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Sommario:
- Par condicio verso la definizione: dopo il Senato, tocca all’Authority approvare i regolamenti d’attuazione
- Audizione presso l’Autorità sul piano frequenze: insoddisfacente anche la nuova ipotesi di integrazione
- Ddl 1138: riavviato il dibattito al Senato
- Il Coordinamento Aer-Anti-Corallo interviene nel procedimento avanti l’Authority per la verifica di eventuali posizioni dominanti nel settore tv
- Cassazione: nessuna prova di rischi provocati dall’elettrosmog
- Notizie in breve
PAR CONDICIO VERSO LA DEFINIZIONE: DOPO IL SENATO, TOCCA ALL’AUTORITY APPROVARE I REGOLAMENTI D’ATTUAZIONE
■ Il disegno di legge sulla par condicio dovrebbe essere approvato definitivamente la prossima settimana, dal Senato, senza ulteriori modificazioni. Tutto il dibattito parlamentare di queste settimane è stato caratterizzato dal forte contrasto tra maggioranza ed opposizione, che ha determinato, nei fatti, una sostanziale chiusura verso le ragioni sostanziali, in base alle quali sarebbe stato doveroso regolamentare il comparto radiotelevisivo locale in modo analogo alla carta stampata. Certamente, grazie alla protesta del Coordinamento Aer-Anti-Corallo e delle altre associazioni, il Parlamento ha compiuto alcuni passi finalizzati ad una diversa considerazione dell’emittenza locale rispetto a quella nazionale, ma questi devono comunque considerarsi abbastanza deludenti. Dopo l’approvazione finale, si passerà alla fase della definizione degli aspetti operativi: un compito che vedrà entrare in scena l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che dovrà emanare i relativi regolamenti d’attuazione prima delle elezioni regionali del 16 aprile. Il Coordinamento si attiverà per elaborare al riguardo proposte per tali regolamenti, finalizzate a semplificare le procedure per l’emittenza locale.
AUDIZIONE PRESSO L’AUTORITA’ SUL PIANO DELLE FREQUENZE: INSODDISFACENTE ANCHE LA NUOVA IPOTESI DI INTEGRAZIONE
■ Il Coordinamento ha incontrato ieri, venerdì 11 febbraio, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in merito alla prevista integrazione al piano delle frequenze tv. All’incontro sono intervenuti per l’Autorità l’ing. Viola, il prof. Sassano, l’ing. Artemisio e il dr. Santoro; per il Coordinamento l’avv. Rossignoli, l’avv. Porta, Berrini e il dr. Putti; erano presenti anche alcuni funzionari del Ministero delle comunicazioni. L’Autorità ha presentato un’ipotesi di lavoro relativa all’ulteriore integrazione del Piano disposta dalla L.5/2000. Tali ipotesi, sebbene permetta il recupero a favore dell’emittenza locale di un certo numero di canali riservati nel Piano di I livello all’emittenza nazionale, continua ad essere assolutamente insoddisfacente, in quanto le risorse per l’emittenza locale, in molte zone, continuano ad essere notevolmente inferiori a quelle necessarie per le emittenti attualmente operanti. Inoltre la pianificazione si basa su molti impianti con copertura interprovinciale, creando così una palese distonia con la previsione normativa di graduatorie provinciali, la cui realizzazione in questo modo diviene praticamente impossibile.
DDL 1138: RIAVVIATO IL DIBATTITO AL SENATO
■ Riparte per l’ennesima volta il discontinuo dibattito parlamentare sul ddl 1138, per il riordino complessivo del sistema delle comunicazioni.
Gli emendamenti potranno essere presentati fino al 29 febbraio per come è stato deciso dalla Commissione Lavori Pubblici. In questa fase va rilevata la posizione del vicepresidente del gruppo dei verdi, On. Stefano Semenzato, che ha proposto di stralciare dal provvedimento le norme sugli affollamenti pubblicitari, così da favorire una più rapida approvazione del resto del corpo normativo, aggiungendo tra l’altro nel testo la data certa per il passaggio sul satellite di Rete4 e Telepiù, oltre alla contestuale trasformazione del terzo canale Rai in rete senza pubblicità.
Questa proposta, che ha suscitato numerose reazioni critiche all’interno della maggioranza, dovrebbe invece essere valutata con maggior attenzione, in quanto le difficoltà politiche che hanno fino ad oggi impedito il decollo dell’iter parlamentare del disegno di legge sono riconducibili in primo luogo a questo aspetto della normativa. Infatti, se da una parte è importante, per un riequilibrio delle risorse, prevedere, nell’ambito della ridefinizione del sistema, nuovi limiti di affollamento pubblicitario per le tv nazionali, d’altra parte una rapida definizione ed approvazione del testo del ddl 1138 avrebbe l’indubbio vantaggio di avviare concretamente e tempestivamente il passaggio del sistema radiotelevisivo italiano, compreso il comparto locale a pieno titolo, verso gli scenari digitali permessi dalle nuove tecnologie. In tal modo verrebbe inoltre definitivamente disinnescato l’attuale meccanismo delle concessioni basato sul piano delle frequenze in analogico che azzera l’esistente.
