Testo del Decreto Legge 18 maggio 2012 n.63 coordinato con la legge di conversione 16 luglio 2012 n.103, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale”

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 18 maggio 2012 , n. 63

Testo del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63 (in Gazzetta  Ufficiale – serie generale – n. 117 del 21  maggio  2012),  coordinato  con  la legge di conversione 16 luglio  2012,  n.  103  (in  questa  Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia  di riordino dei contributi alle imprese  editrici,  nonche’  di  vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicita’  istituzionale».

(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 168 del 20 luglio 2012)

Art. 1

Nuovi requisiti di accesso ai contributi all’editoria

 

1.  In  attesa  della  ridefinizione  delle   forme di sostegno all’editoria, le disposizioni  del  presente  decreto  sono  volte  a razionalizzare l’utilizzo delle risorse,  attraverso  meccanismi  che correlino il contributo per  le  imprese  editoriali  agli  effettivi livelli di vendita e di occupazione professionale, in conformita’ con le finalita’ di cui all’articolo 29, comma  3,  del  decreto-legge  6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22 dicembre 2011, n. 214.

2. A decorrere dai contributi relativi all’anno  2013,  le  imprese editrici di cui all’articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter, con esclusione di quelle editrici di quotidiani italiani editi e diffusi all’estero, e 2-quater, della legge 7 agosto 1990,  n.  250,  nonche’ le imprese di cui all’articolo 153, comma 4,  della  legge  23  dicembre 2000, n. 388, fermi restando tutti  gli  altri  requisiti  di  legge, possono richiedere i relativi  contributi  a  condizione che  la testata edita sia venduta, per le testate nazionali, nella misura  di almeno il 25 per cento delle copie  distribuite  e,  per  le  testate locali,  nella  misura  di  almeno  il  35  per  cento  delle   copie distribuite. Si considera testata nazionale quella  distribuita  in almeno tre regioni e con una percentuale  di  distribuzione  in ciascuna  regione  non  inferiore  al  5  per  cento  della   propria distribuzione totale. Nella domanda di contributo sono evidenziate le modalita’ e  le  condizioni  contrattuali  che  regolano  l’eventuale affitto o acquisto della testata.

3. Ai fini del comma 2, per copie distribuite si  intendono  quelle poste in vendita in edicola o presso punti di vendita non  esclusivi, tramite  contratti  con  societa’  di  distribuzione   esterne,   non controllate  ne’  collegate  all’impresa  editrice   richiedente   il contributo e quelle distribuite in abbonamento a titolo oneroso. Sono escluse le copie diffuse  e  vendute  tramite  strillonaggio,  quelle oggetto di vendita in blocco, da  intendersi  quale  vendita  di  una pluralita’ di copie ad un unico soggetto, nonche’ quelle per le quali non sia individuabile il prezzo di vendita. Sono ammesse  al  calcolo le copie  vendute  mediante  abbonamento  sottoscritto  da  un  unico soggetto per  una  pluralita’  di  copie,  qualora  tale  abbonamento individui specificamente i singoli beneficiari e qualora il prezzo di vendita della singola copia venduta in abbonamento non sia  inferiore al 20 per cento del prezzo di copertina.  Sono  altresi’  ammesse  le copie cedute in connessione con il versamento  di  quote  associative destinate alla sottoscrizione di abbonamenti  a  prodotti  editoriali mediante espressa doppia opzione.

