PAR CONDICIO PER LE ELEZIONI REGIONALI (LIGURIA, VENETO, TOSCANA, MARCHE, UMBRIA, CAMPANIA E PUGLIA) E PER LE ELEZIONI COMUNALI FISSATE PER IL 31 MAGGIO: IL TERMINE PER GLI ADEMPIMENTI PER RADIO E TV LOCALI RELATIVI AI MAG SCADE IL 21 APRILE P.V.
■ L’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni ha approvato lo scorso 15 aprile le due delibere sulla par condicio relative alle elezioni, regionali (Liguria, Veneto, Toscana, Marche, Umbria, Campania e Puglia) e comunali, tutte accorpate nel cosiddetto “election day” del 31 maggio p.v.
I termini per gli adempimenti relativi ai messaggi politici autogestiti gratuiti scadono il prossimo martedì 21 aprile, sia per le elezioni regionali, sia per le elezioni comunali.
La delibera relativa alle elezioni regionali (n. 166/15/CONS) è entrata in vigore il 16 aprile 2015, le disposizioni della stessa hanno effetto dalla data di convocazione dei comizi elettorali e cessano di avere efficacia alla mezzanotte dell’ultimo giorno di votazione relativo alle consultazioni elettorali di cui sopra.
La delibera relativa alle elezioni comunali (n. 165/15/CONS) è entrata anch’essa in vigore il 16 aprile 2015 e le relative disposizioni cessano di avere efficacia alla mezzanotte dell’ultimo giorno di votazione relativo alle consultazioni in oggetto.
Le disposizioni di entrambi i provvedimenti non si applicano ai programmi e alle trasmissioni destinati ad essere trasmessi esclusivamente a livello nazionale o in ambiti territoriali nei quali non è prevista alcuna consultazione elettorale tra quelle sopraindicate.
I testi di entrambe le delibere n. 165/15/CONS e 166/15/CONS della Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni sono pubblicati nel sito www.aeranticorallo.it, sezione “Normativa”, sottosezione “Normativa in materia di trasmissioni di propaganda elettorale”.
DIFFERIMENTO DI FATTO DEL TERMINE DEL 30 APRILE PER LA DISMISSIONE DELLE FREQUENZE TV RITENUTE INTERFERENTI CON GLI STATI ESTERI
■ Il termine del 30 aprile previsto per la “liberazione delle frequenze ritenute interferenti con i Paesi esteri confinanti” sta subendo un differimento di fatto, in quanto non è stato ancora emanato il decreto per la definizione dei criteri e delle procedure per accedere alle (modestissime) misure compensative per la dismissione volontaria delle suddette frequenze. Inoltre, l’Agcom non ha ancora pianificato le (poche e tecnicamente inadeguate) frequenze, la cui capacità trasmissiva dovrebbe essere messa a disposizione di fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale, ai sensi dell’art. 1, comma 147 della legge n. 190/2014.
Tali provvedimenti dovrebbero presumibilmente essere emanati a breve.
AERANTI-CORALLO proseguirà la battaglia in tutte le sedi competenti, italiane ed europee, per affermare il diritto delle 144 tv locali che operano sulle frequenze in questione (per le quali, a seguito di gare, hanno ottenuto diritti di uso ventennali) di continuare la propria attività trasmissiva di operatori di rete.
LA DGSCERP DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO PROROGA AL 20 GIUGNO IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER L’ASSEGNAZIONE DEI DIRITTI DI USO DELLE FREQUENZE PER LA RADIOFONIA DIGITALE IN UMBRIA, VALLE D’AOSTA E NELLE PROVINCE DI TORINO E CUNEO
■ Con nota del 16 aprile u.s., la Dgscerp del Ministero dello Sviluppo economico ha prorogato i termini per la presentazione delle domande per l’assegnazione dei diritti di uso delle frequenze per il servizio radiofonico digitale in Umbria, nelle province di Torino e Cuneo e in Valle D’Aosta da parte delle società consortili costituite, secondo le modalità di cui alla delibera Agcom n. 664/09/CONS, da soggetti autorizzati per l’attività di fornitori di contenuti per la radiodiffusione sonora terrestre in tecnica digitale con riferimento alle zone già servite legittimamente in tecnica analogica.
Tale termine, originariamente fissato nel 20 aprile 2015, è stato prorogato al 20 giugno 2015. Nella propria nota, pubblicata nel sito del Ministero dello Sviluppo economico, la Dgscerp rileva che “è stata riscontrata la difficoltà nell’individuazione da parte delle società consortili di fonti informative corrette sul numero delle emittenti operanti in ambito locale per singoli bacini di utenza e che si ravvisa la necessità di rendere pubblici nel presente avviso tali dati”.
