TeleRadiofax n. 12/2011 – 25 giugno 2011

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Sommario

 
Nuovo regolamento Agcom sulla Tv digitale terrestre: lunedì 13 giugno si è tenuta l’audizione di Aeranti-Corallo
Audiradio verso la liquidazione
Il Ministero modifica il piano di ripartizione delle frequenze
L’Agcom introduce alcune modifiche al ROC
Fissati i calendari di switch off di Liguria, Toscana, Umbria e Marche
La VI Commissione della Camera approva una risoluzione sul regime tributario da applicare alle cessioni di impianti, rami d’azienda ed emittenti nel settore radiofonico
L’Agcom modifica la Informativa economia di sistema (IES)
Misure di sostegno alla Radiofonia per l’anno 2008
L’Agcom sulla classificazione dei decoder per la Tv digitale

 


 

NUOVO REGOLAMENTO AGCOM SULLA TV DIGITALE TERRESTRE: LUNEDI’ 13 GIUGNO SI E’ TENUTA L’AUDIZIONE DI AERANTI-CORALLO

■ Sì è svolta lo scorso lunedì 13 giugno l’audizione di AERANTI-CORALLO avanti l’Agcom sullo schema di nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale di cui alla delibera n. 212/11/CONS.  Il provvedimento dovrebbe essere emanato a breve. In sintesi, ecco le principali proposte di AERANTI-CORALLO di modifica e integrazione a tale schema di regolamento:

§ si chiede la modifica della definizione di “blocco di diffusione”, lasciando aperte diverse possibilità per gli operatori di rete assegnatari dei diritti di uso delle frequenze, in caso di diffusione di blocchi misti (tecnica SD – HD);

§ si ritiene opportuno che per i soggetti che intendano diffondere in simultanea contenuti radiofonici sulla piattaforma Dvt-t siano sufficienti i requisiti previsti per la diffusione analogica e per l’autorizzazione a fornitore di contenuti radiofonici di cui alla delibera n. 664/09/CONS (regolamento per la radiofonia digitale). Inoltre, per i contenuti radiofonici diffusi in Dvb-t, si chiede che le numerazioni degli stessi non rientrino nel limite di sei Lcn previsto dalla delibera n. 366/10/CONS;

§ al fine di evitare disparità di trattamento, si ritiene indispensabile che i soggetti già autorizzati all’estero debbano possedere gli stessi requisiti patrimoniali e di dipendenti previsti per le emittenti italiane;

§ si chiede che il contributo per spese di istruttoria per l’ottenimento della autorizzazione per fornitore di servizi di media audiovisivi in ambito locale venga mantenuto al tetto massimo, attualmente previsto, di 5.165 euro e non venga portato (come proposto nello schema di regolamento) a 10mila euro;

§ si propone di confermare, per gli assegnatari dei diritti di uso delle frequenze, le norme già previste per l’analogico che prevedono la possibilità di impiego, senza oneri aggiuntivi, di ponti di collegamento, transiti di servizio, tele allarmi direzionali e collegamenti fissi temporanei tra operatori di rete;

§ si chiede che gli operatori di rete in ambito locale possano trasportare nei propri multiplex sino a tre programmi nazionali;

§ viene proposta l’abrogazione della norma che prevede, nel caso di trasporto di contenuti nazionali, la necessità di coordinamento del segnale nelle zone di sovrapposizione dei multiplex locali, in quanto eventuali sovrapposizioni dei multiplex locali non generano problematiche per l’utenza diverse da quelle che vengono prodotte dalle sovrapposizioni di alcuni multiplex nazionali;

§ si propone di prevedere la possibilità, per gli operatori di rete locali operanti in zone non sovrapponibili della stessa regione, di raggiungere intese al fine di poter richiedere la stessa frequenza nell’ambito delle procedure di selezione previste dall’art. 4 della legge 75/11;

§ si chiede che venga riconosciuto il diritto per i fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito nazionale trasportati da operatori di rete in ambito locale di vedersi attribuite numerazioni nazionali dell’ordinamento automatico dei canali Lcn;

