali criteri di efficienza e flessibilità dell’azione amministrativa, fortemente proteso alla valorizzazione dei temi e degli aspetti delle multiformi e differenti espressioni della cultura locale, alla comunicazione, allo scambio con le realtà sovralocali e agli attuali riferimenti di modello di consumo culturale, il testo propone, con un provvedimento razionalmente inteso e predisposto in termini globali, da attuarsi attraverso la trasparenza e pubblicità dei finanziamenti, il potenziamento e il pluralismo delle fonti informative, cioè del sistema locale e privato dei media (libro rivista radio-tv).

Il recente habitat normativo, che individua nell’innovazione tecnologica e nella crescita aziendale gli strumenti privilegiati al raggiungimento degli obiettivi preposti, pone l’azienda privata di fronte al ruolo che concretamente é chiamata a svolgere nel mercato. Si limita a indicare le regole generali e il ventaglio di interventi, previsti su di un livello di pari opportunità, di cui ciascuna azienda potrà avvalersi secondo le proprie capacità imprenditoriali, economiche e culturali.

L’attività di promozione, unitamente alla rete dei diversi interventi relativi alla realizzazione di campagne pubblicitarie, finalizzate anche all’edizione di specifici e idonei cataloghi da commercializzare con un unico marchio, caratterizzano il nuovo ruolo che l’Ente si propone di svolgere; soprattutto per quanto riguarda l’editoria libraria e le iniziative editoriali complessivamente intese. Un’attività di promozione, cui sono chiamati a concorrere, assumendo decisioni autonome, gli operatori del settore, che valorizza, sostenendola, quella più ampia svolta dalle aziende editrici di produzione libraria e che si correla al nuovo spazio che la legge riconosce alle pubblicazioni di particolare valore e prive di mercato, direttamente edite dall’Amministrazione o realizzate anche in coedizione.

D’altra parte, il programma di sostegno promozionale e pubblicitario che l’Amministrazione intende svolgere non può che ricollegarsi agli esiti innovativi cui giunge il nuovo testo legislativo: nel ricomprendere nella definizione di attività libraria, qualsiasi iniziativa editoriale rivolta alla diffusione del pensiero, nella differente tipologia dei supporti, dell’impressione e della forma, la nuova norma riconferma il libro quale rilevante veicolo nel più ampio quadro degli obiettivi di promozione sociale, economica, scientifica e culturale della collettività isolana.

Questo nuovo itinerario programmatico, in cui debbono convergere necessariamente unitamente all’impegno pubblico, la creatività e l’intelligenza degli operatori interessati, non determina soltanto opportunità di crescita aziendale e di mero profitto. Al contrario, mette a nudo le sperequazioni, le distanze e le disparità di condizioni dei molti partecipanti al gioco, all’interno e oltre i confini regionali. In prospettiva, rivela il senso e la soggettività della cultura locale, le diverse e nuove dimensioni della cittadinanza nel processo di globalizzazione in corso, la necessità della solidarietà e dell’equità.

Valorizza, liberandole, le energie e le potenzialità delle differenze legate al locale, di quella differenza che nasce da secoli di peculiarità di specifici itinerari storici e culturali, inibendo, progressivamente, la ripetizione di modelli ossessivamente reciclati e ripetitivi, privi di creatività e di spinta innovativa al cambiamento.

 

Parte seconda

1) Gli aspetti della programmazione regionale.

Della nuova legge, l’Assessore rileva il ruolo non pregiudiziale che sceglie di assumere nei riguardi del delicato tema dei rapporti tra Stato e mercato: sul ruolo che deve, inevitabilmente, riconoscersi al mercato, all’innovazione tecnologica, all’intrapresa privata, all’investimento e alla privatizzazione del profitto come nuova ricchezza, fonte di nuovi investimenti e di ulteriore crescita economica. Nel contempo, si pone a tutela della correttezza delle regole della concorrenza e della trasparenza di informazione. Riconosce che, nella fornitura di beni pubblici non regolabili esclusivamente dal libero scambio, come la scuola, la sanità e, appunto, la cultura e i più generali processi di crescita e di sviluppo della conoscenza a essa interconnessi, è intervenuto, e in prospettiva interverrà con sempre maggiore disponibilità, e non soltanto economica, anche il privato. Per strumenti tradizionali di veicolo della formazione come il libro e la sua variegata tipologia di supporti e di espressioni, e di informazione come la rivista, la trasmissione radiofonica e televisiva.

Il ruolo del pubblico può e deve incidere a favore di una più razionale e meno caotica offerta di prodotti, capace di allargare progressivamente la crescita della domanda, sempre più indistinta, variegata e articolata e di leggerne e interpretarne le ragioni e i bisogni, anche e soprattutto in prospettiva.

D’altra parte, anche a livello regionale, il dato che emerge conferma, oltre ogni pessimistica aspettativa, una straordinaria crescita dell’impresa editoriale libraria, periodica, radiotelevisiva, soprattutto negli anni settanta e ottanta, anche dietro la spinta e l’innegabile ruolo svolto da alcune leggi regionali dei primi anni cinquanta.