4. Per accedere ai contributi e’ necessario altresi’ che:

a)  le  cooperative  editrici,  fermo  restando  quanto  previsto dall’articolo 1, comma 460, della legge 23  dicembre  2005,  n.  266, siano composte, esclusivamente, da giornalisti, poligrafici,  grafici editoriali, con prevalenza di giornalisti e  abbiano  la  maggioranza dei soci dipendenti della cooperativa con contratto di lavoro a tempo indeterminato,  mantenendo  il   requisito   della   prevalenza   dei giornalisti. Le cooperative devono comunque essere in possesso  del requisito della mutualita’ prevalente per l’esercizio di  riferimento dei contributi;

b) le imprese editrici di cui al comma 2, nonche’ le  imprese  di cui all’articolo 153, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n.  388, e le imprese di cui all’articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4 agosto 2006, n. 248, se editrici di  quotidiani,  abbiano  impiegato, nell’intero anno di riferimento del contributo, almeno 5  dipendenti, con prevalenza di giornalisti, regolarmente assunti con contratto  di lavoro a tempo  indeterminato;  se  editrici  di  periodici,  abbiano impiegato, nell’intero anno di riferimento del contributo,  almeno  3 dipendenti, con prevalenza di giornalisti, regolarmente  assunti  con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

c) i dati relativi  alla  tiratura,  alla  distribuzione  e  alla vendita,  nelle  loro  differenti  modalita’,  siano attestati da dichiarazioni sostitutive di atto notorio, rese dal legale rappresentante  dell’impresa, e siano comprovati da apposita certificazione analitica rilasciata  da  una  societa’  di  revisione iscritta nell’apposito albo tenuto dalla CONSOB.

5.  L’obbligo  della  relazione  di  certificazione  dei   bilanci, previsto dall’articolo 6, comma 3, del decreto del  Presidente  della Repubblica 2 dicembre 1997,  n.  525,  per  le  imprese  che  editano giornali quotidiani italiani editi e diffusi all’estero,  si  estende ai dati relativi alle copie distribuite e vendute, con specificazione delle diverse tipologie  di  vendita.  Le  autorita’  diplomatiche  o consolari competenti ai sensi del medesimo  articolo  6  acquisiscono l’intera documentazione istruttoria richiesta per la concessione  del contributo, ai fini dell’inoltro al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

6. Il divieto di distribuzione degli utili, di cui all’articolo  3, comma 2, lettera d), della legge 7 agosto 1990, n. 250, si applica  a tutte le imprese editrici che percepiscono i contributi diretti.

7. Le domande relative al  credito  di  imposta  sulla  carta,  per l’anno 2011, di cui all’articolo 1, comma 40, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, si intendono regolarmente  pervenute,  purche’  inviate  mediante raccomandata postale o tramite posta  certificata  entro  la data di scadenza prevista dal relativo bando.

7-bis. A decorrere dai contributi  relativi  all’anno  2012,  il requisito temporale previsto dall’articolo 3, comma 2, lettere  a)  e b), della legge  7  agosto  1990,  n.  250,  non  e’  richiesto  alle cooperative di  giornalisti  che  si  costituiscono  ai  sensi  degli articoli 5 e 6 della legge  5  agosto  1981,  n.  416,  e  successive  modificazioni, qualora dette cooperative subentrino al  contratto  di cessione in uso ovvero acquistino la testata  che  ha  avuto  accesso entro il 31 dicembre 2011 ai contributi previsti dall’articolo 3  del regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  25 novembre 2010, n. 223. Le cooperative di  giornalisti  sono  esentate dalla condizione prevista dall’articolo 1,  comma  460,  lettera  a), della legge 23 dicembre  2005,  n.  266,  nel  caso  di  subentro  al contratto di cessione in uso della testata.

7-ter. All’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo  17  maggio 1999, n. 153, dopo le parole: «imprese strumentali» sono inserite  le seguenti:  «,  delle  cooperative  che  operano  nel  settore   dello spettacolo, dell’informazione e del tempo libero».

 

Art. 1 bis

Contributi a favore di periodici italiani pubblicati all’estero

 

 

1. Nell’ambito delle risorse stanziate sul pertinente capitolo  del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri  e  nel rispetto del limite di cui all’articolo 2, comma 1, a  decorrere  dai contributi relativi all’anno 2012, e’ autorizzata  la  corresponsione dell’importo complessivo di 2 milioni di euro, in ragione d’anno,  di contributi a favore di periodici italiani  pubblicati  all’estero  da almeno  tre  anni  e  di  pubblicazioni   con   periodicita’   almeno trimestrale edite in Italia e diffuse prevalentemente  all’estero  da almeno tre anni, anche tramite abbonamenti a titolo  oneroso  per  le pubblicazioni on line.

