TeleRadiofax n. 2/2011 – 15 gennaio 2011

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Sommario


 

OCCORRE SCONFIGGERE DEFINITIVAMENTE LA POSIZIONE DI COLORO CHE NON VORREBBERO CHE LE TV LOCALI SVOLGANO L’ATTIVITA’ DI OPERATORE DI RETE.  LE INIZIATIVE DI AERANTI-CORALLO PER LA TUTELA DEL SETTORE

Con la transizione alla tecnologia di trasmissione numerica, tutte le tv locali sono diventate operatori di rete nelle dieci aree già interamente digitalizzate. Tutte le tv locali hanno pertanto ricevuto i diritti di uso delle frequenze di trasmissione digitale e possono veicolare su tali frequenze programmi e dati, sia di fornitori di contenuti (oggi denominati fornitori di servizi di media) locali, sia di fornitori di contenuti nazionali. Non è stato un risultato banale.
All’inizio della transizione, erano in molti coloro che sostenevano, a tutti i livelli, che le tv locali dovessero svolgere esclusivamente l’attività di fornitore di contenuti e che, quindi, dovessero far veicolare i propri programmi da operatori di rete terzi. Questo disegno è stato però battuto grazie all’impegno di AERANTI-CORALLO che, per anni, ha dovuto spiegare, con forza, in sede politica e istituzionale che svolgere l’attività di fornitore di contenuti senza essere allo stesso tempo operatore di rete è un po’ come avere la patente di guida senza avere l’automobile. Ora, non tutto è perfetto; il piano di assegnazione delle frequenze presenta molti aspetti non condivisibili; alcune problematiche interferenziali devono essere ancora risolte, ma, nel complesso, oggi, tutti sono operatori di rete.
In questo contesto, tuttavia, la legge di stabilità 2011 ha introdotto una serie di norme che, nella sostanza, hanno come obiettivo quello di rimettere in discussione il ruolo di operatori di rete delle tv locali. In particolare, si ipotizza di sottrarre al settore, peraltro con indennizzi irrisori, nove delle frequenze appena assegnate (canali 61-69 Uhf). Inoltre, viene previsto che il Ministero dello Sviluppo economico emani un regolamento per stabilire ulteriori obblighi a carico degli operatori di rete “ai fini di un uso più efficiente dello spettro e della valorizzazione e promozione delle culture regionali o locali”. Tenendo conto che il Ministero ha negato la numerazione Lcn nazionale ai fornitori di contenuti nazionali veicolati da operatori di rete locali (sulla problematica pendono ricorsi al Tar Lazio), tale norma apre, evidentemente, la strada alla introduzione del divieto per gli operatori di rete locali di diffondere contenuti nazionali.
Se così fosse verrebbe vanificata un’importante nuova opportunità di business offerta dalla tecnologia digitale anche all’emittenza locale.
Un’altra problematica che deve immediatamente trovare soluzione è quella della determinazione dei diritti amministrativi e dei contributi per le trasmissioni televisive digitali. Al riguardo AERANTI-CORALLO chiede che vengano corrisposti gli stessi importi in precedenza previsti per le trasmissioni analogiche (uno percento del fatturato annuo), non essendo certamente possibile accettare diritti e contributi il cui importo, in alcuni casi, potrebbe addirittura superare il volume d’affari annuo delle imprese.
Nelle prossime settimane, pertanto, l’impegno del settore dovrà essere massimo, per sconfiggere definitivamente la posizione di coloro che, ancora una volta, stanno tentando di escludere le tv locali dall’attività di operatore di rete. In particolare, AERANTI-CORALLO sta predisponendo una serie di iniziative di protesta finalizzate a ottenere la revoca delle norme contenute nella legge di stabilità 2011. AERANTI-CORALLO ha, frattanto, chiesto un’audizione al Consiglio dell’Agcom e alla Commissione VIII del Senato al fine di illustrare nel dettaglio la posizione del settore sulla problematica.
Le tv locali devono ora battersi fino in fondo per tutelare le assegnazioni frequenziali appena ricevute e per tutelare, con esse, il pluralismo nel settore.

