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Sommario
LA LEGGE DI BILANCIO 2019 E’ IN DISCUSSIONE AL SENATO
■ Proseguono i lavori parlamentari sul disegno di legge di bilancio 2019 che, approvato nei giorni scorsi alla Camera, è ora in discussione alla Commissione V del Senato, dove è rubricato con il n. AS981.
Il testo approvato alla Camera prevede, tra l’altro, (all’art. 1, comma 57) che le somme riguardanti il cosiddetto “extragettito del canone Rai” finanzino il Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione di cui alla legge 26 ottobre 2016, n. 198, anche per gli anni successivi al 2018.
Come noto, l’importo fissato per tale extragettito è pari a un massimo di euro 125 milioni per ogni anno (suddivisi al 50% tra emittenza radiotelevisiva locale e carta stampata).
La quota destinata ai contributi annuali per tv e radio locali previsti dal DPR n. 146/2017, sarebbe pari, a decorrere dal 1° gennaio 2019, a euro 62,5 milioni annui, da cui deve, poi, essere detratta la quota per gli investimenti pubblicitari incrementali, fissata annualmente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con DPCM (ricordiamo che per l’anno 2018 tale quota è di euro 12,5 milioni e che la Commissione europea ha inviato all’Italia, nei giorni scorsi, una “lettera di avvertimento”, contenente una serie di rilievi, ipotizzando che la misura si configuri come un aiuto di stato indiretto). In caso di conferma dell’attuale stanziamento previsto per la pubblicità incrementale, l’importo dei contributi per l‘emittenza locale, a decorrere dall’anno 2019, sarebbe, pertanto, previsto per un massimo di euro 50 milioni annui.
Con riferimento alle provvidenze editoria (Art. 1, comma 439 e segg.), viene, invece, disposto che a partire dal 1° gennaio 2020, (e quindi con riferimento alle domande da presentare al 31 gennaio 2021) siano soppressi i rimborsi relativi alle riduzioni tariffarie telefoniche (50% del relativo costo).
La programmazione dei lavori del Senato prevede, allo stato, la discussone degli oltre tremilaquattrocento emendamenti depositati in Commissione Bilancio per tutto il fine settimana (sono previste sedute anche sabato 15 e domenica 16). Il provvedimento dovrebbe, quindi, approdare all’Aula nella prima parte della settimana entrante, dove il Governo dovrebbe presentare i propri emendamenti. In tale sede, il Governo potrebbe anche presentare il preannunciato emendamento, che AERANTI-CORALLO giudica particolarmente negativo per il settore televisivo locale, relativo alla eliminazione della riserva di un terzo delle frequenze a favore delle tv locali.
Occorre ricordare che con la legge di bilancio 2018 e con il PNAF di cui alla delibera Agcom n. 290/18/CONS, venivano previsti per le tv locali quattro mux in banda Uhf (IV e V) e l’80% della capacità trasmissiva della banda Vhf (III). Sulla base della proposta di modifica normativa che il Governo si appresterebbe a presentare (illustrata nell’ambito dell’ultima riunione del tavolo Tv 4.0 istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico), verrebbe, invece, soppressa la disponibilità dell’80% della capacità trasmissiva del mux Rai in Vhf (in quanto tale mux non verrà più realizzato); inoltre, due dei quattro mux in banda Uhf pianificati in origine per le tv locali, verrebbero assegnati per le trasmissioni in ambito nazionale (tramite gara onerosa senza rilanci).
Residuerebbero all’emittenza locale due mux, di cui uno probabilmente con copertura limitata, in quanto una parte dello stesso potrebbe essere utilizzata per implementare il mux in banda Uhf decomponibile realizzato dalla Rai per l’informazione regionale.
AERANTI-CORALLO ritiene necessario che venga incrementato lo stanziamento relativo al c.d extragettito del canone Rai, al fine di mantenere il sostegno statale destinato alle tv e alle radio locali ai livelli previsti per gli anni 2016-2018.
AERANTI-CORALLO ritiene, inoltre, necessario che gli indennizzi previsti dalla legge di bilancio 2018, relativi alla dismissione delle frequenze, non concorrano alla formazione del reddito di impresa.
Sul tema delle frequenze, AERANTI-CORALLO chiede che vengano previsti per l’emittenza locale almeno tre multiplex in banda Uhf, finalizzati alla messa a disposizione di capacità trasmissiva ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale, di cui almeno due di primo livello su tutto il territorio nazionale, con l’assegnazione di frequenze diverse in aree tecniche adiacenti, con copertura di almeno il 90 per cento in ciascuna area tecnica e di cui almeno un multiplex di secondo livello, decomponibile in sub-aree, con frequenze diverse per sub-aree adiacenti.
