TeleRadioFax Edizione Straordinaria – 10 Febbraio 2001

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Sommario:


 

PAR CONDICIO: IL TAR LAZIO NELL’AMBITO DEI DUE RICORSI DEL COORDINAMENTO AER-ANTI-CORALLO CONTRO I REGOLAMENTI DELL’AUTHORITY SULLA PAR CONDICIO RIMETTE GLI ATTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE

■ Il TAR Lazio, Sez. II, nell’ambito del giudizio relativo ai due ricorsi principali proposti dal Coordinamento AER-ANTI-CORALLO per l’annullamento dei Regolamenti dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni relativi alla par condicio nei periodi elettorali e nei periodi non elettorali, con ordinanza n. 943/2001 di trentadue pagine (Pres. Dott. Elefante – Relatore Dott. Calveri) ha accolto la richiesta di AER-ANTI-CORALLO di rimettere gli atti alla Corte Costituzionale per valutare la legittimità costituzionale della legge 28/2000 (legge sulla cosiddetta “par condicio”) ritenendo rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 7 di tale legge per contrasto con i principi costituzionali desumibili dagli artt. 3, 2 e 42 della Costituzione.

L’Avv. Marco Rossignoli coordinatore AER-ANTI-CORALLO che ha anche patrocinato la federazione nei giudizi avanti il TAR Lazio “esprime grande soddisfazione per la decisione dei giudici amministrativi e auspica ora che la Corte Costituzionale esamini al più presto la problematica e dichiari l’incompatibilità della normativa restituendo alle emittenti locali la possibilità di diffondere liberamente informazione politica”.
Infatti da lungo tempo AER-ANTI-CORALLO ritengono che la disciplina per l’emittenza locale contenuta nella legge 28/2000 sia inaccettabile e chiedono che l’emittenza locale venga esclusa da tale normativa.
L’elevato numero di emittenti radiotelevisive locali operanti è di per sé garanzia di ampio pluralismo.
A seguito della decisione del TAR Lazio, l’Avv. Rossignoli ha inviato venerdì 8 febbraio una nota al Presidente della Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Prof. Cheli e ai Commissari dell’Autorità, con la quale invita la stessa Autorità, in attesa della decisione della Corte Costituzionale, a recepire i principi del provvedimento dei giudici amministrativi nei regolamenti per le imprese radiotelevisive locali relativi alle disposizioni di attuazione in materia.
Nella nota Rossignoli ha evidenziato in particolare che l’ordinanza del TAR ha affermato che deve rimarcarsi il fatto che alle emittenti radiotelevisive, in quanto imprese di opinione, non può essere sottratta la capacità di valutazione politica, che è strettamente connessa alle libertà di cronaca politica e che è priva di ragionevole fondamento la situazione di privilegio riservata alla stampa anche in ordine alla fruizione economica degli spazi.
Il testo dell’ordinanza del TAR è pubblicato nel sito internet di AER-ANTI-CORALLO www.coordinamento.it, Sezione in primo piano.

 

 

DECRETO LEGGE 23 GENNAIO 2001 N. 5: INIZIATO ALLA CAMERA DEI DEPUTATI L’ITER PER LA CONVERSIONE IN LEGGE

 

■ La VII Commissione Permanente della Camera dei Deputati presieduta dall’On. Castellani ha iniziato l’esame in sede referente del Decreto legge 23 gennaio 2001 n. 5 (AC 7545) recante differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive.
Relatore è l’On. Giovanna Grignaffini (DS). Tuttavia, considerato che il provvedimento è iscritto nel calendario dell’Assemblea a partire da lunedì 12 febbraio la Commissione ha ritenuto di non avere il tempo per l’esame degli emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi e quindi ha conferito direttamente al relatore il mandato a riferire favorevolmente all’Assemblea della Camera sul testo. Conseguentemente gli emendamenti verranno esaminati direttamente dall’Assemblea.
Il Governo ha presentato un articolo aggiuntivo finalizzato ad introdurre le regole per il passaggio al digitale televisivo e radiofonico. Rossignoli e Berrini per il Coordinamento Aer-Anti-Corallo si sono frattanto incontrati mercoledì 7 febbraio con il relatore On. Grignaffini per illustrare le proposte di emendamento della federazione. Tali proposte sono finalizzate ad eliminare l’apparente distinzione tra i soggetti titolari di concessione televisiva (che costituirà esclusivamente titolo preferenziale per le trasmissioni digitali e i soggetti equiparati ai concessionari); a prevedere una serie di norme che garantiscano uno sviluppo razionale ed equilibrato del settore radiofonico; a introdurre correttivi circa le norme in materia di limiti di campo elettromagnetico.

 

 

ORDINANZE DEL MINISTRO DELL’AMBIENTE PER I CAMPI ELETTROMAGNETICI DI PESCARA, S. SILVESTRO E MILANO, S. GALDINO. IMPUGNATIVA DELLE EMITTENTI AL TAR.

 

■ Il Ministro dell’Ambiente Willer Bordon in data 2 febbraio ha emanato numerose ordinanze con le quali ha disposto la riduzione a conformità entro quarantotto ore dalla notifica di alcuni impianti RAI e di numerosi impianti di emittenti private ubicati a Pescara loc. S. Silvestro e a Milano, loc. S. Galdino.
Tali ordinanze, sono state emanate ai sensi dell’art. 2, comma 2 del recentissimo DL 23 gennaio 2001, n. 5, avvalendosi del potere sostitutivo delle Regioni e dei Comuni di cui alle leggi 349/86 e 59/87 sulla base di misurazioni tecniche in parte eseguite prima dell’entrata in vigore del suddetto DL e comunque senza il necessario contraddittorio.
Per tali motivi molte emittenti impugneranno le ordinanze del TAR chiedendone l’annullamento previa sospensione.

 

 

IL GOVERNO RIBADISCE CHE LE REGIONI NON POSSONO ESSERE TITOLARI DI CONCESSIONI RADIOTELEVISIVE

■ Sulla problematica evidenziata nel n. 3 del 3/2/2001 del Teleradiofax e con riferimento all’interpellanza parlamentare urgente degli On.li Rogna, Giulietti e altri il Governo, attraverso il sottosegretario Vita ha ribadito che gli enti pubblici territoriali non possono essere titolari di concessione radiotelevisiva.
Auspichiamo ora che le Regioni Abruzzo e Piemonte rivedano la propria posizione abbandonando i rispettivi progetti di tv satellitare con informazione regionale.
Infatti il ruolo di diffondere informazione locale spetta precipuamente alle radio e tv locali.