AGCOM: INTRODOTTE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL ROC PER GLI OPERATORI DI RETE E FORNITORI DI CONTENUTI TV E RADIO

L’Agcom, con delibera n. 608/10/CONS del 25 novembre 2010 (resa disponibile nel sito Agcom il 12 gennaio u.s.), ha modificato e integrato la delibera n. 666/08/CONS relativa all’organizzazione e alla tenuta del Registro degli operatori di comunicazione (ROC). La nuova delibera, in particolare, ha modificato i modelli 2/ROC (Dati generali dell’operatore di comunicazione richiedente l’iscrizione); 21/ROC (Operatore di rete tv o radio) e 22/ROC (Fornitore di contenuti tv o radio); inoltre è stato introdotto il nuovo modello 24/ROC (Fornitore di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici e non lineari).
I nuovi modelli 21/ROC e 22/ROC dovranno essere utilizzati esclusivamente a partire dalla comunicazione annuale per l’anno 2011. Fino a tale momento, continueranno a essere gli attuali modelli.
La delibera 608/10/CONS prevede, inoltre, in deroga alle attuali deleghe ai Corecom, che l’istruttoria dei procedimenti di iscrizione e delle successive comunicazioni al registro nonché l’istruttoria delle comunicazioni di variazione aventi ad oggetto l’inizio dell’attività da parte dei soggetti già iscritti al ROC, restino di esclusiva competenza dell’Agcom, fino alla revisione dell’attuale sistema informativo automatizzato del ROC stesso.
Inoltre, tutte le comunicazioni di variazione aventi ad oggetto l’inizio dell’attività da parte dei soggetti già iscritti al ROC andranno trasmesse (sino alla revisione dell’attuale sistema informativo automatizzato del ROC) esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata.
Il testo della delibera n. 608/10/CONS dell’Agcom è pubblicato nel sito www.aeranticorallo.it, sezione “Normativa”, sottosezione “Normativa relativa al registro degli operatori di comunicazione (R.O.C.) e alla Informativa economica di sistema (I.E.S.)

DETERMINATO IL CONTRIBUTO PRO-AUTHORITY PER IL 2011 PER RADIO E TV CON RICAVI 2010 SUPERIORI A 500MILA EURO

Con delibera n. 599/10/CONS del 11 novembre 2010, pubblicata in Gazzetta ufficiale n. 1, supplemento ordinario n. 3, del 3 gennaio 2011, l’Agcom ha fissato la misura per il contributo dovuto alla stessa Autorità per l’anno 2011. Sono assoggettati a tale contributo tra gli altri le emittenti radiofoniche e televisive, i fornitori di servizi di media, gli operatori di rete, le concessionarie di pubblicità, le agenzie di informazione radiotelevisiva, che abbiano ricavi relativi all’anno 2010 superiori a 500.000 euro. Sono altresì esentate dal contributo anche le imprese che versano in stato di crisi; le imprese in liquidazione o soggette a procedure concorsuali, nonché quelle che hanno iniziato l’attività nel 2010. La misura del contributo, che dovrà essere versato entro il 30 aprile 2011, è pari all’1,8 per mille dei ricavi risultanti nell’ultimo bilancio approvato prima dell’adozione della delibera impositiva annuale ed è determinato applicando tale aliquota ai ricavi conseguiti nel settore delle comunicazioni.
Il testo della delibera n. 599/10/CONS dell’Agcom è pubblicato nel sito www.aeranticorallo.it, sezione “Normativa”, sottosezione “Normativa in materia di contributi pro Authority”

EMANATO IL REGOLAMENTO AGCOM SUI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI A RICHIESTA

L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha emanato, con delibera n. 607/10/CONS del 25 novembre u.s. (pubblicata in Gazzetta ufficiale n. 1, supplemento ordinario n. 3 del 3 gennaio 2011), il regolamento sulla fornitura di servizi di media audiovisivi a richiesta.
Con tale regolamento, viene disciplinata la diffusione di contenuti diffusi attraverso il cosiddetto “Video on demand”.
L’autorizzazione rilasciata dall’Autorità, che ha durata di dodici anni ed è rinnovabile, prevede la tenuta di un apposito registro dei programmi contenuti nel catalogo, secondo il modello semplificato approvato dall’Agcom con distinta delibera.
Il testo della delibera n. 607/10/CONS dell’Agcom è pubblicato nel sito www.aeranticorallo.it, sezione “Normativa”, sottosezione “Norme attuative in materia di disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato”.