IL COORDINAMENTO AER-ANTI-CORALLO INTERVIENE NEL PROCEDIMENTO AVANTI L’AUTHORITY PER LA VERIFICA DI EVENTUALI POSIZIONI DOMINANTI NL SETTORE TV
■ Il Coordinamento Aer-Anti-Corallo ha presentato all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni istanza di partecipazione al procedimento di cui alla deliberazione n.309/99 (commissario relatore Paola Manacorda), relativa all’accertamento della sussistenza di posizioni dominanti nel settore televisivo. Tale procedimento, come noto, è stato avviato al fine di accertare se Rai e Mediaset rispettino o meno i limiti di raccolta pubblicitaria previsti dalla normativa antitrust, di cui alla L. 249/97.
Questo in quanto le imprese tv locali rientrano tra i soggetti che possono subire “pregiudizio diretto, immediato ed attuale” derivante dalla sussistenza di eventuali posizioni dominanti nel settore.
CASSAZIONE: NESSUNA PROVA DI RISCHI PROVOCATI DALL’ELETTROSMOG
■ La Corte di Cassazione ha emesso un’importante pronuncia (n.5592/99) nella quale si afferma che, fino a quando studi scientifici non saranno in grado di dimostrare che le onde elettromagnetiche sono effettivamente nocive per la salute, non sono contestabili violazioni degli articoli 674 e 675 del codice penale: norme relative al “getto e collocamento pericoloso di cose”, imputata in alcuni presunti casi di superamento dei limiti fissati per i campi elettromagnetici. Il caso che ha scaturito tale, importante pronunciamento, è quello di una postazione radio per la quale il pm aveva chiesto il sequestro dell’impianto sulla base dei sopracitati articoli del codice penale: una richiesta rigettata in prima istanza dal gip, poi in appello ed ora, definitivamente, anche in Cassazione, sulla base della considerazione di mancanza dell’ipotizzabilità in astratto della commissione del reato. Infatti la Corte ha dichiarato la mancanza di qualsiasi certezza relativamente all’effettiva nocività, in quanto gli studi scientifici al riguardo non hanno raggiunto definitive conclusioni.
Pubblicità comparativa ora al via.
■E’ stato predisposto lo schema del provvedimento in base al quale l’Italia recepirà la direttiva Ue 55/97 secondo cui, anche se con numerose limitazioni, la promozione di prodotti e servizi potrà essere realizzata anche tramite il confronto diretto tra concorrenti. Tale confronto dovrà riguardare caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative, compreso anche il prezzo, ma senza causare discredito o denigrazione dei concorrenti. La norma sarà introdotta attraverso un’integrazione al testo del decreto leg.vo n. 74/92 sulla pubblicità ingannevole; la competenza al riguardo verrà attribuita all’Autorità garante della concorrenza e del mercato.
Trasmissioni tv via satellite: il Coordinamento interpellato dall’Autorità.
■ Il Coordinamento Aer-Anti-Corallo ha inoltrato all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni una serie di osservazioni relative allo schema del regolamento (che deve essere emanato dall’Authority in base alla L. 249/97) per le autorizzazioni relative alle trasmissioni satellitari generate da up link situati sul territorio italiano. Tra l’altro è stato evidenziato che, laddove le emittenti si avvalgano della possibilità di diffondere via satellite lo stesso segnale per il quale sono già autorizzate alla diffusione terrestre (trasmissioni in simulcast), non dovrebbe essere prevista una ulteriore autorizzazione. Inoltre è stato chiesto di chiarire che per le emittenti locali che diffondono la loro programmazione anche via satellite, si devono applicare gli stessi limiti di affollamento pubblicitari previsti per la diffusione terrestre in ambito locale.
Le frequenze di Rete 4 e Telepiù, quando liberate, dovranno essere assegnate alle tv locali. Pretese infondate di Europa 7.
■ In merito alla riassegnazione delle frequenze televisive terrestri che dovranno essere liberate da Rete 4 e Telepiù (a seguito della L. 249/97, art. 2 comma 6) e alle conseguenti pretese avanzate, anche in sede giudiziale, da Europa 7, va rimarcato che la priorità spetta senza dubbio alle imprese locali già attualmente operanti. Infatti, quando anche le due reti nazionali in questione passassero sul satellite, è evidente che tali risorse di frequenze terrestri dovrebbero essere prioritariamente rese disponibili per l’emittenza locale, in quanto, concessioni o autorizzazioni che siano, resta il dato di fatto che ad oggi già si contano ben 12 reti nazionali (comprese le 3 Rai), più una tredicesima in fase di assegnazione, contro le 11 previste dal piano delle frequenze. Da questo consegue che risorse di frequenze eventualmente resesi disponibili, ancorché liberate da soggetti nazionali, dovranno prioritariamente essere assegnate alle tv locali.