APPROVATO IL NUOVO REGOLAMENTO SULLA TV DIGITALE TERRESTRE. NUMEROSE LE NOVITA’ SULL’ATTIVITA’ DI OPERATORE DI RETE E DI FORNITORE DI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI. INTRODOTTO L’OBBLIGO (“MUST CARRY”), PER I SOGGETTI CHE DIVERRANNO OPERATORI DI RETE LOCALE, DI VEICOLARE I CONTENUTI DI ALMENO DUE SOGGETTI ESCLUSI DALLE GRADUATORIE REGIONALI PER L’ASSEGNAZIONE DEI DIRITTI DI USO DELLE FREQUENZE. LE RADIO POTRANNO ESSERE DIFFUSE SUL DVB-T CON L’AUTORIZZAZIONE PER FORNITORE DI CONTENUTI RADIOFONICI DAB.
■ Con delibera n. 353/11/CONS del 23 giugno u.s., pubblicata in Gazzetta ufficiale n. 155 del 6 luglio 2011, l’Autorità per la garanzie nelle comunicazioni ha emanato il nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale. Il provvedimento sostituisce il regolamento di cui alla delibera n. 435/01/CONS (ormai risalente a dieci anni fa), introducendo numerose, significative modificazioni alla stessa.
Vediamo, in sintesi, quali sono gli aspetti salienti del nuovo regolamento.
FORNITORI DI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI IN AMBITO LOCALE
§ Confermati i requisiti per l’ottenimento dell’autorizzazione a fornitore di servizi di media audiovisivi in ambito locale commerciali (obbligo di capitale sociale minimo, interamente versato, non inferiore, al netto delle perdite risultanti dal bilancio, a euro 155 mila e minimo di 4 dipendenti in regola con le disposizioni vigenti in materia previdenziale), nonché per quelli a carattere comunitario (autorizzazione rilasciabile a fondazioni, associazioni riconosciute o non riconosciute e società cooperative prive di scopo di lucro che si impegnano a trasmettere non più del 5% di pubblicità per ora di diffusione e a trasmettere programmi originali autoprodotti per almeno il 50% dell’orario di programmazione giornaliero compreso tra le 7 e le 21). A decorrere dal 1° gennaio 2013 i requisiti di capitale e dipendenti non sussisteranno più.
§ Il palinsesto diffuso dal fornitore di servizi di media audiovisivi dovrà essere identificato con un unico marchio per non meno di 24 ore settimanali; l’autorizzazione costituisce titolo anche per la trasmissione differita dello stesso palinsesto.
§ L’autorizzazione a fornitore di contenuti radiofonici di cui alla delibera n. 664/09/CONS (regolamento per la radiofonia digitale) costituisce titolo per effettuare la trasmissione (in simulcast) sulla piattaforma Dvb-t. Inoltre, per tali contenuti radiofonici diffusi in Dvb-t, le numerazioni degli stessi non rientrano nel limite di sei Lcn previsto dalla delibera n. 366/10/CONS.
§ Come richiesto da AERANTI-CORALLO, viene mantenuto il tetto massimo, relativamente ai contributi per spese di istruttoria, di € 5.165 per le richieste di autorizzazione in ambito locale.
OPERATORI DI RETE IN AMBITO LOCALE E ASSEGNAZIONE DEI DIRITTI DI USO DELLE FREQUENZE TELEVISIVE DIGITALI TERRESTRI
§ L’attività di operatore di rete viene disciplinata (come stabilito dalla legge 101/08) dall’art. 25 del Codice delle Comunicazioni elettroniche.
§ Per quanto concerne l’assegnazione dei diritti di uso delle frequenze, vengono richiamate, per gli operatori di rete in ambito locale, le disposizioni previste dall’art. 4 della legge 75/11, (definizione da parte del Ministero dello Sviluppo economico di graduatorie regionali basate sui requisiti di patrimonio netto, numero di dipendenti a tempo indeterminato, copertura del segnale e storicità).