§ si propone di prevedere per i fornitori di servizi media in ambito locale la possibilità di trasmettere programmi in contemporanea per un massimo di 16 ore giornaliere;

§ in coerenza con il principio di proporzionalità, date le dimensioni imprenditoriali delle emittenti locali, si chiede  la riduzione a un decimo delle sanzioni amministrative per gli operatori di rete in ambito locale;

§ si chiede che i contributi per i diritti di uso delle frequenze, in misura non superiore all’uno percento del fatturato, comprendano anche i diritti amministrativi per l’autorizzazione generale per operatori di rete; inoltre, l’eventuale adeguamento  degli stessi dovrebbe scattare decorsi tre anni dalla data di completamento dello switch-off;

§ si richiede che il regolamento stabilisca in modo dettagliato, senza rimandare ad altro, successivo provvedimento, le modalità e le condizioni economiche di cessione della capacità trasmissiva a favore dei soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data del 1° gennaio 2011 non destinatari di diritti di uso delle frequenze (‘obbligo di must carry a carico degli operatori di rete in ambito locale previsto dall’art. 4 della legge 75/11).

In particolare, i soggetti utilmente collocati nelle graduatorie dovranno mettere a disposizione una quota della capacità trasmissiva ad essi assegnata non inferiore a 6 Mbit/s e a due programmi a favore dei soggetti non utilmente collocati nelle graduatorie della stessa regione, secondo modalità e condizioni economiche fissate nell’ambito del provvedimento.

AUDIRADIO VERSO LA LIQUIDAZIONE

■ La riunione del Consiglio di amministrazione di Audiradio srl, tenutasi lo scorso 21 giugno, si è conclusa senza l’approvazione del progetto di bilancio 2010. A questo punto dovrebbe essere convocata un’assemblea straordinaria a metà luglio che potrebbe  sancire  la messa in liquidazione di Audiradio.

La società di rilevamento degli ascolti radiofonici non sta fornendo al mercato i dati di ascolto da ormai molti mesi, in quanto la fusione tra l’indagine effettuata con panel diari e l’indagine telefonica Cati aveva prodotto dati non assimilabili ed era, pertanto, stata decisa dal Cda la sospensione della pubblicazione dei dati delle emittenti nazionali. Non essendo stato trovato un accordo, l’indagine 2011 non è mai stata avviata. AERANTI-CORALLO ha peraltro sempre sostenuto la necessità di basare la ricerca esclusivamente sulle interviste telefoniche Cati, senza alcuna ricerca integrativa per panel diari, in quanto quest’ultima metodologia non è idonea a rilevare l’emittenza locale su scala provinciale e presenta comunque costi inaccessibili per il comparto locale.

IL MINISTERO MODIFICA IL PIANO DI RIPARTIZIONE DELLE FREQUENZE

■ Il Ministero dello Sviluppo economico ha modificato, con decreto 4 maggio 2011 (pubblicato in G.U. n. 143 del 22 giugno 2011) il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze (PNRF).

In particolare, l’art 3 del decreto riduce le bande di frequenza a disposizione  della radiodiffusione televisiva pubblica e privata, che ora sono comprese tra 173 e 223 MHz (Banda III-Vhf) e tra 470 e 790 MHz (bande IV e V-Uhf).

Le emittenti televisive operanti nella banda 790-862 MHZ (canali 61-69 Uhf) dovranno cessare di operare su tali frequenze entro e non oltre il 31 dicembre 2012.

A partire dal 1° gennaio 2013, tale banda di frequenza verrà destinata ai servizi di larga banda in mobilità.

L’AGCOM INTRODUCE ALCUNE MODIFICHE AL ROC

■ Con delibera n. 283/11/CONS, pubblicata in G.U. n. 140 del 18/6/2011 (suppl. ordinario n. 150), l’Agcom ha introdotto alcune modifiche e integrazioni al regolamento di tenuta del ROC.