A quel ruolo si affianca l’obiettivo di un più lungimirante intervento in termini di reinvestimento aziendale non fittizio, costituito da un nuovo valore aggiunto: l’acquisizione di competenze tecniche e critiche. Laddove per competenze critiche si intendono la e le conoscenze, gli assetti organizzativi, l’innovazione, gli acquisti e la logistica, il marketing, i servizi al cliente e i sistemi di informazione e promozione, la consapevolezza della domanda. E, tra gli altri, il sistema delle alleanze, dello stare insieme, anche con la concentrazione di più sigle e servizi distinti, per il raggiungimento di comuni obiettivi. L’obiezione della ristrettezza del mercato regionale é reale, ma di quel mercato non si conoscono la consistenza, l’entità, le energie potenziali, la domanda reale o latente. Nè il discorso, per altri versi, può ritenersi concluso con la verifica dell’offerta e della domanda nel territorio regionale. L’obiettivo si dirige oltre i confini regionali, anche con il sostegno di un preciso e articolato corollario di interventi che l’Amministrazione regionale dovrà dimostrare di essere all’altezza di sostenere. Tra cui, l’affidamento dell’ideazione e la pubblicizzazione di un logos editoriale che identifichi tout-court il catalogo commerciale del libro edito in Sardegna, relativo alle aziende editrici presenti e operanti in Sardegna secondo i requisiti previsti dalla legge e riguardante i titoli che ciascun editore riterrà più idonei all’inserimento nella selettiva rete di distribuzione nazionale.

 

2) Gli obiettivi della programmazione regionale.

Una gamma di strumenti e attività, di cui potranno fruire le aziende o essere direttamente gestiti dall’Amministrazione che, complessivamente intesi, avranno come obiettivo:

a) la promozione della domanda di cultura e la crescita della collettività isolana, sotto il profilo economico e culturale (Capo I);

b) il pluralismo delle fonti informative e il sistema di comunicazione e dei media operante in Sardegna (Capo II e III);

c) lo sviluppo di nuove aziende editrici di libri, il sostegno e il reinvestimento di quelle già operanti in Sardegna e, indirettamente, dei settori aziendali (prestampa, grafica, stampa, foto etc.) che concorrono all’edizione di un’iniziativa editoriale (Capo I);

d) lo sviluppo di nuove aziende editrici di editoria periodica e radiotelevisiva e il reinvestimento di quelle già operanti in Sardegna e, indirettamente, dei settori aziendali che concorrono all’edizione di un periodico, di quelle inerenti il sistema di informazione e comunicazione radiotelevisiva (Capo II e III);

e) la crescita e il sostegno delle attività editoriali librarie, anche in coedizione, purchè distribuite e inserite nel circuito commerciale regionale, realizzate quali parti integranti del Catalogo delle opere edite e distribuite dall’azienda, rispondenti al requisito della qualità della grafica, originali rispetto ai contenuti espressi(Capo I);

f) l’informazione e la valorizzazione, tramite l’editoria periodica e quella radiotelevisiva locali e private, della molteplicità degli aspetti e delle espressioni legate alla cultura locale, della conoscenza dei temi inerenti la realtà economica e sociale della Sardegna (Capo II e III);

g) l’inserimento concreto nel mercato e la commercializzazione, attraverso una verifica costante del rapporto domanda-offerta, e degli esiti di tale rapporto all’interno e oltre il territorio regionale, del prodotto editoriale librario edito in Sardegna (Capo I);

h) l’inserimento nel mercato e la commercializzazione, attraverso una verifica costante del rapporto domanda-offerta, all’interno e oltre il territorio regionale, dei periodici editi in Sardegna; la crescita, per le emittenti radiotelevisive, dei livelli di audience (Capo II e III);

Gli obiettivi indicati potranno costituire l’unico presupposto ritenuto valido e imprenscindibile ai fini della realizzazione degli interventi direttamente gestiti dall’Assessorato, nonché nei riguardi

dell’inserimento delle istanze nei programmi di intervento della L.r. 3 luglio 1998, n. 22, a favore dell’editoria libraria (Capo I), dell’editoria periodica (Capo II), dell’editoria radiotelevisiva (Capo III).

3) I criteri di concessione dei contributi.

In concreta applicazione degli obiettivi di programmazione regionale di cui al precedente numero 2, i contributi verranno erogati, esclusivamente, in considerazione:

a) della originalità e continuità dell’attività editoriale complessivamente svolta. Con il termine originalità si indica, in modo esplicito, una serie di elementi ritenuti essenziali e tra loro complementari, quali la chiarezza espositiva e la correttezza dei contenuti proposti, la qualità del progetto grafico e della stampa, il copyright e l’editing, la promozione e distribuzione, nella rete commerciale regionale, del catalogo delle opere edite (Capo I);

b) della originalità e continuità dell’attività editoriale periodica e radiotelevisiva complessivamente svolta. Con il termine originalità si indica:

b-1) l’individuazione e attuazione di una Linea editoriale organica e continuativa, relativa alle riviste editate e promosse nel circuito commerciale, rilevanti sotto il profilo informativo e della conoscenza degli aspetti connessi alla cultura locale (Capo II);

b-2) la predisposizione e attuazione di un Piano organico di comunicazione radiofonica e televisiva, da diffondersi nell’area locale di appartenenza, rilevante sotto il profilo informativo e della conoscenza degli aspetti connessi alla cultura locale (Capo III);

c) della capacità imprenditoriale, ovvero culturale e tecnica, dei soggetti richiedenti, desunta dall’attività svolta (Capo I, II, III);

d) dello sviluppo, tra aziende editrici librarie, di forme associative, per la formazione e il raggiungimento di servizi e obiettivi comuni (Capo I);

e) della integrazione, tra editrici di stampa periodica e agenzie radio-televisive, per la formazione e il raggiungimento di servizi e obiettivi comuni( Capo II);

f) della ripartizione delle somme disponibili di bilancio tra le aree di programmazione previste dai vigenti documenti della programmazione regionale, purché resa materialmente possibile dalla presenza, regolarità e validità delle occorrenti domande, secondo gli appositi parametri distributivi di area (Capo I, II, III).

