LEGGE REGIONALE SICILIA 12 GENNAIO 1993, N.12
“Norme per la disciplina ed il funzionamento del Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo”
(pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Sicilia n.3 del 16 gennaio 1993)
Regione Siciliana
L’Assemblea Regionale ha approvato
Il Presidente regionale promulga
la seguente legge:
ARTICOLO 1
Finalità
1. In attuazione dell’ articolo 7 della legge 6 agosto 1990, n. 223 ” Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato “, la presente legge disciplina il funzionamento del Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo.
ARTICOLO 2
Composizione, elezione, durata
1. L’ assemblea regionale siciliana elegge il Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, formato da undici componenti.
2. I componenti il Comitato restano in carica per quattro anni, sono rieleggibili per una sola vota e devono essere scelti tra esperti di comunicazione radiotelevisiva, i cui curricula devono essere depositati presso la Presidenza dell’ Assemblea regionale quindici giorni prima della loro elezione.
3. I curricula devono indicare:
a) i dati anagrafici e la residenza del candidato;
b) il titolo di studio e gli eventuali altri titoli significativi;
c) la professione o l’ occupazione abituale, l’ elenco delle cariche pubbliche presso società o enti a partecipazione pubblica, ricoperte attualmente o precedentemente;
d) il possesso dei requisiti richiesti della presente legge agli effetti dell’ elezione.
4. Il voto per l’ elezione dei componenti il Comitato è segreto e ciascun deputato può esprimere una sola preferenza. Risultano eletti gli undici candidati più votati.
ARTICOLO 3
Organizzazione interna
1. Il Comitato elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente.
2. Per l’ elezione del Presidente e del Vice Presidente, ciascun componente del comitato vota un solo nome, risultando eletto Presidente il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti e Vice Presidente quello successivo. In caso di parità di voti, risulta eletto Presidente quello più anziano di età.
3. Il Comitato, per la sua organizzazione, si dota di un regolamento interno. Nelle more della sua adozione, il Comitato funziona regolando i propri lavori ai sensi del Codice civile.
ARTICOLO 4
Incompatibilità
1. La carica di componente il Comitato è incompatibile con quella di deputato regionale. Non possono far parte del Comitato coloro che siano dipendenti, anche occasionali, della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo o di imprese radiotelevisive private, ivi comprese quelle di produzione o gestione di pubblicità . Analogo divieto opera rispetto alle società direttamente o indirettamente controllate o collegate.
2. Per tutta la durata del mandato i componenti del Comitato non possono esercitare, a pena di decadenza, alcun tipo di attività professionale o espletare incarichi per conto delle società o imprese indicate al comma 1.
ARTICOLO 5
Funzioni
– esprime il parere e collabora alla predisposizione di ipotesi sullo schema di piano di assegnazione delle radiofrequenze, trasmesso dal Ministero delle poste alla Regione, così come previsto dall’ articolo 3, comma 14, della legge 6 agosto 1990, n. 223;
– collabora all’ adeguamento o all’ adozione del piano territoriale di coordinamento per la localizzazione degli impianti di diffusione previsti dal piano di assegnazione di cui all’ articolo 3, comma 19, della legge
6 agosto 1990, n. 223;
– esprime parere sulla destinazione di fondi regionali per la pubblicità sulle emittenti private locali in conformità dell’ articolo 9, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223;
– esprime il parere su provvedimenti che la Regione adotta per disporre agevolazioni a favore della radiodiffusione comunitaria, in ambito locale, ai sensi dell’ articolo 23, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223.
2. Il Comitato assume ogni opportuna iniziativa in sede regionale al fine di stimolare e sviluppare la formazione e la ricerca sui temi e sui problemi della comunicazione radiotelevisiva, nei suoi aspetti politici, giuridici, economici e sociali, anche attraverso la promozione di apposite convenzioni con le realtà culturali ed informative della Regione; in tal senso favorisce la promozione di intese fra la Regione, la concessionaria pubblica ed altri enti pubblici e privati volti alla realizzazione e diffusione di programmi informativi e/ o culturali sulla realtà ed i problemi della Sicilia.
3. Il Comitato formula proposte al Consiglio di amministrazione della concessionaria pubblica in merito a programmazioni regionali che possono essere trasmesse sia in ambito nazionale che regionale; in particolare tali proposte riguarderanno la normale programmazione radiofonica e, laddove prevista, quella televisiva regionale, attivando a tal fine rapporti con la sede regionale della concessionaria pubblica.
4. Il Comitato regola l’ accesso radiofonico e televisivo regionale secondo le norme della Commissione parlamentare per l’ indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi in relazione alla programmazione definitiva con la concessionaria pubblica; definisce i contenuti e coordina l’attuazione delle collaborazioni e convenzioni che la Regione stipula con la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico e con i concessionari privati in ambito locale e nazionale.