2. La misura dei contributi per le pubblicazioni di cui al comma  1 e’  determinata  tenendo  conto  della  loro  diffusione  presso   le comunita’ italiane all’estero, del loro apporto alla diffusione della lingua e della cultura italiane, del loro contributo alla  promozione del sistema Italia all’estero, della loro consistenza informativa.

3.  Con   decreto   del   Presidente   della   Repubblica,   previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del  Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro degli  affari esteri, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sono definiti i criteri e  le  modalita’ per la concessione  dei  contributi  di  cui  al  comma  1, tenendo conto del numero  di  uscite  annue,  del  numero  di  pagine pubblicate, del numero di copie vendute anche in formato digitale,  e riservando una apposita quota parte dell’importo complessivo  di  cui al  comma  1  alle  testate  che  esprimono  specifiche  appartenenze politiche, culturali e religiose.

4.  E’  istituita  una  commissione  incaricata  di  accertare   la sussistenza dei requisiti di  ammissione  ai  contributi  di  cui  al presente articolo e  di  deliberarne  la  liquidazione,  composta  da rappresentanti della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  e  del Ministero  degli  affari  esteri,  in   pari   numero,   nonche’   da rappresentanti del  Consiglio  generale  degli  italiani  all’estero, della Federazione unitaria della stampa  italiana  all’estero,  della Federazione  nazionale  della  stampa  italiana  e   della   Consulta nazionale delle associazioni  di  emigrazione.  Ai  componenti  della commissione non spetta  alcun  compenso  o  rimborso  spese  comunque denominato ed  alle  spese  di  funzionamento  si  provvede  con  gli ordinari stanziamenti di bilancio, senza nuovi o maggiori  oneri  per il bilancio dello Stato.

 

Art. 2

Nuovi criteri di calcolo e liquidazione del contributo

 

1. I contributi di cui al  presente  decreto  spettano  nei  limiti delle risorse stanziate sul pertinente capitolo del bilancio autonomo  della Presidenza del Consiglio dei Ministri, salvo quanto disposto dal comma 4 del presente articolo. In caso di insufficienza  delle risorse stanziate, agli aventi  titolo  spettano  contributi  ridotti mediante riparto proporzionale.

2. A decorrere  dai  contributi  relativi  all’anno  2012,  per  le imprese di cui all’articolo 3, commi  2,  2-bis,  2-ter  e  2-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 250, per le imprese di cui all’articolo 153, commi 2 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,  nonche’  per le imprese di cui all’articolo 20, comma 3-ter, del  decreto-legge  4 luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, il  contributo,  che non puo’ comunque superare quello riferito all’anno  2010,  e’  così calcolato:

a) una quota fino al 50 per  cento  esclusivamente  dei  costi sostenuti per  il  personale  dipendente,  calcolati  in  un  importo massimo di 120.000 euro annui e di 50.000 euro annui  rispettivamente per ogni giornalista e per ogni poligrafico assunti con contratto  di lavoro a tempo indeterminato, per  l’acquisto  della  carta,  per  la stampa, per gli abbonamenti ai notiziari delle agenzie  di  stampa  e per la distribuzione. I predetti costi devono essere  direttamente connessi all’esercizio dell’attivita’ editoriale  per  la  produzione della testata per la quale si richiedono i contributi ed  i  relativi pagamenti devono essere  effettuati  tramite  strumenti  tracciabili.