Per quanto riguarda il programma annuale di intervento relativo alla editoria periodica (Capo II), il 50 per cento dello stanziamento previsto é riservato a quelle aziende che “intendono fondare i propri programmi di sviluppo sull’utilizzo di tecnologia avanzata nel settore dell’informazione” (art. 17). Nella destinazione degli interventi, é data, comunque, precedenza, a quelli promossi da donne in forma associata, alle iniziative che facilitino la fruizione da parte della scuola, anche con la predisposizione di adeguati programmi a favore della lettura, dei non vedenti, dei sardi residenti oltre il territorio regionale, degli extra-comunitari.

 

Parte terza

Illustrazione e tipologia dei procedimenti amministrativi. L’erogazione dei contributi.

Considerate le precise indicazioni pervenute dalla Commissione Europea (Direzione Generale IV) e l’impegno assunto dalla Giunta regionale (Deliberazione n. 31/48 del 15 luglio 1999), alla presente legge verrà data applicazione nel triennio 1999-2001. I capi I, II e III della legge (editoria libraria-periodica-radiotelevisiva) sono sottoposti al regime de minimis. Con l’applicazione del de minimis, ciascuna azienda, di cui ai capi I, II e III della legge 22/98, non potrà cumulare nell’arco di un triennio una percentuale di contributi superiore ai 100.000 ECU, pari circa a 200 milioni di lire italiane. L’importo indicato deve rapportarsi ai benefici previsti dalla L.R. 22/98 e non si estende, pertanto, all’applicazione di altre leggi.

Capo, I, Interventi a sostegno dell’editoria libraria (artt. 2-14; art. 19, comma 3 del testo di legge).

L’art. 1, comma 3, della L.r. 3 luglio 1998, n. 22, prevede che l’Amministrazione regionale, di seguito denominata Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, promuova lo sviluppo delle attività editoriali librarie. Si individua in tale ambito ogni iniziativa editoriale rivolta alla diffusione del pensiero, nella variegata tipologia dei supporti, dell’impressione e della forma.

3.a) Requisiti di accesso, artt. 4 e 5, art. 19, comma 3:

Accedono ai contributi previsti dalla legge, le aziende editrici di produzione libraria, iscritte al registro delle imprese di cui alla Legge 29 dicembre 1993, n. 580, con lo specifico e previsto requisito di Attività editoriale, da riferirsi almeno ai due anni precedenti la data di presentazione delle istanze, che abbiano già editato e distribuito nel mercato regionale almeno cinque titoli.

Gli interventi prevedono:

3.b) Acquisto di copie di opere editoriali, Art. 4, Cap. 11098, lire 850.000.000

L’acquisto a scopo di sostegno da parte dell’Assessorato, previsto anche per le iniziative editoriali realizzate in coedizione con editrici non regionali e stampate al di fuori dell’Isola, non potrà essere superiore al 40% del costo globale dell’edizione del volume cui si riferisce l’istanza e non potrà riguardare opere edite oltre i tre anni, precedenti l’inoltro dell’istanza. Nel caso di coedizione, l’istanza dovrà comunque essere inoltrata dall’editore residente e operante nel territorio regionale.

Ciascuna azienda non potrà inoltrare un numero superiore a cinque istanze. Su richiesta e con spese a carico dell’Assessorato, l’editore ha l’obbligo, ove richiesto, di distribuire le opere secondo le indicazioni fornite.

Delle copie acquistate ai fini di sostegno, l’azienda, detraendole dal numero complessivo dell’acquisto da parte dell’Assessorato, dovrà provvedere a consegnarle, in numero due copie, presso la Biblioteca della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale, presso le Biblioteche Universitarie della Sardegna.

L’istanza, che non potrà riguardare iniziative editoriali già acquistate ai sensi della ex L.r. 24/10/1952, n. 35, compilata dal responsabile, da inoltrarsi in numero due copie, di cui l’originale in competente bollo, entro la data prevista annualmente dall’Assessorato, dovrà indicare e essere corredata da:

1) la ragione sociale, la sede, la P.IVA, il nome del responsabile, il numero telefonico e l’eventuale fax;

2) indicazione del titolo e dell’autore dell’iniziativa editoriale proposta, del costo di copertina;

3) una copia dell’opera di cui si chiede l’acquisto ai fini di sostegno;

4) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, artt. 4 e 5 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, resa dal responsabile dell’azienda e sotto la sua responsabilità, da cui risulti il costo complessivo dell’edizione (cartacea o magneto-ottica), con indicazione della percentuale di IVA. I costi, che non possono riferirsi al pagamento dei diritti di autore, riguardano:

a) Iniziative editoriali costituite da supporto cartaceo:

– progetto grafico e editoriale;

– prestampa e stampa dei materiali cartacei;

– stampa e sviluppo immagini e foto, supporti cartografici, tabelle etc.