INIZIATO IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER FORNITORI DI SERVIZI DI MEDIA RADIOFONICI

La Dgscer del Ministero dello Sviluppo economico ha iniziato il rilascio esplicito delle autorizzazioni per l’attività di fornitori di servizi di media radiofonici (precedentemente denominati fornitori di contenuti), richieste entro il 24 aprile 2010 ai sensi della delibera n. 664/09/CONS della Agcom (regolamento per le trasmissioni radiofoniche terrestri digitali).
Tale rilascio dovrebbe essere completato nelle prossime settimane.
Ricordiamo che, al termine del rilascio delle autorizzazioni, il Ministero dello Sviluppo economico dovrà pubblicare l’elenco dei soggetti abilitati a tale attività di fornitore di servizi di media radiofonici.
Tali soggetti saranno quelli legittimati a costituire le società consortili per lo svolgimento dell’attività di operatore di rete per la trasmissioni radiofoniche digitali in Dab+ e Dmb. Sulla base del numero dei soggetti indicati in tale elenco e delle relative zone geografiche, l’Agcom potrà avviare le consultazioni per definire, attraverso uno specifico procedimento, i bacini di utenza per la pianificazione delle frequenze radiofoniche digitali.
In tale sede, AERANTI-CORALLO chiederà una serie di simulazioni tecniche per individuare al meglio i bacini di utenza.
E’ evidente comunque che l’avvio del digitale radiofonico potrà al momento avvenire esclusivamente nelle aree dove vi sarà un numero di frequenze sufficienti per l’intero settore radiofonico, locale e nazionale, pubblico e privato. Non appena il suddetto elenco verrà pubblicato e l’Agcom emanerà il Piano di assegnazione delle frequenze, AERANTI-CORALLO si attiverà affinché le emittenti associate costituiscano le società consortili (che in base alla delibera 664/09/CONS devono essere composte da almeno il 30 percento delle emittenti operanti in ogni area) che richiederanno l’assegnazione delle frequenze di trasmissione per lo svolgimento dell’attività di operatore di rete.

L’AGCOM APPROVA  IL REGOLAMENTO SUI SERVIZI DI  MEDIA AUDIOVISIVI LINEARI SU ALTRI MEZZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA (WEB RADIO E WEB TV)

L’Agcom ha approvato, con la propria delibera n. 606/10/CONS del 25 novembre u.s.(pubblicata nella G.U. n. 1, supplemento ordinario n. 3 del 3 gennaio 2011) il regolamento concernente la prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica. Tale regolamento, disciplina la diffusione di contenuti audiovisivi e sonori sui c.d. “altri mezzi di comunicazione elettronica”, cioè le reti diverse da quelle via cavo coassiale, satellitari e terrestri, quali, ad esempio, la rete internet e le reti mobili (escluse quelle in Dvb-h). Conseguentemente il regolamento trova applicazione, in particolare, per le web radio e le web tv. Lo stesso regolamento esclude i servizi i cui ricavi annui non superino i 100.000 euro e prevede, per coloro che rientrano nel campo di applicazione dello stesso, una specifica autorizzazione rilasciata dall’Agcom.
Sono inoltre previste spese di istruttoria per le domande di autorizzazione, pari a 500,00 euro per i servizi audiovisivi ed euro 250,00 per i servizi radiofonici.
Ai fornitori i servizi di media audiovisivi o radiofonici su reti di diffusione terrestre, via satellite o di distribuzione via cavo in possesso del relativo titolo abilitativo in corso di validità, è consentita senza alcun onere, previa notifica da effettuarsi all’Agcom e al Ministero e inclusiva dei dati tecnici necessari, la ritrasmissione simultanea integrale (simulcast) su altri mezzi di comunicazione elettronica, fatto salvo il rispetto dei diritti di trasmissione acquisiti. Per questi ultimi soggetti è, inoltre, sufficiente la compilazione di un unico registro dei programmi.
Il testo della delibera n. 606/10CONS dell’Agcom è pubblicato nel sito www.aeranticorallo.it, sezione “Normativa”, sottosezione “Norme attuative in materia di disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato ”