Essi  devono  risultare  dal  bilancio  di   esercizio   dell’impresa richiedente i contributi  e  dal  relativo  prospetto  analitico  dei costi.  Tale  prospetto   deve   far   parte   della   relazione   di certificazione del  bilancio,  corredata  dell’idonea  documentazione dimostrativa, redatta ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera  g), della legge 7 agosto 1990, n. 250. Non sono  comunque  ammissibili  i costi sostenuti dalle imprese  editrici  per  l’acquisto  di  servizi editoriali consistenti  nella  predisposizione,  anche  parziale,  di pagine del giornale e  per  attivita’  di  consulenza.  L’importo complessivo di tale  quota  non  puo’  comunque  essere  superiore  a 2.500.000 euro per i quotidiani nazionali, a  1.500.000  euro  per  i quotidiani locali e per le imprese editrici di giornali quotidiani di cui all’articolo 3, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990,  n.  250, ed a 300.000 euro per i periodici. Con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla  data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il  Ministro  dell’economia  e  delle  finanze,  sono stabiliti le condizioni, i termini e  le  modalita’  di  applicazione della presente lettera;

b) una quota fino a 0,25 euro per ogni  copia  venduta  per  i quotidiani nazionali, a 0,20 euro per i quotidiani locali  e  a  0,40 euro per  i  periodici.  ))  Tale  quota  non  puo’  comunque  essere superiore  all’effettivo  prezzo  di  vendita  di   ciascuna   copia.

L’importo complessivo di tale quota di contributo non  puo’  comunque essere superiore a 3.500.000 euro per i quotidiani e a  200.000 euro per i periodici. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata  in

vigore della legge di conversione del presente decreto,  di concerto con il Ministro dell’economia e  delle  finanze,  sono  stabiliti  le condizioni, i termini e le modalita’ di applicazione  della  presente lettera.

3. Per copie vendute si intendono quelle cedute  a  titolo  oneroso presso le edicole o punti di vendita  non  esclusivi,  o  spedite  in abbonamento a titolo  oneroso,  purche’  considerate  ammissibili  in conformita’ ai criteri specificati all’articolo 1, comma 3.

4. Il presente  articolo  non  si  applica  ai  contributi  di  cui all’articolo 3, comma 3, della  legge  7  agosto  1990,  n.  250.  Le risorse complessivamente destinabili a tali contributi sono pari al 5 per cento dell’importo  stanziato,  per  i  contributi  diretti  alla stampa, sul pertinente capitolo del  bilancio  del  Dipartimento  per  l’informazione  e  l’editoria  della  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri. In  caso  di  insufficienza  delle  risorse  stanziate,  si procede   alla   liquidazione   del   contributo   mediante   riparto proporzionale tra gli aventi diritto.

5. Le agenzie d’informazione radiofonica di  cui  all’articolo  53, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono accedere a un contributo annuo pari al 30 per cento  dei  costi  sostenuti  per  il personale e per la diffusione, risultanti dal bilancio certificato da una societa’ di revisione iscritta nell’apposito  albo  tenuto  dalla CONSOB, e comunque non superiore a 800.000 euro.

5-bis. Ai sensi dell’articolo 44, comma 1,  lettera  b-bis),  del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per i contributi relativi all’anno 2010, le imprese radiofoniche private che abbiano svolto attivita’ di informazione di interesse generale ai  sensi  della  legge  7  agosto 1990, n. 230, mantengono la possibilita’ di avere il contributo  fino al  massimo previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, e dalla  legge 14 agosto 1991, n. 278, provvedendosi in  tal  caso  prioritariamente nell’ambito delle risorse  finanziarie  disponibili  per  il  riparto percentuale fra gli aventi diritto.

6. All’articolo 4, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n.  250,  le parole: «70 per  cento»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «40  per cento». Al comma 2 del medesimo articolo  le  parole:  «l’80  per  cento» sono sostituite dalle seguenti: «il 50 per cento».

7. L’erogazione dei contributi diretti alla stampa e’ soggetta alla disciplina di cui all’articolo  48-bis  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 29  settembre  1973,  n.  602.  Il  termine  per  la conclusione del procedimento relativo all’erogazione  dei  contributi scade il 31 marzo dell’anno  successivo  a  quello  di  presentazione delle relative domande. A tale  data  il  provvedimento  e’  adottato comunque sulla base delle  risultanze  istruttorie  acquisite,  ferma restando la ripetizione delle somme indebitamente percepite.

