Testo del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, coordinato con la legge di conversione 15 luglio 2022, n. 91 recante “misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita’ delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche’ in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.” – c.d. “decreto aiuti” (Art. 2 comma 3)

 

LEGGE 15 luglio 2022, n. 91

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita’ delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche’ in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.

(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2022)

 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita’ delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche’ in materia di politiche sociali e di crisi ucraina, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Il decreto-legge 30 giugno 2022, n. 80, e’ abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 80 del 2022.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 15 luglio 2022

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Cartabia

 

(…omissis…)

Art. 2
Incremento dei crediti d’imposta in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale

(…)

3. Il contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, fissato dall’articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 21 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51 del 2022, nella misura del 12 per cento e’ rideterminato nella misura del 15 per cento. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 215,89 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede ai sensi dell’articolo 58.
3-bis. Ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d’imposta, di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, ove l’impresa destinataria del contributo nei primi due trimestri dell’anno 2022 si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre dell’anno 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale e’ riportato il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare della detrazione spettante per il secondo trimestre dell’anno 2022. L’ARERA, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.
3-ter. Gli aiuti sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato in regime de minimis.