b) iniziative editoriali costituite da supporto magneto-ottico:

– realizzazione del prototipo;

– realizzazione immagini e filmati;

– realizzazione del sonoro;

– sviluppo software;

– realizzazione collegamenti ipertestuali (sonoro-video-testi scritti);

– realizzazione master e duplicazione prototipo;

– eventuale confezionamento (custodia, supporto cartaceo illustrativo del CD)

5) iscrizione al registro delle imprese di cui alla Legge 29 dicembre 1993, n. 580, da cui risulti lo specifico e previsto requisito di Attività editoriale, anteriore di almeno due anni rispetto alla data di presentazione delle istanze;

6) catalogo delle opere edite, da cui risulti l’edizione dei previsti cinque titoli, distribuiti nel circuito commerciale regionale e attestati attraverso dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, artt. 4 e 5 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, resa dal responsabile e sotto la sua responsabilità, da cui risulti il nome dell’azienda distributrice dei titoli, il numero dei punti vendita e l’area di distribuzione geografica.

Nel caso di coedizione, l’istanza dovrà comunque essere inoltrata dall’editore residente e operante nel territorio regionale.

Rispetto alle istanze inoltrate, l’Assessorato valuterà, tenuto conto degli obiettivi e dei criteri di programmazione, l’eventuale distribuzione di copie dei volumi proposti ai fini dell’acquisto.

3.c) Contributi per l’acquisto di materie prime e di servizi, Art. 5, Cap. 11098-01, lire 400.000.000.

L’acquisto di materie prime (carta), e di servizi (prestampa), anche informatici, che non potrà essere superiore al 50 per cento del costo complessivo della stampa del volume e superare la somma di otto milioni per iniziativa editoriale, deve riferirsi all’iniziativa editoriale già realizzata dall’azienda editrice, non anteriore ai due anni precedenti l’inoltro dell’istanza.

L’istanza, che non potrà riguardare l’acquisto di materie prime e di servizi per pubblicazioni che abbiano già fruito degli interventi regionali della ex L.R. 24/10/1952, n. 35, dovrà riferirsi ad iniziative editoriali, stampate, a differenza del precedente intervento, esclusivamente da aziende tipografiche con sede e impianti in Sardegna. Ciascuna azienda editrice non potrà inoltrare un numero superiore a cinque istanze.

L’istanza, compilata dal responsabile, da inoltrarsi in numero due copie, di cui l’originale in competente bollo, entro la data prevista annualmente dall’Assessorato, dovrà indicare e essere corredata da:

1) la ragione sociale, la sede, la P.IVA, il nome del responsabile, il numero telefonico e l’eventuale fax;

2) indicazione del titolo e dell’autore dell’iniziativa editoriale di cui si chiede il contributo per acquisto di materie prime e di servizi;

3) una copia dell’opera di cui si chiede il contributo per acquisto di materie prime e di servizi;

4) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, artt. 4 e 5 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, resa dal responsabile e sotto la sua responsabilità, da cui risulti il costo complessivo della stampa del volume, con indicazione dei costi di IVA, della materia prima o del servizio specifico di cui si richiede il contributo;

5) due copie della fattura, rilasciata dall’azienda tipografica con sede e/o impianti in Sardegna, da cui risulti la spesa effettiva sostenuta dall’azienda editrice per l’acquisto della materia prima o del servizio di cui si richiede il contributo;

6) iscrizione al registro delle imprese di cui alla Legge 29 dicembre 1993, n. 580, da cui risulti lo specifico e previsto requisito di Attività editoriale, anteriore di almeno due anni rispetto alla data di presentazione delle istanze;

7) catalogo delle opere edite, da cui risulti l’edizione dei previsti cinque titoli, distribuiti nel circuito commerciale regionale e attestati attraverso dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, artt. 4 e 5 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, resa dal responsabile e sotto la sua responsabilità, da cui risulti il nome dell’azienda distributrice dei titoli, il numero dei punti vendita e l’area di distribuzione.

3.d) Pubblicazione diretta, anche in forma di coedizione, di opere di particolare valore (art. 10), Cap. 11098-04, lire 150.000.000

Le aziende editrici, di cui ai requisiti della presente legge, interessati alla coedizione di opere e di collane editoriali, di particolare valore e che non abbiano sufficienti spazi di mercato, possono rivolgere istanza (non superiore ad una) presso l’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport. Unitamente alla richiesta, corredata dai dati relativi alla ragione sociale, alla sede, alla P.IVA, al nome del responsabile, al numero telefonico e all’eventuale fax, l’azienda dovrà presentare:

– due copie, di cui una in originale e controfirmata dal responsabile, della relazione illustrativa, particolarmente articolata e chiara, riguardante l’iniziativa editoriale di cui si richiede la coedizione con questo Assessorato. Dovranno anche essere indicati i nomi dei singoli autori e degli eventuali curatori, le caratteristiche tipografiche, il più complessivo progetto di realizzazione grafica, le modalità di distribuzione del prodotto;

– due copie, di cui una in originale e controfirmata dal responsabile, del preventivo di spesa inerente le spese di edizione e di distribuzione del prodotto, comprensivo dei costi di IVA.