8.  Ai  componenti  della  Commissione  tecnica-consultiva  di  cui all’articolo 54 della legge 5 agosto  1981,  n.  416,  rappresentanti delle categorie operanti nei settori della stampa e dell’editoria, si applicano, in quanto  compatibili,  le  disposizioni  in  materia  di conflitto di interessi dettate dalla legge 20 luglio 2004, n. 215.

 

Art. 3

Editoria digitale

 

1. Le imprese editrici di cui all’articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, della legge 7 agosto 1990, n.  250,  le  imprese  di  cui all’articolo 153, commi 2 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n.  388, nonche’  le  imprese  di  cui  all’articolo  20,  comma  3-ter,   del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, che abbiano percepito i contributi per l’anno 2011, possono continuare a percepire i contributi qualora la testata sia pubblicata, anche non unicamente, in formato digitale. La testata deve  comunque  essere accessibile on line, anche a titolo non  oneroso,  e  deve  garantire un’informazione quotidiana composta da informazione autoprodotta  per almeno dieci articoli al giorno con un aggiornamento pari  ad  almeno 240 giorni per i quotidiani, 45 per i settimanali e plurisettimanali, 18 uscite per i quindicinali e 9 per i mensili.

2. Al fine di favorire l’ampliamento e  la diversificazione  delle politiche editoriali delle imprese di cui al comma 1,  e’  consentita la riduzione di periodicita’. A tale fine, per le testate in  formato digitale, si prescinde dai requisiti di accesso di  cui  all’articolo 1, comma 2. Ai  fini  degli  adempimenti  relativi  all’iscrizione della testata in formato digitale  al  registro  degli  operatori di comunicazione, si applica l’articolo 16 della legge 7 marzo 2001,  n.62.  La  medesima  esenzione  ivi  prevista  si  applica  anche con riferimento agli  obblighi  di  cui  all’articolo  6  della  legge  8 febbraio 1948, n. 47.  Qualora  la  testata  sia  pubblicata  sia  in edizione cartacea sia in edizione digitale,  con  lo  stesso  marchio editoriale, l’impresa non e’ tenuta  all’iscrizione  di  entrambe  le testate ma solo a  dare  apposita  comunicazione  al  registro  degli operatori di comunicazione.

3.  Fermo  restando  il  rispetto  dei   tetti   massimi   previsti dall’articolo 2, il contributo per la pubblicazione esclusivamente in formato digitale e’ suddiviso in una quota  pari,  per  i  primi  due anni, al 70 per cento dei costi  sostenuti  ed  una  quota  calcolata sulla base di 0,10 euro per  ogni  copia  digitale,  ove  venduta  in abbonamento.  Tale  quota  non   puo’   comunque   essere   superiore all’effettivo prezzo di vendita di ciascuna copia digitale. Nel  caso di  pubblicazione non esclusivamente in formato digitale, i  costi  di produzione della edizione cartacea, calcolati secondo le disposizioni dell’articolo 2, concorrono con  quelli  relativi  alla  edizione  in formato digitale, nei limiti dell’importo complessivo di cui  all’articolo 2, comma 2, lettera a).

4.  A  decorrere  dai  contributi  relativi  all’anno  2013,  fermi restando i requisiti di cui  al  comma  1,  per  testate  in  formato digitale si  intendono  quelle  migrate  a  un  sistema  digitale  di gestione di contenuti unico, dotate di  un  sistema  di  gestione  di spazi pubblicitari digitali, anche attraverso soggetti  concessionari di  spazi  pubblicitari  digitali,  di  un   sistema   che   consenta l’inserimento di commenti da parte  del  pubblico,  con  facolta’  di prevedere registrazione e moderazione, di un sistema di distribuzione di contenuti attraverso  dispositivi  mobili.  Nel  caso  in  cui  la pubblicazione sia fruibile, in tutto o in parte, a titolo oneroso, le  testate devono essere altresi’ dotate di un sistema di  pubblicazione  che consenta la gestione di abbonamenti e di contenuti  a  pagamento, nonche’ di una piattaforma che consenta l’integrazione con sistemi di pagamento  digitali.  L’effettiva  dotazione   dei   sistemi   e   la sussistenza dei requisiti di cui al presente comma sono oggetto,  per ciascuna annualita’, di apposita dichiarazione  sostitutiva  di  atto notorio redatta ai sensi dell’articolo 47 del decreto del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  sottoscritta  dal  legale rappresentante dell’impresa richiedente i contributi.