La Dgscerp indica, nel proprio avviso, quale sarebbe (secondo i dati in possesso del Ministero) il numero delle emittenti radiofoniche locali operanti nelle tre aree pianificate, e cioè: per il bacino corrispondente alla Valle D’Aosta 10; per il bacino corrispondente alla provincie di Torino e Cuneo 60; per il bacino corrispondente alla regione Umbria 42.
Occorrerebbe, a parere di AERANTI-CORALLO, che oltre al numero delle emittenti venisse reso noto l’elenco nominativo, aggiornato, dei soggetti autorizzati per l’attività di fornitori di contenuti per la radiodiffusione sonora terrestre in tecnica digitale con riferimento alle zone già servite legittimamente in tecnica analogica.
AUDIZIONE DI AERANTI-CORALLO IN AGCOM SUL TESTO COORDINATO DEI REGOLAMENTI IN MATERIA DI OBBLIGHI DI PROGRAMMAZIONE ED INVESTIMENTO A FAVORE DI OPERE EUROPEE E DI OPERE DI PRODUTTORI INDIPENDENTI
■ Lo scorso 8 aprile si è svolta l’audizione di AERANTI-CORALLO in Agcom nell’ambito della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 21/15/CONS sullo schema di testo coordinato dei regolamenti in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti.
Tale testo coordinato è finalizzato a raccogliere e coordinare le diverse delibere adottate dall’Agcom a partire dal 2009, sostituendole integralmente. Nell’ambito di tale audizione, AERANTI-CORALLO ha rilevato che lo schema di testo coordinato, pur escludendo – come da sempre avviene – dall’ambito soggettivo di applicazione le emittenti televisive operanti in ambito locale, non esclude la posizione dei fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale i cui palinsesti vengono ritrasmessi simultaneamente su altri mezzi di comunicazione elettronica, né la posizione dei fornitori di servizi di media radiofonici operanti in ambito locale e nazionale. Inoltre, non vengono disciplinati i contenuti a richiesta delle tv locali.
AERANTI-CORALLO ha, pertanto, proposto una riformulazione dell’articolo 2 del provvedimento finalizzata a esplicitare chiaramente le citate esclusioni.
L’AGCOM AVVIA ATTIVITA’ DI MISURAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI IMPOSTI AGLI OPERATORI DEI MERCATI REGOLATI
■ Con la delibera n. 121 /15/CONS del 21 marzo u.s., l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni ha avviato un procedimento per la misurazione e riduzione degli oneri amministrativi derivanti da obblighi informativi nelle materie affidate alla competenza dell’Agcom stessa. Gli oneri amministrativi sono definiti come costi amministrativi che scaturiscono da obblighi informativi imposti dalla pubblica amministrazione a cittadini e imprese, ossia da obblighi giuridici che consistono nel fornire informazioni sulla propria attività. Un obbligo informativo, quindi, si determina ogni volta che una norma imponga “qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione”. La misurazione degli oneri amministrativi da parte dell’Agcom è finalizzata non solo al controllo dei costi gravanti sui soggetti obbligati, ma, soprattutto è funzionale alla determinazione di politiche di semplificazione e interventi di riduzione degli oneri a carico delle imprese.
In base a quanto stabilito dal decreto legge n. 70/2011, poi convertito nella legge n. 106/2011, l’Autorità, insieme con le altre autorità amministrative indipendenti di vigilanza e garanzia, è tenuta alla misurazione degli oneri amministrativi (MOA) che la stessa impone alle imprese regolate, con l’obiettivo di ridurre tali oneri e di proporre altresì misure legislative e regolamentari per la realizzazione di tale riduzione.
Nell’ambito di tale procedimento, la cui durata è prevista in 180 giorni, AERANTI-CORALLO interverrà in audizione il prossimo 23 aprile fornendo il proprio contributo.