Rispetto ai costi complessivi dichiarati, l’Assessorato interverrà, di sua iniziativa, successivamente alla selezione delle iniziative proposte e compatibilmente alla reale disponibilità finanziaria, coprendo direttamente una percentuale di spese. I diritti di edizione del prodotto (copyright) spetteranno all’Amministrazione e all’azienda, in misura proporzionale ai costi di edizione e di distribuzione rispettivamente sostenuti.

Gli interventi di cui all’art. 3, lett. a) e dell’art. 6, riguardanti rispettivamente Erogazione di contributi in conto interessi per consentire l’accesso a mutui bancari a tasso agevolato, e interventi regionali per la diffusione capillare delle opere all’interno del territorio regionale risultano rispettivamente di competenza dell’Assessorato all’Industria e al Turismo dell’Amministrazione regionale.

3.e) Erogazione dei contributi

I contributi, di cui ai precedenti artt. 4 e 5, verranno concessi su iniziativa di domanda dei soggetti interessati, ovvero di aziende editrici di produzione libraria, in possesso dei requisiti di legge, da presentarsi nel termine e con il corredo documentale indicati, con provvedimenti annualmente predisposti dall’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport e approvati ai sensi e secondo le procedure previste di legge.

All’erogazione del contributo si provvederà:

– Acquisto di copie di opere editoriali (art. 4):

– successivamente all’assunzione del relativo impegno di spesa da parte della Ragioneria Regionale;

– a seguito di consegna delle copie acquistate secondo la quantità prevista e, eventualmente, distribuite secondo le indicazioni fornite dall’Assessorato;

– a seguito di consegna, da parte dell’azienda, di n. 2 copie dell’opera acquistata dall’Assessorato, presso le Biblioteche del Consiglio e della Giunta Regionale e presso le Biblioteche universitarie dell’isola;

– dietro presentazione di fattura e bolla di accompagnamento.

– Contributi per l’acquisto di materie prime e di servizi (art. 5):

– successivamente all’assunzione del relativo impegno di spesa da parte della Ragioneria Regionale.

4) Capo II. Interventi a sostegno della stampa periodica regionale e locale (artt. 16-21; artt. 25-27 del testo di legge).

L’art. 16, comma 1, della L.R. 3 luglio 1998, n. 22 prevede che l’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport promuova interventi di sostegno a favore di aziende editrici di produzione periodica, non quotidiana, prevalentemente finalizzata alla valorizzazione dei temi di interesse regionale.

4.a) Requisiti di accesso (art. 18)

Accedono ai contributi previsti dalla legge (art. 19) le aziende che:

a) producano periodici iscritti al Registro regionale della stampa periodica (art. 21), istituito presso l’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport;

b) presentino, unitamente all’istanza, copia del bilancio aziendale riferito all’anno precedente a quello in cui si richiede il contributo;

c) utilizzino spazi di inserzione pubblicitaria, non superiore al 40 per cento dello spazio complessivo di ciascuna copia tirata;

d) editino periodici, di pagine non inferiore a 16, con uscita regolare e almeno bimestrale.

Il requisito di cui alla lettera d) non riguarda le testate e i periodici editi da oltre venti anni e, pertanto, di riconosciuto valore culturale e sociale.

4.b) Iscrizione al Registro regionale della stampa periodica (art. 21).

Possono essere iscritti al Registro regionale della stampa periodica i giornali, le pubblicazioni, le riviste, i periodici, registrati a norma di legge da almeno due anni, pubblicati nel corso dell’anno precedente la richiesta, con regolare periodicità e diffusione. I dati di registrazione e della relativa autorizzazione sono quelli rilasciati dai tribunali della Sardegna. La pubblicazione, o copia autentica, di cui si richiede l’iscrizione al Registro dovrà essere consegnata unitamene all’istanza.

La richiesta di iscrizione del periodico, inoltrata dal rappresentante dell’azienda (in n. due copie di cui l’originale in bollo), é corredata da:

a) atto costitutivo, qualora trattasi di società;

b) certificato di iscrizione dell’azienda al registro delle imprese di cui alla L.29 dicembre 1993, n. 580;

c) certificato di iscrizione della testata presso un tribunale della Sardegna.

Il rappresentante legale dell’azienda dovrà inoltre allegare, a sua firma, due distinte dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, riguardanti rispettivamente:

a) l’applicazione, al personale dipendente o comunque utilizzato, del contratto nazionale di lavoro della categoria di appartenenza;

b) le caratteristiche tecniche del prodotto editoriale di cui si chiede l’iscrizione al Registro (tiratura, periodicità, diffusione, modalità di distribuzione).

 

Gli interventi.

Art. 19

Dei contributi previsti all’art. 19, lett. c), e f); ed e) finalizzati alla crescita del sistema informativo locale della stampa periodica anche attraverso un processo di ammodernamento delle strutture e dei mezzi di produzione, possono avvalersi le aziende editrici di periodica, in possesso dei requisiti di accesso illustrati. (4a e 4b). Ogni istanza deve essere corredata dalla dichiarazione, in due copie di cui una in originale, resa dal responsabile dell’azienda, sotto forma di atto di notorietà, che attesta di essere in possesso dei requisiti di accesso. I requisiti debbono essere singolarmente dichiarati.