5. Il Comitato, nell’ ambito delle proprie funzioni, svolge altresì attività di indagine, di studio, di ricerca e di consulenza, proponendo l’ affidamento per l’ esecuzione di tali attività a soggetti qualificati della sfera pubblica e privata.
ARTICOLO 6
Partecipazioni
1. Il Comitato attua idonee forme di partecipazione con le associazioni delle emittenti private operanti nella Regione, con la concessionaria del servizio pubblico, con le associazioni della stampa e degli utente, attraverso incontri sistematici periodici e consultazioni sugli atti ed i pareri fondamentali che la presente legge gli demanda, anche mediante l’istituzione di conferenze regionali sull’ informazione e le comunicazioni di massa.
ARTICOLO 7
Rapporti con altri organi
1. Il Comitato in attuazione dell’ articolo 7, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, esercita le attività che possono essergli richieste dal Ministero delle poste e dal Garante per la radiodiffusione e l’ editoria, nell’ ambito dello svolgimento delle loro funzioni previste nella muova disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato. In relazione a dette funzioni, il Comitato tiene un registro delle imprese radiotelevisive operanti in ambito regionale e segue le rilevazioni e pubblicazioni effettuate a livello nazionale degli indici di ascolto delle emittenti e delle reti radiofoniche e televisive pubbliche e private.
2. In relazione a dette eventuali attività , il Comitato formula proposte operative nell’ ambito dell’ articolo 9.
3. Il Comitato intrattiene inoltre rapporti con il consiglio consultivo degli utenti di cui all’ articolo 28 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e con la Commissione nazionale per le pari opportunità tra uomo e donna, di cui alla legge 22 giugno 1990, n. 164, per quanto previsto dall’ articolo 11 della legge 6 agosto 1990, n. 223.
4. Il Comitato rileva le percentuali di produzioni locali da parte della sede regionale della concessionaria pubblica per segnalarne il mancato rispetto al Garante nazionale dell’ editoria.
ARTICOLO 8
Funzionamento
1. Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente ovvero allorchè ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei componenti. Nel provvedimento di convocazione o nella richiesta è fatto obbligo di indicare l’ ordine del giorno.
2. Il Comitato è regolarmente costituito quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti e delibera con la maggioranza dei presenti.
3. AL funzionamento del Comitato provvede la Regione con apposito finanziamento annuale da inserire nel bilancio regionale in relazione alle competenze di cui alla presente legge e con la dotazione di mezzi e
strutture adeguati.
4. Il Comitato è assistito nelle sue funzioni da apposito ufficio con funzioni di assistenza e di segreteria la cui dotazione dovrà essere prevista nell’ ambito dell’ attuale organico della Presidenza della Regione
e sarà definita su proposta del Comitato stesso con apposito provvedimento adottato dal Presidente della Regione.
ARTICOLO 9
Programmazione delle attività
1. Il Comitato presenta, entro il 31 ottobre di ogni anno, al Presidente della Regione un programma quadro delle sue attività e di quelle da svolgere in relazione al disposto di cui all’ articolo 7, nonchè le attività di studio, di ricerca e di consulenza.
2. Il Comitato presenta, inoltre, entro il 31 marzo di ogni anno, il consuntivo delle spese sostenute nell’anno precedente e, trimestralmente, una relazione sullo stato di attuazione del programma.
ARTICOLO 10
Relazione sulle attività
1. Il Comitato presenta, annualmente, alla competente Commissione legislativa dell’ Assemblea regionale siciliana una relazione sulla situazione del sistema radiotelevisivo nella Regione, formulando eventuali proposte di intervento ai vari organi regionali.
ARTICOLO 11
Indennità
1. AI componenti il Comitato viene corrisposta una indennità pari a quella prevista per il Presidente, il Vice Presidente ed i componenti del Consiglio regionale dell’ economia e del lavoro, che verrà determinata con successivo decreto del Presidente della Regione.
ARTICOLO 12
Programmi per audiolesi
ARTICOLO 13
Norme transiotorie
1.In sede di prima applicazione della presente legge si provvede alla nomina del Comitato entro sessanta giorni dall’ entrata in vigore della stessa legge.
2. In sede di prima attuazione il programma quadro di cui all’ articolo 9 per l’ anno 1993 viene presentato entro trenta giorni dall’ insediamento del Comitato.
ARTICOLO 14
Norma finanziaria
1. L’ onere derivante dall’ applicazione della presente legge, valutato in lire 300 milioni per l’ anno 1993 ed in lire 100 milioni per gli anni successivi, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice
1009 ” Attività ed interventi vari conformi agli indirizzi di piano o collegati all’ emergenza “.
ARTICOLO 15
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 12 gennaio 1993