§ Ai fini di un uso efficiente dello spettro radioelettrico, il regolamento prevede l’obbligo, trascorsi sei mesi dalla data di definitiva cessazione delle trasmissioni televisive analogiche, di trasportare almeno sei programmi o palinsesti diffusi in tecnica SD ovvero almeno tre programmi o palinsesti diffusi in tecnica HD, ovvero ancora , in caso di diffusione mista SD ed HD, almeno quattro programmi televisivi di cui uno diffuso in HD. Qualora il blocco di diffusione abbia un NetRate inferiore a 19,91 Mbit/s nelle bande UHF IV e V e a 19,60 Mbit/s nella banda VHF-III, sulla base di esigenze oggettive e previa autorizzazione del Ministero, potrà essere diffuso un numero inferiore di programmi a condizione che sia comunque diffuso almeno un programma SD ogni 3 Mbit/s.
§ L’operatore di rete in ambito locale può fornire servizi di trasmissione e diffusione a fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito nazionale, rispettando una serie di condizioni, e precisamente:
a) la capacità trasmissiva offerta non può superare quella necessaria a trasportare due programmi nazionali per ciascun multiplex;
b) la capacità trasmissiva non può essere offerta a fornitori di contenuti nazionali controllati da o collegati con gli operatori di rete televisiva nazionale;
c) la capacità trasmissiva utilizzata per il trasporto del contenuto nazionale deve consentire una copertura di almeno il 50% della popolazione nazionale nel periodo di switch-over e una copertura di almeno l’80% della popolazione nazionale alla data dello switch-off nazionale, da conseguire mediante forme di consorzio o intese da parte di operatori di rete in ambito locale;
d) ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito nazionale trasportati da operatori di rete locali spettano le numerazioni dei canali a diffusione nazionale previste dalla delibera n. 366/10/CONS secondo i generi di programmazione ivi previsti.
§ I contributi dovuti per i diritti di uso delle frequenze per le trasmissioni televisive digitali restano determinati, in via transitoria sino alla fine dell’anno di definitiva cessazione delle trasmissioni analogiche su tutto il territorio nazionale, nell’1 percento del fatturato conseguito dal complesso dell’attività radiotelevisiva svolta su frequenze terrestri effettuata dal gruppo di appartenenza.
OBBLIGO DI MUST CARRY
Si tratta di una delle novità più rilevanti per gli operatori di rete in ambito locale contenute nel provvedimento. Come disposto dall’art. 4 della legge 75/11, infatti, i soggetti che diverranno operatori di rete in ambito locale sono obbligati a cedere una quota della capacità trasmissiva ad essi assegnata (c.d. obbligo di must carry), non inferiore a due programmi, a favore dei soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data del 1° gennaio 2011, non destinatari di diritti di uso delle frequenze (in quanto non utilmente collocati nelle graduatorie che verranno redatte).
MODALITA’ E CONDIZIONI ECONOMICHE DI CESSIONE DELLA CAPACITA’ TRASMISSIVA DELLE RETI TELEVISIVE LOCALI (OBBLIGO DI MUST CARRY)
Come richiesto da AERANTI-CORALLO, l’Agcom ha disciplinato all’interno del regolamento (e non mediante separato provvedimento, come inizialmente ipotizzato) le condizioni che regolano l’obbligo di must carry per gli operatori di rete locali destinatari dei diritti di uso delle frequenze. In particolare:
§ la capacità trasmissiva oggetto di cessione non deve essere inferiore a quella necessaria per veicolare due programmi e, in ogni caso, non inferiore a 6 Mbps;
§ entro 15 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie regionali (previste dalla legge 75/11), i soggetti assegnatari dei diritti di uso delle frequenze debbono comunicare alla Agcom il listino di cessione della capacità trasmissiva.