4.c) Contributi per l’abbattimento dei costi di prestampa non superiori a 150 lire a copia, fino ad un massimo di copie di 3000, e di 50 lire a copia per quelle successive, fino ad un massimo di 5000 (art. 19, lett. c, Cap. 11098-05, lire 130.000.000)

L’istanza, inoltrata in duplice copia di cui l’originale in competente bollo, entro la data prevista annualmente dall’Assessorato, dovrà indicare e essere corredata da:

a) la ragione sociale, la sede, la P.IVA, il nome del responsabile, il numero telefonico e l’eventuale fax;

b) il riferimento specifico della pubblicazione cui l’istanza si riferisce, iscritta al Registro regionale della stampa periodica;

c) il numero complessivo delle copie tirate, il numero complessivo delle copie di cui si richiede l’abbattimento dei costi di prestampa, con indicazione della spesa complessivamente sostenuta, resa, in duplice copia di cui una in originale, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4.d) Contributi per la predisposizione di programmi per la diffusione della lettura della stampa periodica locale nelle scuole, nei posti di lavoro e nelle emittenti radiotelevisive locali ( art. 19, lett. e)

L’istanza, inoltrata in duplice copia di cui l’originale in competente bollo, entro la data prevista annualmente dall’Assessorato, dovrà indicare e essere corredata da:

a) la ragione sociale, la sede, la P.IVA, il nome del responsabile, il numero telefonico e l’eventuale fax;

b) accurata relazione tecnico-culturale relativa all’ideazione e attuazione del progetto che si intende proporre, con i dati riguardanti la durata, la periodicità e le ore di trasmissione qualora trattasi di progetti trasmesse da emittenti radiotelevisive;

c) preventivo di spesa in due copie, di cui una in originale, a firma del titolare dell’azienda richiedente, attinente i costi da sostenere per l’ideazione del progetto, la sua realizzazione tecnica, la relativa attività pubblicitaria.

Si precisa che le istanze riguardanti l’intervento previsto alla lett. e, dell’art. 19, privo per l’anno in corso della relativa copertura di spesa, potranno essere inoltrate dalle aziende di produzione libraria e di periodica a partire dal 2000.

4.e) Contributi per la riduzione dei costi e miglioramento del servizio nel settore della distribuzione dei giornali attraverso la concessione di incentivi non superiori a 100 lire a copia, per un numero massimo di tremila copie e comunque non superiore alla spesa effettivamente sostenuta (art. 19, lett. f, Cap. 11098-05, lire 130.000.000)

L’istanza, inoltrata in duplice copia di cui l’originale in competente bollo, entro la data prevista annualmente dall’Assessorato, dovrà indicare e essere corredata da:

a) la ragione sociale, la sede, la P.IVA, il nome del responsabile, il numero telefonico e l’eventuale fax;

b) il riferimento specifico della pubblicazione cui l’istanza si riferisce, iscritta al Registro regionale della stampa periodica, con indicazione delle modalità di distribuzione della pubblicazione;

c) l’indicazione del numero delle copie che si intende distribuire, fino a un massimo di 3000, con indicazione della spesa complessivamente sostenuta per la distribuzione, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Gli interventi di cui agli artt. 19 e 24, lett. a) riguardanti Contributi in conto interessi ai sensi della legge regionale n. 21/93, risultano di competenza dell’Assessorato all’Industria.

4.f) Erogazione dei contributi

I contributi, di cui al precedente art. 19, verranno concessi su iniziativa di domanda dei soggetti interessati, ovvero di aziende editrici di produzione periodica e libraria, in possesso dei requisiti di legge, da presentarsi nel termine e con il corredo documentale indicati, con provvedimenti annualmente predisposti dall’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport e approvati ai sensi e secondo le procedure previste di legge.

All’erogazione dei contributi si provvederà:

4.g) Contributi per l’abbattimento dei costi di prestampa, art. 19, lett. c).

– successivamente all’assunzione del relativo impegno di spesa da parte della Ragioneria regionale;

– a seguito di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, artt. 4 e 5 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, resa e sottoscritta dal responsabile e sotto la sua responsabilità, in cui risulti l’utilizzazione dell’importo deliberato, secondo le modalità previste nell’istanza inoltrata e rispetto al contributo concesso;

– a seguito di deposito, da parte dell’azienda, di n. 2 copie della pubblicazione che ha fruito del contributo, presso la Biblioteca della Giunta e del Consiglio Regionale, presso le Biblioteche universitarie della Sardegna.

4.h) Contributi per la predisposizione di programmi, art. 19, lett. e

– successivamente all’assunzione del relativo impegno di spesa da parte della Ragioneria regionale;

– a seguito di verifica del progetto realizzato;

– a seguito di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, artt. 4 e 5 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, resa e sottoscritta dal responsabile e sotto la sua responsabilità, in cui risulti l’utilizzazione dell’importo deliberato, secondo le modalità tecniche e culturali previste nell’istanza inoltrata e rispetto al contributo concesso;

4.m) Contributi per la riduzione dei costi e miglioramento del servizio nel settore della distribuzione dei giornali, art. 19, lett. f)

– successivamente all’assunzione del relativo impegno di spesa da parte della Ragioneria regionale;

– a seguito di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, artt. 4 e 5 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, resa e sottoscritta dal responsabile e sotto la sua responsabilità, in cui risulti l’utilizzazione dell’importo deliberato, secondo le modalità previste nell’istanza inoltrata e rispetto al contributo concesso;

– a seguito di deposito, da parte dell’azienda, di n. 2 copie della pubblicazione che ha fruito del contributo, presso la Biblioteca della Giunta e del Consiglio Regionale, presso le Biblioteche universitarie della Sardegna.

