SCATTI ANZIANITA’

DOMANDA

 

Nel nostro organico ci sono dipendenti che hanno un anzianità che risale al 1990. Al momento del passaggio al CCNL tra AERANTI-CORALLO e Cisal nel 1999, a questi dipendenti sono stati mantenuti i permessi  previsti dal vecchio contratto poiché più favorevoli. E’ giusto mantenere questa situazione?

 

RISPOSTA

 

Si precisa che il  vigente CCNL tra AERANTI-CORALLO e Cisal prevede che al lavoratore spettino n. 32 ore di permessi in sostituzione delle ex festività soppresse (Art. 50 Testo del C.C.N.L. stipulato il  27 aprile 2005).

Se al lavoratore, nel corso degli anni, sono stati concessi trattamenti più favorevoli, si ritiene che possano essere ridotti  sottoscrivendo apposito accordo individuale per adeguarli alle disposizioni del vigente CCNL .

Tale accordo deve essere sottoscritto con le forme previste per le conciliazioni/rinunce ex artt. 410-411 c.p.c. in sede sindacale o davanti alla Direzione Prov.le del lavoro.

 

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DOMANDA

 

In ipotesi di assenza dal lavoro per cariche pubbliche elettive come deve essere trattata tale assenza ai fini dell’anzianità di servizio valevole ai fini della maturazione degli scatti periodici?

 

RISPOSTA

 

In riferimento al quesito in materia di maturazione degli scatti di anzianità, si conferma che in diversi manuali di Diritto del lavoro, viene precisato che l’anzianità di servizio, che di norma viene computata in presenza di lavoro effettivo, matura ugualmente anche in assenza di prestazione lavorativa, in alcuni casi particolari.

Fra questi rientra per l’appunto l’assenza per cariche pubbliche elettive.

Oltre alla sentenza citata nel quesito si segnala la Cass. 1/05/1991 n. 5296 dove viene specificato che “il periodo trascorso in aspettativa non retribuita ai sensi dell’art. 21 L. 300/1970, dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive, è utile ai fini della maturazione degli scatti di anzianità, atteso che tale aspettativa, alla stregua della ratio della norma, non incide sulla continuità del rapporto di lavoro malgrado la temporanea mancanza di attività lavorativa e tenuto conto che gli scatti si attribuiscono per mero decorso del tempo”….

Come citato nel quesito il CCNL AERANTI CORALLO FNSI (art. 3) parla esclusivamente di “maturazione” di anzianità non specificando se questa si verifichi in presenza di lavoro effettivo.

Per quanto sopra si ritiene che debbano essere applicate le regole generali già ribadite dalla giurisprudenza maggioritaria, attribuendo al lavoratore lo scatto di anzianità al momento del rientro in servizio.