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Sommario
La DGTEL del Mimit ha pubblicato gli elenchi delle manifestazioni di interesse per operatori di rete locali dab+ per i bacini di utenza 02 – Valle D’Aosta; 07 – Liguria; – 09 Toscana
La DGTEL del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha pubblicato in data 3 aprile 2024, nel sito internet del Ministero, l’elenco delle manifestazioni di interesse pervenute allo stesso Ministero delle società consortili ammesse alle procedure per l’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze per il servizio di radiodiffusione sonora terrestre in tecnica digitale di cui al PNAF-DAB relativamente ai bacini d’utenza: n. 02 – Valle D’Aosta; n. 07 – Liguria; n. 09 – Toscana.
Ecco nel dettaglio la situazione:
– BACINO 02 (Valle D’Aosta): la pianificazione Agcom prevede 3 reti a carattere regionale. E’ stata presentata una sola manifestazione di interesse per la rete n. 2.
– BACINO 07 (Liguria): la pianificazione Agcom prevede 3 reti a carattere regionale. Le manifestazioni di interesse presentate sono state tre, di cui una per la rete n. 1, una per la rete n. 2, una per la rete n. 3.
– BACINO 09 (Toscana): la pianificazione Agcom prevede 3 reti a carattere regionale. Le manifestazioni di interesse presentate sono state quattro, di cui due per la rete regionale n 1, una per la rete regionale n. 2, una per la rete regionale n. 3.
Conseguentemente, le due società consortili che hanno chiesto la rete n. 1 dovranno accedere alla successiva fase di selezione comparativa.
Ricordiamo, inoltre, che la pianificazione Agcom prevede nel bacino di utenza n. 09 anche una rete per la sola provincia di Siena, Quest’ultima rete non è stata oggetto di alcuna manifestazione di interesse. Evidenziamo, infine, che ad oggi sono state completate le procedure di verifica dell’ammissibilità delle domande e si è, conseguentemente, in attesa del rilascio dei diritti di uso per i seguenti bacini: 08 (Emilia Romagna); 11 (Marche); 20 (Sardegna); 02 (Valle D’Aosta); 07 (Liguria); 09 (Toscana).
Qui la documentazione completa:
Determina direttoriale Bacino 02 – Valle D’Aosta
Elenco Bacino 02 – Valle D’Aosta
Determina direttoriale Bacino 07 – Liguria
Elenco Bacino 07 – Liguria
Determina direttoriale Bacino 09 – Toscana
Elenco Bacino 09 – Toscana
CONTRIBUTI STATALI TV LOCALI COMMERCIALI PER L’ANNO 2023: I PAGAMENTI DA PARTE DEL MIMIT
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con un avviso pubblicato nel proprio sito, ha reso noto che gli importi concessi alle emittenti televisive a carattere commerciale per l’anno 2023 dal decreto direttoriale del 18 marzo 2024 verranno al momento erogati, a titolo di acconto, nella misura del 40% della somma spettante, nelle more dell’acquisizione delle risorse finanziarie sul capitolo di bilancio dedicato. I relativi pagamenti sono in corso.
Ricordiamo che il MIMIT ha disposto il pagamento del 90% dei contributi concessi alle tv locali collocate nelle prime cento posizioni della graduatoria per l’anno 2023, trattenendo in via cautelare il 10% delle somme dovute a tali emittenti in attesa del giudizio di legittimità costituzionale relativo al cosiddetto “scalino preferenziale” di cui all’art. 6, comma 2 del DPR n. 146/2017.
Per le tv locali oltre la centesima posizione nella graduatoria 2023, il pagamento è previsto al 100%. Conseguentemente, quando il Ministero acquisirà le risorse finanziarie necessarie (auspicabilmente in un arco temporale non superiore a tre mesi circa), dovrebbe provvedere all’ulteriore pagamento del 50% a favore delle prime cento tv locali della graduatoria 2023 (40+50=90%) e all’ulteriore pagamento del 60% a favore delle tv locali oltre la centesima posizione della graduatoria 2023 (40+60=100%).
INDENNIZZI FREQUENZE TV: IL TAR LAZIO ANNULLA L’ART. 3, COMMA 11 DEL DM 27 NOVEMBRE 2020
Con sentenze depositate in data 27 marzo 2024 il TAR per il Lazio, sezione Quarta Ter ha annullato l’art. 3, comma 11 del Decreto Interministeriale del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 27 novembre 2020 (cosiddetto “Decreto Indennizzi”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 15 del 20 gennaio 2021.
Tale art. 3, comma 11 (oggetto di annullamento) stabilisce che “nel caso in cui in una provincia sia presente un solo operatore titolare di diritto d’uso limitato, esercito con più impianti, ai fini della quantificazione del relativo indennizzo verrà considerata la popolazione residente nei comuni nei quali sono situati gli impianti. Nel caso di collocazione di più impianti nello stesso comune la popolazione di detto comune sarà calcolata una sola volta”.