5) Capo III. Interventi a sostegno delle emittenti radiofoniche e televisive locali(artt. 22-27 del testo di legge).

L’art. 22 della L.R. 3 luglio 1998, n. 22 prevede che l’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport promuova interventi finalizzati, tramite emittenti televisive e radiofoniche private e locali, con sede legale in Sardegna, che trasmettano quotidianamente notizie di interesse regionale e periodicamente trasmissioni inerenti temi ed aspetti della Sardegna, al pluralismo delle informazioni, anche attraverso il potenziamento delle strutture produttive e tecnologiche.

Gli interventi potranno riguardare la Concessionaria pubblica del servizio radiotelevisivo, sulla base di una convenzione, tra L’Assessorato e la Concessionaria, che stabilirà le modalità e le tipologie degli interventi medesimi.

5.a) Requisiti di accesso (art.23)

Accedono ai contributi previsti dalla legge (art. 24) le aziende che:

– risultino iscritte al registro di cui all’art. 1, comma 6, lett. a, punto 5 della Legge 31 luglio 1997, n. 249, riguardante l’Istituzione dell’autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;

– non siano collegate, secondo quanto previsto dall’art. 2, commi 16,17,18 della legge 249/97, a network nazionali o internazionali e non rivestano posizione dominante nell’ambito dei mezzi di comunicazione di massa;

– utilizzino giornalisti, anche se pubblicisti.

 

Gli interventi

Art. 24

Dei contributi previsti all’art. 24, lett. d), e), e g) finalizzati alla crescita del sistema informativo locale della stampa periodica anche attraverso un processo di ammodernamento delle strutture e dei mezzi di produzione, possono avvalersi le emittenti radiofoniche e televisive, in possesso dei requisiti di accesso illustrati. L’istanza deve essere corredata dalla dichiarazione, in due copie di cui una in originale, resa dal responsabile dell’azienda, sotto forma di atto di notorietà, che attesta di essere in possesso dei requisiti di accesso. I requisiti debbono essere singolarmente dichiarati.

5.b) Contributi per le spese di collegamento con le agenzie di stampa e le banche dati (art. 24, lett. d), CAP. 11098-07, Lire, 300.000.000).

L’istanza, inoltrata in duplice copia di cui l’originale in competente bollo, entro la data prevista annualmente dall’Assessorato, dovrà indicare e essere corredata da:

a) la ragione sociale, la sede, la P.IVA, il nome del responsabile, il numero telefonico e l’eventuale fax;

b) accurata relazione tecnica che specifichi i benefici aziendali e informativi che derivano dalla tipologia di collegamento (agenzie stampa e banche dati) di cui si richiede il contributo;

c) preventivo, in due copie di cui una in originale, controfirmato dal titolare, da cui risulti il quadro complessivo delle spese inerenti la tipologia del collegamento di cui si richiede il contributo.

5.c) Contributi per programmi finalizzati all’integrazione europea e alla conoscenza della realtà economica, sociale e culturale della Sardegna (art. 24, lett. e), CAP. 11098-07, Lire, 300.000.000).

L’istanza, inoltrata in duplice copia di cui l’originale in competente bollo, entro la data prevista annualmente dall’Assessorato, dovrà indicare e essere corredata da:

a) la ragione sociale, la sede, la P.IVA, il nome del responsabile, il numero telefonico e l’eventuale fax;

b) accurata relazione tecnica che illustri, in modo dettagliato, i contenuti e le modalità di organizzazione del programma radiofonico o televisivo, l’area di diffusione, l’orario e la periodicità di trasmissione;

c) preventivo, in due copie di cui una in originale, controfirmato dal titolare, da cui risulti il quadro complessivo delle spese inerenti la produzione del programma.

Sono ammissibili le spese che derivano dall’organizzazione tecnica, dai costi di produzione, di trasmissione e diffusione del programma.

Non sono ammissibili le spese che derivano dal pagamento di eventuali trasferte del personale dipendente dall’azienda, di professionisti, esperti coinvolti nella ideazione e realizzazione dell’iniziativa di cui si richiede il contributo.

5.d) Contributi per la produzione di notiziari regionali e/o locali con sistemi di linguaggio mimico gestuale dei sordi. (art. 24, lett. g)

a) la ragione sociale, la sede, la P.IVA, il nome del responsabile, il numero telefonico e l’eventuale fax;

b) accurata relazione tecnica che illustri, in modo dettagliato, i contenuti e le modalità di organizzazione del programma radiofonico o televisivo, l’area di diffusione, l’orario e la periodicità di trasmissione;

c) preventivo, in due copie di cui una in originale, controfirmato dal titolare, da cui risulti il quadro complessivo delle spese inerenti la produzione del programma.

Sono ammissibili le spese che derivano dall’organizzazione tecnica, dai costi di produzione, di trasmissione e diffusione del programma.

Non sono ammissibili le spese che derivano dal pagamento di eventuali trasferte del personale dipendente dall’azienda, di professionisti, esperti coinvolti nella ideazione e realizzazione dell’iniziativa di cui si richiede il contributo.

Si precisa che le istanze riguardanti l’intervento previsto alla lett. g, dell’art. 24, privo per l’anno in corso della relativa copertura di spesa, potranno essere inoltrate dalle emittenti radiotelevisive a partire dal 2000.