AERANTI-CORALLO ritiene, infine, necessario che i diritti di uso delle frequenze per la diffusione dei multiplex finalizzati alla messa a disposizione di capacità trasmissiva a Fsma in ambito locale, vengano assegnati a società consortili obbligatorie costituite da Fsma locali utilmente collocati nelle graduatorie dei soggetti commerciali e dei soggetti comunitari e che ogni Fsma debba avere identica capacità trasmissiva, con possibilità di trasferire liberamente o noleggiare tale capacità trasmissiva.
IL 17 DICEMBRE LA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE PROVVIDENZE EDITORIA TV LOCALI
■ E’ convocata per il 17 dicembre p.v., la riunione della Commissione consultiva per le provvidenze alle imprese televisive locali per l’esame, tra l’altro, dell’accertamento dei requisiti ai sensi dell’art. 23, comma 3 della legge n. 223/90, per l’anno 2017. Tale accertamento è necessario per il riconoscimento delle provvidenze editoria relative alle riduzioni tariffarie del 50 per cento dei costi delle utenze telefoniche sostenuti dalle emittenti televisive locali nell’anno 2017. Della Commissione fanno parte, per il sistema associativo AERANTI-CORALLO, Fabrizio Berrini per Aeranti e Alessia Caricato per Associazione Corallo. Come illustrato nell’articolo qui a fianco, l’art. 1, comma 439 del disegno di legge di bilancio 2019 (AS 981), approvato nei giorni scorsi dalla Camera dei Deputati e attualmente in discussione al Senato, prevede la soppressione delle suddette provvidenze editoria a decorrere dal 1° gennaio 2020.
AERANTI-CORALLO ritiene, invece, che tali provvidenze debbano essere mantenute ai fini del sostegno del ruolo informativo dell’emittenza locale e auspica pertanto che il Senato voglia rivedere tale norma, escludendola dall’articolato legislativo.
IL 19 DICEMBRE IN AGCOM LA CONSEGNA DEI PREMI “RACCONTARE PER RICOSTRUIRE” DESTINATI ALLE EMITTENTI RADIOFONICHE E TELEVISIVE LOCALI DI LAZIO, UMBRIA E MARCHE
■ Si terrà la mattina del 19 dicembre, presso la sede di Roma dell’Agcom, in Sala Angrisani, la cerimonia di consegna dei premi alle emittenti radiofoniche e televisive locali vincitrici del concorso, promosso dai Corecom di Lazio, Umbria e Marche, “Raccontare per ricostruire”; in tale contesto si svolgerà, inoltre, una tavola rotonda sul ruolo sociale dell’emittenza locale nella valorizzazione del territorio.
Sono previsti interventi del Presidente Agcom Cardani, dei Commissari Agcom Posteraro e Morcellini, dei presidenti dei tre Corecom Petrucci (Lazio), Mazzoni (Umbria) e Carnaroli (Marche), oltre a quelli di Fabrizio Berrini per AERANTI-CORALLO e di Franco Siddi per Crtv.
DISCIPLINA DELL’UNA TANTUM NEL CCNL TRA AERANTI-CORALLO E CISAL PER I LAVORATORI DI TV E RADIO LOCALI
■ Il rinnovo della parte economica del Contratto nazionale collettivo tra AERANTI-CORALLO e Cisal per i lavoratori delle imprese radiofoniche e televisive in ambito locale, syndications, agenzie di informazione radiotelevisiva, imprese radiofoniche e televisive satellitari e via internet (intervenuto lo scorso 25 settembre) prevede un aumento (da attuarsi in tre tranche, con decorrenza 1° ottobre 2018, 1° ottobre 2019 e 1° settembre 2020) nonché l’erogazione di un importo a titolo di “una tantum” (in due tranche a novembre 2018 e a settembre 2019) a copertura del periodo di vacanza contrattuale.