5.  Ai  fini dell’applicazione del comma 3, con decreto del  Presidente del Consiglio dei Ministri, di natura  non  regolamentare, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata  in  vigore  della legge di  conversione  del  presente  decreto,  sono  specificate  le tipologie dei costi  ammissibili  per  la  pubblicazione  in  formato digitale.  Tale  decreto  e’  aggiornato  periodicamente,  anche  per ridefinire le caratteristiche tecniche delle testate digitali.

5-bis. All’articolo 43, comma 10, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui  al  decreto  legislativo  31 luglio 2005, n. 177, dopo le  parole:  «dall’editoria  elettronica  e annuaristica anche per il  tramite  di  internet»  sono  inserite  le seguenti: «, da pubblicita’ on line e sulle diverse piattaforme anche in forma diretta, incluse le risorse raccolte da motori  di  ricerca, da piattaforme sociali e di condivisione,».

5-ter. All’articolo 1, comma 6, lettera  a),  numero  5),  della legge  31 luglio 1997,  n.249, dopo le parole: «le imprese concessionarie  di  pubblicita’  da  trasmettere  mediante   impianti radiofonici o televisivi o da diffondere  su  giornali  quotidiani  o  periodici,» sono inserite le seguenti: «sul web e  altre  piattaforme digitali fisse o mobili,».

 

Art. 3 bis

Semplificazioni per periodici web di piccole dimensioni

 

1.  Le  testate  periodiche  realizzate  unicamente   su   supporto informatico e diffuse unicamente per via telematica ovvero on line, i cui editori non abbiano fatto domanda di  provvidenze,  contributi  o agevolazioni pubbliche e che conseguano  ricavi  annui  da  attivita’ editoriale non superiori a  100.000  euro,  non  sono  soggette  agli obblighi stabiliti dall’articolo 5 della legge 8  febbraio  1948,  n. 47, dall’articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416,  e  successive modificazioni, e dall’articolo 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62,  e ad esse non  si  applicano  le  disposizioni  di  cui  alla  delibera  dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, e successive modificazioni.

2. Ai fini del comma 1 per ricavi annui da attivita’ editoriale  si intendono i ricavi derivanti da abbonamenti e  vendita  in  qualsiasi forma, ivi compresa l’offerta di singoli contenuti  a  pagamento,  da pubblicita’  e  sponsorizzazioni,  da  contratti  e  convenzioni  con soggetti pubblici e privati.

 

Art. 4

Modernizzazione del sistema di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica

 

 