Erogazione dei contributi

I contributi, di cui al precedente art. 24, verranno concessi su iniziativa di domanda dei soggetti interessati, ovvero di emittenti radiofoniche e televisive, in possesso dei requisiti di legge, da presentarsi nel termine e con il corredo documentale indicati, con provvedimenti annualmente predisposti dall’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport e approvati ai sensi e secondo le procedure previste di legge.

5.e) Contributi per le spese di collegamento con le agenzie di stampa e le banche dati (art. 24, lett. d)

– successivamente all’assunzione del relativo impegno di spesa da parte della Ragioneria regionale;

– a seguito di documentazione che attesti l’avvenuto collegamento con le agenzie di stampa o le banche dati, secondo le modalità previste nell’istanza e rispetto al contributo concesso;

– a seguito di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, artt. 4 e 5 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, resa e sottoscritta dal responsabile e sotto la sua responsabilità, da cui risulti l’utilizzazione dell’importo deliberato, secondo le modalità previste nell’istanza inoltrata.

5.f) per quanto riguarda i programmi finalizzati all’integrazione europea e alla conoscenza della realtà economica, sociale e culturale della Sardegna (art. 24, lett. e)

– successivamente all’assunzione del relativo impegno di spesa da parte della Ragioneria regionale;

– a seguito di verifica del programma realizzato, precedentemente alla sua trasmissione;

– a seguito di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, artt. 4 e 5 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, resa e sottoscritta dal responsabile e sotto la sua responsabilità, da cui risulti l’utilizzazione dell’importo deliberato, secondo i contenuti, i tempi di trasmissione e le modalità previste nell’istanza inoltrata.

5.g) Contributi per la produzione di notiziari regionali e/o locali con sistemi di linguaggio mimico gestuale dei sordi

– successivamente all’assunzione del relativo impegno di spesa da parte della Ragioneria regionale;

– a seguito di verifica del programma realizzato, precedentemente alla sua trasmissione;

– a seguito di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, artt. 4 e 5 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, resa e sottoscritta dal responsabile e sotto la sua responsabilità, da cui risulti l’utilizzazione dell’importo deliberato, secondo i contenuti, i tempi di trasmissione e le modalità previste nell’istanza inoltrata.

Gli interventi di cui agli artt. 19 e 24, lett. a) riguardanti Contributi in conto interessi ai sensi della legge regionale n. 21/93, risultano di competenza dell’Assessorato all’Industria.

Per l’attuazione degli interventi, di cui all’art. 19, lett. b), d) e g) e all’art. 24, lett. b), c), l’Amministrazione istituisce presso gli istituti creditizi abilitati, tramite convenzione, un fondo la cui disponibilità pari a 1 miliardo é destinata alla concessione:

a) di garanzie fidejussorie, non superiori al 70 per cento della spesa ammissibile. La spesa ammissibile non potrà superare trenta volte la disponibilità del fondo;

b) di contributi per l’abbattimento dei tassi ordinari sui fidi bancari e i crediti di esercizio in misura corrispondente alla media dei tassi praticati dai consorzi fidi nel settore industriale ed espressamente indicati nella convenzione unitamente alle modalità di erogazione dei contributi, di cui all’art. 19, lett. b), d) e g).

I criteri di attuazione relativi agli artt. all’art. 19, lett. b), d) e g) e all’art. 24, lett. b), c), verranno approvati con successiva e distinta deliberazione di Giunta.

La Giunta

– Considerato che alla legge regionale n. 22/98 verrà data applicazione per quanto riguarda il Capo I, II e III, secondo le indicazioni pervenute dalla Commissione Europea (Direzione Generale IV) e l’impegno assunto dalla Giunta regionale (Deliberazione n. 31/48 del 15 luglio 1999) nel triennio 1999-2001 e che ciascuna azienda di cui al Capo I, II, III, in quanto sottoposta al regime de minimis, non potrà cumulare nell’arco di un triennio una percentuale di contributi superiori ai 100.000 ECU, pari circa a 200 milioni di lire italiane;

– Considerato che i criteri di attuazione degli artt. 19, lett. b. 19, lett. b), d) e g) e all’art. 24, lett. b), c) verranno proposti e approvati con distinta e successiva deliberazione di Giunta;

– Visto il Capo I, II e III della L.R. 3 luglio 1998, n. 22;

– Vista l’art. 19 della L.R. 22 agosto 1990, n. 40;

– Visto l’art. 8, lett. a, della L.R. 13 novembre 1998, n. 31;

– Vista la L. 14 gennaio 1994, n. 20;

– Preso atto del parere di concerto espresso dall’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio con nota n. 6369 del 27.10.1999

 

DELIBERA

– di approvare, fino ad esplicita modificazione, il sovraesposto piano programmatico per l’attuazione degli interventi di cui al Capo I, II, III, di cui alla L.R. 3 luglio 1998, n. 22;

– di approvare, fino a successiva esplicita modificazione i criteri e le direttive di concessione dei contributi, anche in applicazione delle disposizioni della Commissione Europea e della citata deliberazione di giunta n. 31/48 del 15 luglio 1999;

– di disporre la pubblicazione sul B.U.R.A.S. della presente deliberazione.

Letto, confermato e sottoscritto
IL DIRETTORE GENERALE: f.to Leo

p. IL PRESIDENTE: f.to Loddo