Le tariffe dello stesso non possono essere inferiori a € 0,010 e superiori a € 0,016 per 1 Mbps per abitante, prevedendo comunque condizioni di favore per i fornitori di servizi di media audiovisivi a carattere comunitario. I listini verranno resi pubblici dall’Agcom sul proprio sito entro 5 giorni dalla ricezione. Le tariffe sono soggette ad aggiornamento annuale in base agli indici Istat;
§ entro 15 giorni dalla pubblicazione dei listini, i soggetti non assegnatari dei diritti di uso delle frequenze in base alle succitate graduatorie, comunicano la propria manifestazione di interesse alla Agcom indicando l’operatore di rete, la capacità trasmissiva richiesta e l’area territoriale di interesse;
§ l’Agcom provvede all’associazione della capacità trasmissiva degli operatori di rete ai fornitori di servizi di media audiovisivi che ne fanno richiesta entro i successivi 15 giorni e, comunque, prima dello switch-off dell’area tecnica o regione interessata. In caso di richieste non compatibili tra loro l’Autorità, sentiti gli interessati, procede al soddisfacimento delle richieste secondo l’ordine delle succitate graduatorie, tenendo altresì conto, al fine di soddisfare il maggior numero di richieste, della quantità di capacità trasmissiva richiesta da ciascuno e delle aree territoriali di maggior interesse del richiedente stesso.
§ I contratti di cessione della capacità trasmissiva:
– hanno durata pari a quella del titolo abilitativo alla diffusione di servizi di media audiovisivi del richiedente (cioè 20 anni);
– devono prevedere la possibilità di rinnovo automatico alla scadenza del titolo;
– devono altresì prevedere per l’operatore di rete la possibilità di dichiarare la risoluzione del contratto in caso di mancato pagamento dell’affitto della capacità trasmissiva decorsi 15 giorni dalla ricezione mediante raccomandata a/r di apposita diffida di pagamento.
§ Dopo quattro mesi dallo switch off dell’area tecnica interessata, l’eventuale capacità trasmissiva non collocata torna nella piena disponibilità dell’operatore di rete, che la può utilizzare direttamente o cedere a terzi.
Il testo della delibera n. 353/11/CONS è pubblicato nel sito www.aeranticorallo.it, sezione “Normativa”, sottosezione “Normativa in materia di trasmissioni televisive digitali DVB-T e DVB-H”.
PROVVIDENZE EDITORIA PER RADIO E TV LOCALI: LE PROBLEMATICHE RELATIVE AI RIMBORSI DELLE UTENZE ELETTRICHE E SATELLITARI PER IL 2007 E 2008
■ Come noto, l’art. 2, comma 295 della legge 244/2007 prevede, a partire dalle domande per l’anno 2007, la riduzione dal 50 al 40% dell’importo relativo al rimborso delle spese per le tariffe di energia elettrica e per i collegamenti satellitari per le imprese radiofoniche e televisive locali che hanno fatto richiesta delle provvidenze editoria.
La stessa norma stabilisce, inoltre, che il rimborso venga operato direttamente dallo Stato e non più dai gestori.
L’attuazione di tale norma è demandata a un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di natura non regolamentare, che deve indicare le modalità e la documentazione richiesta per tale rimborso.
A oltre tre anni di distanza, tale decreto non è stato ancora emanato e, per tale ragione, tutte le imprese radiofoniche e televisive che hanno fatto richiesta dei rimborsi per le utenze elettriche e per i collegamenti satellitari per gli anni 2007 e 2008 non hanno mai ricevuto i relativi rimborsi.
AERANTI-CORALLO ha più volte sollecitato la Presidenza del Consiglio ad emanare tale regolamento.
Ora, stante la perdurante, grave situazione di disagio, molte imprese radiofoniche e televisive locali hanno preannunciato che avvieranno azioni legali contro la Presidenza del Consiglio, al fine di recuperare le somme loro spettanti e gli interessi relativi.
PUBBLICATO IL BANDO PER IL “BEAUTY CONTEST” CHE ASSEGNERA’ A OPERATORI NAZIONALI LE 5+1 FREQUENZE PER LA TV DIGITALE TERRESTRE
■ A seguito della delibera n. 497/10/CONS della Agcom, il Ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato (in Gazzetta ufficiale 5a serie speciale, n. 80 del 8 luglio u.s.) il bando di gara per l’assegnazione di diritti d’uso delle 5+1 frequenze destinate al beauty contest per la tv digitale terrestre. Contemporaneamente è stato pubblicato anche il disciplinare di gara. Il termine per la presentazione delle domande è di 60 giorni dalla pubblicazione. Il bando prevede che vengano messe in gara 6 frequenze, 5 delle quali destinate alla diffusione in standard Dvb-t e una (quella del “lotto C”) in standard Dvb-h/Dvb-t2.