1. Per favorire la modernizzazione del sistema di  distribuzione  e vendita della stampa  quotidiana  e  periodica,  per  assicurare  una adeguata  certificazione  delle  copie  distribuite   e   vendute   e nell’intento di agevolare la diffusione della moneta  elettronica,  a decorrere dal 1° gennaio 2013 e’ obbligatoria la tracciabilita’ delle vendite e delle rese dei giornali quotidiani e  periodici  attraverso l’utilizzo degli opportuni strumenti informatici e telematici  basati sulla lettura del codice a barre.  ((  La  gestione  degli  strumenti informatici e della rete telematica e’ svolta, in  maniera  condivisa ed  unitaria, con  la  partecipazione  di  tutti  i  componenti  della filiera  distributiva,  editori,  distributori  e  rivenditori,   che stabiliscono di comune accordo lo sviluppo della  rete,  la  gestione dati e i  costi  di  collegamento.  ))  Per  sostenere  l’adeguamento tecnologico degli operatori, e’ attribuito, nel rispetto della regola de minimis di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, un credito di imposta, per l’anno 2012, per  un importo non superiore ai risparmi accertati con apposito decreto  del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  ovvero  del  Sottosegretario delegato ai sensi del comma 3 e, comunque, fino ad un limite  massimo di 10 milioni di euro. A tale fine le somme rivenienti  dai  risparmi effettivamente conseguiti in applicazione del comma 3, per un importo complessivo  non  superiore  a  10  milioni  di  euro,  sono  versate all’entrata del bilancio dello  Stato  per  essere  riassegnate,  nel medesimo anno, per le finalita’ di cui al presente comma, ad apposito capitolo dello stato di  previsione  del  Ministero  dell’economia  e delle finanze. Il credito d’imposta va indicato  nella  dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta per il quale e’ concesso ed e’   utilizzabile   esclusivamente   in   compensazione   ai    sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.  241,  e successive modificazioni.  Esso  non  concorre  alla  formazione  del reddito e del valore della produzione ai fini dell’imposta  regionale sulle attivita’ produttive e non rileva ai fini del rapporto  di  cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico  delle  imposte  sui redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Presidente del  Consiglio  dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le  condizioni,  i  termini  e  le modalita’  di applicazione del presente articolo anche con riguardo alla  fruizione del credito di imposta al fine del rispetto del  previsto  limite  di spesa e al relativo monitoraggio.

2. Il Ministro dell’economia e  delle  finanze  e’  autorizzato  ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Al fine di assicurare l’applicazione dell’articolo 56, comma  4, della legge 23 luglio 2009, n. 99, il costo unitario cui si  rapporta il  rimborso in favore della societa’ Poste Italiane  S.p.A.  relativo  all’applicazione  delle  tariffe  agevolate  per  la  spedizione  dei prodotti editoriali nel periodo compreso dal 1° gennaio al  31  marzo 2010, e’ pari alle tariffe stabilite per l’anno 2012  per  gli  invii non omologati destinati alle aree extraurbane,  con  decreto  del Ministro dello sviluppo economico 21  ottobre  2010,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2010, recante tariffe per le spedizioni di prodotti editoriali,  ad  esclusione  dei  libri spediti tramite pacchi, effettuate dai soggetti di  cui  all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n.  353,  convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46.  Resta  ferma l’applicazione delle tariffe piene ai fini della  determinazione  dei rimborsi in favore della  societa’  Poste  Italiane  S.p.A.,  per  il periodo compreso tra  il  14  agosto  ed  il  31  dicembre  2009.

Dall’applicazione del presente comma devono  derivare  risparmi  pari almeno  a  10  milioni  di   euro.   Conseguentemente,   e’   ridotta l’autorizzazione di spesa relativa allo stanziamento accantonato  nel bilancio autonomo della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri,  ai sensi dell’articolo 10-sexies, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre  2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio 2010, n. 25. I risparmi derivanti dalla riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al precedente periodo,  da  accertarsi  con  apposito decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  ovvero   del Sottosegretario delegato, sono destinati ad integrare le risorse  del Dipartimento per l’informazione e  l’editoria  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri per le finalita’ di cui al  comma  1,  nonche’ per le  ulteriori  politiche  di  sostegno  e  sviluppo  del  settore editoriale.

4.  I  rivenditori  di  quotidiani  e  periodici  possono  svolgere attivita’ connesse all’erogazione di servizi da parte delle Pubbliche  amministrazioni mediante l’utilizzo di una rete telematica e  per  il tramite di un idoneo sistema informatico.

5. Il sistema informatico di cui al comma 4 deve:

a) assicurare il collegamento in tempo reale con gli archivi  delle Pubbliche amministrazioni di cui al comma 4;

b) garantire la sicurezza ed integrita’ dei dati trasmessi;

c) essere operativo su tutto il territorio nazionale.