In particolare, gli importi a titolo di “una tantum” sono dovuti sia ai dipendenti a tempo indeterminato, sia ai dipendenti a tempo determinato. Tali importi vengono riconosciuti ai lavoratori in forza al 25 settembre 2018 (data dell’accordo di rinnovo della parte economica del Ccnl) e coprono il periodo di vacanza contrattuale (di 104 mesi) intercorrente tra il 1° gennaio 2010 e il 31 agosto 2018. In caso di dipendenti che hanno lavorato solo per una parte di tali 104 mesi, ovvero che hanno prestato o prestino attività lavorativa part-time, l’una tantum deve essere riproporzionata sulla base del periodo e dell’orario di effettivo lavoro. L’una tantum è dovuta anche agli apprendisti. Per quanto riguarda le assenze, ai fini del riconoscimento dell’una tantum, vengono escluse solo le aspettative non retribuite. In caso di intervenuto passaggio di livello o di qualifica, l’una tantum viene riconosciuta in modo proporzionale. Dagli importi dovuti a titolo di una tantum potranno essere detratte le somme in precedenza riconosciute dall’impresa a titolo di indennità di vacanza contrattuale. Inoltre, tali importi potranno essere assorbiti dai superminimi assorbibili da futuri aumenti contrattuali presenti nella busta paga del lavoratore.
QUESTIONARIO AGCOM SULLE MODALITA’ ATTUATIVE DELL’ART. 9 DEL DECRETO DIGNITA’ RELATIVO ALLA PUBBLICITA’ DI GIOCHI E SCOMMESSE CON VINCITE IN DENARO. IL TERMINE PER RISPONDERE SCADE IL 20 DICEMBRE
■ Con la delibera n. 579/18/CONS, pubblicata nel proprio sito internet il 10 dicembre u.s., l’Agcom ha avviato il procedimento per acquisire, tramite un questionario, “ogni utile elemento di informazione e valutazione sulle modalità attuative del Decreto dignità da parte dell’Autorità”.
L’art. 9 del decreto dignità (dl n. 87/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96/2018) prevede (nell’ambito delle disposizioni emanate per il contrasto del disturbo da gioco d’azzardo) che (fermo restando quanto previsto dall’art. 7, commi 4 e 5 del Decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e in conformità ai divieti contenuti nell’art. 1, commi da 937 a 940 della legge 28 novembre 2015, n. 208) a decorrere dal 14 luglio 2018 è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di danaro nonché al gioco d’azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e i canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media. Dal 1° gennaio 2019 tale divieto si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti la cui pubblicità, ai sensi della normativa in esame, è vietata. Sono esclusi dal divieto le lotterie nazionali a estrazione differita, le manifestazioni di sorte locali (lotterie, pesche o banchi di beneficenza e tombole promosse, ai sensi dell’art. 13 del DPR n. 430/2001, da enti morali, associazioni, comitati senza fini di lucro, con scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi, partiti e movimenti politici, nell’ambito di manifestazioni locali organizzate dagli stessi) e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
La contestazione e l’irrogazione delle sanzioni per l’inosservanza di tali norme è di competenza dell’Agcom che, “al fine di acquisire elementi utili ad una più chiara ed efficace perimetrazione delle attività dell’Autorità nei nuovi ambiti ad essa assegnati” ha predisposto un questionario che i soggetti interessati possono eventualmente compilare e far pervenire a mezzo PEC entro 10 giorni dalla pubblicazione direttamente all’Agcom, (e, quindi, entro e non oltre il 20 dicembre p.v.).
Il testo di tale questionario (allegato B alla delibera n. 579/18/CONS) è pubblicato nella home page del sito www.agcom.it, nella sezione “Documenti pubblicati”
LA PUBBLICITA’ SUI MEDIA A OTTOBRE 2018: LEGGERA CRESCITA SUL MESE
■ La rilevazione mensile degli investimenti pubblicitari in Italia, curata da Nielsen, evidenzia, per il mese di ottobre 2018, un segno leggermente positivo, a +0,8% (-1,4% senza search e social), portando il periodo cumulato del 2018 a +2,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno 2017 (senza search e social, l’andamento nel periodo gennaio – ottobre appare sostanzialmente stabile, a -0,2%).
Nel dettaglio, la radio cresce sul periodo cumulato gennaio-ottobre del 5,1%, mentre sul singolo mese totalizza +2,2%. La tv segna, nel periodo cumulato, +0,8%, mentre sul mese cala del -1,7%.
La carta stampata, infine, prosegue il trend negativo, con i quotidiani, che nel singolo mese diminuiscono del -4,2% e consolidano il periodo gennaio-ottobre a
-5,5%. Lo stesso andamento negativo fanno registrare i periodici, che perdono sia sul mese singolo (–7,5%) che sul periodo cumulato dei primi dieci mesi 2018 (-8,7%).
-5,5%. Lo stesso andamento negativo fanno registrare i periodici, che perdono sia sul mese singolo (–7,5%) che sul periodo cumulato dei primi dieci mesi 2018 (-8,7%).
Ricordiamo che le serie storiche dei dati sulla raccolta pubblicitaria in Italia sono disponibili nel sito internet www.aeranticorallo.it, sezione “Mercato pubblicità”