Le frequenze in gara, suddivise in tre lotti, sono, in base al disciplinare:
LOTTO A
canale 6 (sostituito dal canale 7 nelle aree tecniche 2, 3, 4 7, 8, 9, 15 e 16);
canale 25 (sostituito dal canale 23 nelle aree tecniche 8, 9 e 16);
canale 59 (sostituito dal canale 28 nelle aree tecniche 1, 2 e 3; e sostituito dal canale 24 nelle aree tecniche 4, 5, 6, 7, 10, 11, 14 e 15)
LOTTO B
canale 55;
canale 58
LOTTO C (Dvb-h o Dvb-t2) canale 54.
AERANTI-CORALLO sta valutando le iniziative da intraprendere, in quanto, a parere della stessa, le frequenze dei lotti B e C avrebbero potuto essere destinate all’emittenza locale per recuperare una parte delle frequenze sottratte al settore dalla riassegnazione dei canali 61-69, prevista dalla legge 220/10, ai servizi di comunicazione mobile in larga banda.
Il testo del bando e del disciplinare sono pubblicati nel sito www.aeranticorallo.it, sezione “Normativa”, sottosezione “Normativa in materia di trasmissioni televisive digitali DVB-T e DVB-H”
APPROVATA DAL GOVERNO LA MANOVRA FINANZIARIA. DA LUNEDI’ INIZIA L’ESAME DEL TESTO AL SENATO PER LA CONVERSIONE IN LEGGE
■ Con la firma del Capo dello Stato e la pubblicazione in Gazzetta ufficiale n. 155 del 6 luglio u.s., la manovra finanziaria (DL 6 luglio 2011, n. 98), contenente le inaccettabili misure per il settore televisivo locale (si veda il Teleradiofax edizione straordinaria del 2 luglio u.s.) è entrata in vigore. Da lunedì prossimo inizierà l’esame del testo al Senato per la conversione in legge.
AERANTI-CORALLO, che ha riunito nei giorni scorsi i propri organismi dirigenti per discutere della problematica, sta predisponendo una serie di emendamenti correttivi al testo che sottoporrà ai parlamentari di maggioranza e di opposizione e sta, frattanto, valutando le iniziative di protesta più opportune da attuare.
Nel sito www.aeranticorallo,.it, sezione “Normativa”, sottosezione “Legislazione base” è pubblicato il testo dell’art. 25 del DL 98/11 coordinato con la legge 220/10 e con la legge 75/11.
AUDIZIONE DI AERANTI-CORALLO ALL’AGCOM SULLA PIANIFICAZIONE TV DIGITALE DI DETTAGLIO PER LIGURIA, TOSCANA, UMBRIA, MARCHE E PROV. DI VITERBO
■ Lo scorso 7 luglio si è svolta l’audizione di AERANTI-CORALLO avanti l’Agcom, sulle modifiche ai criteri generali del Pnaf Dvb-T di cui alla delibera n. 330/11/CONS ai fini della pianificazione di dettaglio per le emittenti locali delle aree tecniche di cui è prevista la digitalizzazione nel corso del 2011. Nel merito, AERANTI-CORALLO ha presentato una articolata serie di osservazioni, contestando nel merito la stessa delibera. In particolare, AERANTI-CORALLO ha rilevato l’illegittimità della delibera 330/11/CONS, osservando, tra l’altro, che, dato che l’assegnazione delle frequenze avverrà sulla base di graduatorie regionali, l’Agcom non può effettuare pianificazioni per aree tecniche, laddove le stesse non coincidano con il territorio di ogni regione (ad esempio l’area tecnica 9 ricomprende Toscana, Umbria, provincia di La Spezia e Provincia di Viterbo). Se, infatti, le frequenze debbono essere assegnate su base regionale, queste ultime, a parere di AERANTI-CORALLO, devono essere pianificate su tale base.
