TeleRadiofax n.19/2007 – 13 Ottobre 2007

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Sommario:


ENPALS: NUOVE INDICAZIONI SUI CRITERI DI CALCOLO PER LA DETERMINAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE

■ Con circolare n. 14 del 4 ottobre u.s. (pubblicata nel sito www.aeranticorallo.it, sezione “normativa”, sottosezione “normativa in materia di lavoro e previdenza”), l’Enpals ha fornito una serie di chiarimenti relativi ai criteri di calcolo da applicare per la corretta determinazione della contribuzione previdenziale dovuta nelle ipotesi di contratti di durata, conformemente al nuovo orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, in virtù del quale la base imponibile deve essere determinata prendendo a riferimento le effettive giornate di lavoro prestate. In particolare la Suprema Corte ha stabilito che la norma dell’art.2, comma 5, DPR n.1420/71 “va interpretata nel senso che il dato di riferimento (divisore) è quello pertinente ai singoli giorni di effettiva prestazione lavorativa e non ai giorni ricompresi nel periodo di durata contrattuale, posto che la citata disposizione fa sorgere l’obbligo del versamento dei contributi in relazione ad “ogni giornata di lavoro” (primo comma), fissa il calcolo delle aliquote contributive “sulla retribuzione giornaliera” (terzo comma) e, infine, esclude dal calcolo i giorni di riposo, nei quali il lavoratore non ha spiegato alcuna prestazione lavorativa, salva la possibilità di stabilire con decreto ministeriale una “durata convenzionale” non superiore a sei giorni per ogni settimana (quinto e sesto comma)”.

LE NORME PER RADIO E TV NELLA FINANZIARIA 2008

■ Come anticipato nello scorso numero del TeleRadiofax, il Governo ha previsto una serie di norme per il comparto radiotelevisivo sia nel Disegno di legge per la finanziaria 2008, sia nel Decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia di economia finanziaria. In particolare quest’ultimo decreto, che dovrà essere convertito in legge dal Parlamento, contiene il differimento dello switch off televisivo al 2012, nonché disposizioni in materia di sistema digitale terrestre finalizzate a far sì che i televisori che verranno posti in commercio siano integrati con un sintonizzatore per ricevere programmi digitali. Tale decreto legge prevede infine alcune disposizioni in materia di provvidenze editoria (in particolare vengono previsti nuovi termini per completare la documentazione delle domande per le provvidenze).
Il disegno di legge per la finanziaria 2008 prevede invece l’incremento di ulteriori 10 milioni di euro per le misure di sostegno alle tv locali per l’anno 2008, nonché la riduzione delle provvidenze editoria (dal 50% al 40%) relative ai costi per l’energia elettrica e per i collegamenti satellitari. La norma prevede inoltre che tali provvidenze vengano corrisposte alle emittenti direttamente dallo Stato e non più dagli enti gestori. La Presidenza del Consiglio dovrà quindi emanare le relative norme attuative. Nessuna variazione normativa è prevista invece per i costi telefonici che continueranno a essere rimborsati dai gestori nella misura del 50%. A pag. 2 sono pubblicate le principali norme di interesse per il settore contenute nei sopracitati provvedimenti.

MISURE DI SOSTEGNO PER LA RADIOFONIA LOCALE: SITUAZIONE DIVENUTA INACCETTABILE

 

■ La situazione delle cosiddette “misure di sostegno” per la radiofonia locale è divenuta inaccettabile.
Infatti i contributi 2003 sono caduti in perenzione e non sono stati ancora riscritti nel bilancio dello Stato; i contributi 2004 relativi alla graduatoria dei 6/12 devono essere ancora corrisposti nonostante la nuova norma, che prevede la possibilità di corrispondere un acconto del 90% in attesa dei dati relativi alla ammissione alle provvidenze editoria; i contributi 2005 devono essere integralmente corrisposti; per il 2006 devono essere addirittura ancora redatti gli elenchi e le graduatorie delle emittenti cui spettano i contributi e intanto, al 30 ottobre 2007, devono essere presentate le domande per i contributi 2007.
AERANTI-CORALLO affronterà la problematica nel corso della prossima riunione dei propri organismi dirigenti al fine di valutare le iniziative da intraprendere per chiedere una immediata soluzione a tali ritardi.

DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA 2008

■ Art. 38 – SOSTEGNO ALLE IMPRESE EDITRICI E TV LOCALI
comma 3: A decorrere dalle domande relative all’anno 2007, le compensazioni finanziarie derivanti dalle riduzioni tariffarie applicate ai consumi di energia elettrica e ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite, previsti dall’articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e dagli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, sono rimborsate direttamente all’impresa, nella misura del 40 per cento dell’importo totale delle bollette, al netto dell’IVA. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, avente natura non regolamentare, sono indicate le modalità e la documentazione relative alle richieste dei rimborsi di cui al comma 1.
comma 4: Il finanziamento annuale previsto per le TV locali dall’articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 10 milioni di euro per l’anno 2008.
■ Art. 39 – SVILUPPO DELLA BANDA LARGA  E DEL DIGITALE TERRESTRE
comma 2: Il Fondo per il passaggio al digitale di cui all’articolo 1, commi 927, 928 e 929 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 20 milioni di euro per l’anno 2008.

DECRETO-LEGGE 1 OTTOBRE 2007, N.159 INTERVENTI URGENTI IN MATERIA ECONOMICO—FINANZIARIA, PER LO SVILUPPO E L’EQUITA’ SOCIALE (GU N.229 Del 2-10-2007)

■ ART 10 – DISPOSIZIONI CONCERNENTI L’EDITORIA
comma 2: A decorrere dai contributi relativi all’anno 2007, ai fini della corretta applicazione delle disposizioni contenute nel comma 454 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.266, e nel comma 1246 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine per la presentazione dell’intera documentazione e di decadenza dal diritto alla percezione dei contributi, indicato dal comma 461 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.266, per le imprese richiedenti i contributi di cui all’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, e’ fissato al 30 settembre successivo alla scadenza di presentazione della relativa domanda di contributo.
comma 3. La trasmissione dell’intera documentazione necessaria per la valutazione del titolo d’accesso, la quantificazione del contributo e la sua erogazione, entro il termine di cui al comma 2, per i contributi relativi all’anno 2007 e di cui ai commi 454 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.266, e 1246 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296, per gli anni precedenti, costituisce onere nei confronti degli aventi diritto, a pena di decadenza.
comma 4. La regolarita’ contributiva previdenziale, relativa all’anno di riferimento dei contributi previsti in favore delle imprese editoriali, radiofoniche e televisive, deve essere conseguita entro il termine di cui al comma 2, a pena di decadenza. Tale condizione si intende soddisfatta anche quando le imprese abbiano pendente un ricorso giurisdizionale in materia di contributi previdenziali, ovvero abbiano ottenuto una rateizzazione del pagamento dei contributi ed abbiano regolarmente versato le rate scadute.

■ ART 16 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMA DIGITALE TERRESTRE
comma 1: Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i produttori ovvero gli importatori di apparecchi televisivi sono tenuti ad apporre sullo schermo e sull’imballaggio esterno degli apparecchi televisivi riceventi in sola tecnica analogica una etichetta delle dimensioni non inferiori a cm 24×10 con la scritta: «questo televisore non e’ abilitato a ricevere autonomamente trasmissioni in tecnica digitale». Per gli apparecchi gia’ distribuiti ai rivenditori l’obbligo grava su questi ultimi.
comma 2: Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli apparecchi televisivi venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione dei servizi della televisione digitale.
comma 3: Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli apparecchi televisivi venduti ai consumatori sul territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione dei servizi della televisione digitale.
comma 4: All’articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n.5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n.66, come modificato dall’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n.273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n.51, le parole: «entro l’anno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «entro l’anno 2012».