In particolare, vengono sostituiti i modelli 4/ROC (Indicazione nominativa degli organi amministrativi); 12/1/ROC (Partecipazione di controllo/comunicazione di acquisizione di controllo); 12/3/ROC (Intestazione a società fiduciaria  della partecipazione di controllo – Indicazione nominativa dei fiducianti). Viene, inoltre, aggiunto il modello 12/4/ROC (Comunicazione di collegamento).

Il testo della delibera della Agcom n. 283/11/ROC è pubblicato nel sito www.aeranticorallo.it, sezione “Normativa”, sottosezione “Normativa relativa al registro degli operatori di comunicazione (ROC) e alla Informativa economica di sistema (IES).

FISSATI I CALENDARI DI SWITCH OFF DI LIGURIA, TOSCANA, UMBRIA E MARCHE

■ Il Ministero dello Sviluppo economico ha definito il calendario per la digitalizzazione delle regioni Liguria, Toscana, Umbria e Marche nel corso del 2° semestre dell’anno 2011.

In particolare, lo switch off della Liguria è previsto dal 10 ottobre al 4 novembre, lo switch off di Toscana, Umbria e provincia di Viterbo dal 7 novembre al 2 dicembre, mentre lo switch off delle Marche dal 5 al 22 dicembre.

La transizione al digitale delle regioni Abruzzo e Molise e della provincia di Foggia è stata differita al 1° semestre 2012, in data ancora da stabilirsi.

Tale calendario è stato comunicato nel corso delle riunioni delle task force delle suddette regioni svoltesi lo scorso 21 giugno, presso il Ministero dello Sviluppo economico.

Intervenendo nel corso di tali riunioni, Fabrizio Berrini ha evidenziato che, a parere di AERANTI-CORALLO, sarà estremamente difficile il rispetto delle suddette date, stante la particolare complessità dal nuovo iter procedimentale previsto dall’art. 4 della legge 75/11 per l’assegnazione dei diritti di uso delle frequenze per le trasmissioni televisive digitali terrestri.

LA VI COMMISSIONE DELLA CAMERA APPROVA UNA RISOLUZIONE SUL REGIME TRIBUTARIO DA APPLICARE ALLE CESSIONI DI IMPIANTI, RAMI D’AZIENDA ED EMITTENTI NEL SETTORE RADIOFONICO

■ Negli scorsi giorni, la VI Commissione della Camera (Finanze), ha approvato una risoluzione (la n. 7-00544 presentata dai deputati Comaroli, Fugatti e Forcolin della Lega Nord) che impegna il Governo “ad adottare tutte le necessarie iniziative al fine di chiarire quale sia il regime tributario applicabile nelle distinte fattispecie di cessione di impianti, da un lato, e di cessioni di rami d’azienda o di cessioni di emittenti, dall’altro.” L’esigenza di far sì che vengano fissate delle linee univoche per l’applicazione del corretto regime tributario delle citate operazioni è emersa a seguito delle verifiche tributarie svolte negli ultimi anni dalla Guardia di Finanza e dalla Agenzia delle entrate. Gli uffici finanziari, in alcuni casi, seppure in momenti diversi, per quanto riguarda gli atti assoggettati ad imposta di registro hanno accertato un maggior valore della cessione, mentre in altri casi hanno contestato la mancata applicazione dell’Iva; per gli atti assoggettati ad Iva hanno invece richiesto l’applicazione dell’imposta di registro. La risoluzione della VI Commissione prevede che per quanto riguarda le cessioni di impianti radiofonici, esse devono essere qualificate come cessione di beni, e quindi essere assoggettate ad Iva, se l’atto di compravendita ha per oggetto un mero impianti radiofonico, scevro da contenuti o riferimenti a beni immateriali (…), considerando l’impianto nel suo insieme, ovvero l’impianto costituito dalle apparecchiature elettroniche, con i relativi diritti d’uso connessi all’autorizzazione amministrativa relativa alla frequenza; devono invece essere considerati come cessioni di rami d’azienda, o come cessioni di intere emittenti televisive o radiofoniche, e quindi soggetti ad imposta di registro, gli atti di compravendita aventi ad oggetto, oltre agli impianti, uno dei seguenti beni immateriali: l’avviamento commerciale, i marchi, le testate radiofoniche, i brevetti, i rapporti di collaborazione autonoma e subordinata, altri rapporti giuridici in essere.

