SICILIA Legge Regionale Sicilia 23 marzo 2012, n. 18 “Norme urgenti in materia di passaggio al digitale terrestre. Modifiche in materia di composizione del Comitato regionale per le comunicazioni””

LEGGE REGIONALE SICILIA 23 MARZO 2012, N. 18

“Norme urgenti  in  materia  di  passaggio  al  digitale  terrestre. Modifiche in materia di composizione del Comitato  regionale  per  le comunicazioni.”

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana – Parte I n. 13 del 30 marzo 2012)

 

REGIONE SICILIANA

  L’ASSEMBLEA REGIONALE

 Ha Approvato

  IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

 la seguente legge:

Art. 1

 Modifica ed adeguamento degli impianti di radiodiffusione televisiva

 

1. Al  fine  di  agevolare  il  passaggio  della  radiodiffusione televisiva dal sistema analogico al sistema digitale  terrestre,  nel territorio regionale, i titolari degli impianti esistenti  alla  data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,che  necessitano   di adeguamento, qualora le  modifiche  non  comportino  un  aumento  dei livelli di campo elettromagnetico, inviano al comune  interessato  e all’Agenzia regionale per  la  protezione  dell’ambiente  (A.R.P.A.), entro centottanta giorni successivi alla scadenza della data  revista per  la  conversione  del  segnale  da  analogico  a  digitale,   una Comunicazione  contenente  una   relazione   tecnica   con   i   dati radioelettrici aggiornati. La  comunicazione  e’  soggetta,  in  ogni tempo,  a  verifica  da  parte  del  comune  anche  con  il  supporto dell’A.R.P.A.

2. Qualora le modifiche agli  impianti  esistenti  comportino  un aumento dei livelli di campo elettromagnetico o  comunque  comportino modifiche ai volumi edilizi e alla sagoma dell’impianto si applica il procedimento di cui all’articolo 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come introdotto dall’articolo 103 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.

 

 

Art. 2

Modifiche in materia di composizione del Comitato  regionale  per  le comunicazioni

 

1. All’articolo 101 della legge regionale 26 marzo  2002,  n.  2, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1  sostituire  la  parola  “sette”  con  la  parola “cinque”;

b) al comma 2, dopo le  parole  “non  sono  confermabili”  sono inserite  le  seguenti:  “ad   eccezione   delle   ipotesi   previste dall’articolo 1, comma 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249,”.

 

 

Art. 3

 Norma finale

 

1. La presente legge sara’ pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Regione siciliana ed entrera’ in vigore il giorno successivo  a quello della sua pubblicazione.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla  e  di  farla osservare come legge della Regione.

 

Palermo, 23 marzo 2012.

 

LOMBARDO

 

L’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente

Di Betta

 

(Omissis).