Nella motivazione della sentenza si legge, tra l’altro: “…ritiene il Collegio che sussista il lamentato vizio di eccesso di potere, per contraddittorietà intrinseca e manifesta irragionevolezza, dell’art. 3, co. 11, del DM 27/11/2020, che, nello stabilire un diverso criterio di determinazione degli indennizzi per il rilascio volontario delle frequenze d’uso da parte delle emittenti titolari di un diritto d’uso limitato, realizza un’indebita disparità di trattamento con gli operatori privi di tale limitazione”
E ancora: “Occorre evidenziare che nelle premesse del decreto interministeriale in esame, l’Amministrazione ha indicato i criteri seguiti nella determinazione dell’indennizzo facendo esplicito riferimento alla necessità di:
– «dover quantificare l’indennizzo da riconoscere agli operatori di rete locali in base alla popolazione residente nelle province oggetto di ciascun diritto d’uso»;
– «di dover indennizzare operatori che, servendo territori ortograficamente complessi, hanno dovuto realizzare reti costituite da un numero elevato di impianti, affrontando, rispetto ad altri operatori, costi maggiori a parità di popolazione servita»;
– «tenere conto sia della popolazione residente nelle province oggetto del diritto d’uso che del numero di impianti legittimamente eserciti operanti sulla frequenza da rilasciare oggetto del diritto d’uso».
Dall’esame di tali premesse, dunque, si evince il principio, di ordine generale, in base al quale la misura dell’indennizzo dovrebbe essere calcolata tenendo in considerazione la popolazione residente nelle province oggetto dei diritti d’uso e gli eventuali maggiori costi sostenuti dagli operatori che hanno realizzato più impianti, a parità di popolazione servita.
Tale principio trova conferma nell’art. 13, comma 9 («Nel caso di diritto d’uso con uso esclusivo della frequenza su tutto il territorio di una o più province (c.d. diritto d’uso completo), ai fini della quantificazione del relativo indennizzo, verrà considerato il valore della popolazione residente, di cui al precedente comma 5, nelle province oggetto del diritto d’uso») e 10 («Nel caso in cui sulla medesima provincia e sulla medesima frequenza siano presenti più operatori di rete titolari di diritto d’uso o di autorizzazione temporanea, ovvero nel caso di titolo autorizzatorio limitato ad un territorio non coincidente con quello delle circoscrizioni amministrative (c.d. diritto d’uso limitato), il calcolo della popolazione ai fini della quantificazione del relativo indennizzo, sarà effettuato dividendo il numero totale degli abitanti di tale provincia fra tutti gli operatori di rete titolari di diritto d’uso o di autorizzazione temporanea presenti sulla medesima frequenza»), ove il dato della popolazione residente nella provincia assume rilievo centrale ai fini della quantificazione dell’indennizzo.
Tale criterio di determinazione viene tuttavia derogato dal successivo comma 11, in base al quale «nel caso in cui in una provincia sia presente un solo operatore titolare di diritto d’uso limitato, esercito con più impianti, ai fini della quantificazione del relativo indennizzo verrà considerata la popolazione residente nei comuni nei quali sono situati gli impianti».
Il comma in esame, dunque, contempla un criterio completamente avulso dal sistema tratteggiato dal decreto, che nelle petizioni di principio sembra riconoscere assoluta rilevanza alla popolazione residente nella provincia, con conseguente contraddittorietà intrinseca in parte qua del decreto impugnato.
L’irragionevolezza della disposizione emerge in modo ancor più evidente se si considera l’evidente disparità di trattamento che deriva dall’applicazione dei sui indicati criteri di determinazione dell’indennizzo: un operatore con diritto d’uso completo sulla provincia, anche se titolare di un impianto con una limitata area di copertura del segnale, riceve un trattamento più favorevole rispetto a un’emittente titolare di diritto d’uso limitato, ma dotata di impianti con un’area di copertura più estesa del primo”.
Le sentenze di cui sopra sono immediatamente esecutive per legge. Il MIMIT può, comunque, impugnare le stesse in appello davanti il Consiglio di Stato.
In tale ipotesi sarà quest’ultimo a decidere i giudizi in via definitiva.
IN ITALIA SONO PRESENTI 120 MILIONI DI SCHERMI, DI CUI 97 MILIONI CONNESSI
Il nostro Paese è popolato da ben 120 milioni di schermi digitali – di cui oltre 97 milioni connessi – attraverso cui si fruiscono regolarmente i contenuti televisivi. Tale dato è contenuto nella Ricerca di base Auditel, condotta in collaborazione con Ipsos, che per sette volte l’anno scatta una fotografia della società italiana, delle strutture familiari e delle loro interazioni con i media.
Questa e altre evidenze sono state presentate nel corso della relazione annuale Auditel, svoltasi il 26 marzo u.s. alla Camera dei Deputati dal presidente della società, Andrea Imperiali.
E’ stato, tra l’altro, evidenziato come nella stagione televisiva 2022-2023 i broadcaster italiani siano riusciti a crescere nella Total Audience (con un dato di +1,4% rispetto alla stagione precedente), abbiano raggiunto giornalmente oltre il 90% dei telespettatori e abbiano conquistato l’82,3% del totale del tempo dedicato alla visione tv. Sui cosiddetti “schermi digitali”, inoltre, è stata rilevata una crescita del 20,3% per le visualizzazioni e del 25,1% in termini di tempo speso.
Sul fronte dei numeri delle emittenti rilevate, dai sette programmi tradizionali della tv analogica rilevati quarant’anni fa (alla nascita di Auditel), si è passati a un totale di 380 canali tv oggi rilevati da Auditel (tra locali e nazionali).
Allargando il discorso allo streaming, è emerso che oggi, sul mercato globale dello streaming, che vale 154 miliardi di dollari, operano 27 diverse piattaforme, mentre nel 2012 c’era solo Netflix.
Tale eccesso di offerta non potrà che spingere verso una fase di consolidamento e concentrazione, dinamica destinata a rafforzare ulteriormente la dimensione egemonica di pochi soggetti globali che già dispongono di dimensioni di scala impressionanti.