EMANATO IL REGOLAMENTO AGCOM SUI BREVI ESTRATTI DI CRONACA IN TV

Con delibera n. 667/10/CONS del 17 dicembre u.s.(pubblicata nella G.U. n. 4 del 7 gennaio 2011), l’Agcom ha emanato il regolamento per la trasmissione di brevi estratti di cronaca di eventi di grande interesse pubblico. Tale regolamento si applica agli eventi di grande interesse pubblico trasmessi in esclusiva da una emittente televisiva, anche analogica, soggetta al Testo unico. Vengono definiti “eventi di grande interesse pubblico” l’evento singolo, consistente o in una gara sportiva disputata in un giorno solare o la singola manifestazione il cui inizio e la cui fine sono individuati dalla produzione televisiva della stessa così come l’offerta alla visione del pubblico, che gode di un riconoscimento generalizzato da parte del pubblico televisivo ed è organizzato in anticipo da un soggetto legittimato a disporre dei diritti di trasmissione televisiva in via esclusiva relativi a tale evento.
Nella delibera viene espresso un elenco esemplificativo che comprende i principali eventi sportivi nonché le singole manifestazioni di carattere culturale o artistico, quali festival, mostre e concorsi, religioso o di grande interesse pubblico.
Il diritto di utilizzare brevi estratti di cronaca viene riconosciuto a tutte le emittenti televisive, anche analogiche, indipendentemente dalla rete di comunicazione elettronica utilizzata, dalla modalità di trasmissione in chiaro o criptata e dall’ambito territoriale.
Alle emittenti televisive anche analogiche in ambito locale è consentita l’acquisizione e la diffusione di immagini, ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca sugli eventi di grande interesse pubblico, che interessano l’ambito territoriale legittimamente servito. L’utilizzo di immagini dell’evento per i brevi estratti di cronaca è consentito per un limite massimo di tre minuti per ciascun evento esclusivamente nell’ambito dei notiziari, a partire da un’ora dalla conclusione dell’evento e fino a 48 ore dalla conclusione dello stesso.
Il testo della delibera n. 667/10/CONS dell’Agcom è pubblicato nel sito www.aeranticorallo.it, sezione “Normativa”, sottosezione “Norme attuative in materia di disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato”.

SCADONO IL 31 MARZO LE DOMANDE PER LE PROVVIDENZE EDITORIA PER RADIO E TV LOCALI

A seguito dell’emanazione del DPR 25 novembre 2010, n. 223, le domande per le provvidenze editoria (che a seguito della legge milleprorohe per l’anno 2010 sono limitate al rimborso del 50 percento dei costi delle utente telefoniche) relative all’anno 2010 per radio e tv locali devono essere presentate entro il 31 marzo p.v.

Le domande per l’anno 2011 devono essere invece presentate entro il 31 gennaio 2012, per via telematica, secondo le modalità che verranno definite dal Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Inoltre, le imprese radiofoniche che hanno inoltrato entro il 31 gennaio 2010 il preavviso di domanda  2010 non devono inoltrare alcun preavviso entro il 31 gennaio 2011, con riferimento alle provvidenze per l’anno 2011.

FRANCO SIDDI RIELETTO SEGRETARIO GENERALE DELLA FNSI

I delegati riuniti al XXVI Congresso Fnsi, tenutosi negli scorsi giorni a Bergamo, hanno eletto il Segretario della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, confermando Franco Siddi, alla guida dell’organismo sindacale.

L’EDIZIONE 2011 DEL RADIOTV FORUM DI AERANTI-CORALLO SI TERRA’ IL 24 E 25 MAGGIO A ROMA, PRESSO IL CENTRO CONGRESSI DELL’HOTEL MELIA’ ROMA AURELIA ANTICA