LA CORTE COSTITUZIONALE DICHIARA L’ILLEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE DELL’ART. 14 DELLA LEGGE REGIONE PIEMONTE 19/2004
■ Con sentenza n. 47 in data 10 febbraio – 26 marzo 2015, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14 della Legge della Regione Piemonte 3 agosto 2004, n. 19, recante “Nuova disciplina regionale sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”. L’articolo annullato prevedeva che i gestori o i proprietari degli impianti dovessero provvedere agli oneri derivanti dal compimento delle attività tecniche e amministrative di cui all’art. 7, comma 1, lettera d) della stessa legge, limitatamente agli impianti per teleradiocomunicazioni e concernenti le istruttorie e i sopralluoghi necessari al rilascio delle autorizzazioni. La questione di legittimità costituzionale, ritenuta fondata dalla Corte Costituzionale, era stata sollevata dal Tribunale ordinario di Torino, il quale sosteneva che “la disposizione censurata violerebbe l’art. 117, primo e terzo comma, della Costituzione, in quanto, imponendo il pagamento di spese per attività istruttorie per il rilascio delle autorizzazioni all’installazione e modifica di impianti fissi per telecomunicazioni e radiodiffusione non previste da legge statale, si porrebbe in contrasto con l’art. 93 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), espressione di un principio fondamentale della materia «ordinamento della comunicazione», il quale prevede che «Le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non possono imporre per l’impianto di reti o per l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge».
IL TAR DEL LAZIO ANNULLA LA DELIBERA 19 GIUGNO 2014 DELLA COMMISSIONE PER L’EQUO COMPENSO NEL LAVORO GIORNALISTICO NON SUBORDINATO
■ Con sentenza depositata il 7 aprile u.s., il Tar del Lazio, sez. prima, accogliendo in parte il ricorso presentato dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, ha annullato la delibera 19 giugno 2014 della Commissione per la valutazione dell’equo compenso nel lavoro giornalistico non subordinato, istituita ai sensi dell’art. 2 della legge n. 233/2012 con la quale la citata Commissione aveva approvato i parametri di determinazione dell’equo compenso stesso. Secondo il Tar “la delibera introduce parametri di ‘equo compenso’ non proporzionati alla quantità e qualità del lavoro svolto, e del tutto insufficienti a garantire un’esistenza libera e dignitosa al giornalista autonomo, in quanto le tabelle riconoscono e legittimano un sistema di lavoro ‘a pezzo’ o ‘a chiamata’ che vede aumentare la forza contrattuale degli editori, essendosi in realtà la Commissione limitata a fissare una sorta di ‘minimo garantito’, che peraltro non corrisponde all’equo compenso”. Il collegio ha, tuttavia ritenuto che l’equo compenso “neppure può corrispondere alle tariffe del ricorrente Ordine, che eliminerebbero ogni margine di contrattazione atto a valorizzare il rapporto di proporzionalità fra quantità e qualità del lavoro specificamente svolto, in contrasto con le indicate finalità della legge”.
Il Collegio si è, infine, astenuto dall’ulteriore esame delle censure riguardanti le tabelle allegate alla delibera ed i relativi scaglioni, in quanto “l’acco-glimento delle pregresse censure nei termini e nei limiti sopra indicati comporta comunque l’annullamento dell’intera delibera impugnata – che costituisce sotto tale profilo un insieme unitario – con il conseguente obbligo per la Commissione di procedere ad una sua tempestiva riapprovazione in senso conforme alla presente sentenza.”
MERCATO DELLA PUBBLICITA’ IN ITALIA: NEI PRIMI DUE MESI 2015 BENE SOLO LA RADIO
■ Le consuete rilevazioni di Nielsen relative al mercato della raccolta pubblicitaria sui mezzi di comunicazione registrano, con riferimento al primo bimestre 2015, un dato globale negativo rispetto al corrispondente bimestre 2014, segnando un -5,2% totale (corrispondente a circa 48,9 milioni di euro in meno).
Relativamente ai singoli mezzi, la tv chiude il bimestre con un calo del ‐4,9%. Quotidiani e periodici confermano il decremento del mese di gennaio 2015, perdendo rispettivamente il -8,9%e il -6,2% per il periodo cumulato gennaio-febbraio.
Gli investimenti sul mezzo Radio registrano un sensibile incremento nel mese di febbraio, portando il bimestre a +5,2% e confermando l’andamento migliore rispetto al totale del mercato.
Internet, relativamente al perimetro attualmente monitorato in dettaglio, recupera investimenti, portando la variazione a -5,3% rispetto allo stesso periodo del 2014.
Secondo Nielsen, il mese di marzo confermerà il trend positivo di avvicinamento a quota zero, anche se solo le analisi del secondo trimestre potranno darci un’idea più chiara dell’andamento del 2015.
Con riferimento ai settori merceologici, quattro sono quelli che hanno mostrato il tasso di crescita più rilevante: bevande (+19,5%), giochi (+18%), servizi professionali (+12,4%) e cura della persona (+10,8%).