DOMANDA
Il CCNL tra AERANTI-CORALLO e Cisal prevede gli scatti di anzianità per i quadri di una impresa che |
RISPOSTA
L’art. 67 del CCNL stipulato il 27 aprile 2005 tra AERANTI-CORALLO e Cisal prevede la seguente disciplina degli scatti di anzianità:
Art. 67 – L’anzianità di servizio decorre dal giorno dell’assunzione dell’azienda, computando come intero le frazioni di mese uguale o superiori a quindici giorni.
Al lavoratore spetta una maggiorazione dello stipendio mensile per ogni triennio di anzianità maturato presso la stessa azienda sino ad un massimo di 5 (cinque) scatti.
Gli aumenti periodici triennali sono pari al 3% (tre per cento) della paga base nazionale e decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento del triennio.
Tale disposizione deve essere letta in concorso con l’art. 62 del predetto CCNL che recita:
Art. 62 – La normale retribuzione del lavoratore è costituita dalle seguenti voci:
a. paga base nazionale comprensiva della ex indennità di contingenza e dell’e.d.r. (Allegato B);
b. eventuali scatti di anzianità, di cui all’art. 67;
c. eventuali trattamenti retributivi ad personam a carattere continuativo corrisposti mensilmente.
Ai Quadri, oltre al trattamento retributivo stabilito dalla contrattazione collettiva, in considerazione dell’importanza e delle responsabilità connesse al ruolo nonché alle modalità di svolgimento della prestazione viene riconosciuta una indennità di funzione determinata secondo gli importi previsti nell’allegato B per tredici mensilità.
Dal combinato disposto dei due articoli si evince quindi che anche ai quadri spetti il normale trattamento a titolo di aumenti periodici di anzianità che è previsto per tutti gli altri lavoratori.