6. Dallo svolgimento delle attivita’ di cui al comma 4  non  devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Art. 5

Pubblicità istituzionale

 

1. Ai fini della tutela del pluralismo e dell’ottimizzazione  della spesa pubblica per l’acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione  di massa relativi alle campagne di comunicazione istituzionale  promosse dalle amministrazioni  centrali  dello  Stato,  il  Dipartimento  per l’informazione  e  l’editoria  della  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri fornisce, entro il  30  aprile  di  ogni  anno,  criteri  ed indicazioni  di  riferimento  per  l’efficientamento  della  suddetta spesa, sulla base della rilevazione dei prezzi di acquisto effettuata dal Dipartimento stesso, tenuto conto delle informazioni e  dei  dati forniti dalle Amministrazioni entro il 31 gennaio di ogni anno.

2. Le amministrazioni centrali dello Stato  procedono  all’acquisto degli spazi di cui al comma 1 nel rispetto dei  criteri  forniti  dal Dipartimento  per  l’informazione  e  l’editoria  e  alle  condizioni

economiche previste dagli accordi quadro di cui all’articolo 11 della legge 7 giugno 2000, n. 150. A tal fine, tenuto conto  dell’interessepubblico alla piu’  estesa veicolazione  ai cittadini   delle informazioni  di  carattere  istituzionale,  le   concessionarie   di pubblicita’ sono tenute ad applicare alla  Presidenza  del  Consiglio dei  Ministri  la  tariffa  basata  sul  costo  unitario  piu’  basso applicato sul mercato al momento della stipula  dell’accordo  quadro, che viene rinnovato annualmente.

 

Art. 5 bis

Semplificazioni  in  materia  di  editoria  per  le  associazioni  ed   organizzazioni senza fini di  lucro  e  le  associazioni  d’arma  e   combattentistiche

 

1. Al fine  di  semplificare  il  quadro  normativo  relativo  alle tariffe postali  per  la  spedizione  di  prodotti  editoriali  e  di promuovere lo sviluppo  dell’editoria  non  profit,  alle  spedizioni postali di stampe promozionali e propagandistiche, anche  finalizzate alla raccolta di fondi, spedite in  abbonamento  postale,  effettuate dalle associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro  individuate dall’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, e successive   modificazioni,   e   dalle   associazioni    d’arma    e combattentistiche, puo’  essere  applicato  il  medesimo  trattamento tariffario previsto, a favore dei soggetti  di  cui  all’articolo  1,  comma 1, del citato decreto-legge n. 353 del  2003,  convertito,  con modificazioni, dalla legge n. 46 del 2004, dal decreto  del  Ministro delle  comunicazioni  13  novembre  2002,  recante  «Prezzi  per   la spedizione di stampe in abbonamento postale non iscritte al  registro nazionale della stampa e non rientranti nella categoria ‘no profit’», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  291  del  12  dicembre  2002.

Dall’attuazione del presente articolo non  devono  derivare  nuovi  o maggiori oneri a carico dellafinanza pubblica e  non  si  applica  la disposizione  relativa  ai  rimborsi  alla  societa’  Poste  italiane S.p.A., di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio 2004, n. 46.

 

Art. 6

Abrogazioni

 

1. Sono abrogati:

a) l’articolo 2, commi 1 e 2,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, a decorrere dal 1° gennaio 2013;

b) gli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente  della  Repubblica 25 novembre 2010, n. 223;

c) l’articolo 3, commi 2, lettera c), e 3, lettera a), della  legge 7 agosto 1990, n. 250;

d) l’articolo 1, comma 458, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

d-bis) gli articoli 26 e 45 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

d-ter) l’articolo 3, comma 1, della legge 7 marzo 2001, n. 62;

d-quater) il decreto del Presidente della Repubblica 15  febbraio 1983, n. 48.

 

Art. 7

Entrata in vigore

 

1. Il presente decreto entra in vigore  il  giorno  successivo  a quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.