Infine, la risoluzione impegna il Governo a considerare in ogni caso validi e non rettificabili ai fini tributari gli atti di cessione precedentemente posti in essere dagli operatori del settore.

Tali indicazioni, formulate soprattutto per il  settore radiofonico, potrebbero  riferirsi anche al settore tv, stante l’analogia delle problematiche.

L’AGCOM MODIFICA LA INFORMATIVA ECONOMICA DI SISTEMA (IES)

■ Come già riportato nell’edizione del  11 giugno u.s. del TeleRadioFax, l’Agcom ha approvato, con delibera n. 303/11/CONS del 30 maggio u.s. (pubblicata in G.U. n. 140 del 18/6/2011, suppl. ordinario n. 150), alcune modifiche alla modulistica dell’Informativa economica di sistema (IES). In particolare, la delibera introduce alcune razionalizzazioni e semplificazioni negli adempimenti a carico degli operatori. Sono esentati dall’obbligo di invio della IES tutti i soggetti i cui ricavi totali pertinenti le attività rilevate dalla IES (ivi compresi eventuali contributi pubblici) siano pari a zero euro. Nella modulistica, sono state introdotte alcune novità; in particolare, per il settore radiotelevisivo, alla fine di ogni quadro sono presenti le tabelle con le informazioni riferibili ai canali/programmi sulle piattaforme tradizionali (rispettivamente televisivi o radiofonici, sia nazionali che locali) che hanno contribuito al conseguimento dei ricavi dell’ultimo esercizio. Inoltre, i soggetti che operano nei settori televisivi e radiofonici diffusi su piattaforme non tradizionali e innovative (inclusa la fruizione online di servizi televisivi o radiofonici  tradizionali) sono tenuti a compilare l’apposita tabella posta in fondo al quadro Internet-SMA.

Rammentiamo che il modello della IES deve essere trasmesso esclusivamente tramite PEC alla Agcom, dal 1° luglio al 30 settembre.

MISURE DI SOSTEGNO ALLA RADIOFONIA PER L’ANNO 2008

■ Il Ministero dello Sviluppo economico  ha pubblicato nel proprio sito internet (nella sezione “Dipartimento per le comunicazioni”, sottosezione “Radio”, sub-sezione “Contributi alle emittenti radiofoniche locali”), il provvedimento di rettifica del decreto direttoriale 11 ottobre 2010  con cui emanava la graduatoria e gli elenchi delle emittenti radiofoniche locali per l’erogazione dei contributi relativi all’anno 2008. Tale provvedimento si è reso necessario in quanto, per mero errore materiale, alcune emittenti non risultavano inserite negli elenchi.

Frattanto, la DGSCER del Ministero ci ha comunicato che i pagamenti dei contributi relativi all’anno 2008 verranno effettuati con due diverse ripartizioni; infatti il contributo originario, pari a circa 22,5 milioni di euro (di cui il 10% destinato alle radio nazionali comunitarie) è stato successivamente integrato di ulteriori 6 milioni di euro (di cui il 10% alle radio nazionali comunitarie). Le emittenti beneficiarie riceveranno, pertanto, due distinti pagamenti.

L’AGCOM SULLA CLASSIFICAZIONE DEI DECODER PER LA TV DIGITALE

■ Con delibera n. 255/11/CONS (“Classificazione dei decodificatori per la ricezione dei programmi televisivi in tecnica digitale”), l’Agcom  ha approvato lo schema di classificazione dei decoder per la ricezione della tv digitale sulle diverse piattaforme. Tale classificazione sarà resa disponibile all’utenza entro 180 giorni dall’individuazione del soggetto indipendente che dovrà implementare il database dei prodotti disponibili sul mercato. I decoder verranno classificati in 6 diverse classi, caratterizzate dalle differenti specifiche tecniche e dalla possibilità di ricevere i programmi su più piattaforme diffusive.

Il testo della delibera è disponibile nel sito www.aeranticorallo.it, sezione “normativa” sottosezione “Norme attuative”