AERANTI-CORALLO ha inoltre lamentato che l’Agcom ha presentato, ai fini della audizione solo un riepilogo della normativa vigente e un elenco dei canali (suddiviso per aree tecniche), senza neanche l’indicazione delle relative percentuali di copertura e senza l’indicazione delle caratteristiche tecniche delle reti di riferimento. Tra i rilievi mossi da AERANTI-CORALLO, vi è inoltre quello che la riserva di un terzo delle frequenze prevista per legge per l’emittenza locale, debba prevedere il rispetto di tale rapporto non solo in termini quantitativi, ma anche qualitativi. Infatti, considerando che la capacità di copertura e la compatibilità interferenziale con i Paesi esteri (e, dunque, la qualità) delle frequenze disponibili per la tv digitale terrestre non è identica, a parere di AERANTI-CORALLO tale parametro non viene rispettato. Ricordiamo, infine, che la delibera n. 300/10/CONS della Agcom recante i criteri generali del Pnaf Dvb-t è stata oggetto di ricorsi al Tar, attualmente pendenti, di oltre cento tv locali.
LE RADIO SULLA PIATTAFORMA DVB-T
■ A seguito della semplificazione operata dal nuovo regolamento sulla tv digitale terrestre all’accesso delle radio sulla piattaforma Dvb-t, per diffondere in simulcast i contenuti trasmessi in analogico, (come riferito anche nell’articolo a pag. 1, è attualmente sufficiente l’autorizzazione per fornitori di contenuti Dab-t), è ora necessario che la Dgscer del Ministero dello Sviluppo economico emani al più presto il bando per l’attribuzione delle numerazioni dell’ordinamento automatico dei canali (Lcn) di tali programmi radiofonici (la delibera 366/10/CONS dell’Agcom prevede, al riguardo, l’arco di numerazione 701-799). In questo modo, la radio avrà ulteriore possibilità di diffusione dei propri programmi.
SWITCH OFF A RISCHIO: MOLTO IMPROBABILE IL RISPETTO DEI TEMPI PER IL PASSAGGIO AL DIGITALE IN LIGURIA, TOSCANA, UMBRIA E MARCHE
■ Le date per il passaggio al digitale nelle regioni Liguria (dal 10 ottobre al 2 novembre), Toscana, Umbria e province di La Spezia e Viterbo (dal 3 novembre al 2 dicembre) e Marche (dal 5 dicembre al 21 dicembre), previste dal calendario del Ministro dello Sviluppo economico, difficilmente potranno essere rispettate. Prima dello switch off, infatti, Agcom e Ministero dello Sviluppo economico dovranno emanare una serie di provvedimenti regolamentari. In particolare, l’Agcom deve ancora emanare i piani delle frequenze relativi alle aree tecniche di prossima digitalizzazione (senza i quali il Ministero non sarà in grado di assegnare i diritti di uso delle frequenze agli operatori di rete in ambito locale).
Inoltre, il Ministero dello Sviluppo economico deve ancora emanare, per ogni regione, i bandi per la presentazione delle domande di assegnazione dei diritti di uso delle frequenze e per la conseguente formazione delle graduatorie per le tv locali (come previsto dalla legge 75/11). Inoltre, il Ministero deve ancora predisporre i bandi per l’attribuzione delle numerazioni Lcn. Occorre inoltre considerare i tempi per l’attività istruttoria finalizzata alla definizione delle graduatorie per i diritti di uso e per le assegnazioni delle numerazioni Lcn.
Occorre altresì considerare i tempi per il rilascio dei titoli abilitativi e per realizzare gli impianti da parte di coloro che diverranno operatori di rete. Infine, il Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, deve predisporre un decreto per definire i criteri e le modalità per l’attribuzione di misure economiche di natura compensativa, a valere sugli introiti della gara per i servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda.
AERANTI-CORALLO ritiene che al fine di evitare disagi alle imprese e all’utenza sia opportuno il rinvio al prossimo anno dello switch off di tali regioni.